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Sentenza 23 aprile 2024
Sentenza 23 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 23/04/2024, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere
Dott. Gabriele Marroni Giudice ausiliario rel.
riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. R.G. 98/2021 avverso la sentenza parziale n. 628/2018 del 30.5.2018 e la sentenza definitiva n. 762/2020 emesse dal Tribunale di Savona, in data
16.12.2020 tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuela Preve, elettivamente Parte_1 domiciliata in Alassio, Via Milite Ignoto n. 11
-APPELLANTE APPELLATA IN VIA INCIDENTALE
Contro in persona del suo rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele di Cerbo, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Savona, Corso Italia n. 15/15 -APPELLATA APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
E contro
, e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
-APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Genova;
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa;
In accoglimento del presente appello ed in totale riforma delle sentenze impugnate del
Tribunale di Savona n. n.628/2018 del 30 maggio 2018 e sentenza n.762/2020 del 15 dicembre 2020; A) Nel merito, per i motivi tutti di cui in appello, ciascuno di per se assorbente, in totale riforma delle sentenze del Tribunale di Savona n.620 /2018 e n. 762/2020 dichiarare che i distacchi di cui si duole parte attrice in primo grado e che hanno dato causa all'ordinanza di chiusura della spiaggia non avvengono dal mappale 174 di proprietà e che comunque ad essa non può Pt_1
essere addebitata la responsabilità dei fatti, mandando la parte completamente indenne ed assolta da qualsiasi statuizione a suo carico, ivi comprese le spese legali della sentenza parziale e della sentenza definitiva;
B) Condannare la alla rifusione delle spese di lite Parte_2 del primo grado di giudizio, delle CTU esperite e del presente appello.”
PER L'APPELLATA CON APPELLO INCIDENTALE
«Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione e/o domanda disattesa e respinta, - previa reiezione totale dell'avversa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza di primo grado per totale difetto dei presupposti di legge;
- nonché previa occorrendo ammissione delle istanze istruttorie di prime cure e, segnatamente, ammissione delle prove orali ivi ritualmente e tempestivamente dedotte nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. del 3/09/2018, laddove non ammesse con l'ordinanza del 19/11/2018 del Tribunale di Savona;
A) NEL MERITO SULL'APPELLO PRINCIPALE DI
CONTROPARTE: rigettare integralmente e in toto l'appello e tutte le domande proposte dall'appellante in proprio e nella qualità di Erede di Parte_1 PE
avverso la sentenza non definitiva n. 620/2018 del 27-28-30/05/2018 e avverso la sentenza n.
762/2020 del 15-16/12/2020 in quanto inammissibili, infondate in fatto e in diritto e/o, comunque, non provate per tutte le ragioni esposte in atti. B) A TITOLO DI APPELLO INCIDENTALE: in accoglimento del proposto motivo di appello incidentale per tutte le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di gravame e in riforma, solo in punto quantum, del capo n.
1 del dispositivo della sentenza n. 762/2020 del 15-16/12/2020 del Tribunale di Savona dichiarare tenuta e condannare l'appellante , sia in proprio sia quale Erede di Parte_1 Per_1
a risarcire alla società appellata concludente la somma di Euro 28.415,82 (anziché la minor
[...]
somma liquidata in prime cure di Euro 23.399,56) o, comunque, la somma meglio vista e ritenuta in relazione ai danni derivanti dal mancato guadagno derivato dall'impossibilità di utilizzare l'area in concessione per l'anno 2016, confermando integralmente, quanto al resto, la pronunzia di prime cure. C) IN OGNI CASO: con vittoria delle spese e del compenso professionale del giudizio di appello, compresi tutte le attività, le anticipazioni e gli oneri accessori, nonché il 15% per spese generali di studio e gli oneri previdenziali e fiscali nella misura di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Dagli atti e dalla sentenza di primo grado si evince il seguente svolgimento del processo di primo grado.
“I.- La ha convenuto le signore chiedendo il risarcimento Controparte_1 Pt_1 dei danni patrimoniali a qualsiasi titolo patiti nel 2016 fino alla revoca dell'interdizione all'utilizzo dell'area oggetto di causa. Assumeva, al riguardo, che: - aveva avuto affidato in concessione la porzione di demanio marittimo sita nel Comune di Savona, località Valloria;
-
l'area (formata da arenile, scogliera, specchio d'acqua, pontili e un capannone) era utilizzata per
l'attività di riparazione e ormeggio di imbarcazioni;
- per effetto della caduta di materiale roccioso proveniente dal costone di roccia censito al Catasto Terreni al Foglio 53, mappale 174, la Pubblica Autorità aveva interdetto l'uso dell'area oggetto di concessione;
- il costone di roccia apparteneva alle convenute e;
- congiuntamente all'interdizione PE Parte_1 dell'area, il Sindaco di Savona aveva ordinato alle convenute una verifica tecnica dei luoghi e interventi finalizzati alla messa in sicurezza del costone di roccia;
- a seguito dell'ordinanza sindacale suddetta, l'Autorità portuale aveva prescritto alla l'installazione di Controparte_1 idonee recinzioni per impedire l'accesso dell'arenile e l'esclusione di qualsivoglia attività; - gli apprestamenti venivano attuati dal mese di gennaio 2016; - parti convenute, al contrario, avevano impugnato al l'ordinanza sindacale senza provvedere agli interventi prescritti dalla Pt_3
pubblica autorità. - quest'ultima, pertanto, avviava d'ufficio la messa in sicurezza del costone roccioso, con addebito di qualsiasi a spesa a carico delle e disponendo la prosecuzione Pt_1 dell'interdizione all'accesso e all'uso dell'area; - dal mese di gennaio 2016, la Controparte_1
sosteneva spese per mantenere la licenza in concessione, per installare le recinzioni e compiere gli interventi prescritti dalla pubblica amministrazione, idonei ad interdire l'accesso all'arenile e la chiusura dell'area demaniale. - nel periodo di interdizione, la società subiva un danno all'immagine e una perdita della clientela, non ricavando inoltre alcun guadagno derivabile dall'attività di riparazione e ormeggio delle imbarcazioni. Instauratosi regolarmente il contraddittorio, le convenute resistevano alle domande sostenendo che, non essendo il costone di loro proprietà, non erano responsabili dei danni de quo. Chiedevano comunque di convenire i signori e quali comproprietari del costone per cui è causa, chiedendone Parte_4 Pt_5 CP_3
l'eventuale condanna in via solidale al risarcimento dei danni. Integrato il contraddittorio, i chiamati contestavano la comproprietà del costone di roccia in controversia eccependo il difetto di legittimazione. Dichiarato con sentenza parziale il difetto di legittimazione passiva dei terzi chiamati, la causa è stata istruita documentalmente, con l' audizione dei testi e con l'esecuzione di due consulenze: la prima affidata all'architetto e la seconda al geologo Tes_1 Per_2
In seguito la vertenza è stata posta in decisione sulle conclusioni sopra riportate.” (cfr sentenza).
