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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 03/10/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott. ssa Chiara Sandini presidente rel.
- dott. Beniamino Margiotta giudice.
- dott. ssa Gersa Gerbi giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 1397/2025 RG congiuntamente promosso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. da
, nato a [...] il [...], assistita in giudizio dall'avv. Parte_1
NI AU
e da
, nata a [...] il [...], assistita in giudizio dall'avv. CP_1
SA EL
OGGETTO: altri istituti di diritto di famiglia
FATTO E DIRITTO I ricorrenti hanno depositato ricorso ex art. art. 473 bis.51 c.p.c. ai fini della regolamentazione dei rapporti con la prole ed hanno dichiarato di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Le condizioni concordate sono conformi all'interesse morale e materiale della prole e sono conformi alla legge relativamente ai diritti non disponibili.
Sussistono, in ragione di quanto sopra, i presupposti per disporre ex art. 473 bis. 51 4° comma c.p.c. che i rapporti tra le parti e la prole siano regolati in conformità alle condizioni concordate.
P. Q. M.
1 Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dispone che i rapporti tra le parti e la prole siano regolati in conformità alle condizioni concordate tra le parti e riportate nel ricorso depositato in data29/07/2025:
“1) (A) la casa già familiare sita in Feltre, via La Grande 31, lett. A, è assegnata alla sig.ra CP_1
, la quale si farà carico di tutti i costi e oneri (comprese tasse e imposte) ad essa riconnessi,
[...] intestandosi tutte le utenze;
(B) si dà atto che il sig. si impegna a rilasciare la casa già familiare entro la fine del Pt_1 mese di ottobre 2025, previo asporto dei suoi beni ed effetti personali;
(C) l'assicurazione sulla casa familiare sarà ripartita al 50% tra il sig. e la sig.ra ; Pt_1 CP_1
(D) ogni spesa straordinaria riferita alla casa familiare dovrà essere previamente concordata tra le parti, e sarà suddivisa al 50% tra di esse;
Per_ 2) (A) affida i figli e ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la Per_1 responsabilità genitoriale, assumendo d'accordo le decisioni più importanti relative alla loro educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
(B) ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale disgiuntamente in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione per i periodi di permanenza dei figli presso di sé;
3) i figli saranno collocati prevalentemente presso l'abitazione della madre;
4) il padre potrà tenere con sé i figli nelle seguenti giornate, da osservarsi a settimane alterne: settimana 1: (A) il martedì, dall'uscita di scuola o del doposcuola presso i quali si recherà a prenderli, con pernottamento nella serata del martedì presso il padre, che li accompagnerà a scuola/asilo il giorno successivo;
(B) dal venerdì pomeriggio, dall'uscita di scuola o del doposcuola presso i quali si recherà a prenderli, sino al lunedì mattina - con relativi pernotti - quando li accompagnerà presso la scuola/asilo; settimana 2: (C) il martedì ed il giovedì, dall'uscita di scuola o del doposcuola presso i quali si recherà a prenderli, con pernottamento nelle serate di martedì e giovedì presso il padre, che li accompagnerà a scuola/asilo il mercoledì ed il venerdì mattina. Durante il periodo estivo i bambini potranno trascorrere con il padre complessivamente 35 giorni, divisi in periodi di massimo 10 giorni ed uno di 15 giorni. I periodi infrannuali di vacanze, i ponti e i periodi festivi (comprese le vacanze Natalizie e Pasquali) saranno suddivisi in parti uguali tra i genitori, alternando detti periodi di anno in anno e previo accordo diretto tra le parti. Ad esclusione dei giorni in cui i figli saranno prelevati all'uscita di scuola o del doposcuola, il padre preleverà i bambini dall'abitazione della madre secondo gli orari e condizioni indicate. Le parti potranno comunque concordare diversi ed ulteriori momenti di visita e/o tempi di permanenza dei figli con il papà (prevedendo, ad esempio, ulteriori
