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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 09/12/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2747/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. NO AL, all'esito della discussione orale tenutasi in data 26 febbraio 2025, come da ordinanza del 20 gennaio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
(art. 277, comma 2, e art. 279, comma 2, n. 4 c.p.c.) nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2747/2022 R.G., promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Margherita Pellecchi;
Persona_1
- ATTORI -
e con l'intervento di rappresentato e difeso dall'Avv. Margherita Pellecchi;
Parte_3
- INTERVENUTO - contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Girardi e Mattia CP_1 P.IVA_1
Bernardini;
- CONVENUTA -
e
(C.F. ); Controparte_2 C.F._3
- CONVENUTA CONTUMACE -
Oggetto: Risarcimento danni da sinistro stradale – Accertamento sull'an debeatur.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con atto di citazione, gli attori hanno convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Mantova
[...]
e la di lei compagnia assicuratrice per ottenere il risarcimento dei danni CP_2 CP_1
conseguenti al sinistro stradale avvenuto in data 23 luglio 2019, adducendo la responsabilità esclusiva della convenuta nella causazione dell'evento. CP_2
Si è costituita contestando la domanda e chiedendone il rigetto o, in subordine, CP_1
l'accertamento di un concorso di colpa del sig. Pt_1
La sig.ra è rimasta contumace. CP_2
La causa è stata istruita documentalmente e a mezzo CTU medico-legale.
Con ordinanza del 20 gennaio 2025, il Tribunale, ritenuta l'opportunità di decidere l'an della controversia con sentenza non definitiva, ha fissato udienza di discussione orale unicamente su tale specifico aspetto.
In prossimità della udienza di discussione, le parti costituite hanno depositate memorie con le rispettive conclusioni, così ivi precisate:
Per la parte attrice: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della sig.ra , Controparte_2
proprietaria e conducente dell'autovettura VW GOLf targata AD523HH in ordine alla produzione del sinistro per cui è causa e per l'effetto condannarla in solido con , quale responsabile Controparte_3
civile, al risarcimento di tutti i danni subiti e quantificati in atto di citazione.
Per l'assicurazione convenuta: in via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata: ridurre il risarcimento eventualmente spettante a parte attrice tenuto conto delle argomentazioni esposte in corso di causa (anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2054 e 1227
c.c.), nonché contenere l'accoglimento delle domande attoree nei limiti della prova del danno raggiunta;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge.”
Ciò premesso, la domanda di accertamento della responsabilità è fondata e va accolta nei termini che seguono.
1. Sulla responsabilità della conducente sig.ra CP_2
La responsabilità principale nella causazione del sinistro deve essere ascritta alla sig.ra Controparte_2
[...]
Si ritiene provato dalla relazione di incidente stradale della Polizia Locale di Mantova (doc. 3 convenuta), che la sig.ra provenendo dalla via San Geminiano, si sia immessa sulla via Ostiglia CP_2
pagina 2 di 4 omettendo di rispettare il segnale di "DARE PRECEDENZA" (art. 145 C.d.S.), come peraltro contestatole dagli agenti intervenuti.
La posizione dei veicoli post-urto e la localizzazione dei danni – parte anteriore del motociclo contro la fiancata sinistra dell'autovettura – dimostrano che la sig.ra aveva già occupato la corsia di CP_2
pertinenza del sig. frapponendosi alla sua marcia. Pt_1
La stessa conducente, nelle dichiarazioni rese nell'immediatezza, ha ammesso di essere ripartita dopo essersi assicurata della provenienza di veicoli solo da una direzione, senza avvedersi tempestivamente del sopraggiungere del motociclo dalla sua sinistra.
Tale condotta integra una chiara e grave negligenza che si pone come causa diretta ed efficiente del sinistro.
2. Sul concorso di colpa del sig. Pt_1
Le difese della convenuta in ordine a un concorso di colpa del danneggiato sono meritevoli CP_1
di un parziale accoglimento.
Il conducente di un veicolo, pur godendo del diritto di precedenza, non è esonerato dall'osservare le generali norme di prudenza, dovendo regolare la propria velocità in prossimità delle intersezioni (art. 141 C.d.S.) ed essere in grado di porre in essere manovre di emergenza per evitare un sinistro.
