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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 02/04/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia
In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2603/2023 tra le parti:
cf Parte_1 C.F._1
(cf , Parte_2 C.F._2 entrambi con l'avv. MENICHI EZIO (cf C.F._3
ATTORI cf ) Parte_3 C.F._4
(cf ), CP_1 C.F._5 entrambi con l'avv. GRAZZINI ILARIA (cf ); C.F._6
(cf CP_2 C.F._7
CONVENUTI
Fatto e diritto
I.1. Ricorrono ex art. 281decies c.p.c. e nei Parte_1 Parte_2 confronti di e ditta individuale Parte_3 CP_1 Controparte_3 relativamente a opere edili da quest'ultima svolte su commissione di
[...] per interventi relativi al solaio di appartamento in comproprietà Parte_3 fra costui e il fratello oltre a ulteriori opere edili di pertinenza di CP_1 tale appartamento e al rifacimento del tetto, chiedendo:
“Voglia l'Ecc,mo Tribunale adito, per tutte le causali esposte alla narrativa del presente atto, condannare , e , quale titolare della Ditta Parte_3 CP_1 CP_2
Christedil di , in solido tra loro o per la quota di spettanza, a risarcire i CP_2 danni cagionati a e determinati in complessivi Parte_1 Parte_2
€44.140,49, salvo la maggiore o minore somma di Giustizia, oltre interessi al saggio legale dal dì del dovuto al saldo effettivo. Con vittoria di spese e compensi professionali sia della procedura per accertamento tecnico 1- 9preventivo n.2278/2022 r.g. del Tribunale di
Pistoia, sia della presente causa”. Gli attori, adducendo danni derivati da copiose infiltrazioni nel proprio appartamento a causa di lavori mal eseguiti secondo quanto accertato in procedimento di a.t.p. ex art. 696bis c.p.c. svolto ante causam (R.G. n.
2078/2022 Trib. Pistoia), invocano la responsabilità concorrente dell'appaltatore nonché del committente sia per culpa in eligendo Parte_3 nella scelta dell'impresa appaltatrice dei lavori di CP_3 CP_2 sia assieme al fratello ai sensi dell'art. 2051 c.c. quali proprietari e CP_1 quindi custodi della res da cui sarebbe derivato il danno.
I.2. Nella contumacia della ditta pur regolarmente evocata in CP_3 giudizio, si costituiscono e a mezzo un'unica comparsa e Pt_3 CP_1 tramite il medesimo difensore, contestando le deduzioni attoree e la sussistenza di una qualche responsabilità a loro carico per i danni da infiltrazioni da loro stessi subiti, per ricadere piuttosto la responsabilità sulla ditta incaricata e concludono per sentir CP_3
“contrariis reiectis, respingere integralmente la domanda nei confronti dei sigg. e Pt_3
con vittoria di spese e compensi da liquidarsi direttamente nei confronti del CP_1 sottoscritto legale che si dichiara antistatario”.
I.3. La causa viene istruita tramite prova per testi e per interrogatorio formale del convenuto contumace (non presentatosi a rendere l'interpello), ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e acquisizione del fascicolo relativo al procedimento di a.t.p. R.G. n. 2078/2022 Trib. Pistoia;
quindi, fissata udienza di discussione ex art. 281terdecies c.p.c., su indicazione di parte attrice di intervenuta sentenza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della ditta contumace viene dichiarata l'interruzione del processo a CP_3 mente dell'art. 143 CC.II., poi riassunto dalla stessa parte attrice con conseguente nuova fissazione di udienza di discussione ex art. 218terdecies
c.p.c., celebrata in modalità cd. figurata tramite deposito di note scritte di parte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Occorre dare atto di come i convenuti e si siano Pt_3 CP_1 nuovamente costituiti, a mezzo medesima comparsa, nel processo riassunto reiterando le difese, deduzioni e istanze versate nella originaria comparsa costitutiva;
mentre parte attrice ha espressamente rinunciato ex art. 306 c.p.c. alla propria domanda nei confronti del convenuto contumace CP_2 titolare della ditta individuale oggi in liquidazione giudiziale. CP_3 II. A giudizio di questo Tribunale, la domanda attorea svolta nei confronti dei convenuti e – unica a oggi rimasta da vagliare – non merita CP_1 Parte_3 accoglimento per le ragioni che si vengono a esporre.