2 pernottamenti presso il padre) assecondando i loro desiderata, nel rispetto di un ordinato regime di vita. In caso di impossibilità di tenere con sé i figli per qualsivoglia impedimento, ciascun ricorrente si rivolgerà all'altro prima che a chiunque altra persona per l'accudimento dei minori e, solo in caso di impossibilità dell'altro genitore, ricorrerà ad altri familiari o ad altre persone di assoluta fiducia o a baby sitter;
entrambi i genitori potranno partecipare ad eventi ai quali prenderanno parte i figli, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, manifestazioni scolastiche, attività extrascolastiche, feste ed eventi vari, ecc., a prescindere dalle tempistiche di collocamento;
5) il sig. corrisponderà alla sig.ra , a titolo di contributo al Parte_1 CP_1
Per_ mantenimento dei figli e , la somma complessiva mensile di € 800,00 (€ 400,00 per Per_1 ciascun figlio), da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, fino al raggiungimento della loro autosufficienza economica;
l'importo è soggetto a rivalutazione annuale Istat a partire dal mese di gennaio 2027. Le parti convengono che il presente obbligo decorra sin dalla data di sottoscrizione della presente nota (8 settembre 2025), con efficacia vincolante tra le parti e che il sig. si obbliga sin da ora a corrispondere le Parte_1 somme dovute nei termini stabiliti;
6) le spese straordinarie nell'interesse dei figli, individuate secondo il contenuto del Protocollo
21.10.2021 in vigore presso il Tribunale di Belluno, dovranno essere previamente concordate tra le parti e verranno sostenute al 70% dal padre e al 30% dalla madre. In caso di impossibilità di una parte ad anticipare all'altra la propria quota delle spese straordinarie, essa provvederà al relativo rimborso en-tro il mese successivo a quello in cui è formulata la richiesta, previa esibizione dei documenti di spesa;
7) l'Assegno Unico ed Universale per i figli a carico sarà trattenuto dalla sig.ra per CP_1
l'intero ammontare riconosciuto. Il sig. si impegna fin d'ora alla consegna di Parte_1 ogni documento e/o sottoscrizione di ogni atto ritenuto necessario per la relativa corresponsione;
8) eventuali detrazioni fiscali saranno suddivise al 50% tra le parti;
9) le parti si obbligano reciprocamente a prestare il loro consenso per il rilascio ov-vero per il rinnovo del passaporto ovvero di altro documento equipollente idoneo all'espatrio per i figli, impegnandosi anche a sottoscrivere le autorizzazioni a ciò necessarie;
10) spese e compensi, oltre incombenti fiscali, previdenziali e spese generali, integralmente compensate tra le parti.
Belluno, 11/09/2025
Il presidente est.
3 dott.ssa Chiara Sandini
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott. ssa Chiara Sandini presidente rel.
- dott. Beniamino Margiotta giudice.
- dott. ssa Gersa Gerbi giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 1397/2025 RG congiuntamente promosso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. da
, nato a [...] il [...], assistita in giudizio dall'avv. Parte_1
NI AU
e da
, nata a [...] il [...], assistita in giudizio dall'avv. CP_1
SA EL
OGGETTO: altri istituti di diritto di famiglia
FATTO E DIRITTO I ricorrenti hanno depositato ricorso ex art. art. 473 bis.51 c.p.c. ai fini della regolamentazione dei rapporti con la prole ed hanno dichiarato di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Le condizioni concordate sono conformi all'interesse morale e materiale della prole e sono conformi alla legge relativamente ai diritti non disponibili.
Sussistono, in ragione di quanto sopra, i presupposti per disporre ex art. 473 bis. 51 4° comma c.p.c. che i rapporti tra le parti e la prole siano regolati in conformità alle condizioni concordate.