3 Veniva emessa la sentenza parziale n' 628/2018 del 30.5.2018, con la quale veniva accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dei terzi chiamati e costituiti, Controparte_2
e con condanna delle chiamanti al pagamento delle Controparte_3 Controparte_4 Pt_1
spese di lite degli stessi, mentre e rimanevano contumaci. Controparte_5 Parte_6
Successivamente, veniva emessa la sentenza definitiva n. 762/2020 del 16.12.2020, con la quale il Tribunale di Savona così decideva: “1.- Dichiara tenute e condanna le parti convenute Per_1
e a risarcire, in via solidale tra loro, alla il
[...] Parte_1 Controparte_1 danno subito che liquida in complessivi €. 23.399,56; 2.- condanna quindi le convenute in solido al pagamento di €. 23.399,56 con gli interessi legali decorrenti dalla data odierna sino all' effettivo saldo;
3.- condanna le convenute in solido al pagamento delle spese processuali che in favore dell' attrice, liquida in €. 612,43 per esborsi ed €. 7254,00 per compensi al difensore, oltre oneri fiscali, previdenziali e tariffari nella misura di legge;
4.- pone definitivamente a carico delle convenute in solido le spese delle consulenze tecniche d' ufficio già liquidate nel corso del giudizio con separati provvedimenti.”
Subito dopo la chiamata in causa dei terzi, indicati dalle convenute , per CP_6
l'eventuale corresponsabilità, in quanto le convenute sostenevano che le reti sul costone erano state posizionate, di comune accordo e sostenendo il costo a metà, da entrambi i proprietari dei mappali 174 e 178, soprastanti al costone stesso, e tutte le reti, lungo la lunghezza della spiaggia
(sottostante sia al mappale , sia al mappale , erano stato interessate Pt_1 Persona_3
dalle sacche di pietrisco, successivamente svuotate ad opera del il Tribunale Controparte_7 decideva, con sentenza interlocutoria, di accogliere l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dei medesimi, con condanna dei chiamanti alle spese di causa e rimessione della causa a ruolo per la prosecuzione del giudizio. Nella successiva sentenza di merito, il Tribunale motivava che il distacco di pietrisco dal costone, non contestato, era risultato provato documentalmente e confermato da entrambi gli accertamenti peritali. Le convenute contestavano la loro CP_6
responsabilità, assumendo che i distacchi non erano avvenuti nella porzione di terreno di loro proprietà (censito a Catasto terreni al foglio 53 mappale 174) e, in particolare, di non essere proprietarie del costone di roccia nella parte sporgente la sottostante spiaggia e che tale porzione del costone, per la sua peculiare collocazione sarebbe da considerarsi a sua volta bene demaniale, ai sensi dell'art. 840 codice civile. Tuttavia, tali eccezioni non venivano ritenute fondate dal
Giudice il quale motivava: “il fatto che l' arenile – nel corso del tempo e per effetto dell' erosione causata dagli agenti atmosferici abbia scavato il c.d. piede della roccia di proprietà delle convenute ed allargato la sottostante spiaggia (ovvero l'area in concessione all'attrice) non incide sulla proprietà del sovrastante costone che era e rimane di proprietà delle convenuta. Tale
4 “costone”, inoltre, non può acquisire la caratteristica di bene demaniale al di fuori di ogni provvedimento amministrativo ed in violazione dell'elencazione tassativa prevista dall' art. 822 del codice civile. La provenienza dei detriti oltre che dalla rete metallica a maglie fatta apporre in precedenza dalle convenute, anche dalla zona centrale del costone, infine, ha trovato conferma sulla scorta degli accertamenti peritali svolti dal geologo (che, su sollecitazione Per_2
specifica del CTP delle convenute ha concluso “in merito all'osservazione del geometra Tes_2
CT di parte e , si precisa che non si ritiene improbabile la
[...] PE Parte_1 mobilizzazione di materiale detritico dalla zona centrale del “costone” verso il ciglio della falesia
a SE, considerata l' intensità e periodica manifestazione degli eventi piovosi critici negli ultimi decenni”. (Cfr sentenza). Il Tribunale riteneva, pertanto, provato il distacco di materiale dalla proprietà delle convenute e le condannava al pagamento del danno che “con valutazione equitativa, risulta complessivamente pari ad €. 23.399,56 e risulta composto dalle seguenti voci:
- €. 3.036,72 per spese sostenute per mantenere la licenza in concessione per il 2016, corrisposte nel periodo in cui è stato inibito l'accesso (cfr. doc.5 di parte attrice); - €. 1200 oltre Iva per spese sostenute per l' installazione delle recinzioni (cfr. doc. 19 di parte attrice);- €. 12.320 per spese necessarie per la manutenzione, lo scavo ed il drenaggio dell'area in concessione per l' anno
2016 (quali valutate dal CTU architetto );- €. 6.843,84 per mancato guadagno Tes_1 derivato dall' impossibilità di utilizzare l' area in concessione per il 2016 (quale valutato sempre dal CTU architetto ).” (Cfr sentenza). Tes_1
Con atto di citazione 8.02.2021, proponeva appello in proprio e in Parte_1
qualità di erede di sostenendo i seguenti motivi: - errore in fatto ed in diritto per PE aver ritenuto la responsabilità delle appellanti per “la provenienza dei detriti oltre che dalla rete metallica a maglie fatta apporre in precedenza dalle convenute anche dalla zona centrale del costone, - omissis –“, nonostante il CTU avesse chiarito che tali distacchi erano estranei al mappale
174; - contraddittorietà fra le due sentenze in quanto nella parziale aveva ritenuto la carenza di legittimazione passiva dei terzi senza accertare la circostanza della proprietà Parte_7
della zona dove erano installate le reti e chi le aveva installate;
- errore in fatto ed in diritto perché, nonostante i CTU avessero accertato che il costone da cui avvenivano i distacchi non era ricompreso nel proprio mappale, non riteneva, in applicazione dell'art. 840 codice civile, che il costone, costituendo spazio sovrastante al suolo costituito dalla spiaggia, doveva ritenersi di proprietà del perché la proprietà si estende al sottosuolo e alla spazio soprastante nel caso CP_8
di specie occupato dal costone, ma non al proprietario del fondo soprastante il costone. Chiedeva
l'annullamento di entrambe le sentenze con accertamento della legittimazione passiva anche dei
5 terzi e, in ogni caso, il rigetto della domanda, con il favore delle spese dei due Parte_7
gradi.
Si costituiva la con comparsa 22.4.2021, con la Controparte_9 quale, nel merito, contestava l'infondatezza dei motivi di appello per cui ne chiedeva il rigetto.
