Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/06/2025, n. 2703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2703 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 4166/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4166/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) il 30/06/1955 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. ANGELINO ANTIMO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. BRANCACCIO ANTONIO
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29/03/2024 parte ricorrente ha dedotto di aver ricevuto diverse note di debito dell'8.8.2022 e del 29.9.2022 relative a indennità di disoccupazione agricola non spettante dall'anno 1998
1
che l' sta effettuando una CP_1 trattenuta mensile di € 165,41 sulla pensione categoria VO n. 11019386; la diversità di titoli in quanto credito e controcredito riguardano prestazioni diverse.
Ha quindi agito in giudizio chiedendo di dichiarare non dovuti gli importi richiesti con condanna dell'ente previdenziale alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto, oltre interessi, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
L' si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del CP_1 ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Il thema decidendum del presente giudizio riguarda la fondatezza delle pretese restitutorie dell' relative all'illegittima erogazione CP_1 dell'indennità di disoccupazione.
ECCEZIONI PRELIMINARI
Tutte le ulteriori eccezioni preliminari formulate dall'ente previdenziale sono infondate in quanto parte ricorrente propone un solo motivo di ricorso relativo alla prescrizione della pretesa restitutoria. Non vi è, quindi, alcuna contestazione relativa al merito delle prestazioni erogate.
PRESCRIZIONE – DOLOSO OCCULTAMENTO – VERBALE ISPETTIVO
Per quanto riguarda il merito, deve ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione formulata in via principale da parte ricorrente.
Secondo la giurisprudenza consolidata (Cassazione civile, sez. lav.,
14/05/2008, n. 12092) l'azione di ripetizione dell' è soggetta alla CP_1
2 prescrizione ordinaria decennale ex art. 2646 c.c. e tale termine inizia a decorre dal momento del pagamento.
Non ignora il giudicante che la fattispecie in esame rientri nella disciplina dell'indebito oggettivo sopravvenuto, atteso che il carattere indebito dell'erogazione è emerso a seguito dell'accertamento ispettivo.
In tema di indebito sopravvenuto la Suprema Corte a Sezioni Unite ha affermato, con sentenza n. 5624 del 9 marzo 2009, che “l'art. 2033 cod. civ., pur essendo formulato con riferimento all'ipotesi del pagamento "ab origine" indebito, è applicabile per analogia anche alle ipotesi di indebito oggettivo sopravvenuto per essere venuta meno, in dipendenza di qualsiasi ragione, in un momento successivo al pagamento, la "causa debendi".
Sebbene si tratti di un indebito sopravvenuto la prescrizione non può che decorrere dal momento del pagamento, così come afferma la giurisprudenza di legittimità granitica, considerato che, argomentando diversamente, sarebbero lese le comuni e generali regole dell'affidamento attribuendo all'Istituto la possibilità sine die di recuperare i crediti ritenuti presuntivamente non dovuti.
L'eccezione di prescrizione è fondata. Non è possibile ritenere che la cancellazione dagli elenchi agricoli abbia valore interruttivo anche del distinto credito restitutorio degli importi indebitamente versati per tale annualità. Per tali ragioni, risulta decorso il termine prescrizionale ordinario al momento della notifica delle note di debito.
Non è possibile valorizzare, inoltre, neppure il verbale di accertamento ispettivo in quanto non si tratta di una richiesta di restituzione dell'importo versato ma riguarda gli esiti degli accertamenti disposti dall'ente previdenziale in ordina alla dedotta fittizietà del rapporto di lavoro.
Allo stesso modo, non è possibile applicare al caso in esame l'ipotesi di sospensione di cui all'art. 2941 n. 8 c.c. Secondo la norma in esame, infatti, il debitore, con artifizi e raggiri, induce il creditore a rappresentarsi falsamente l'inesistenza del credito. Si tratta, quindi, di una condotta
3 successiva alla costituzione della pretesa creditoria ed antecedente al pagamento.
Nel caso in esame, invece, la presunta condotta posta in essere dalla ricorrente è antecedente al sorgere del credito restitutorio in quanto, secondo la prospettazione dell' ha indotto l'ente resistente a CP_1 pagare quanto erroneamente dovuto. Si tratta, quindi, di una condotta artificiosa volta alla costituzione della pretesa creditoria e non all'occultamento del credito già sorto.
Tali considerazioni sono condivise anche dalla Suprema Corte
(35335/2023) secondo cui “Per costante giurisprudenza di questa Corte, la causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 c.c., n. 8 ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito (Cass.5413/20, Cass.21567/14). Nel caso di specie, la falsa dichiarazione della sussistenza di rapporti di lavoro in agricoltura poteva essere scoperta dall' - come fu - a seguito di CP_1 controlli ispettivi, i quali rientrano nelle istituzionali attribuzioni dell'ente, sì che non può parlarsi di impossibilità nell'esercizio del diritto. Questa
Corte ha più volte affermato che sussiste mera difficoltà e non impossibilità, quando l' possa venire a conoscenza del proprio diritto CP_1 facendo ricorso ai suoi poteri ispettivi o mediante richiesta di informazioni all'Agenzia delle Entrate (v. Cass.25593/19, Cass.16038/19,
Cass.17769/15)”.
