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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 28/11/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 216/2025 R.G.
promossa da
(PI: ), rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Parte_1 P.IVA_1
B
– ricorrente - contro
1) (PI: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. BERTONE Piercarlo e dall'avv. Rossana VALENTE
2) (CF: , rappresentato e Controparte_2 C.F._1 difeso dall'avv. Ramez EL JAZZAR
– resistenti-
Ragioni della decisione La , con ricorso ex art. 281decies cpc, evocava in giudizio la società Parte_1
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
per sentir accogliere le seguenti Controparte_2 conclusioni «In via principale: - accertarsi e dichiararsi la simulazione assoluta ex art. 1414, comma 1, Cod. Civ., e quindi l'inefficacia, nei confronti e tra i resistenti, del contratto preliminare di vendita autenticato dal Dottor Notaio in Alessandria (AL), in data 29 aprile 2022, n. Persona_1
10959/4825 Rep., e, di conseguenza, del contratto di risoluzione del contratto preliminare di vendita in autentica al Notaio Dott. Avv. Franco Amedeo dei Distretti Riuniti di Imperia e Sanremo, nn. 159996 rep., 50876 racc. nonché, conseguentemente, accertarsi e dichiararsi la nullità dell'atto di concessione e conseguente iscrizione di ipoteca volontaria iscritta il 20 giugno 2024 presso la Conservatoria RRII di Imperia – Sez. di Sanremo, ai nn. 6182 RG, 496 RP, e, per l'effetto, dichiararsi inefficaci tali atti nei confronti dell'attore come sopra rappresentata da Parte_1 Controparte_3
- ordinarsi al Sig. Conservatore dei Registri Immobiliari di Imperia – Sez. di Sanremo di
[...] procedere all'annotazione dell'emananda sentenza in margine alla trascrizione o iscrizione degli atti sopra citati, relativamente ai seguenti beni immobili: In piena proprietà di Controparte_2
In Comune di Ospedaletti (IM), Corso Regina Margherita: NCEU foglio 10 partic. 42 sub. 3
[...] cat. C1 mq 49 piano T NCEU foglio 10 partic. 42 sub. 28 cat. C/1 mq 28 piano T In Comune di Sanremo [...]
[..
), Via della Repubblica n. 42 NCEU Sez. SR foglio 46 partic. 111 sub 53 cat. C/2 mq 6 piano S1 NCEU Sez. SR foglio 46 partic. 111 sub 54 cat. C/1 mq 44 piano T esonerandolo da ogni responsabilità per l'adempimento. In via subordinata - nella denegata ipotesi in cui non venissero accolte le domanda di accertamento e declaratoria di simulazione assoluta e inefficacia formulate in via principale, accertare e dichiarare la nullità contratto di risoluzione del contratto preliminare di vendita in autentica al Notaio Dott. Avv. Franco Amedeo dei Distretti Riuniti di Imperia e Sanremo, nn. 159996 rep., 50876 racc. e conseguentemente accertare e dichiarare la nullità dell'ipoteca volontaria iscritta in data 20 giugno 2024 presso la Conservatoria RRII di Imperia – Sez. di Sanremo, ai nn. 6182 RG, 496 RP, stante l'inesistenza del credito garantito conseguente alla nullità il contratto di risoluzione del contratto preliminare di vendita in autentica al Notaio Dott. Avv. Franco Amedeo dei Distretti CP_4 di Imperia e Sanremo, nn. 159996 rep., 50876 racc. per le ragioni espresse in diritto;
- ordinarsi al Sig. Conservatore dei Registri Immobiliari di Imperia – Sez. di Sanremo di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza di accertamento della nullità in margine alla trascrizione o iscrizione degli atti sopra citati, relativamente ai seguenti beni immobili: In piena proprietà di Controparte_2
In Comune di Ospedaletti (IM), Corso Regina Margherita: NCEU foglio 10 partic. 42 sub. 3
[...] cat. C1 mq 49 piano T NCEU foglio 10 partic. 42 sub. 28 cat. C/1 mq 28 piano T In Comune di Sanremo (IM), Via della Repubblica n. 42 NCEU Sez. SR foglio 46 partic. 111 sub 53 cat. C/2 mq 6 piano S1 NCEU Sez. SR foglio 46 partic. 111 sub 54 cat. C/1 mq 44 piano T esonerandolo da ogni responsabilità per l'adempimento. In via ulteriormente subordinata - nella denegata ipotesi in cui non venissero accolte le domande di accertamento di simulazione/nullità/inefficacia come sopra formulate, revocarsi ai sensi e per gli effetti degli artt. 2901 e ss. Cod. Civ., nei confronti dei resistenti, l'atto di concessione e conseguente iscrizione di ipoteca volontaria iscritta il 20 giugno 2024 presso la Conservatoria RRII di Imperia – Sez. di Sanremo, ai nn. 6182 RG, 496 RP e, per l'effetto, dichiararsi inefficaci tali atti nei confronti dell'attore come sopra rappresentata da Parte_1 Controparte_3