Parte attrice, rinunciata la domanda nei confronti della ditta CP_3 appaltatrice ed esecutrice dei lavori per cui è contesa, ha insistito nella denuncia di responsabilità dei convenuti sotto un duplice profilo, l'uno CP_1 relativo al solo l'altro coinvolgente la responsabilità solidale di Parte_3 entrambi i fratelli ex art. 2051 c.c.. CP_1
(i) Quanto al primo aspetto, viene invocata la responsabilità del convenuto per culpa in eligendo, avendo costui scelto per l'esecuzione dei Parte_3 lavori de quibus un'impresa inidonea e priva di garanzie di affidabilità e buona esecuzione dei lavori.
In ordine alle circostanze fattuali all'origine della presente controversia, occorre fare chiarezza osservandosi come le evidenze documentali di causa mostrino una realtà difforme da quella rappresentata ex parte actoris: in particolare sono in atti, mai disconosciuti dagli attori, da un lato verbale di assemblea 4.11.2021 del cd. condominio minimo Via dello Specchio n. 27/33
Pistoia, presenti e votanti anche gli odierni attori (cfr. doc. 3 fasc. convenuti
, contenente la delibera all'unanimità ovvero a maggioranza CP_1 dell'esecuzione dei lavori agevolati per “efficientamento energetico e/o riduzione del rischio sismico e/o ristrutturazione edilizia del Condominio minimo”, nomina di quale “condomino incaricato” con attribuzione allo stesso del Parte_3 compito e della facoltà di “compiere tutti gli atti, ivi compresi quelli relativi ai lavori di manutenzione straordinaria, in nome e per conto del Condominio minimo ex artt. 1129-1130 c.c., specie relativamente agli interventi di cui al punto n. 1 all'OdG sulle parti comuni del Condominio minimo”, “sottoscrivere il contratto di appalto con le imprese, nonché con le figure professionali necessarie per l'esecuzione degli interventi” (con la specifica che a tal fine i condomini conferivano al “puntuale mandato”), “compiere tutti gli atti necessari e/o CP_1 opportuni per lo svolgimento degli interventi di cui al punto n. 1 all'OdG e per permettere ai condomini che hanno optato per la cessione del credito/sconto in fattura di beneficiarne” con il calce tabella da compilare da parte dei condomini beneficiari della detrazione d'imposta e interessati a procedere con la cessione del credito/sconto in fattura ma compilata dal solo con espressa Parte_3 dicitura “Unico beneficiario;
gli altri condomini acconsentono Parte_3 all'esecuzione dei lavori”, infine “rappresentare il Condominio minimo avanti gli istituti di credito e agli enti competenti nelle pratiche di cessione del credito/sconto in fattura”; dall'altro lato, “Dichiarazione di consenso allo svolgimento delle opere” sottoscritta dagli odierni attori e avente a oggetto espressamente “l'effettuazione degli interventi strutturali, più precisamente costituiti dal rifacimento della copertura e rinforzi strutturali che saranno effettuati sulle parti comuni dell'immobile” (cfr. doc. 11 fasc. convenuti . CP_1
Pertanto, tutte le disquisizioni attoree circa il fatto che i lavori in questione, per i quali era stato individuato quale cd. condomino incaricato, Parte_3 riguardassero prevalentemente l'appartamento di proprietà di quest'ultimo e solo in minima porzione le parti comuni dell'edificio e che il contratto di appalto 7.2.2022 (cfr. doc. 4 fasc. convenuti fosse stipulato dal CP_1 predetto nel proprio esclusivo interesse non hanno pregio alcuno, essendo fondate su elementi che trovano invece la propria esplicita e chiara giustificazione proprio nel mandato conferito al da tutti gli altri CP_1 condomini secondo i dettagli riportati nel corpo della stessa delibera assembleare di conferimento dell'incarico.