Per tali ragioni, in considerazione della natura tipica e tassativa delle ipotesi di sospensione, l'eccezione dell' è infondata in quanto volta CP_1 all'applicazione analogica della norma in esame.
Per tali ragioni, il ricorso è fondato e merita accoglimento e devono essere dichiarati irripetibili gli importi indicati nelle note di debito indicate con condanna dell' alla restituzione di quanto eventualmente Controparte_2 trattenuto a tale titolo.
4 INTERESSI
Spettano gli interessi dalla data di notifica del ricorso del 30.4.2025, come indicato dall' nella memoria difensiva, solo se le relative trattenute siano CP_1 antecedenti a tale momento, e fino al soddisfo. Se, infatti, le eventuali trattenute sono successive a tale momento, gli interessi legali decorrono solo dal momento del prelievo effettuato dall' CP_1
Tali considerazioni sono condivise dalla più recente giurisprudenza di legittimità
(Cass. Sez. Un. 15895/2019) secondo cui “2.1. L'art. 2033 c.c., stabilisce, infatti, che chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto agli interessi "dal giorno della domanda", laddove l'art. 1148 c.c., dispone che il possessore in buona fede fa suoi i frutti naturali separati e i frutti civili "fino al giorno della domanda giudiziale". La circostanza che la domanda -indicata quale dies a quo della decorrenza degli interessi dovuti dell'accipiens in buona fede - non sia ulteriormente connotata in termini di "giudiziale" non è fatto in sè neutro e consente, già in prima battuta, di affermare che, riferendosi alla "domanda", il legislatore non abbia voluto unicamente riferirsi alla notificazione dell'atto con cui si inizia un giudizio, come invece ha fatto, a proposito dell'interruzione della prescrizione, nell'art. 2943, comma 1, (che al secondo menziona la "domanda proposta nel corso di un giudizio"). Del resto, con la sentenza n. 8491 del 2011, queste Sezioni Unite, nell'affermare che il termine "ricorso" contenuto nell'art. 1137 c.c. (nel testo antecedente la modifica di cui alla L. n. 220 del 2012, art. 15) non vale ad identificare la forma che deve assumere l'atto introduttivo dei giudizi d'impugnativa delle delibere condominiali, hanno già evidenziato che il riferimento a nozioni processuali che, come nella specie, sia inserito in un contesto normativo - il codice civile - destinato alla configurazione dei diritti e all'apprestamento delle relative azioni sotto il profilo sostanziale, può avere carattere generico. 12.2. Da un punto di vista sistematico, va, poi, rilevato che il possessore, in virtù dell'apparenza di verità che è data al suo titolo dalla buona fede (che si presume), non cessa di esser tale nè diventa mero detentore per il solo fatto che un terzo rivendichi il bene, seppure con una richiesta formale, in tesi analoga a quella idonea alla costituzione in mora: gli effetti della sentenza retroagiscono, infatti, alla "domanda giudiziale", di cui parla l'art. 1148 c.c., non perchè la relativa proposizione produca l'effetto della costituzione in mora, ma perchè lo status di possessore in buona fede e la connessa tutela possono cessare solo con la sentenza che accolga la rivendica, mentre, com'è noto, i
5 tempi del processo non possono gravare sulla parte rimasta vittoriosa. In caso d'indebito oggettivo, invece, il legislatore, come affermato da accorta dottrina, non si preoccupa di qualificare la situazione che lo determina, e non prende neppure posizione sul problema se il pagamento non dovuto trasferisca la proprietà della cosa pagata oppure ne trasferisca il solo possesso: si limita più semplicemente a prendere atto che manca un presupposto legale affinchè la prestazione corrisposta possa esser mantenuta, e concede alla parte che ha effettuato il pagamento il diritto di riprendersi quanto pagato. Il principio ha avuto l'avallo di queste Sezioni Unite (n. 14828 del 2012), che hanno affermato che qualora venga acclarata la mancanza di una causa adquirendi, ed in qualsiasi causa in cui venga meno il vincolo originariamente esistente, l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del titolo invalido è quella di ripetizione di indebito oggettivo. 12.3. Il Collegio ritiene, pertanto, di dover superare la propria giurisprudenza, che, nelle decisioni del
2009, ha fatto proprio l'indirizzo tradizionale qualificandolo come jus receptum, ma senza alcuna specifica argomentazione, mentre con la decisione del 1994 ha mostrato un'apertura, sia pur settoriale e riferita al valore della domanda amministrativa nelle cause previdenziali, e di dover affermare che i principi che governano l'indebito devono individuarsi solo in quelli che regolano le obbligazioni, nel cui ambito l'istituto trova, appunto, la sua sedes materiae. Il che comporta che, in base ai principi generali, l'obbligo della corresponsione degli interessi da parte dell'accipiens in buona fede, quale debitore dell'indebito percepito) può decorrere da data antecedente a quella dell'instaurazione del giudizio, ove sia stata preceduta da uno specifico atto di costituzione in mora, dovendo il termine "domanda" di cui all'art. 2033 c.c., esser inteso come riferito non esclusivamente alla domanda giudiziale ma, anche, agli atti stragiudiziali di cui all'art. 1219 c.c.. Il regime della disposizione in esame, che si riferisce, comunque, ad una domanda per il sorgere del debito per interessi consente, sotto altro profilo, di confermare che l'art. 2033 c.c., è norma parzialmente derogatoria rispetto all'art. 1282 c.c., costituendo eccezione - che la disposizione in esame, appunto, ammette - al principio secondo cui i crediti liquidi ed esigibili di una somma di danaro producono interessi (corrispettivi) di pieno diritto, e ciò in ragione del fatto che la legge considera legittima l'utilizzazione del denaro da parte dell'accipiens in buona fede prima della "domanda" nel senso qui specificato.”
