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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 16/10/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 250/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, in persona dei Sigg.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 250/2024 R.G.A.C., posta in delibe- razione all'udienza del 1.7.2025, vertente tra
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
elettivamente domiciliato in Cirò Marina, alla via Roma, C.F._1
n. 208 int. 9, presso lo studio dell'avv. Domenico Scrivano (cod. fisc.
- pec: , che lo rap- C.F._2 Email_1
presenta e difende per mandato in calce al ricorso;
ricorrente
e
1 , nata a [...] il [...], cod. fisc. , Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliata in Cirò Marina, alla via Bergamo, n. 14, presso lo stu- dio dell'avv. Massimiliano Affatato (cod. fisc. – pec: C.F._4 [...]
, che la rappresenta e difende per mandato in calce alla Email_2
comparsa di costituzione e risposta;
resistente
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20.2.2024, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con rito concordatario con la resistente Controparte_1
il giorno 26.12.2005 in Cirò Marina, trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Cirò Marina al n. 63, anno 2005, parte II, serie A;
che avevano avuto tre figli, , nato a [...] (attuale AN-Rossano) il Persona_1
25.11.2006, , nato a [...] (attuale Persona_2 Parte_2
) il 14.6.2011, e , nato a [...] (attuale
[...] Parte_3
AN-Rossano) 31.8.2012; che il Tribunale di Crotone in data 13.5.2023 aveva omologato la loro separazione con decreto n. 3030/2023 (R.G. n.
2375/2022); che non vi era stata riconciliazione;
che i loro accordi avevano pre- visto quanto segue: “i Figli minori vengono affidati congiuntamente ad entram- bi i genitori, con collocazione presso la residenza della madre e con il diritto- dovere per il padre di poterli vedere e tenere con sé quando lo riterrà opportu- no previo accordo con la madre. Il Padre terrà i figli con sé secondo le seguenti
2 modalità a) Due fine settimana al mese, dal sabato pomeriggio alla domenica sera, previo accordo tra i ricorrenti;
b) Nel periodo estivo, quindici giorni non consecutivi, da concordare entro il 30 giugno di ogni anno in base agli impegni dei ricorrenti;
c) Per il periodo natalizio, previo accordo, i genitori terranno al- ternativamente i figli minori il giorno della Vigilia ed il giorno di Natale, non- ché il 31 dicembre ed il Capodanno;
d) Il padre terrà i minori, secondo il criterio dell'alternanza, o il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; e) Durante il pe- riodo in cui i figli soggiorneranno presso l'altro genitore, quest'ultimo si impe- gna a favorire la comunicazione telefonica anche in videochiamata con i minori e durante le vacanze estive a comunicare l'indirizzo del luogo di villeggiatura e permanenza dei minori, laddove fosse diverso da quello di residenza. Inoltre il ricorrente, si è fatto carico del 50% delle spese straordinarie per i figli, mediche specialistiche non coperte dal SSN, delle spese scolastiche documentate e per at- tività sportive e/o ricreative che verranno decise e condivise da entrambi i geni- tori, oltre al versamento a titolo di mantenimento dei figli minori, della somma mensile di € 1000,00= (euro mille/00) da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT (con decorrenza dall'anno successivo all'inizio della corresponsio- ne)”; che egli in realtà, nonostante gli accordi, non era riuscito più a vedere i suoi figli sin dal 12.10.2022, data in cui suo suocero ( ) aveva Persona_3
cercato di ucciderlo;
che entrambe le parti erano autonome dal punto di vista economico;
tanto premesso chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti ci- vili del matrimonio, con affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori e col- locamento prevalente paterno e previsione delle visite materne.
Si costituiva con propria comparsa , deducendo: che i Controparte_1
figli non volevano incontrare il padre, nonostente i suoi tentativi di metterli in contatto;
che il padre non corrispondeva le spese straordinarie nonostante gli accordi. Chiedeva, pertanto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma delle condizioni di separazione.