Nel caso di specie, la difesa della convenuta ha evidenziato come sul tratto di strada vigesse un limite di velocità di 30 km/h per la presenza di un cantiere e come sia stata rilevata una "scalfittura" di 2,7 metri impressa dal motociclo prima dell'urto.
Tali elementi, pur non potendo sovvertire il quadro di responsabilità principale della convenuta, la cui manovra ha costituito un ostacolo improvviso e imprevedibile, assumono rilevanza ai fini dell'art. 1227
c.c.
La reazione del sig. testimoniata dalla frenata, dimostra un tentativo di porre rimedio all'altrui Pt_1
imprudenza.
Tuttavia, la circostanza che tale frenata non sia stata sufficiente a evitare l'impatto, in un contesto di visuale libera e con un limite di velocità così basso, induce a ritenere che la sua velocità non fosse pienamente adeguata alla massima prudenza richiesta nell'approssimarsi a un'intersezione.
Una condotta di guida ancora più cauta avrebbe potuto, se non evitare l'impatto, quantomeno mitigarne la violenza.
Il contributo causale dell'attore, pertanto, pur essendo di gran lunga inferiore a quello della convenuta, non può essere del tutto escluso.
Si stima equo quantificare tale concorso di colpa nella misura del 15%.
pagina 3 di 4 Alla luce di tali considerazioni, si ritiene di ripartire la responsabilità del sinistro nella misura dell'85%
a carico della sig.ra e per il restante 15% a carico del sig. Controparte_2 Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
e altri contro e
[...] CP_1 Controparte_2
1. Accerta e dichiara che la responsabilità nella causazione del sinistro per cui è causa è da ascriversi per l'85% alla convenuta e per il 15% all'attore Controparte_2 Pt_1
[...]
2. Dispone con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per la determinazione del quantum debeatur.
3. Rinvia la statuizione sulle spese di lite, incluse quelle di CTU, alla sentenza definitiva.
Così deciso in Mantova, 9 dicembre 2025.
Il Giudice
NO AL
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. NO AL, all'esito della discussione orale tenutasi in data 26 febbraio 2025, come da ordinanza del 20 gennaio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
(art. 277, comma 2, e art. 279, comma 2, n. 4 c.p.c.) nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2747/2022 R.G., promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Margherita Pellecchi;
Persona_1
- ATTORI -
e con l'intervento di rappresentato e difeso dall'Avv. Margherita Pellecchi;
Parte_3
- INTERVENUTO - contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Girardi e Mattia CP_1 P.IVA_1
Bernardini;
- CONVENUTA -
e
(C.F. ); Controparte_2 C.F._3
- CONVENUTA CONTUMACE -
Oggetto: Risarcimento danni da sinistro stradale – Accertamento sull'an debeatur.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con atto di citazione, gli attori hanno convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Mantova
[...]
e la di lei compagnia assicuratrice per ottenere il risarcimento dei danni CP_2 CP_1
conseguenti al sinistro stradale avvenuto in data 23 luglio 2019, adducendo la responsabilità esclusiva della convenuta nella causazione dell'evento. CP_2
Si è costituita contestando la domanda e chiedendone il rigetto o, in subordine, CP_1
l'accertamento di un concorso di colpa del sig. Pt_1
La sig.ra è rimasta contumace. CP_2
La causa è stata istruita documentalmente e a mezzo CTU medico-legale.
Con ordinanza del 20 gennaio 2025, il Tribunale, ritenuta l'opportunità di decidere l'an della controversia con sentenza non definitiva, ha fissato udienza di discussione orale unicamente su tale specifico aspetto.
In prossimità della udienza di discussione, le parti costituite hanno depositate memorie con le rispettive conclusioni, così ivi precisate:
Per la parte attrice: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della sig.ra , Controparte_2
proprietaria e conducente dell'autovettura VW GOLf targata AD523HH in ordine alla produzione del sinistro per cui è causa e per l'effetto condannarla in solido con , quale responsabile Controparte_3
civile, al risarcimento di tutti i danni subiti e quantificati in atto di citazione.