6 Nel caso in esame, infatti, l'eventuale trattenuta operata dall' ha natura CP_1 indebita e trova applicazione l'art. 2033 c.c. il quale prevede solo ed esclusivamente gli interessi dal giorno della domanda in caso di buona fede dell'accipiens. Nel caso in esame, infatti, l' ha richiesto la restituzione in CP_1 ragione dell'insussistenza dei presupposti per l'erogazione della prestazione e parte ricorrente nulla ha dedotto in ordine alla sua mala fede. Non è, quindi, dovuta la rivalutazione.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 23543/2016), infatti,
“secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di indebito oggettivo, la buona fede dell'accipiens al momento del pagamento è presunta per principio generale, sicchè grava sul solvens che faccia richiesta di ripetizione dell'indebito, al fine del riconoscimento degli interessi con decorrenza dal giorno del pagamento stesso e non dalla data della domanda, l'onere di dimostrare la malafede dell'accipiens all'atto della ricezione della somma non dovuta (Cass. 8/05/2013, n. 10815; Cass. 10/03/2005, n. 5330; Cass.
17/09/1991, n. 9689). Nella specie, con accertamento in fatto, non sindacabile in questa sede, la Corte di merito ha ritenuto che "la mancata stipula del contratto in forma dell'atto pubblico, ascrivibile a mera ignoranza, non costituisce circostanza sufficiente a qualificare di mala fede la condotta della ". CP_3
Peraltro il riferimento operato dalla Corte di merito alla condotta dell'attuale controricorrente successiva alla ricezione dell'elargizione, della sua qualità di fondazione senza fini di lucro e all'utilizzo fatto della somma ricevuta, a conferma della buona fede dell'accipiens, devono intendersi come fatti ad . Va CP_4 inoltre precisato che questa Corte ha anche affermato che nella materia in questione, ai fini della decorrenza degli interessi ai sensi dell'art. 2033 c.c., e della rilevanza dell'eventuale maggior danno di cui all'art. 1224 c.c., comma 2, rileva una nozione di buona fede in senso soggettivo, coincidente con l'ignoranza dell'effettiva situazione giuridica in conseguenza di un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave, non essendo applicabile la disposizione dettata dall'art. 1147, comma 2, in riferimento alla buona fede nel possesso. Pertanto, anche il dubbio particolarmente qualificato circa l'effettiva fondatezza delle proprie pretese è compatibile con la buona fede ai fini in esame (Cass.
25/05/2007, n. 12211; Cass. 5/05/2004, n. 8587; Cass. 13/06/1996, n. 5419).
Pertanto non può condividersi quanto dedotto dal ricorrente al riguardo, precisandosi che, nella specie, la nullità della donazione per difetto di forma non
7 è dovuta - almeno non esclusivamente, trattandosi di contratto - alla fondazione donataria (Cass. 18/09/1995, n. 9865; v. anche Cass 20/03/1982, n. 1813) e che l'unico precedente di legittimità rinvenibile circa l'applicabilità del secondo comma dell'art. 1147 c.c. (Cass. 29/02/1988, n. 2119) deve ritenersi ampiamente superato dalla giurisprudenza successiva”.
Restano assorbiti gli altri motivi di doglianza formulati in ricorso.
SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. in accoglimento del ricorso, dichiara irripetibili gli importi percepiti da parte ricorrente a titolo di indennità di disoccupazione agricola dal 1998 al 2006, come indicati nelle note di debito dell'8.8.2022 e del 29.9.2022, con conseguente condanna dell'ente previdenziale alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto a tale titolo, oltre interessi come indicato in parte motiva e fino al soddisfo;
2. condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente delle CP_1 spese di lite, con attribuzione al procuratore anticipatario, che si liquidano in € 1.865,00 oltre rimb. forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 17/06/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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