3 Il P.M. interveniva con “visto” in data 14.3.2024.
Alla prima udienza del 25.6.2024, sentite le parti, era nominato c.t.u. al fine di valutare le ragioni del rifiuto dei figli di incontrare il padre e tentare un percorso di riavvicinamento.
Dopo il deposito della c.t.u., erano sentiti i figli minori della coppia
[...]
e . Persona_4 Parte_3
All'esito, in data 1.7.2025, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta, la causa era dunque rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali, con il protrarsi della condizione di effettiva separazione tra i coniugi per il periodo fissato dalla legge, manifestano sussiste- re il presupposto della definitiva rottura del vincolo coniugale.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto alle condizioni, deve rilevarsi che il ricorrente chiede la modifica delle precedenti pattuizioni, omologate dal Tribunale di Crotone con la senten- za di separazione, chiedendo il collocamento prevalente dei figli (allo stato, solo e , ancora minorenni, in quanto Persona_2 Parte_3 [...]
è maggiorenne) e sostenendo di non riuscire a vederli. Per il resto le par- Per_5
ti concordano sulla conferma delle condizioni di separazione.
Deve rilevarsi che al fine di valutare la situazione, è stata nominata c.t.u. la dott.ssa psicologa psicoterapeuta, la quale, dopo aver svolto Persona_6
alcuni colloqui di coppia ed aver ascoltato i tre figli della coppia, aver studiato la documentazione e svolto anche colloqui individuali con le parti, ha raggiunto le seguenti conclusioni.
“Dall'analisi degli atti, e dall'esito dei colloqui, emerge una situazione familiare con dinamiche complesse.
4 Il signor appare come una persona la cui personalità è fortemen- Pt_1
te caratterizzata da tratti di irruenza ed irascibilità mal controllata. Il discontrol- lo degli impulsi aggressivi emerge dai racconti riportati dai figli e dalla ex mo- glie di episodi accaduti nell'ambiente familiare, ma è anche evidente dall'atteggiamento adottato durante tutto il corso dei colloqui peritali, durante il quale ho riscontrato in lui scarsa o quasi nulla capacità di ascolto, difficoltà evidente nell'attendere il suo turno nella comunicazione, e atteggiamento pre- varicatore utilizzato spesso alzando la voce.
Pare che questa caratteristica sia stata trattata, anni addietro, a livello farmacologico, ma non psicoterapeutico.
Un percorso psicoterapeutico lo avrebbe aiutato ad esserne consapevole e ad avere degli strumenti di gestione.
Anche i figli hanno introiettato la visione di un padre “maltrattante”, in virtù del clima che hanno vissuto nell'ambiente domestico negli ultimi anni, ed in virtù anche di quello che è il vissuto materno.
Pare che i ragazzi non abbiano trovato un riferimento normativo nel pa- dre. Il padre è percepito come una figura che non ha autorità allo stato attuale.
Dicono di lui: “stava sempre sul divano, la spesa la faceva mamma…a volte ab- biamo aiutato noi mamma a fare la spesa”
È evidente che, con questo vissuto dei minori, anche il diritto espresso dal padre di voler incontrare i suoi figli, non trova una corrispondenza, proprio in virtù del fatto che è mancato, fin dalla costruzione della loro identità, un rife- rimento normativo che proviene dalla figura paterna.
Il signor non riesce a spostare il focus del problema. Delega la Pt_1
responsabilità del distacco dei figli alla figura del suocero, e fornisce come unica motivazione alla domanda: ”perché i suoi figli dovrebbero volerla incontrare?”
“Perché sono il padre!”
5 Ovviamente questa motivazione risulta insufficiente per i ragazzi, tanto è che non si traduce poi in un agito comportamentale.