E così:
- il fatto che il contratto di appalto 7.2.2022 riguardasse quasi esclusivamente l'appartamento di proprietà è smentito dallo stesso dato testuale CP_1 contrattuale, ove si legge nell'intestazione sub “Progetto” “Miglioramento sismico di fabbricato residenziale in via dello Specchio, 27” e nelle premesse – che costituiscono anche la rubrica dell'art. 1, il quale dispone “Si approvano le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente contratto” – è scritto
“che il Committente intende iniziare i lavori di miglioramento sismico alle parti strutturali comuni ad un fabbricato di civile abitazione composto da due unità abitative…” e “che per i lavori in oggetto, pur non essendo necessario l'assenso degli altri interessati trattandosi le opere che apportano, a spese del titolare, le modifiche necessarie per il miglior godimento delle parti comuni non alterandone destinazione d'uso e senza impedimento per gli altri di usufruirne del loro diritto
(ai sensi dell'art. 1102 del c.c.), è comunque preliminarmente stato rilasciato consenso degli interessati” (cfr. doc. 4 fasc. convenuti;
CP_1
- non è accoglibile l'eccezione, che si riduce in una pretesa meramente formalistica, inerente il fatto che nel contratto non è contenuta espressa indicazione del condominio minimo e del mandato conferito al CP_1 dall'assemblea 4.11.2021 poiché non è in discussione la validità della delibera e quindi la validità del mandato e d'altra parte non v'era alcun obbligo per il committente di esplicitare specificamente la fonte dei propri poteri;
in ogni caso e in senso dirimente costui lo ha comunque fatto indicando di agire su consenso degli altri interessati per cui non si vede di cosa debba dolersi la parte attrice (se davvero il avesse inteso contrarre nel proprio esclusivo CP_1 interesse, neppure avrebbe ritenuto necessario od opportuno chiarire che agiva con il consenso altrui);
- ancora, il fatto che le sorti contrattuali siano state tutte gestite dal CP_1 dalla sottoscrizione all'accordo alla intimazione di risoluzione per inadempimento, è del tutto in linea e coerente con l'oggetto del mandato come descritto nella citata delibera assembleare 4.11.2021, in particolare nella parte in cui i condomini stabiliscono di “autorizzare e conferire puntuale mandato al
CO incaricato … per sottoscrivere il contratto di appalto con le imprese, nonché con le figure professionali necessarie per l'esecuzione degli interventi” e di “autorizzare il CO incaricato a compiere tutti gli atti necessari e/o opportuni per lo svolgimento degli interventi …”; del resto, come opportunamente evidenziato dai convenuti costituiti, non consta che mai gli attori abbiano inteso revocare il mandato a suo tempo conferito al CP_1 neppure dopo il verificarsi delle infiltrazioni e altri danni, talché una doglianza quale quella versata nel presente giudizio appare contraddittoria e fuori luogo;
- scarsamente comprensibili, in questo quadro, anche gli appunti attorei circa il fatto che la contabilità dell'appalto sia stata tenuta unicamente dal condomino incaricato, che solo costui abbia effettuato i pagamenti, che solo a costui siano state intestate le fatture, che solo costui abbia fruito o cercato di fruire degli sgravi fiscali: per quanto il convenuto abbia dato spiegazione di ciò proprio in forza del sistema di sgravi fiscali di cui intendeva fruire, è ancora una volta lo stesso dato testuale della delibera assembleare 4.11.2021 a dare ragione di una simile condotta posto che ivi si indica espressamente, con apposita tabella, il solo quale beneficiario degli sgravi fiscali, dal Parte_3 che si capisce come lui solo compaia quale “pagatore”, intestatario delle fatture e richiedente i benefici fiscali secondo quanto emerso infatti dalla documentazione acquisita in giudizio ai sensi dell'art. 210 c.p.c..
Tanto precisato, non si ritengono sussistere gli estremi per poter discorrere di culpa in eligendo da parte del committente tale da rendere lo stesso responsabile, autonomamente o in concorso con l'appaltatore, per i danni cagionati da quest'ultimo per esecuzione non a regola d'arte delle opere appaltate. Il convenuto ha dedotto e documentalmente attestato di aver verificato l'iscrizione dell'impresa incaricata presso la CIA, di aver richiesto copia della polizza assicurativa poi fornita, di aver richiesto e ottenuto il DURC (cfr. docc.
6, 7, 13 fasc. convenuta): in proposito, il fatto che la polizza avesse decorrenza dal marzo 2022 dunque successiva alla stipula del contratto di appalto che ci occupa datato 7.2.2022 non dimostra alcunché a sfavore del convenuto, atteso che nel contratto di appalto art. 4bis è contenuto l'impegno dell'appaltatore a stipulare una polizza assicurativa onde tenere indenne i committenti da tutti i rischi di esecuzione e prevedente una garanzia per responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dei lavori e una polizza decorrente dall'1.3.2022 appare senz'altro idonea a “coprire” l'arco temporale di esecuzione dei lavori de quibus stante il relativo affidamento con contratto del 7.2.2022.
Peraltro, integra circostanza incontestata e risultante dallo stesso testo contrattuale (art. 7) che, pur senza esservi obbligato, il condomino incaricato ha nominato altresì un d.l. in persona dell'ing. figura Persona_1 professionale nota nella zona, così ulteriormente sostanziando la diligenza profusa nello svolgimento del mandato affidato.