- ordinarsi al Sig. Conservatore dei Registri Immobiliari di Imperia – Sez. di Sanremo di
[...] procedere all'annotazione trascrizione dell'emananda sentenza di revocazione ex art. 2901 Cod. Civ. in margine alla trascrizione/iscrizione degli atti sopra citati, relativamente ai seguenti beni immobili: In piena proprietà di In Comune di Ospedaletti (IM), Corso Regina Controparte_2
Margherita: NCEU foglio 10 partic. 42 sub. 3 cat. C1 mq 49 piano T NCEU foglio 10 partic. 42 sub. 28 cat. C/1 mq 28 piano T In Comune di Sanremo (IM), Via della Repubblica n. 42 NCEU Sez. SR foglio 46 partic. 111 sub 53 cat. C/2 mq 6 piano S1 NCEU Sez. SR foglio 46 partic. 111 sub 54 cat. C/1 mq 44 piano T esonerandolo da ogni responsabilità per l'adempimento. In ogni caso, in via ulteriormente subordinata, in denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti domande condannare la società in solido al sig. , Controparte_1 Controparte_2 come già generalizzati, al risarcimento dei danni patiti da pari a euro 90.425,94, Parte_1 oltre alle spese legali del giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c. e del successivo reclamo ex art. 669- terdecies c.p.c., oltre alle spese di iscrizione ipotecaria, oltre successive occorrende e interessi dal 26 maggio 2018. Con vittoria di spese, diritti e onorari». Si costituivano in giudizio la società e Controparte_1 che, contes er Controparte_2 il rigetto del ricorso. Nelle more del giudizio, la rinunciava agli atti del giudizio a Parte_1 spese compensate, rinuncia in sede di spontanea Controparte_2 comparizione del 28.11.2025. La rinuncia agli atti del giudizio da parte della società ricorrente, ha determinato una situazione sostanziale o concreta nuova o quantomeno diversa da quella presente al momento del deposito del ricorso introduttivo del giudizio semplificato di cognizione, situazione che rende inutile l'azione del ricorrente, imponendosi, conseguentemente, in 2 dott. Pasquale LONGARINI assenza di una espressa accettazione della rinuncia da parte della
[...]
, la declaratoria di “cessazione della materia del contendere”. Controparte_1
La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, rilevabile d'ufficio dal Giudice, creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado di giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si può fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. Trattasi di definizione della controversia, da adottare quando vi è chiara ed espressa rinunzia alle domande, esplicitata come disinteresse alla pronuncia sul merito delle questioni prospettate, o comunque qualora sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venire meno l'interesse ad agire ed a contraddire. Il principio di economia processuale comporta che le fattispecie astratte determinative della cessazione della materia del contendere possano essere allegate e documentate in tutto il corso del giudizio. L'intervenuta cessazione della materia del contendere non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, sicché essa può rilevarsi anche d'ufficio, purché emerga dalle risultanze processuali ritualmente acquisite. Per quanto concerne la disciplina delle spese relative all'ipotesi della cessazione della materia del contendere, il Giudice è tenuto in ogni caso a liquidarle - anche compensandole, se ricorrono i presupposti di legge – in virtù del principio della cd. soccombenza virtuale, «laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito». Nella specie, la specifica richiesta di parte ricorrente in sede di rinuncia, impone la compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Imperia, sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando: (a) dichiara cessata la materia del contendere (b) compensa le spese di lite tra le parti In Imperia, 28.11.2025
Il Giudice Dott. Pasquale LONGARINI
3 dott. Pasquale LONGARINI 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 dott. Persona_2
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