Non riesce a porsi nella posizione dell'ascolto. Numerosi sono gli ele- menti emersi dal colloquio con i minori che potrebbero far luce per poter dare un senso al rifiuto messo in atto. In primis le aggressioni verbali e fisiche verso la madre a cui i ragazzi hanno assistito, Tuttavia, questi elementi non vengono considerati dal lui come rilevanti.
manifesta un comportamento adultescente, si mostra come un Per_1
ragazzo che vuole apparire più grande rispetto alla sua età, e già deciso nelle scelte da attuare, tanto è che con fermezza chiede che venga messo a verbale di non voler incontrare il padre.
La signora percepisce il suo ex marito come aggressivo, anche CP_1
durante i colloqui mal sopporta la sua irruenza. Verso i suoi figli adotta un at- teggiamento protettivo. Per quanto dichiari che sta facendo di tutto per spinge- re i figli verso il padre, con il suo vissuto di sofferenza emotiva, per i tradimenti ed i maltrattamenti subiti, pone i figli in un'ottica di “inversione di ruolo”. In questa posizione i ragazzi che vivono separazioni altamente conflittuali, si sen- tono, in dovere di non abbandonare idealmente la mamma, e sviluppano un at- taccamento maggiore verso la madre.
Descritto questo quadro, non si può affermare che il rifiuto dei minori dipenda in qualche modo da un condizionamento operato dalla figura materna,
o da altre figure appartenenti al nucleo familiare materno, piuttosto è la risul- tante dei fattori sopra descritti, primo fra tutti le caratteristiche di personalità del sopra descritte che hanno determinato gli episodi accaduti”. Pt_1
I minori e sono stati anche senti- Persona_2 Parte_3
ti dal g.i. ha espressamente dichiarato di non parlare con il Persona_2
padre perché ha trattato male la mamma e il nonno materno, di ricordare di quando il padre era a casa con loro episodi in cui egli faceva dispetti alla mam-
6 ma (per es. se la mamma puliva, lui sporcava). Ha dichiarato di non voler recu- perare un rapporto con il padre per il male che lui ha fatto alla mamma ed al nonno. ha in sostanza ribadito quanto già detto dal fratello e Parte_3
ha ricordato l'episodio che i fratelli avevano già riferito alla c.t.u. di quando il padre li aveva apostrofati con linguaggio offensivo quando erano intenti a gio- care alla playstation sul divano di casa.
Nella situazione come creatasi e come ben spiegata dalla c.t.u., non è possibile intervenire sul rifiuto dei ragazzi a vedere e incontrare il padre, do- vendo consigliare alle parti di individuare dei percorsi di psicoterapia familiare per tentare di riavvicinare il padre ai figli.
In ogni caso, è opportuno confermare le condizioni di separazione, spe- rando che con il tempo e l'approccio delicato il padre riesca a riprendere un rapporto con i figli.
Data la peculiarità della presente fattispecie, con conferma delle prece- denti statuizioni tra le parti, sussistono i presupposti per la compensazione in- tegrale delle spese di lite.
Analogamente, per il compenso liquidato al c.t.u. in corso di causa, che deve essere posto a carico delle parti, in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella suddetta composizione collegiale, definitivamente pronun- ciando, così provvede:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
, nato a [...] il [...], cod. fisc. e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], cod. fisc. , Controparte_1 C.F._3
il giorno 26.12.2005 in Cirò Marina, trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Cirò Marina al n. 63, anno 2005, parte II, serie A (certificato in atti) e
7 ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cirò Marina di procedere alle annotazioni di legge, al momento del passaggio in giudicato della presente sen- tenza;
- Dispone che la moglie perde il cognome del marito;
- Dispone che le parti vivranno separate e libere di stabilire la residenza ovun- que lo riterranno opportuno;
- Conferma le condizioni di separazione salvo che per l'affidamento del figlio
, che è divenuto maggiorenne;
Persona_7
- Dispone la compensazione integrale delle spese di lite;
- Pone il compenso liquidato in corso di causa in favore del c.t.u. a carico delle parti, in solido.
Così deciso dal Tribunale di Crotone, nella Camera di Consiglio del 16 ottobre 2025.
