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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 14/07/2025, n. 1577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1577 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile in persona del giudice monocratico Dott.ssa Adele Ferraro ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in appello iscritta al n. 33 del RGC dell'anno 2024 avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità civile e vertente
TRA
(c.f: ) rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 da sé medesimo, ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio, sito in Soverato, alla Via I
Traversa Ionio, n 5;
APPELLANTE
CONTRO
P.I: Controparte_1
rappresentata e difesa dall' Avv. Fabio Debellis, ed elettivamente domiciliata presso P.IVA_1 lo studio sito in San Severo, alla via Giuseppe Checchia Rispoli, 30;
APPELLATO
CONCLUSIONI: Come da verbale del 23.5.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 26.12.2023, l'Avv. Pt_1 Pt_1
, proponeva appello avverso la sentenza n. 745/2023, resa in data 24.06.2023 dal Giudice di
[...]
Pace di Catanzaro con la quale veniva rigettata l'opposizione spiegata avverso l'intimazione di pagamento n. 018/4267/2021, notificatagli dalla società quale concessionaria per la CP_1 riscossione coattiva dei crediti del , in relazione al pagamento del canone idrico Controparte_2 relativo all' annualità 2007, per un importo complessivo di euro 184,57.
L'appellante deduceva l'illegittimità della pretesa creditoria, sostenendo di non essere erede del defunto , deceduto nell'anno 2015, ma solo chiamato all'eredità, per non avere Persona_1 mai accettato l'eredità, né espressamente né tacitamente, e di dover pertanto essere considerato
1 mero chiamato all'eredità, privo di legittimazione passiva per eventuali obbligazioni del de cuius.
A sostegno di tale eccezione, l'Avv. richiamava tre sentenze rese nei confronti della Pt_1 stessa società - nn. 1928/2020, 94/2023, 277/2023- passate in giudicato, con cui sarebbe CP_1 stata già accertata l'assenza della qualità di erede in capo a sé e, conseguentemente, la sua carenza di legittimazione passiva rispetto alle pretese creditorie successorie.
L'appellante eccepiva, inoltre, la carenza di motivazione dell'intimazione opposta,
l'inesistenza della notifica dell'atto e il mancato collegamento della pretesa a un'utenza idrica effettivamente riferibile alla propria persona, rilevando, altresì, di non aver mai stipulato contratti di somministrazione con l'ente creditore, né di essere titolare di immobili riferibili all'asse ereditario.
Contestava, infine, la qualificazione del presunto possesso dell'immobile sito in Soverato alla
Traversa I Ionio n.5 come indice di accettazione tacita dell'eredità, non risultando- secondo parte appellante- alcuna prova che tale bene fosse compreso nel patrimonio del de cuius e dunque nell'asse ereditario.
Si costituiva in giudizio la società contestando le avverse domande e ne chiedeva CP_1 il rigetto, deducendo che l'Avv. risultava stabilmente residente presso l'immobile sito in Pt_1
Soverato alla Traversa I Ionio n.5, già oggetto dell'utenza idrica intestata al de cuius. In forza di tale circostanza, la parte convenuta assumeva essersi verificata accettazione tacita dell'eredità ex art. 485 c.c., per effetto del possesso di beni ereditari e della mancata redazione dell'inventario nei termini di legge e allegava la notifica di atti prodromici (avviso di accertamento 2009, irrogazione sanzione 2013, preavviso di riscossione 2014, ingiunzione fiscale 2016) affermando la regolarità della pretesa.
Con sentenza n. 745/2023, il Giudice di Pace rigettava l'opposizione, ritenendo infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'opponente, sul presupposto che il possesso dell'immobile da parte del costituisse comportamento idoneo a Parte_1 integrare l'accettazione tacita dell'eredità.
Disattendeva altresì le doglianze sulla validità della notifica, sulla mancata motivazione dell'intimazione e sul disconoscimento documentale.
Avverso tale pronuncia proponeva appello l'Avv. , chiedendone la riforma con Pt_1 conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento n. 018/4267/2021 intimante il pagamento della somma complessiva di € 184 ,57 per canone idrico e/o accessorie, la declaratoria di insussistenza della propria legittimazione passiva, nonché la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto ex. Art. 283 c.p.c., evidenziando il periculum in mora derivante dal rischio di esecuzione forzata per un credito illegittimamente preteso.