Proponeva l'appello incidentale per il seguente motivo: - errore in fatto ed in diritto per errore materiale nel conteggio e quantificazione del danno. Chiedeva il rigetto dell'appello e, in accoglimento dell'appello incidentale, la condanna dell'appellante al pagamento della somma di
€ 28.415,82 piuttosto che € 23.399,56.
La Corte con ordinanza 25.5.2021 rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza gravata e veniva fissava l'udienza del 19.04.2023, tenuta in forma cartolare, alla quale, precisate le conclusioni delle parti e concessi i termini massimi per il deposito di conclusionali e repliche, la causa veniva trattenuta in decisione.
La Corte, preliminarmente, verificata la regolarità della notifica dell'atto di citazione ai terzi e a mezzo pec 09/02/2021, nel domicilio eletto Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
del difensore dichiara la contumacia degli stessi. Email_1
Sia l'appello che l'appello incidentale sono infondati.
Vanno dichiarate inammissibili le richieste istruttorie sia dell'appellante che dell'appellata in quanto la Corte rileva che non è stata specificatamente censurata né in primo grado, né in appello,
l'ordinanza, con cui sono state ammesse solo parzialmente le prove orali richieste dalle parti ed è stata licenziata la CTU. Poiché le parti si sono limitate a riproporre le richieste, senza però censurare, motivando, la decisione sul punto, le istanze istruttorie, semplicemente riproposte, non possono essere ammesse (Cass. 21.11.1984 n' 5957-Cass. 9779/93- Cass. III Sez. n. 18742/16).
In relazione all'omessa citazione dei terzi, e rimasti contumaci Controparte_5 Parte_6
in primo grado, non si ritiene sussista litisconsorzio necessario.
La Corte rileva che, nelle conclusioni dell'atto di citazione in appello ed in quelle finali, parte appellante così conclude: “in totale riforma delle sentenze impugnate del Tribunale di Savona n.
n.628/2018 del 30 maggio 2018 e sentenza n.762/2020 del 15 dicembre 2020; A) Nel merito, per
i motivi tutti di cui in appello, ciascuno di per se assorbente, in totale riforma delle sentenze del
Tribunale di Savona n.620 /2018 e n. 762/2020 dichiarare che i distacchi di cui si duole parte attrice in primo grado e che hanno dato causa all'ordinanza di chiusura della spiaggia non avvengono dal mappale 174 di proprietà e che comunque ad essa non può PE
essere addebitata la responsabilità dei fatti, mandando la parte completamente indenne ed
6 assolta da qualsiasi statuizione a suo carico, ivi comprese le spese legali della sentenza parziale
e della sentenza definitiva;
B) Condannare la alla rifusione delle spese Parte_2 di lite del primo grado di giudizio, delle CTU esperite e del presente appello.”
Pur chiedendo la riforma anche della sentenza interlocutoria, relativa al rigetto della domanda di chiamata in corresponsabilità dei terzi, e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
rimasti contumaci, parte appellante non conclude specificamente nei confronti di questi ultimi e sul loro coinvolgimento nella corresponsabilità dei fatti di cui è causa.
Nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado del 16.2.2017, per giustificare la chiamata in causa, l'odierna appellante concludeva, “ritenendo comune la causa, per sentirli, in ipotesi, condannare in via solidale con le convenute Restagno – omissis-”. Nelle conclusioni in appello,
si limita a richiedere di essere tenuta “completamente indenne ed assolta da Parte_1
qualsiasi statuizione a suo carico, ivi comprese le spese legali della sentenza parziale e della sentenza definitiva”, senza concludere nei confronti dei terzi. Deve ritenersi, pertanto, generico ed insufficiente l'inciso riferito alle sole spese di lite, al fine di sostenere la domanda di riforma della sentenza interlocutoria.
L'assenza di conclusioni specifiche, in relazione alla condanna, anche solo in via solidale, nei confronti dei terzi, dichiarati contumaci in appello, determina la rinuncia, nei loro confronti, alla domanda di riforma della sentenza parziale, ed al relativo motivo di appello, con conseguente esclusione della necessità del litisconsorzio necessario, nel grado di appello, anche di CP_5
e , rimasti contumaci in primo grado ed ai quali l'atto di appello non è
[...] Parte_6
stato neppure notificato, a conferma della rinuncia alla domanda di chiamata in corresponsabilità.
Sono infondati gli ulteriori motivi di appello.
In relazione alla proprietà del “costone” roccioso, la Corte condivide la motivazione della sentenza gravata per cui la circostanza di fatto che, nel tempo, “l' erosione causata dagli agenti atmosferici abbia scavato il c.d. piede della roccia di proprietà delle convenute ed allargato la sottostante spiaggia (ovvero l'area in concessione all'attrice) non incide sulla proprietà del sovrastante costone che era e rimane di proprietà delle convenuta. Tale “costone”, inoltre, non può acquisire la caratteristica di bene demaniale al di fuori di ogni provvedimento amministrativo ed in violazione dell' elencazione tassativa prevista dall' art. 822 del codice civile.”
Per Cassazione civile Sez. II sentenza n. 17091 del 27.7.2006 “In tema di proprietà immobiliare, nel caso di terreno nel cui sottosuolo insista una proprietà separata [nella specie ampie grotte risultanti da antichissime cave di tufo], con antistante piazzale, acquistata con atto di
7 compravendita dal proprietario del sovrastante terreno, e separata da questo da una parete
[costone roccioso], ai fini della estensione e delimitazione dei relativi diritti, in mancanza di precisazione del titolo, poiché il piano di calpestio della seconda proprietà si trova alla quota del piazzale, sottostante il terreno del venditore, ed il suo ingresso si apre nella parete rocciosa, con accesso dal piazzale, la predetta parete, secondo la norma dell'articolo 840, secondo comma, c.c.,
è funzionale alla proprietà sottostante ed alla sua destinazione, piuttosto che al terreno sovrastante, e come tale va considerata in proprietà all'acquirente.” Nel caso di cui è appello, la parete rocciosa non è funzionale alla spiaggia sottostante, anzi, ne costituisce un pericolo, con la conseguenza che non può costituirsi, in nessun caso, neppure in fatto, una proprietà distinta dal terreno sovrastante.
In ogni caso, è infondato il motivo dell'estraneità del mapp. 174 alla creazione della situazione di pericolo, che ha determinato l'impedimento dell'utilizzo dell'area oggetto di concessione, per il fatto che, nella CTU 24.6.2019, era specificato che “il costone è parzialmente Tes_1
compreso nel mappale 174 ma non interamente in quanto una parte di esso, verso mare (indicata
a tratto e linea), quella da cui sono avvenuti i distacchi di roccia per cui è causa, rimane fuori dalla particella catastale 174”.
