Articolo 2 della Legge 5 luglio 1965, n. 815
Articolo 1
Versione
4 agosto 1965
Art. 2.
La determinazione dei confini tra i comuni di Ripacandida e di Ginestra verra' disposta con decreto presidenziale su proposta del Ministro per l'interno.
Il prefetto di Potenza sentita la giunta provinciale amministrativa, provvedera', con suo decreto, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Ripacandida e di Ginestra, nonche' alla ripartizione tra gli stessi, previo parere delle rispettive amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Ripacandida.
Nella prima applicazione della presente legge, il numero complessivo dei posti, risultante dalle tabelle organiche del personale dipendente dai comuni di Ripacandida e di Ginestra e le relative qualifiche non potranno essere superiori a quelli attualmente assegnati al comune di Ripacandida.
Al personale in servizio presso il comune di Ripacandida, che sara' inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli fruiti all'atto dell'inquadramento.

Entrata in vigore il 4 agosto 1965