Inammissibile
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 02/12/2025, n. 9494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9494 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09494/2025REG.PROV.COLL.
N. 09397/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9397 del 2024, proposto da -OMISSIS- rappresentati e difesi dall’avvocato Ezio Bonanni, con domicilio eletto presso lo studio di questi in Roma, via Crescenzio, n. 2;
contro
il Ministero della difesa, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis , n. -OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 30 settembre 2025, il consigliere CO IG e udito per parte ricorrente l’avvocato Lucia Camporeale per delega dell’avvocato Ezio Bonanni;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. -OMISSIS- in qualità di eredi di -OMISSIS- hanno proposto tempestivo appello avverso la sentenza in epigrafe indicata.
2. Il Ministero della difesa, seppur ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.
3. In data 28 luglio 2025 parte appellante ha depositato una memoria con cui ha rappresentato che il presente gravame è un mero duplicato informatico dell’appello n. 9374 del 2024 (che lo precede temporalmente nell’iscrizione a ruolo), in quanto proposto dalla stessa parte avverso la medesima sentenza. Parte appellante ha chiesto altresì che venga disposta la riunione del presente giudizio a quello n. 9374 del 2024.
4. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 30 settembre 2025.
5. Rilevato che il presente appello è effettivamente una duplicazione del ricorso n. 9374 del 2024 e considerato che il clone informatico di un ricorso previamente depositato è giuridicamente inesistente quale autonomo ed effettivo ricorso, non essendo sorretto dalla volontà della parte di proporlo e di depositarlo, ma essendo il risultato di errori del sistema informatico e/o del soggetto che lo ha iscritto a ruolo telematicamente, l’appello n. 9397 del 2024 non va riunito ad altro giudizio, ma deve essere dichiarato inammissibile.
6. Nulla va disposto circa la regolazione delle spese di lite del presente giudizio d’appello, stante la mancata costituzione della parte appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello n. 9397 del 2024, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla dispone circa la regolazione delle spese di lite del presente giudizio d’appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui agli articoli 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità delle parti private o di altre persone fisiche ivi citate, nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare il loro stato di salute.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2025, con l’intervento dei magistrati:
GI IO AN, Presidente
CO IG, Consigliere, Estensore
Antonella Manzione, Consigliere
CO Guarracino, Consigliere
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO IG | GI IO AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.