La Corte rileva che, indipendentemente della proprietà del “costone roccioso”, la causa dell'impedimento delle attività nella zona oggetto di concessione alla , così come Controparte_1 indicato anche nel verbale di sopralluogo 10.12.2015, sono i “segni evidenti di cedimento con conseguente sovraccarico della rete” di protezione, di cui era stato dotato il costone delle appellanti e dai terzi chiamati e rimasti contumaci in appello. Verificata tale situazione di pericolo, inerente allo stato della rete, il Comune di Savona specificava: “rilevato che, a causa di distacchi di pietre verificatisi in più punti, la rete di contenimento risulta interessata dal carico di materiale,
è visibilmente gonfiata ed, inoltre, in alcuni punti risulta non perfettamente aderente alla parete di roccia”.
La situazione di pericolo era, pertanto, causata dall'eccesivo riempimento delle reti che ne minavano la funzione di contenimento, oltre che dalle precipitazioni di ulteriori materiali provenienti dalla sommità del costone e, quindi, dai terreni soprastanti.
La Corte evidenzia che la circostanza che la rete di protezione fosse stata apposta dai proprietari dei terreni sovrastanti, le appellanti, in relazione al mapp. 174, ed i terzi rimasti contumaci,
e in relazione al mapp. 178, non è stata Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
contestata. Inoltre, il fatto che i detriti ed il pietrisco, presente in eccesso nelle reti e, in parte, in caduta nell'area oggetto di concessione, provenisse anche dal mappale 174 è stato confermato,
8 come specificato nella sentenza gravata, dalla relazione di approfondimento del Geom. Per_2 dell'8.10.2020.
Quest'ultimo approfondimento della consulenza tecnica, pur precisando che “il materiale lapideo che si distacca dal ciglio e dal fronte della falesia a SE che si affaccia sull'arenile della ex sede della proviene da zona esterna al mappale 174”, specifica ed accerta anche che Controparte_1
“In occasione di marcati e intensi eventi piovosi i deflussi superficiali possono mobilizzare il materiale detritico (vegetazione secca, terra e pietrame) che insiste sulla sommità del “costone”.
Poiché la pendenza della zona sommitale è verso il ciglio della falesia a sud-est, tale materiale raggiunge il ciglio e precipita sull'arenile sottostante.” Il CTU esplicita tale affermazione con l'immagine seguente, già riprodotta nella sentenza gravata
Sulla base di tale accertamento, il CTU conclude altresì che “- è possibile che in occasione di marcati e persistenti eventi meteorici si possa verificare la mobilizzazione di materiale detritico dalla zona centrale del costone (mappale 174 e mappale 177), come indicato sopra, verso il ciglio della falesia a SE;
tale materiale scavalca la rete metallica e precipita sull'arenile sottostante;
- in merito all'osservazione del Geom. , CT di parte di e Persona_4 PE
, si precisa che non si ritiene improbabile la mobilizzazione di materiale detritico dalla Parte_1 zona centrale del “costone” verso il ciglio della falesia a SE, considerata l'intensità e periodica manifestazione degli eventi piovosi critici negli ultimi decenni.”
Tali conclusioni consentono di ritenere accertata, indipendentemente dalla proprietà del costone, la responsabilità delle appellanti sia per il sovraccarico delle reti di contenimento, anche da loro apposte, sia per la provenienza dei detriti anche dal mapp. 174 di loro proprietà.
La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. non consente di scindere, ex art. 2055 c.c., la responsabilità solidale fra i proprietari dei fondi sovrastanti, per cui deve essere confermata la condanna delle appellanti per l'intero. La rinuncia alla domanda di garanzia, determinata dalla
9 mancata riproposizione, nelle conclusioni in appello, della domanda di chiamata in corresponsabilità dei terzi rimasti contumaci, impedisce il loro coinvolgimento, vista la preliminare esclusione degli stessi dal procedimento, senza alcun approfondimento tecnico, residuando nei loro confronti, se del caso, l'azione di recupero per la corresponsabilità.
È infondato anche il motivo di appello incidentale sulla valutazione, del CTU , Tes_1 dell'importo del danno da mancato guadagno dell'anno 2016, per l'errata indicazione del costo della concessione, per tale anno, in € 7.955,56, costo riferito al 2015, piuttosto che in € 3.036,72, costo riferito al 2016 e riportato nel documento n' 5 fascicolo d primo grado.
Come ben specificato dal CTU, in accordo con i CTP, in mancanza di dati certi, si è dovuto accertare “Il mancato guadagno nell'anno 2016 derivato dall'impossibilità di utilizzare le attrezzature, parametrandolo sul ricavo del precedente anno 2015” (punto c CTU Tes_1
24.6.2019). La premessa, condivisa dai CTP, che la determinazione del mancato guadagno dovesse essere parametrata ai ricavi e conseguenti costi del 2015, impone l'assunzione di dati omogenei, non essendo possibile parametrare i dati dei ricavi del 2015 con i dati dei costi del 2016, senz'altro inferiori causa l'inibitoria dell'utilizzo.
La Corte, per i motivi suesposti, rigetta l'appello principale e l'appello incidentale, con conferma integrale delle sentenze gravate.
Attesa la reciproca soccombenza in appello, le spese del grado vengono compensate per il 50% con condanna di alla refusione della residua metà a favore della Parte_1 CP_1
Dette spese vengono liquidate, in favore dell'appellata, nel dispositivo in base al D.M.
[...]
55/2014 sullo scaglione (26.001/52.000), in conformità dell'art. 5 c. 1, tenuto conto della non complessità della questione, già ridotte, come segue: Fase di studio: € 540,00; Fase introduttiva: €
440,00; Fase decisionale: € 810,00= Compenso tabellare € 1.790,00.
Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater secondo periodo del DPR 30.05.2002 n.115, introdotto dall'art.1 comma 17 della Legge 24.12.12 n.228, si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo art.13 co.1 quater DPR n.115/2002, e pertanto dichiara che sia la parte appellante principale che la parte appellante incidentale sono tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
PQM
definitivamente pronunciando nel procedimento di appello iscritto al n. R.G 98/2021 avverso la sentenza parziale n. 628/2018 del 30.5.2018 e la sentenza definitiva n. 762/2020 emesse dal
Tribunale di Savona, in data 16.12.2020 così decide:
10 1. Rigetta sia l'appello principale di che l'appello incidentale di Parte_1 CP_1
e conferma integralmente le sentenze gravate;
[...]
