Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00264/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04269/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4269 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- Immobiliare S.r.l., rappresentati e difesi dall'avvocato Rosella Malune, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di -OMISSIS- sulle pratiche di cui ai nulla osta: P-CO/L/Q/2024/-OMISSIS--P-CO/L/Q/2024/-OMISSIS--P-CO/L/Q/2024/-OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 il dott. MA GA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A seguito di una richiesta presentata dalla società -OMISSIS- Immobiliare, quale datore di lavoro, in data 24.5.2024 è stato rilasciato il nulla osta in favore dei lavoratori -OMISSIS-, -OMISSIS-, e -OMISSIS-.
Nonostante i solleciti inviati dal predetto datore di lavoro, lo Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS- non ha rilasciato i permessi di soggiorno, limitandosi ad affermare che sono in corso “verifiche da parte dell’Ispettorato del Lavoro”, ciò che conferma la mancanza di un provvedimento espresso, malgrado siano ampiamente decorsi i termini per la conclusione del procedimento.
In conclusione, il ricorso va pertanto accolto, dovendosi dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di -OMISSIS- sulle pratiche di cui ai nulla osta P-CO/L/Q/2024/102659-P-CO/L/Q/2024/102660-P-CO/L/Q/2024/102661, e per l’effetto, condannare la Prefettura di -OMISSIS- a definire i predetti procedimenti entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
Quanto alle spese, liquidate come in dispositivo, le stesse seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei termini di cui in motivazione.
Condanna il Ministero al pagamento delle spese processuali in favore dei ricorrenti, complessivamente liquidate in Euro 1.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato e agli oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC GO, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
MA GA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA GA | IC GO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.