P. Q. M.
1 Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dispone che i rapporti tra le parti e la prole siano regolati in conformità alle condizioni concordate tra le parti e riportate nel ricorso depositato in data29/07/2025:
“1) (A) la casa già familiare sita in Feltre, via La Grande 31, lett. A, è assegnata alla sig.ra CP_1
, la quale si farà carico di tutti i costi e oneri (comprese tasse e imposte) ad essa riconnessi,
[...] intestandosi tutte le utenze;
(B) si dà atto che il sig. si impegna a rilasciare la casa già familiare entro la fine del Pt_1 mese di ottobre 2025, previo asporto dei suoi beni ed effetti personali;
(C) l'assicurazione sulla casa familiare sarà ripartita al 50% tra il sig. e la sig.ra ; Pt_1 CP_1
(D) ogni spesa straordinaria riferita alla casa familiare dovrà essere previamente concordata tra le parti, e sarà suddivisa al 50% tra di esse;
Per_ 2) (A) affida i figli e ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la Per_1 responsabilità genitoriale, assumendo d'accordo le decisioni più importanti relative alla loro educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
(B) ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale disgiuntamente in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione per i periodi di permanenza dei figli presso di sé;
3) i figli saranno collocati prevalentemente presso l'abitazione della madre;
4) il padre potrà tenere con sé i figli nelle seguenti giornate, da osservarsi a settimane alterne: settimana 1: (A) il martedì, dall'uscita di scuola o del doposcuola presso i quali si recherà a prenderli, con pernottamento nella serata del martedì presso il padre, che li accompagnerà a scuola/asilo il giorno successivo;
(B) dal venerdì pomeriggio, dall'uscita di scuola o del doposcuola presso i quali si recherà a prenderli, sino al lunedì mattina - con relativi pernotti - quando li accompagnerà presso la scuola/asilo; settimana 2: (C) il martedì ed il giovedì, dall'uscita di scuola o del doposcuola presso i quali si recherà a prenderli, con pernottamento nelle serate di martedì e giovedì presso il padre, che li accompagnerà a scuola/asilo il mercoledì ed il venerdì mattina. Durante il periodo estivo i bambini potranno trascorrere con il padre complessivamente 35 giorni, divisi in periodi di massimo 10 giorni ed uno di 15 giorni. I periodi infrannuali di vacanze, i ponti e i periodi festivi (comprese le vacanze Natalizie e Pasquali) saranno suddivisi in parti uguali tra i genitori, alternando detti periodi di anno in anno e previo accordo diretto tra le parti. Ad esclusione dei giorni in cui i figli saranno prelevati all'uscita di scuola o del doposcuola, il padre preleverà i bambini dall'abitazione della madre secondo gli orari e condizioni indicate. Le parti potranno comunque concordare diversi ed ulteriori momenti di visita e/o tempi di permanenza dei figli con il papà (prevedendo, ad esempio, ulteriori
2 pernottamenti presso il padre) assecondando i loro desiderata, nel rispetto di un ordinato regime di vita. In caso di impossibilità di tenere con sé i figli per qualsivoglia impedimento, ciascun ricorrente si rivolgerà all'altro prima che a chiunque altra persona per l'accudimento dei minori e, solo in caso di impossibilità dell'altro genitore, ricorrerà ad altri familiari o ad altre persone di assoluta fiducia o a baby sitter;
entrambi i genitori potranno partecipare ad eventi ai quali prenderanno parte i figli, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, manifestazioni scolastiche, attività extrascolastiche, feste ed eventi vari, ecc., a prescindere dalle tempistiche di collocamento;
5) il sig. corrisponderà alla sig.ra , a titolo di contributo al Parte_1 CP_1
Per_ mantenimento dei figli e , la somma complessiva mensile di € 800,00 (€ 400,00 per Per_1 ciascun figlio), da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, fino al raggiungimento della loro autosufficienza economica;
l'importo è soggetto a rivalutazione annuale Istat a partire dal mese di gennaio 2027. Le parti convengono che il presente obbligo decorra sin dalla data di sottoscrizione della presente nota (8 settembre 2025), con efficacia vincolante tra le parti e che il sig. si obbliga sin da ora a corrispondere le Parte_1 somme dovute nei termini stabiliti;
6) le spese straordinarie nell'interesse dei figli, individuate secondo il contenuto del Protocollo
21.10.2021 in vigore presso il Tribunale di Belluno, dovranno essere previamente concordate tra le parti e verranno sostenute al 70% dal padre e al 30% dalla madre. In caso di impossibilità di una parte ad anticipare all'altra la propria quota delle spese straordinarie, essa provvederà al relativo rimborso en-tro il mese successivo a quello in cui è formulata la richiesta, previa esibizione dei documenti di spesa;
7) l'Assegno Unico ed Universale per i figli a carico sarà trattenuto dalla sig.ra per CP_1
l'intero ammontare riconosciuto. Il sig. si impegna fin d'ora alla consegna di Parte_1 ogni documento e/o sottoscrizione di ogni atto ritenuto necessario per la relativa corresponsione;
8) eventuali detrazioni fiscali saranno suddivise al 50% tra le parti;
9) le parti si obbligano reciprocamente a prestare il loro consenso per il rilascio ov-vero per il rinnovo del passaporto ovvero di altro documento equipollente idoneo all'espatrio per i figli, impegnandosi anche a sottoscrivere le autorizzazioni a ciò necessarie;
10) spese e compensi, oltre incombenti fiscali, previdenziali e spese generali, integralmente compensate tra le parti.
Belluno, 11/09/2025
Il presidente est.
3 dott.ssa Chiara Sandini
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