2 Con vittoria di spese e competenze distraende ex art. 93 c.p.c. di entrambi i gradi di giudizio
Si costituiva in giudizio la eccependo in via preliminare l'inammissibilità CP_1 dell'appello per violazione dell'art. 339, commi 2 e 3, c.p.c., assumendo che- trattandosi di causa di valore inferiore ad euro 1.100-la decisone impugnata sarebbe stata pronunciata secondo equità, con conseguente limitazione dei motivi di appello di appello alle ipotesi tassativamente previste dalla legge ( violazione di norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie, o dei principi regolatori della materia) , ipotesi che non risulterebbero ricorrenti nella specie.
Nel merito, la società appellata sosteneva l'infondatezza del gravame, deducendo che l'Avv.
risulterebbe nel possesso dell'immobile sito in Soverato alla Traversa I Ionio n.5, dove Pt_1 sarebbe ubicata l'utenza idrica oggetto della pretesa, e che tale condotta integrerebbe accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 485 c.c., in difetto di tempestivo compimento dell'inventario.
A tal proposito la giurisprudenza di legittimità rimarcava come la relazione materiale anche con un solo bene dell'asse, accompagnata dalla consapevolezza della sua appartenenza al compendio ereditario, costituirebbe sufficiente manifestazione di accettazione tacita dell'eredità.
Concludeva, pertanto, chiedendo che il Tribunale dichiarasse inammissibile il gravame: in subordine, che lo rigettasse nel merito, con conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Istruita la causa documentalmente, acquisito il fascicolo di primo grado, precisate le conclusioni, la causa veniva assunta in decisione con i termini di giorni 20 per conclusionali e 20 per repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla società appellata, la quale ha dedotto che la sentenza impugnata, essendo stata pronunciata in una controversia di valore inferiore ad euro 1.100,00, debba ritenersi emessa secondo equità ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c., con conseguente limitazione della sua impugnabilità alle sole ipotesi tassativamente previste dall'art. 339, comma 3, c.p.c., ovvero per violazione delle norme sul procedimento, dei principi regolatori della materia, di norme costituzionali o comunitarie. Ed invero, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di cassazione (Cass. civ., sez. VI, ord. 2.11.2020, n. 24200; Cass. civ., sez. VI, ord. 5.5.2021, n. 11738), ai fini della qualificazione della sentenza del Giudice di Pace come resa secondo equità, non è sufficiente il solo riferimento al valore della controversia, essendo altresì necessario che il giudice abbia effettivamente deciso secondo criteri equitativi, in luogo dell'applicazione diretta delle norme di diritto sostanziale e processuale. Ne consegue che, ove la motivazione della sentenza impugnata si fondi, come nel caso
3 di specie, sull'interpretazione ed applicazione di disposizioni normative codicistiche, tanto di diritto sostanziale quanto di diritto processuale, senza alcun richiamo, nemmeno implicito, ai principi equitativi, non può ritenersi che la sentenza sia stata pronunciata secondo equità.
Dalla motivazione della sentenza n. 745/2023 del Giudice di Pace di Catanzaro risulta che la decisione impugnata è interamente fondata su argomentazioni giuridiche, con applicazione diretta di norme codificate e con puntuale richiamo a precedenti della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. civ., sez. II, ord. 16.01.2018, n. 882).
Nessun passaggio della motivazione lascia intendere l'adozione di criteri valutativi diversi da quelli imposti dal diritto positivo, né si rinviene alcuna ponderazione extra-normativa, tipica delle decisioni equitative. Sulla scorta di tali rilievi, deve escludersi che la sentenza impugnata rientri nell'ambito applicativo dell'art. 113, comma 2, c.p.c. e, conseguentemente, l'appello proposto avverso la medesima deve ritenersi ammissibile ai sensi dell'art. 339, comma 1, c.p.c.
Rigettata l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello, occorre ora esaminare nel merito i motivi di gravame proposti dall'appellante.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante deduce “Illegittimità dell'atto opposto per difetto di motivazione” (pag. 7 dell'atto di citazione in appello), assumendo che l'intimazione di pagamento n. 018/4267/2021 non recherebbe l'indicazione della causale del credito né i presupposti di fatto e di diritto sottesi alla pretesa creditoria. Va preliminarmente osservato che, in materia tributaria, la motivazione degli atti presupposti, così come dell'intimazione di pagamento impugnata, è disciplinata dall'art. 7, comma 1, della L. 27 luglio 2000 n. 212 (cd. Statuto del contribuente), il quale impone che “gli atti dell'amministrazione finanziaria devono recare
l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne costituiscono il fondamento”.