Per l'assicurazione convenuta: in via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata: ridurre il risarcimento eventualmente spettante a parte attrice tenuto conto delle argomentazioni esposte in corso di causa (anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2054 e 1227
c.c.), nonché contenere l'accoglimento delle domande attoree nei limiti della prova del danno raggiunta;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge.”
Ciò premesso, la domanda di accertamento della responsabilità è fondata e va accolta nei termini che seguono.
1. Sulla responsabilità della conducente sig.ra CP_2
La responsabilità principale nella causazione del sinistro deve essere ascritta alla sig.ra Controparte_2
[...]
Si ritiene provato dalla relazione di incidente stradale della Polizia Locale di Mantova (doc. 3 convenuta), che la sig.ra provenendo dalla via San Geminiano, si sia immessa sulla via Ostiglia CP_2
pagina 2 di 4 omettendo di rispettare il segnale di "DARE PRECEDENZA" (art. 145 C.d.S.), come peraltro contestatole dagli agenti intervenuti.
La posizione dei veicoli post-urto e la localizzazione dei danni – parte anteriore del motociclo contro la fiancata sinistra dell'autovettura – dimostrano che la sig.ra aveva già occupato la corsia di CP_2
pertinenza del sig. frapponendosi alla sua marcia. Pt_1
La stessa conducente, nelle dichiarazioni rese nell'immediatezza, ha ammesso di essere ripartita dopo essersi assicurata della provenienza di veicoli solo da una direzione, senza avvedersi tempestivamente del sopraggiungere del motociclo dalla sua sinistra.
Tale condotta integra una chiara e grave negligenza che si pone come causa diretta ed efficiente del sinistro.
2. Sul concorso di colpa del sig. Pt_1
Le difese della convenuta in ordine a un concorso di colpa del danneggiato sono meritevoli CP_1
di un parziale accoglimento.
Il conducente di un veicolo, pur godendo del diritto di precedenza, non è esonerato dall'osservare le generali norme di prudenza, dovendo regolare la propria velocità in prossimità delle intersezioni (art. 141 C.d.S.) ed essere in grado di porre in essere manovre di emergenza per evitare un sinistro.
Nel caso di specie, la difesa della convenuta ha evidenziato come sul tratto di strada vigesse un limite di velocità di 30 km/h per la presenza di un cantiere e come sia stata rilevata una "scalfittura" di 2,7 metri impressa dal motociclo prima dell'urto.
Tali elementi, pur non potendo sovvertire il quadro di responsabilità principale della convenuta, la cui manovra ha costituito un ostacolo improvviso e imprevedibile, assumono rilevanza ai fini dell'art. 1227
c.c.
La reazione del sig. testimoniata dalla frenata, dimostra un tentativo di porre rimedio all'altrui Pt_1
imprudenza.
Tuttavia, la circostanza che tale frenata non sia stata sufficiente a evitare l'impatto, in un contesto di visuale libera e con un limite di velocità così basso, induce a ritenere che la sua velocità non fosse pienamente adeguata alla massima prudenza richiesta nell'approssimarsi a un'intersezione.
Una condotta di guida ancora più cauta avrebbe potuto, se non evitare l'impatto, quantomeno mitigarne la violenza.
Il contributo causale dell'attore, pertanto, pur essendo di gran lunga inferiore a quello della convenuta, non può essere del tutto escluso.
Si stima equo quantificare tale concorso di colpa nella misura del 15%.
pagina 3 di 4 Alla luce di tali considerazioni, si ritiene di ripartire la responsabilità del sinistro nella misura dell'85%
a carico della sig.ra e per il restante 15% a carico del sig. Controparte_2 Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
e altri contro e
[...] CP_1 Controparte_2
1. Accerta e dichiara che la responsabilità nella causazione del sinistro per cui è causa è da ascriversi per l'85% alla convenuta e per il 15% all'attore Controparte_2 Pt_1
[...]
2. Dispone con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per la determinazione del quantum debeatur.
3. Rinvia la statuizione sulle spese di lite, incluse quelle di CTU, alla sentenza definitiva.
Così deciso in Mantova, 9 dicembre 2025.
Il Giudice
NO AL
pagina 4 di 4