2 Condanna alla refusione del 50% delle spese del grado in favore della Parte_1 parte appellata che liquida, già ridotte, in € 1.790,00, oltre maggiorazione ed Controparte_1
accessori di Legge;
3. Ai sensi del primo periodo art.13 co.1 quater DPR n.115/2002, sia la parte appellante principale che la parte appellante incidentale sono tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Genova, 29 marzo 2024
Il Consigliere Est. Il Presidente
Dott. Gabriele Marroni Dott. Marcello Bruno
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere
Dott. Gabriele Marroni Giudice ausiliario rel.
riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. R.G. 98/2021 avverso la sentenza parziale n. 628/2018 del 30.5.2018 e la sentenza definitiva n. 762/2020 emesse dal Tribunale di Savona, in data
16.12.2020 tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuela Preve, elettivamente Parte_1 domiciliata in Alassio, Via Milite Ignoto n. 11
-APPELLANTE APPELLATA IN VIA INCIDENTALE
Contro in persona del suo rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele di Cerbo, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Savona, Corso Italia n. 15/15 -APPELLATA APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
E contro
, e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
-APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Genova;
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa;
In accoglimento del presente appello ed in totale riforma delle sentenze impugnate del
Tribunale di Savona n. n.628/2018 del 30 maggio 2018 e sentenza n.762/2020 del 15 dicembre 2020; A) Nel merito, per i motivi tutti di cui in appello, ciascuno di per se assorbente, in totale riforma delle sentenze del Tribunale di Savona n.620 /2018 e n. 762/2020 dichiarare che i distacchi di cui si duole parte attrice in primo grado e che hanno dato causa all'ordinanza di chiusura della spiaggia non avvengono dal mappale 174 di proprietà e che comunque ad essa non può Pt_1
essere addebitata la responsabilità dei fatti, mandando la parte completamente indenne ed assolta da qualsiasi statuizione a suo carico, ivi comprese le spese legali della sentenza parziale e della sentenza definitiva;
B) Condannare la alla rifusione delle spese di lite Parte_2 del primo grado di giudizio, delle CTU esperite e del presente appello.”
PER L'APPELLATA CON APPELLO INCIDENTALE
«Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione e/o domanda disattesa e respinta, - previa reiezione totale dell'avversa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza di primo grado per totale difetto dei presupposti di legge;
- nonché previa occorrendo ammissione delle istanze istruttorie di prime cure e, segnatamente, ammissione delle prove orali ivi ritualmente e tempestivamente dedotte nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. del 3/09/2018, laddove non ammesse con l'ordinanza del 19/11/2018 del Tribunale di Savona;
A) NEL MERITO SULL'APPELLO PRINCIPALE DI
CONTROPARTE: rigettare integralmente e in toto l'appello e tutte le domande proposte dall'appellante in proprio e nella qualità di Erede di Parte_1 PE
avverso la sentenza non definitiva n. 620/2018 del 27-28-30/05/2018 e avverso la sentenza n.
762/2020 del 15-16/12/2020 in quanto inammissibili, infondate in fatto e in diritto e/o, comunque, non provate per tutte le ragioni esposte in atti. B) A TITOLO DI APPELLO INCIDENTALE: in accoglimento del proposto motivo di appello incidentale per tutte le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di gravame e in riforma, solo in punto quantum, del capo n.
1 del dispositivo della sentenza n. 762/2020 del 15-16/12/2020 del Tribunale di Savona dichiarare tenuta e condannare l'appellante , sia in proprio sia quale Erede di Parte_1 Per_1
a risarcire alla società appellata concludente la somma di Euro 28.415,82 (anziché la minor
[...]
somma liquidata in prime cure di Euro 23.399,56) o, comunque, la somma meglio vista e ritenuta in relazione ai danni derivanti dal mancato guadagno derivato dall'impossibilità di utilizzare l'area in concessione per l'anno 2016, confermando integralmente, quanto al resto, la pronunzia di prime cure. C) IN OGNI CASO: con vittoria delle spese e del compenso professionale del giudizio di appello, compresi tutte le attività, le anticipazioni e gli oneri accessori, nonché il 15% per spese generali di studio e gli oneri previdenziali e fiscali nella misura di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Dagli atti e dalla sentenza di primo grado si evince il seguente svolgimento del processo di primo grado.
“I.- La ha convenuto le signore chiedendo il risarcimento Controparte_1 Pt_1 dei danni patrimoniali a qualsiasi titolo patiti nel 2016 fino alla revoca dell'interdizione all'utilizzo dell'area oggetto di causa. Assumeva, al riguardo, che: - aveva avuto affidato in concessione la porzione di demanio marittimo sita nel Comune di Savona, località Valloria;
-
l'area (formata da arenile, scogliera, specchio d'acqua, pontili e un capannone) era utilizzata per
l'attività di riparazione e ormeggio di imbarcazioni;
- per effetto della caduta di materiale roccioso proveniente dal costone di roccia censito al Catasto Terreni al Foglio 53, mappale 174, la Pubblica Autorità aveva interdetto l'uso dell'area oggetto di concessione;
- il costone di roccia apparteneva alle convenute e;
- congiuntamente all'interdizione PE Parte_1 dell'area, il Sindaco di Savona aveva ordinato alle convenute una verifica tecnica dei luoghi e interventi finalizzati alla messa in sicurezza del costone di roccia;
- a seguito dell'ordinanza sindacale suddetta, l'Autorità portuale aveva prescritto alla l'installazione di Controparte_1 idonee recinzioni per impedire l'accesso dell'arenile e l'esclusione di qualsivoglia attività; - gli apprestamenti venivano attuati dal mese di gennaio 2016; - parti convenute, al contrario, avevano impugnato al l'ordinanza sindacale senza provvedere agli interventi prescritti dalla Pt_3
pubblica autorità. - quest'ultima, pertanto, avviava d'ufficio la messa in sicurezza del costone roccioso, con addebito di qualsiasi a spesa a carico delle e disponendo la prosecuzione Pt_1 dell'interdizione all'accesso e all'uso dell'area; - dal mese di gennaio 2016, la Controparte_1
sosteneva spese per mantenere la licenza in concessione, per installare le recinzioni e compiere gli interventi prescritti dalla pubblica amministrazione, idonei ad interdire l'accesso all'arenile e la chiusura dell'area demaniale. - nel periodo di interdizione, la società subiva un danno all'immagine e una perdita della clientela, non ricavando inoltre alcun guadagno derivabile dall'attività di riparazione e ormeggio delle imbarcazioni. Instauratosi regolarmente il contraddittorio, le convenute resistevano alle domande sostenendo che, non essendo il costone di loro proprietà, non erano responsabili dei danni de quo. Chiedevano comunque di convenire i signori e quali comproprietari del costone per cui è causa, chiedendone Parte_4 Pt_5 CP_3
l'eventuale condanna in via solidale al risarcimento dei danni. Integrato il contraddittorio, i chiamati contestavano la comproprietà del costone di roccia in controversia eccependo il difetto di legittimazione. Dichiarato con sentenza parziale il difetto di legittimazione passiva dei terzi chiamati, la causa è stata istruita documentalmente, con l' audizione dei testi e con l'esecuzione di due consulenze: la prima affidata all'architetto e la seconda al geologo Tes_1 Per_2
In seguito la vertenza è stata posta in decisione sulle conclusioni sopra riportate.” (cfr sentenza).