Tuttavia, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, tale requisito può ritenersi soddisfatto anche qualora la motivazione dell'atto sia formulata per relationem, mediante richiamo esplicito ad altri atti precedenti, già notificati o comunque conoscibili dal contribuente, purché il contenuto complessivo dell'atto consenta al destinatario di comprendere con sufficiente chiarezza l'origine, la natura e il fondamento del credito azionato, si da poterne valutare la legittimità ed eventualmente contestarne la fondatezza (cfr. Cass. Civ., sez. V,
19 gennaio 2016, n. 260). Nel caso di specie, dall'esame del contenuto dell'intimazione di pagamento n. 018/4267/2021, oggetto del presente giudizio, emerge che l'atto reca l'indicazione della causale credito, specificatamente riferito al “servizio idrico integrato - anno 2007”, vantato dal con l'indicazione dell'importo dovuto € 184,57, degli interessi, delle sanzioni Controparte_2
e delle spese.
4 L'atto richiama, inoltre, puntualmente i seguenti provvedimenti prodromici: avviso di accertamento n. 629, emesso in data 22.2.2013, richiama espressamente l'ulteriore atto di irrogazione sanzioni n. 642 del 22.2.2013, il preavviso di riscossione coattiva del 9.4.2014 e l'ingiunzione fiscale n. 018/7311 del 6.9.2016. Tali elementi, considerati nel loro insieme, risultano idonei a soddisfare i requisiti minimi di motivazione richiesti dalla normativa, in quanto consentono al destinatario dell'atto di individuare con chiarezza la genesi del credito azionato, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche sottese alla pretesa, nonché di esercitare, così come avvenuto, il proprio diritto di difesa mediante la possibilità di verificarne la legittimità e, ove del caso, di contestarne il contenuto. Alla luce di quanto precede, il motivo di gravame in esame risulta infondato e, pertanto, merita di essere disatteso.
Venendo all'altro motivo di appello, l'appellante deduce “l'inesistenza della notifica del opposto” (pag. 7 dell'atto di appello) ovvero l'erronea valutazione del giudice di prime cure circa la validità della notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di opposizione, sostenendo che la stessa sarebbe stata effettuata nei confronti di un soggetto privo della qualità di erede, in quanto mero chiamato all'eredità del defunto , senza che vi sia stata accettazione Persona_1 all'eredità. Ed invero, come già correttamente rilevato dal giudice di primo grado, dalla documentazione versata in atti dalla società resistente, odierna appellata, emerge che la notifica dell'intimazione di pagamento è stata regolarmente eseguita a mezzo del servizio postale in data
3.8.2021, presso l'indirizzo di residenza dell'appellante, come documentato dall'avviso di ricevimento agli atti e dalla relata di notifica sottoscritta dal messo notificatore.
L'atto risulta ricevuto personalmente dal destinatario, come si evince dalla sottoscrizione apposta sull'avviso stesso, circostanza che determina il perfezionamento della notifica nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 140 e ss. C.p.c. e della L. n. 890/1982. Va inoltre evidenziato che, anche a voler ipotizzare vizi formali della notifica, gli stessi risulterebbero comunque sanati ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c. per aver l'appellante proposto opposizione avverso l'atto impugnato, dimostrando così di averne avuto piena conoscenza. In tale ipotesi, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, l'eventuale nullità della notifica è sanata per raggiungimento dello scopo (cfr. Cass. civ.., Sez. VI, ord. 27.9.2021, n. 26254). Infine, non può condividersi la qualificazione della notifica come “inesistente”, atteso che detta figura è riservata ai soli casi di totale carenza degli elementi essenziali dell'atto o della procedura di notifica, laddove nel caso in esame risulta che l'intimazione di pagamento risulta regolarmente notificata presso l'indirizzo dell'utenza idrica oggetto dell'accertamento. La notifica dell'atto impositivo è stata dunque eseguita presso il luogo ove sorge l'obbligazione tributaria e dove risiede attualmente il soggetto destinatario
5 dell'intimazione, qualificato come “erede di ”. Ne consegue che la censura di Persona_1 inesistenza della notifica risulta destituita di fondamento, essendo stato l'atto ritualmente notificato al soggetto legittimato, nel luogo corretto e con modalità conformi alla legge. Né può ritenersi fondato il disconoscimento dell'atto. Invero, il disconoscimento della copia fotostatica della notifica operato in primo grado dal ricorrente, sebbene formulato alla prima udienza, risulta generico e privo dei requisiti richiesti dall'art. 2719 c.c., non essendo stato accompagnato da contestazione espressa e specifica della conformità all'originale, né da indicazioni circa l'inesistenza o l'alterazione del contenuto dell'atto impugnato. Secondo costante giurisprudenza il disconoscimento, per essere idoneo, deve essere formulato in modo specifico e inequivoco, con riferimento espresso tanto alla conformità materiale della copia quanto all'autenticità della sottoscrizione. La semplice dichiarazione generica di non riconoscere la copia non è idonea a far venir meno l'efficacia probatoria del documento. Nel caso di specie, l'opponente si è limitato a una formula generica, priva di riferimenti puntuali agli elementi dell'atto disconosciuto (contenuto, firma, rispondenza all'originale), né ha fornito successive deduzioni idonee a integrare la contestazione. Ne consegue l'inapplicabilità della sanzione di inutilizzabilità dell'atto impugnato, stante l'assenza di un disconoscimento rituale e conforme al paradigma normativo richiamato.
