Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 10/04/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Verbania
R.G. 1596/2022
Il GO avv. Teresa Emilia Martino, in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), assistito e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. MARCHIONI MARCO
Parte attrice opponente e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'Avv. FERRACANE PATRIZIA
Parte convenuta opposta
CONCLUSIONI: per parte attrice opponente: Piaccia al Tribunale Ill.mo, reiectis contrariis, previe le declaratorie del caso, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 370/2022 del
29.09.2022, emesso dal Tribunale di Verbania, dott. Maria Cristina Persico, e conseguentemente rideterminare - sempre che controparte non opti per la risoluzione del contratto e restituzione dell'acconto versato - il debito della ditta Parte_1
in persona del titolare Sig. nella complessiva
[...] Parte_1 somma €. 3.300,00 - che si offrono nuovamente banco judicis. Col favore delle spese di causa e degli onorari di patrocinio. In via istruttoria: ammettersi prove per testi sui capitoli di narrativa di cui alle memorie ex art. 183, 6 comma nn. 2 e 3 c.p.c., rispettivamente del 19.06 e 09.07.2023, non in precedenza ammessi e da aversi qui per integralmente trascritti. Col favore delle spese di causa e degli onorari di patrocinio.; per parte convenuta: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, adversis reiectis, respingere tutte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 370/2022 del 29.09.2022, emesso dal Tribunale di Verbania in favore di per Controparte_1
l'importo di € 9.090,oo.
Con il decreto ingiuntivo qui opposto, esponeva di aver Controparte_1 venduto all'opponente, a mezzo di tre consegne, due macchine da cucire, due aspiratori, una squadratrice e una sezionatrice verticale, per i quali emetteva la fattura 71 del 22 settembre 2021 per € 11.590,00, che rimaneva impagata per l'importo residuo di € 9.090,oo, importo di cui al decreto ingiuntivo.
con la propria opposizione, lamentava la Parte_1 consegna di un solo aspiratore (non due), contestando soprattutto l'importo di cui alla fattura, sostenendo che, a fronte della fattura formalmente emessa, le parti avrebbero invece concordato un prezzo complessivo pari a € 5.800,oo per tutti i beni.
Depositate le memorie ex art. 183 co. 6 cpc, venivano ammesse le prove testimoniali ritenute rilevanti.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
pag. 2/5 Il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato mentre, con l'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. Cass. Sez. Un. n.
20604/2008; Cass., Sez. Un. n. 19246/2010, di recente ribadito da Cass., Sez. Un,
n. 927/2022) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr.
Cass. n. 17371/2003; Cass. n. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr.
Cass. n. 15026/2005; Cass. n. 15186/2003; Cass. n. 6663/2002).
Il giudice investito dell'opposizione, pertanto, deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti dal creditore opposto (attore in senso sostanziale) per dimostrare la fondatezza della pretesa dedotta nel ricorso, e dal debitore opponente (convenuto in senso sostanziale) per contestarla.
Secondo i principi generali dettati in tema di riparto dell'onere della prova dall'art. 2697 c.c., quindi, grava su chi fa valere in giudizio un diritto l'onere di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria domanda, mentre spetta a colui che eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
In tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali, tale regola si traduce nel senso che il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, spettando al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo o modificativo dell'altrui pretesa (Cass., Sez. Un., n. 13533/2001; tra le tante conf.,
v. Cass. n. 127/2022 e Cass. n. 2554/2023).
pag. 3/5 Nel caso di specie, la consegna dei beni da parte della opposta non è stata contestata, se non limitatamente a un aspiratore, di cui il teste ha Tes_1 però confermato il prelevamento da parte dell'opponente (“uno degli aspiratori era collegato, l'altro era staccato in parte”).
Quanto al prezzo pattuito, manca, innanzitutto, qualunque tempestiva contestazione della fattura 71/2021 che denunci la presenza del diverso accordo eccepito. Proprio la mancanza di contestazione "ante causam" consente di operare una presunzione semplice ex art. 2729 c.c..
Si aggiunga che non è stata fornita prova delle circostanze descritte in atti e che avrebbero determinato le parti all'accordo sul prezzo, come sostenuto dall'opponente; per esempio, l'esistenza della procedura di recupero del credito vantato dalla prima venditrice (di cui sarebbe potuta fornire prova scritta).
Le circostanze dedotte con la prova testimoniale, inoltre, risultano formulate in modo assolutamente generico (cap. da 2 a 13) e, pertanto, non ammissibili
(mentre i capp. 1 e 13 sono relativi a circostanze da provarsi documentalmente e il cap. 14 è irrilevante); pur ricordando, infatti, che l'indagine del giudice sui requisiti di specificità e rilevanza dei capitoli formulati non può limitarsi alla loro formulazione letterale, nel caso di specie le circostanze articolate mancano di ogni riferimento fattuale e temporale: la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., di natura esclusivamente integrativa, non può tradursi in una sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria (Cass. 3280/2008).
Da tutto quanto sopra, deriva il rigetto dell'opposizione proposta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, in composizione monocratica, definitivamente pag. 4/5 pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo
370/2022 emesso dal Tribunale di Verbania il 29 settembre 2022;
2. condanna la parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese di giudizio, che liquida in € 2.540,oo, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso in Verbania, 7 aprile 2025.
Il GO
Teresa Emilia Martino
pag. 5/5