3 Veniva emessa la sentenza parziale n' 628/2018 del 30.5.2018, con la quale veniva accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dei terzi chiamati e costituiti, Controparte_2
e con condanna delle chiamanti al pagamento delle Controparte_3 Controparte_4 Pt_1
spese di lite degli stessi, mentre e rimanevano contumaci. Controparte_5 Parte_6
Successivamente, veniva emessa la sentenza definitiva n. 762/2020 del 16.12.2020, con la quale il Tribunale di Savona così decideva: “1.- Dichiara tenute e condanna le parti convenute Per_1
e a risarcire, in via solidale tra loro, alla il
[...] Parte_1 Controparte_1 danno subito che liquida in complessivi €. 23.399,56; 2.- condanna quindi le convenute in solido al pagamento di €. 23.399,56 con gli interessi legali decorrenti dalla data odierna sino all' effettivo saldo;
3.- condanna le convenute in solido al pagamento delle spese processuali che in favore dell' attrice, liquida in €. 612,43 per esborsi ed €. 7254,00 per compensi al difensore, oltre oneri fiscali, previdenziali e tariffari nella misura di legge;
4.- pone definitivamente a carico delle convenute in solido le spese delle consulenze tecniche d' ufficio già liquidate nel corso del giudizio con separati provvedimenti.”
Subito dopo la chiamata in causa dei terzi, indicati dalle convenute , per CP_6
l'eventuale corresponsabilità, in quanto le convenute sostenevano che le reti sul costone erano state posizionate, di comune accordo e sostenendo il costo a metà, da entrambi i proprietari dei mappali 174 e 178, soprastanti al costone stesso, e tutte le reti, lungo la lunghezza della spiaggia
(sottostante sia al mappale , sia al mappale , erano stato interessate Pt_1 Persona_3
dalle sacche di pietrisco, successivamente svuotate ad opera del il Tribunale Controparte_7 decideva, con sentenza interlocutoria, di accogliere l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dei medesimi, con condanna dei chiamanti alle spese di causa e rimessione della causa a ruolo per la prosecuzione del giudizio. Nella successiva sentenza di merito, il Tribunale motivava che il distacco di pietrisco dal costone, non contestato, era risultato provato documentalmente e confermato da entrambi gli accertamenti peritali. Le convenute contestavano la loro CP_6
responsabilità, assumendo che i distacchi non erano avvenuti nella porzione di terreno di loro proprietà (censito a Catasto terreni al foglio 53 mappale 174) e, in particolare, di non essere proprietarie del costone di roccia nella parte sporgente la sottostante spiaggia e che tale porzione del costone, per la sua peculiare collocazione sarebbe da considerarsi a sua volta bene demaniale, ai sensi dell'art. 840 codice civile. Tuttavia, tali eccezioni non venivano ritenute fondate dal
Giudice il quale motivava: “il fatto che l' arenile – nel corso del tempo e per effetto dell' erosione causata dagli agenti atmosferici abbia scavato il c.d. piede della roccia di proprietà delle convenute ed allargato la sottostante spiaggia (ovvero l'area in concessione all'attrice) non incide sulla proprietà del sovrastante costone che era e rimane di proprietà delle convenuta. Tale
4 “costone”, inoltre, non può acquisire la caratteristica di bene demaniale al di fuori di ogni provvedimento amministrativo ed in violazione dell'elencazione tassativa prevista dall' art. 822 del codice civile. La provenienza dei detriti oltre che dalla rete metallica a maglie fatta apporre in precedenza dalle convenute, anche dalla zona centrale del costone, infine, ha trovato conferma sulla scorta degli accertamenti peritali svolti dal geologo (che, su sollecitazione Per_2
specifica del CTP delle convenute ha concluso “in merito all'osservazione del geometra Tes_2
CT di parte e , si precisa che non si ritiene improbabile la
[...] PE Parte_1 mobilizzazione di materiale detritico dalla zona centrale del “costone” verso il ciglio della falesia
a SE, considerata l' intensità e periodica manifestazione degli eventi piovosi critici negli ultimi decenni”. (Cfr sentenza). Il Tribunale riteneva, pertanto, provato il distacco di materiale dalla proprietà delle convenute e le condannava al pagamento del danno che “con valutazione equitativa, risulta complessivamente pari ad €. 23.399,56 e risulta composto dalle seguenti voci:
- €. 3.036,72 per spese sostenute per mantenere la licenza in concessione per il 2016, corrisposte nel periodo in cui è stato inibito l'accesso (cfr. doc.5 di parte attrice); - €. 1200 oltre Iva per spese sostenute per l' installazione delle recinzioni (cfr. doc. 19 di parte attrice);- €. 12.320 per spese necessarie per la manutenzione, lo scavo ed il drenaggio dell'area in concessione per l' anno
2016 (quali valutate dal CTU architetto );- €. 6.843,84 per mancato guadagno Tes_1 derivato dall' impossibilità di utilizzare l' area in concessione per il 2016 (quale valutato sempre dal CTU architetto ).” (Cfr sentenza). Tes_1
Con atto di citazione 8.02.2021, proponeva appello in proprio e in Parte_1
qualità di erede di sostenendo i seguenti motivi: - errore in fatto ed in diritto per PE aver ritenuto la responsabilità delle appellanti per “la provenienza dei detriti oltre che dalla rete metallica a maglie fatta apporre in precedenza dalle convenute anche dalla zona centrale del costone, - omissis –“, nonostante il CTU avesse chiarito che tali distacchi erano estranei al mappale
174; - contraddittorietà fra le due sentenze in quanto nella parziale aveva ritenuto la carenza di legittimazione passiva dei terzi senza accertare la circostanza della proprietà Parte_7
della zona dove erano installate le reti e chi le aveva installate;
- errore in fatto ed in diritto perché, nonostante i CTU avessero accertato che il costone da cui avvenivano i distacchi non era ricompreso nel proprio mappale, non riteneva, in applicazione dell'art. 840 codice civile, che il costone, costituendo spazio sovrastante al suolo costituito dalla spiaggia, doveva ritenersi di proprietà del perché la proprietà si estende al sottosuolo e alla spazio soprastante nel caso CP_8
di specie occupato dal costone, ma non al proprietario del fondo soprastante il costone. Chiedeva
l'annullamento di entrambe le sentenze con accertamento della legittimazione passiva anche dei
5 terzi e, in ogni caso, il rigetto della domanda, con il favore delle spese dei due Parte_7
gradi.
Si costituiva la con comparsa 22.4.2021, con la Controparte_9 quale, nel merito, contestava l'infondatezza dei motivi di appello per cui ne chiedeva il rigetto.