Il Presidente rel. est. dott.ssa Alessandra Angiuli
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, in persona dei Sigg.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 250/2024 R.G.A.C., posta in delibe- razione all'udienza del 1.7.2025, vertente tra
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
elettivamente domiciliato in Cirò Marina, alla via Roma, C.F._1
n. 208 int. 9, presso lo studio dell'avv. Domenico Scrivano (cod. fisc.
- pec: , che lo rap- C.F._2 Email_1
presenta e difende per mandato in calce al ricorso;
ricorrente
e
1 , nata a [...] il [...], cod. fisc. , Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliata in Cirò Marina, alla via Bergamo, n. 14, presso lo stu- dio dell'avv. Massimiliano Affatato (cod. fisc. – pec: C.F._4 [...]
, che la rappresenta e difende per mandato in calce alla Email_2
comparsa di costituzione e risposta;
resistente
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20.2.2024, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con rito concordatario con la resistente Controparte_1
il giorno 26.12.2005 in Cirò Marina, trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Cirò Marina al n. 63, anno 2005, parte II, serie A;
che avevano avuto tre figli, , nato a [...] (attuale AN-Rossano) il Persona_1
25.11.2006, , nato a [...] (attuale Persona_2 Parte_2
) il 14.6.2011, e , nato a [...] (attuale
[...] Parte_3
AN-Rossano) 31.8.2012; che il Tribunale di Crotone in data 13.5.2023 aveva omologato la loro separazione con decreto n. 3030/2023 (R.G. n.
2375/2022); che non vi era stata riconciliazione;
che i loro accordi avevano pre- visto quanto segue: “i Figli minori vengono affidati congiuntamente ad entram- bi i genitori, con collocazione presso la residenza della madre e con il diritto- dovere per il padre di poterli vedere e tenere con sé quando lo riterrà opportu- no previo accordo con la madre. Il Padre terrà i figli con sé secondo le seguenti
2 modalità a) Due fine settimana al mese, dal sabato pomeriggio alla domenica sera, previo accordo tra i ricorrenti;
b) Nel periodo estivo, quindici giorni non consecutivi, da concordare entro il 30 giugno di ogni anno in base agli impegni dei ricorrenti;
c) Per il periodo natalizio, previo accordo, i genitori terranno al- ternativamente i figli minori il giorno della Vigilia ed il giorno di Natale, non- ché il 31 dicembre ed il Capodanno;
d) Il padre terrà i minori, secondo il criterio dell'alternanza, o il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; e) Durante il pe- riodo in cui i figli soggiorneranno presso l'altro genitore, quest'ultimo si impe- gna a favorire la comunicazione telefonica anche in videochiamata con i minori e durante le vacanze estive a comunicare l'indirizzo del luogo di villeggiatura e permanenza dei minori, laddove fosse diverso da quello di residenza. Inoltre il ricorrente, si è fatto carico del 50% delle spese straordinarie per i figli, mediche specialistiche non coperte dal SSN, delle spese scolastiche documentate e per at- tività sportive e/o ricreative che verranno decise e condivise da entrambi i geni- tori, oltre al versamento a titolo di mantenimento dei figli minori, della somma mensile di € 1000,00= (euro mille/00) da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT (con decorrenza dall'anno successivo all'inizio della corresponsio- ne)”; che egli in realtà, nonostante gli accordi, non era riuscito più a vedere i suoi figli sin dal 12.10.2022, data in cui suo suocero ( ) aveva Persona_3
cercato di ucciderlo;
che entrambe le parti erano autonome dal punto di vista economico;
tanto premesso chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti ci- vili del matrimonio, con affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori e col- locamento prevalente paterno e previsione delle visite materne.
Si costituiva con propria comparsa , deducendo: che i Controparte_1
figli non volevano incontrare il padre, nonostente i suoi tentativi di metterli in contatto;
che il padre non corrispondeva le spese straordinarie nonostante gli accordi. Chiedeva, pertanto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma delle condizioni di separazione.