Venendo al terzo motivo di gravame, l'appellante ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, assumendo di non aver mai accettato l'eredità del de cuius Persona_1
e di essere, pertanto, un mero chiamato, con conseguente esclusione di ogni responsabilità per le obbligazioni facenti capo al defunto. Tale censura è fondata e merita accoglimento. Ed invero, conformemente al paradigma normativo di cui all'art. 2697 c.c., secondo cui “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”, gravava sulla parte opposta l'onere di dimostrare che l'immobile al quale si riferisce l'utenza idrica oggetto dell'intimazione fosse effettivamente compreso nell'asse ereditario del de cuius. L'accertamento della riconducibilità del bene al patrimonio ereditario costituisce presupposto imprescindibile per poter anche solo valutare l'esistenza di una posizione soggettiva passiva in capo al chiamato. In difetto di tale presupposto, ogni ulteriore considerazione circa l'avvenuta accettazione all'eredità, sia essa espressa o tacita, risulta in radice superflua. Nel caso di specie, parte appellata non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante, non avendo prodotto atti di provenienza, volture catastali, dichiarazioni di successione né altra documentazione idonea a dimostrare che l'immobile cui si riferisce la fornitura idrica fosse effettivamente riconducibile al patrimonio del de cuius alla data di apertura della successione.
Neppure la mera intestazione dell'utenza o la continuità della fornitura risultano circostanze
6 idonee a fondare, in via presuntiva, l'appartenenza del bene all'eredità relitta, in assenza di ulteriori specifici riscontri oggettivi. Sul punto, si richiama il consolidato orientamento della Corte di cassazione, la quale ha precisato che,” Il chiamato all'eredità non può essere ritenuto obbligato per i debiti del de cuius ove non sia provata l'avvenuta accettazione e l'inclusione del bene nel patrimonio ereditario (Cass. civ., sez. III, 16.11.2022 n. 33797). Va peraltro considerato che, in base alla giurisprudenza consolidata, i corrispettivi richiesti per il servizio idrico non costituiscono obbligazioni legali imputabili ope legis a soggetti estranei al rapporto di utenza, bensì derivano da un rapporto sinallagmatico a prestazioni corrispettive tra gestore e utente, ove validamente instaurato (cass. civ., sez. III, 29.09.2021 n. 26371). Pertanto, la mera qualità di chiamato all'eredità non è sufficiente a fondare la responsabilità per il pagamento dei canoni idrici, ove non sia stata provata;
l'accettazione all'eredità da parte del soggetto intimato, l'inclusione del bene servito nell'asse ereditario. In assenza di tali presupposti, difetta in radice il fondamento della pretesa azionata da parte opposta, la quale risulta infondata per difetto del presupposto soggettivo necessario.
Deve, dunque, concludersi per l'insussistenza di un valido titolo idoneo a giustificare la pretesa creditoria avanza nei confronti dell'appellante, con conseguente accoglimento dell'appello e riforma integrale della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, con riferimento al valore minimo, attesa la scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 4 comma 1), dello scaglione tariffario relativo al valore effettivo della controversia,
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma della Parte_1 sentenza n. 745/2023 emessa dal Giudice di Pace di Catanzaro, annulla l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio;
- Condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite del primo grado di CP_1 giudizio in favore dell'appellante, che liquida in euro 250,00 per onorari, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Catanzaro, 14.7.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Adele Ferraro
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