Proponeva l'appello incidentale per il seguente motivo: - errore in fatto ed in diritto per errore materiale nel conteggio e quantificazione del danno. Chiedeva il rigetto dell'appello e, in accoglimento dell'appello incidentale, la condanna dell'appellante al pagamento della somma di
€ 28.415,82 piuttosto che € 23.399,56.
La Corte con ordinanza 25.5.2021 rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza gravata e veniva fissava l'udienza del 19.04.2023, tenuta in forma cartolare, alla quale, precisate le conclusioni delle parti e concessi i termini massimi per il deposito di conclusionali e repliche, la causa veniva trattenuta in decisione.
La Corte, preliminarmente, verificata la regolarità della notifica dell'atto di citazione ai terzi e a mezzo pec 09/02/2021, nel domicilio eletto Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
del difensore dichiara la contumacia degli stessi. Email_1
Sia l'appello che l'appello incidentale sono infondati.
Vanno dichiarate inammissibili le richieste istruttorie sia dell'appellante che dell'appellata in quanto la Corte rileva che non è stata specificatamente censurata né in primo grado, né in appello,
l'ordinanza, con cui sono state ammesse solo parzialmente le prove orali richieste dalle parti ed è stata licenziata la CTU. Poiché le parti si sono limitate a riproporre le richieste, senza però censurare, motivando, la decisione sul punto, le istanze istruttorie, semplicemente riproposte, non possono essere ammesse (Cass. 21.11.1984 n' 5957-Cass. 9779/93- Cass. III Sez. n. 18742/16).
In relazione all'omessa citazione dei terzi, e rimasti contumaci Controparte_5 Parte_6
in primo grado, non si ritiene sussista litisconsorzio necessario.
La Corte rileva che, nelle conclusioni dell'atto di citazione in appello ed in quelle finali, parte appellante così conclude: “in totale riforma delle sentenze impugnate del Tribunale di Savona n.
n.628/2018 del 30 maggio 2018 e sentenza n.762/2020 del 15 dicembre 2020; A) Nel merito, per
i motivi tutti di cui in appello, ciascuno di per se assorbente, in totale riforma delle sentenze del
Tribunale di Savona n.620 /2018 e n. 762/2020 dichiarare che i distacchi di cui si duole parte attrice in primo grado e che hanno dato causa all'ordinanza di chiusura della spiaggia non avvengono dal mappale 174 di proprietà e che comunque ad essa non può PE
essere addebitata la responsabilità dei fatti, mandando la parte completamente indenne ed
6 assolta da qualsiasi statuizione a suo carico, ivi comprese le spese legali della sentenza parziale
e della sentenza definitiva;
B) Condannare la alla rifusione delle spese Parte_2 di lite del primo grado di giudizio, delle CTU esperite e del presente appello.”
Pur chiedendo la riforma anche della sentenza interlocutoria, relativa al rigetto della domanda di chiamata in corresponsabilità dei terzi, e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
rimasti contumaci, parte appellante non conclude specificamente nei confronti di questi ultimi e sul loro coinvolgimento nella corresponsabilità dei fatti di cui è causa.
Nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado del 16.2.2017, per giustificare la chiamata in causa, l'odierna appellante concludeva, “ritenendo comune la causa, per sentirli, in ipotesi, condannare in via solidale con le convenute Restagno – omissis-”. Nelle conclusioni in appello,
si limita a richiedere di essere tenuta “completamente indenne ed assolta da Parte_1
qualsiasi statuizione a suo carico, ivi comprese le spese legali della sentenza parziale e della sentenza definitiva”, senza concludere nei confronti dei terzi. Deve ritenersi, pertanto, generico ed insufficiente l'inciso riferito alle sole spese di lite, al fine di sostenere la domanda di riforma della sentenza interlocutoria.
L'assenza di conclusioni specifiche, in relazione alla condanna, anche solo in via solidale, nei confronti dei terzi, dichiarati contumaci in appello, determina la rinuncia, nei loro confronti, alla domanda di riforma della sentenza parziale, ed al relativo motivo di appello, con conseguente esclusione della necessità del litisconsorzio necessario, nel grado di appello, anche di CP_5
e , rimasti contumaci in primo grado ed ai quali l'atto di appello non è
[...] Parte_6
stato neppure notificato, a conferma della rinuncia alla domanda di chiamata in corresponsabilità.
Sono infondati gli ulteriori motivi di appello.
In relazione alla proprietà del “costone” roccioso, la Corte condivide la motivazione della sentenza gravata per cui la circostanza di fatto che, nel tempo, “l' erosione causata dagli agenti atmosferici abbia scavato il c.d. piede della roccia di proprietà delle convenute ed allargato la sottostante spiaggia (ovvero l'area in concessione all'attrice) non incide sulla proprietà del sovrastante costone che era e rimane di proprietà delle convenuta. Tale “costone”, inoltre, non può acquisire la caratteristica di bene demaniale al di fuori di ogni provvedimento amministrativo ed in violazione dell' elencazione tassativa prevista dall' art. 822 del codice civile.”
Per Cassazione civile Sez. II sentenza n. 17091 del 27.7.2006 “In tema di proprietà immobiliare, nel caso di terreno nel cui sottosuolo insista una proprietà separata [nella specie ampie grotte risultanti da antichissime cave di tufo], con antistante piazzale, acquistata con atto di
7 compravendita dal proprietario del sovrastante terreno, e separata da questo da una parete
[costone roccioso], ai fini della estensione e delimitazione dei relativi diritti, in mancanza di precisazione del titolo, poiché il piano di calpestio della seconda proprietà si trova alla quota del piazzale, sottostante il terreno del venditore, ed il suo ingresso si apre nella parete rocciosa, con accesso dal piazzale, la predetta parete, secondo la norma dell'articolo 840, secondo comma, c.c.,
è funzionale alla proprietà sottostante ed alla sua destinazione, piuttosto che al terreno sovrastante, e come tale va considerata in proprietà all'acquirente.” Nel caso di cui è appello, la parete rocciosa non è funzionale alla spiaggia sottostante, anzi, ne costituisce un pericolo, con la conseguenza che non può costituirsi, in nessun caso, neppure in fatto, una proprietà distinta dal terreno sovrastante.
In ogni caso, è infondato il motivo dell'estraneità del mapp. 174 alla creazione della situazione di pericolo, che ha determinato l'impedimento dell'utilizzo dell'area oggetto di concessione, per il fatto che, nella CTU 24.6.2019, era specificato che “il costone è parzialmente Tes_1
compreso nel mappale 174 ma non interamente in quanto una parte di esso, verso mare (indicata
a tratto e linea), quella da cui sono avvenuti i distacchi di roccia per cui è causa, rimane fuori dalla particella catastale 174”.
