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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 29/01/2026, n. 1454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1454 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1454/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SCOPPA GIAN PIERO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10026/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250002205403000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1457/2026 depositato il 28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28/5/2025 ed iscritto al RGC 10026/25 CF_Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n° 07120250002205403000 del 14/4/2025 per €. 250,40 relativa a tassa automobilistica 2019 denunciando la prescrizione del diritto, la mancata notificazione degli atti prodromici e omessa sottoscrizione del ruolo.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – OS contestando il proprio difetto di legittimazione a contraddire sul merito del tributo e reclamando la regolarità degli atti di propria pertinenza.
Si costituiva in giudizio anche la Regione Campania rilevando che la cartella era stata preceduta dalla rituale notificazione dell'avviso di accertamento n° 964265382531 del 30/8/2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Vi è in atti copia della relata di notificazione attestante l'avvenuta consegna del plico al domicilio del ricorrente in data 30/8/2022 con sottoscrizione dello stesso contribuente per avvenuta ricezione onde nessuna ulteriore censura può oggi trovare ingresso sul merito del tributo. Né alla data di notificazione della cartella poteva dirsi ulteriormente maturato il termine di prescrizione.
La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 300,00 oltre accessori di legge, in favore di ognuno degli enti resistenti.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SCOPPA GIAN PIERO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10026/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250002205403000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1457/2026 depositato il 28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28/5/2025 ed iscritto al RGC 10026/25 CF_Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n° 07120250002205403000 del 14/4/2025 per €. 250,40 relativa a tassa automobilistica 2019 denunciando la prescrizione del diritto, la mancata notificazione degli atti prodromici e omessa sottoscrizione del ruolo.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – OS contestando il proprio difetto di legittimazione a contraddire sul merito del tributo e reclamando la regolarità degli atti di propria pertinenza.
Si costituiva in giudizio anche la Regione Campania rilevando che la cartella era stata preceduta dalla rituale notificazione dell'avviso di accertamento n° 964265382531 del 30/8/2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Vi è in atti copia della relata di notificazione attestante l'avvenuta consegna del plico al domicilio del ricorrente in data 30/8/2022 con sottoscrizione dello stesso contribuente per avvenuta ricezione onde nessuna ulteriore censura può oggi trovare ingresso sul merito del tributo. Né alla data di notificazione della cartella poteva dirsi ulteriormente maturato il termine di prescrizione.
La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 300,00 oltre accessori di legge, in favore di ognuno degli enti resistenti.