3 Il P.M. interveniva con “visto” in data 14.3.2024.
Alla prima udienza del 25.6.2024, sentite le parti, era nominato c.t.u. al fine di valutare le ragioni del rifiuto dei figli di incontrare il padre e tentare un percorso di riavvicinamento.
Dopo il deposito della c.t.u., erano sentiti i figli minori della coppia
[...]
e . Persona_4 Parte_3
All'esito, in data 1.7.2025, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta, la causa era dunque rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali, con il protrarsi della condizione di effettiva separazione tra i coniugi per il periodo fissato dalla legge, manifestano sussiste- re il presupposto della definitiva rottura del vincolo coniugale.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto alle condizioni, deve rilevarsi che il ricorrente chiede la modifica delle precedenti pattuizioni, omologate dal Tribunale di Crotone con la senten- za di separazione, chiedendo il collocamento prevalente dei figli (allo stato, solo e , ancora minorenni, in quanto Persona_2 Parte_3 [...]
è maggiorenne) e sostenendo di non riuscire a vederli. Per il resto le par- Per_5
ti concordano sulla conferma delle condizioni di separazione.
Deve rilevarsi che al fine di valutare la situazione, è stata nominata c.t.u. la dott.ssa psicologa psicoterapeuta, la quale, dopo aver svolto Persona_6
alcuni colloqui di coppia ed aver ascoltato i tre figli della coppia, aver studiato la documentazione e svolto anche colloqui individuali con le parti, ha raggiunto le seguenti conclusioni.
“Dall'analisi degli atti, e dall'esito dei colloqui, emerge una situazione familiare con dinamiche complesse.
4 Il signor appare come una persona la cui personalità è fortemen- Pt_1
te caratterizzata da tratti di irruenza ed irascibilità mal controllata. Il discontrol- lo degli impulsi aggressivi emerge dai racconti riportati dai figli e dalla ex mo- glie di episodi accaduti nell'ambiente familiare, ma è anche evidente dall'atteggiamento adottato durante tutto il corso dei colloqui peritali, durante il quale ho riscontrato in lui scarsa o quasi nulla capacità di ascolto, difficoltà evidente nell'attendere il suo turno nella comunicazione, e atteggiamento pre- varicatore utilizzato spesso alzando la voce.
Pare che questa caratteristica sia stata trattata, anni addietro, a livello farmacologico, ma non psicoterapeutico.
Un percorso psicoterapeutico lo avrebbe aiutato ad esserne consapevole e ad avere degli strumenti di gestione.
Anche i figli hanno introiettato la visione di un padre “maltrattante”, in virtù del clima che hanno vissuto nell'ambiente domestico negli ultimi anni, ed in virtù anche di quello che è il vissuto materno.
Pare che i ragazzi non abbiano trovato un riferimento normativo nel pa- dre. Il padre è percepito come una figura che non ha autorità allo stato attuale.
Dicono di lui: “stava sempre sul divano, la spesa la faceva mamma…a volte ab- biamo aiutato noi mamma a fare la spesa”
È evidente che, con questo vissuto dei minori, anche il diritto espresso dal padre di voler incontrare i suoi figli, non trova una corrispondenza, proprio in virtù del fatto che è mancato, fin dalla costruzione della loro identità, un rife- rimento normativo che proviene dalla figura paterna.
Il signor non riesce a spostare il focus del problema. Delega la Pt_1
responsabilità del distacco dei figli alla figura del suocero, e fornisce come unica motivazione alla domanda: ”perché i suoi figli dovrebbero volerla incontrare?”
“Perché sono il padre!”
5 Ovviamente questa motivazione risulta insufficiente per i ragazzi, tanto è che non si traduce poi in un agito comportamentale.