La Corte rileva che, indipendentemente della proprietà del “costone roccioso”, la causa dell'impedimento delle attività nella zona oggetto di concessione alla , così come Controparte_1 indicato anche nel verbale di sopralluogo 10.12.2015, sono i “segni evidenti di cedimento con conseguente sovraccarico della rete” di protezione, di cui era stato dotato il costone delle appellanti e dai terzi chiamati e rimasti contumaci in appello. Verificata tale situazione di pericolo, inerente allo stato della rete, il Comune di Savona specificava: “rilevato che, a causa di distacchi di pietre verificatisi in più punti, la rete di contenimento risulta interessata dal carico di materiale,
è visibilmente gonfiata ed, inoltre, in alcuni punti risulta non perfettamente aderente alla parete di roccia”.
La situazione di pericolo era, pertanto, causata dall'eccesivo riempimento delle reti che ne minavano la funzione di contenimento, oltre che dalle precipitazioni di ulteriori materiali provenienti dalla sommità del costone e, quindi, dai terreni soprastanti.
La Corte evidenzia che la circostanza che la rete di protezione fosse stata apposta dai proprietari dei terreni sovrastanti, le appellanti, in relazione al mapp. 174, ed i terzi rimasti contumaci,
e in relazione al mapp. 178, non è stata Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
contestata. Inoltre, il fatto che i detriti ed il pietrisco, presente in eccesso nelle reti e, in parte, in caduta nell'area oggetto di concessione, provenisse anche dal mappale 174 è stato confermato,
8 come specificato nella sentenza gravata, dalla relazione di approfondimento del Geom. Per_2 dell'8.10.2020.
Quest'ultimo approfondimento della consulenza tecnica, pur precisando che “il materiale lapideo che si distacca dal ciglio e dal fronte della falesia a SE che si affaccia sull'arenile della ex sede della proviene da zona esterna al mappale 174”, specifica ed accerta anche che Controparte_1
“In occasione di marcati e intensi eventi piovosi i deflussi superficiali possono mobilizzare il materiale detritico (vegetazione secca, terra e pietrame) che insiste sulla sommità del “costone”.
Poiché la pendenza della zona sommitale è verso il ciglio della falesia a sud-est, tale materiale raggiunge il ciglio e precipita sull'arenile sottostante.” Il CTU esplicita tale affermazione con l'immagine seguente, già riprodotta nella sentenza gravata
Sulla base di tale accertamento, il CTU conclude altresì che “- è possibile che in occasione di marcati e persistenti eventi meteorici si possa verificare la mobilizzazione di materiale detritico dalla zona centrale del costone (mappale 174 e mappale 177), come indicato sopra, verso il ciglio della falesia a SE;
tale materiale scavalca la rete metallica e precipita sull'arenile sottostante;
- in merito all'osservazione del Geom. , CT di parte di e Persona_4 PE
, si precisa che non si ritiene improbabile la mobilizzazione di materiale detritico dalla Parte_1 zona centrale del “costone” verso il ciglio della falesia a SE, considerata l'intensità e periodica manifestazione degli eventi piovosi critici negli ultimi decenni.”
Tali conclusioni consentono di ritenere accertata, indipendentemente dalla proprietà del costone, la responsabilità delle appellanti sia per il sovraccarico delle reti di contenimento, anche da loro apposte, sia per la provenienza dei detriti anche dal mapp. 174 di loro proprietà.
La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. non consente di scindere, ex art. 2055 c.c., la responsabilità solidale fra i proprietari dei fondi sovrastanti, per cui deve essere confermata la condanna delle appellanti per l'intero. La rinuncia alla domanda di garanzia, determinata dalla
9 mancata riproposizione, nelle conclusioni in appello, della domanda di chiamata in corresponsabilità dei terzi rimasti contumaci, impedisce il loro coinvolgimento, vista la preliminare esclusione degli stessi dal procedimento, senza alcun approfondimento tecnico, residuando nei loro confronti, se del caso, l'azione di recupero per la corresponsabilità.
È infondato anche il motivo di appello incidentale sulla valutazione, del CTU , Tes_1 dell'importo del danno da mancato guadagno dell'anno 2016, per l'errata indicazione del costo della concessione, per tale anno, in € 7.955,56, costo riferito al 2015, piuttosto che in € 3.036,72, costo riferito al 2016 e riportato nel documento n' 5 fascicolo d primo grado.
Come ben specificato dal CTU, in accordo con i CTP, in mancanza di dati certi, si è dovuto accertare “Il mancato guadagno nell'anno 2016 derivato dall'impossibilità di utilizzare le attrezzature, parametrandolo sul ricavo del precedente anno 2015” (punto c CTU Tes_1
24.6.2019). La premessa, condivisa dai CTP, che la determinazione del mancato guadagno dovesse essere parametrata ai ricavi e conseguenti costi del 2015, impone l'assunzione di dati omogenei, non essendo possibile parametrare i dati dei ricavi del 2015 con i dati dei costi del 2016, senz'altro inferiori causa l'inibitoria dell'utilizzo.
La Corte, per i motivi suesposti, rigetta l'appello principale e l'appello incidentale, con conferma integrale delle sentenze gravate.
Attesa la reciproca soccombenza in appello, le spese del grado vengono compensate per il 50% con condanna di alla refusione della residua metà a favore della Parte_1 CP_1
Dette spese vengono liquidate, in favore dell'appellata, nel dispositivo in base al D.M.
[...]
55/2014 sullo scaglione (26.001/52.000), in conformità dell'art. 5 c. 1, tenuto conto della non complessità della questione, già ridotte, come segue: Fase di studio: € 540,00; Fase introduttiva: €
440,00; Fase decisionale: € 810,00= Compenso tabellare € 1.790,00.
Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater secondo periodo del DPR 30.05.2002 n.115, introdotto dall'art.1 comma 17 della Legge 24.12.12 n.228, si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo art.13 co.1 quater DPR n.115/2002, e pertanto dichiara che sia la parte appellante principale che la parte appellante incidentale sono tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
PQM
definitivamente pronunciando nel procedimento di appello iscritto al n. R.G 98/2021 avverso la sentenza parziale n. 628/2018 del 30.5.2018 e la sentenza definitiva n. 762/2020 emesse dal
Tribunale di Savona, in data 16.12.2020 così decide:
10 1. Rigetta sia l'appello principale di che l'appello incidentale di Parte_1 CP_1
e conferma integralmente le sentenze gravate;
[...]
2 Condanna alla refusione del 50% delle spese del grado in favore della Parte_1 parte appellata che liquida, già ridotte, in € 1.790,00, oltre maggiorazione ed Controparte_1
accessori di Legge;
3. Ai sensi del primo periodo art.13 co.1 quater DPR n.115/2002, sia la parte appellante principale che la parte appellante incidentale sono tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Genova, 29 marzo 2024
Il Consigliere Est. Il Presidente
Dott. Gabriele Marroni Dott. Marcello Bruno
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