Versione
25 aprile 1973
25 aprile 1973
Art. 2.
L'EGAM ha un fondo di dotazione costituito:
dalle partecipazioni ad esso attribuite con l'articolo 1 della presente legge;
dalla somma di lire 330 miliardi che verra' conferita da parte dello Stato - Ministero delle partecipazioni statali - in ragione di lire 52 miliardi per l'anno finanziario 1972, di lire 50 miliardi per l'anno finanziario 1973, di lire 48 miliardi per l'anno finanziario 1974 e di lire 45 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1975, 1976, 1977 e 1978.
Nel quinquennio 1973-1977, l'investimento effettivo delle aziende nel gruppo EGAM nel settore minerario e della metallurgia dei non ferrosi non sara' inferiore al 40 per cento dell'investimento globale.
Per i primi dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli utili di esercizio dell'ente, salvo quelli destinati al fondo di riserva, a norma dell'articolo 12 dello statuto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 574 , saranno destinati ad aumento del fondo di dotazione di cui al primo comma del presente articolo.
L'EGAM ha un fondo di dotazione costituito:
dalle partecipazioni ad esso attribuite con l'articolo 1 della presente legge;
dalla somma di lire 330 miliardi che verra' conferita da parte dello Stato - Ministero delle partecipazioni statali - in ragione di lire 52 miliardi per l'anno finanziario 1972, di lire 50 miliardi per l'anno finanziario 1973, di lire 48 miliardi per l'anno finanziario 1974 e di lire 45 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1975, 1976, 1977 e 1978.
Nel quinquennio 1973-1977, l'investimento effettivo delle aziende nel gruppo EGAM nel settore minerario e della metallurgia dei non ferrosi non sara' inferiore al 40 per cento dell'investimento globale.
Per i primi dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli utili di esercizio dell'ente, salvo quelli destinati al fondo di riserva, a norma dell'articolo 12 dello statuto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 574 , saranno destinati ad aumento del fondo di dotazione di cui al primo comma del presente articolo.
Giurisprudenza • 4
- 1. CGCE, Sentenza della Corte, 20/04/1983Provvedimento: Parole chiave Massima Parole chiave TARIFFA DOGANALE COMUNE - REGIME DEI DEPOSITI DOGANALI - REGIME DEL PERFEZIONAMENTO ATTIVO - RISPETTIVI CAMPI D ' APPLICAZIONE - CRITERI DI DELIMITAZIONE - NUOVA CONFEZIONE , ADATTA AL DESTINATARIO FINALE , DEL BURRO SFUSO IMMAGAZZINATO NEI DEPOSITI DOGANALI - OPERAZIONE CHE RIENTRA NEL REGIME DEL PERFEZIONAMENTO ATTIVO ( DIRETTIVE DEL CONSIGLIO NN . 69/73 , ART . 2 ; 69/74 , ART . 9 , N . 1 , E 71/235 , ART . 1 , N . 1 ) Massima DALL ' ART . 9 , N . 1 , 1* COMMA , DELLA DIRETTIVA 69/74 SI DESUME CHE LA FUNZIONE ESSENZIALE DEI DEPOSITI DOGANALI E QUELLA DI GARANTIRE L ' IMMAGAZZINAMENTO DELLE MERCI; E QUESTA LA RAGIONE PER CUI LE MANIPOLAZIONI …Leggi di più...
- manipolazioni usuali·
- regime doganale·
- depositi doganali·
- art. 2 Direttiva 69/73·
- art. 1 Direttiva 71/235·
- art. 9 Direttiva 69/74·
- presentazione merce·
- confezionamento burro·
- perfezionamento attivo·
- conservazione merci