Non riesce a porsi nella posizione dell'ascolto. Numerosi sono gli ele- menti emersi dal colloquio con i minori che potrebbero far luce per poter dare un senso al rifiuto messo in atto. In primis le aggressioni verbali e fisiche verso la madre a cui i ragazzi hanno assistito, Tuttavia, questi elementi non vengono considerati dal lui come rilevanti.
manifesta un comportamento adultescente, si mostra come un Per_1
ragazzo che vuole apparire più grande rispetto alla sua età, e già deciso nelle scelte da attuare, tanto è che con fermezza chiede che venga messo a verbale di non voler incontrare il padre.
La signora percepisce il suo ex marito come aggressivo, anche CP_1
durante i colloqui mal sopporta la sua irruenza. Verso i suoi figli adotta un at- teggiamento protettivo. Per quanto dichiari che sta facendo di tutto per spinge- re i figli verso il padre, con il suo vissuto di sofferenza emotiva, per i tradimenti ed i maltrattamenti subiti, pone i figli in un'ottica di “inversione di ruolo”. In questa posizione i ragazzi che vivono separazioni altamente conflittuali, si sen- tono, in dovere di non abbandonare idealmente la mamma, e sviluppano un at- taccamento maggiore verso la madre.
Descritto questo quadro, non si può affermare che il rifiuto dei minori dipenda in qualche modo da un condizionamento operato dalla figura materna,
o da altre figure appartenenti al nucleo familiare materno, piuttosto è la risul- tante dei fattori sopra descritti, primo fra tutti le caratteristiche di personalità del sopra descritte che hanno determinato gli episodi accaduti”. Pt_1
I minori e sono stati anche senti- Persona_2 Parte_3
ti dal g.i. ha espressamente dichiarato di non parlare con il Persona_2
padre perché ha trattato male la mamma e il nonno materno, di ricordare di quando il padre era a casa con loro episodi in cui egli faceva dispetti alla mam-
6 ma (per es. se la mamma puliva, lui sporcava). Ha dichiarato di non voler recu- perare un rapporto con il padre per il male che lui ha fatto alla mamma ed al nonno. ha in sostanza ribadito quanto già detto dal fratello e Parte_3
ha ricordato l'episodio che i fratelli avevano già riferito alla c.t.u. di quando il padre li aveva apostrofati con linguaggio offensivo quando erano intenti a gio- care alla playstation sul divano di casa.
Nella situazione come creatasi e come ben spiegata dalla c.t.u., non è possibile intervenire sul rifiuto dei ragazzi a vedere e incontrare il padre, do- vendo consigliare alle parti di individuare dei percorsi di psicoterapia familiare per tentare di riavvicinare il padre ai figli.
In ogni caso, è opportuno confermare le condizioni di separazione, spe- rando che con il tempo e l'approccio delicato il padre riesca a riprendere un rapporto con i figli.
Data la peculiarità della presente fattispecie, con conferma delle prece- denti statuizioni tra le parti, sussistono i presupposti per la compensazione in- tegrale delle spese di lite.
Analogamente, per il compenso liquidato al c.t.u. in corso di causa, che deve essere posto a carico delle parti, in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella suddetta composizione collegiale, definitivamente pronun- ciando, così provvede:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
, nato a [...] il [...], cod. fisc. e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], cod. fisc. , Controparte_1 C.F._3
il giorno 26.12.2005 in Cirò Marina, trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Cirò Marina al n. 63, anno 2005, parte II, serie A (certificato in atti) e
7 ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cirò Marina di procedere alle annotazioni di legge, al momento del passaggio in giudicato della presente sen- tenza;
- Dispone che la moglie perde il cognome del marito;
- Dispone che le parti vivranno separate e libere di stabilire la residenza ovun- que lo riterranno opportuno;
- Conferma le condizioni di separazione salvo che per l'affidamento del figlio
, che è divenuto maggiorenne;
Persona_7
- Dispone la compensazione integrale delle spese di lite;
- Pone il compenso liquidato in corso di causa in favore del c.t.u. a carico delle parti, in solido.
Così deciso dal Tribunale di Crotone, nella Camera di Consiglio del 16 ottobre 2025.
Il Presidente rel. est. dott.ssa Alessandra Angiuli
8