Del resto, al di là della decorrenza posticipata di pochi giorni della polizza assicurativa rispetto alla stipula del contratto di appalto e della risultanza della visura camerale circa l'assenza di dipendenti fissi nella ditta appaltatrice, gli attori non hanno offerto alcun altro elemento concreto e specifico a comprova del fatto che con valutazione ex ante condotta in base all'ordinaria diligenza di un uomo medio, e non di un esperto di settore, il convenuto Pt_3 avrebbe potuto e dovuto avvedersi dell'inidoneità della a
[...] CP_3 svolgere con perizia i lavori commissionati.
(ii) Quanto al secondo profilo inerente la responsabilità ex art. 2051 c.c. dei custodi e per i danni derivati dalla res posta sotto la loro Pt_3 CP_1 custodia, a smentire in radice la prospettazione dei ricorrenti è il rilievo fattuale per cui le infiltrazioni lamentate sono state determinate da difettosa esecuzione delle opere appaltate, dunque con imputabilità alla e CP_3 non ai convenuti (neppure per culpa in eligendo, come appena visto) e CP_1 soprattutto la provenienza delle stesse non è da individuare nell'appartamento dei interessati anzi anch'essi dalla medesima problematica, quanto dal CP_1 tetto di copertura dell'edificio id est un bene comune condominiale che, come tale, non può giuridicamente dirsi soggetto alla custodia dei proprietari di singoli appartamenti. Tanto basta a dimettere come infondata la pretesa risarcitoria in disamina poiché, rinunciata la domanda attorea nei confronti dell'impresa appaltatrice, la stessa erroneamente è stata rivolta nei confronti dei convenuti CP_1 carenti al riguardo di legittimazione passiva per quanto ora detto.
Sulla questione, alcun contributo di segno contrario può provenire dalla prova per testi espletata in giudizio, avendo i testi essenzialmente confermato la presenza delle infiltrazioni e la verificazione dei pregiudizi lamentati dagli attori, ma nulla avendo potuto dire circa la relativa derivazione causale: mentre le risultanze della c.t.u. svolta in sede di a.t.p. (prodotta sub doc. 12 fasc. attoreo) confermano la prospettazione dei convenuti, avendo il consulente nominato dal tribunale accertato che le infiltrazioni nell'appartamento di proprietà degli attori sono dovute ad altrettante infiltrazioni di acqua piovana che hanno interessato l'appartamento sovrastante di proprietà e si sono CP_1 protratte (questo esattamente il termine utilizzato dal c.t.u.) fino all'appartamento al piano terra, ma la causa prima di esse è indicata dal c.t.u. nella “assenza di una idonea protezione sia della copertura del fabbricato in fase di ricostruzione della stessa che della copertura del garage” ossia appunto in parti comuni dell'edificio dunque non avvinte da relazione di “custodia” con i soli convenuti e per di più affidate in ristrutturazione all'impresa CP_1 appaltatrice, con conseguente traslatio della relativa custodia su quest'ultima
(oltre alla responsabilità civile gravante sull'appaltatore per inadempimento agli obblighi assunti con il contratto di appalto).
Anche sotto il profilo in analisi, la pretesa attorea nei riguardi dei convenuti deve quindi essere respinta. CP_1
III. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano, come in dispositivo, ai sensi del DM 147/2022 in favore dei convenuti costituiti in base al valore della causa e alla consistenza dell'attività processuale espletata, applicati valori prossimi ai medi dello scaglione di riferimento e tenuto conto, in parziale riduzione, della semplificazione della fase decisionale nonché, in parziale aumento, dell'art. 3 co. 1bis DM 55/2014 potendosi accogliere al riguardo la richiesta di parte convenuta (la quale, per contro, non ha chiesto la refusione dei compensi per la fase di a.t.p., nella quale d'altronde la “soccombenza” è da individuare solo nei confronti della resistente . Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa o ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita così provvede:
1) dichiara l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c. nei confronti di parte convenuta oggi in liquidazione giudiziale, Controparte_3 in forza di espressa rinuncia agli atti formulata da parte attrice;
2) respinge le domande attoree nei confronti dei convenuti costituiti Pt_3
e
[...] CP_1
3) condanna gli attori in solido alla refusione, in favore dei convenuti costituiti e dell'importo complessivo di euro 9.500,00 per Parte_3 CP_1 compensi (già maggiorato ai sensi dell'art. 3 co. 1bis DM 55/2014) oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge, ordinandone ex art. 93 c.p.c. il pagamento direttamente in favore del procuratore dei convenuti avv. Ilaria
Grazzini dichiaratosi antistatario.
Pistoia, 01/04/2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini