Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 563
CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Prescrizione

    Il giudice non entra nel merito della prescrizione in quanto dichiara il ricorso inammissibile per vizi procedurali.

  • Inammissibile
    Violazione art. 3 d.l. n. 2 del 06.01.1986

    Il giudice non entra nel merito di questa eccezione in quanto dichiara il ricorso inammissibile per vizi procedurali.

  • Inammissibile
    Illegittimità per mancata prova dell'esecutività del ruolo esattoriale

    Il giudice non entra nel merito di questa eccezione in quanto dichiara il ricorso inammissibile per vizi procedurali.

  • Inammissibile
    Illegittimità per mancata notifica degli atti presupposti

    Il giudice non entra nel merito di questa eccezione in quanto dichiara il ricorso inammissibile per vizi procedurali.

  • Inammissibile
    Inesistenza attività nuovo Concessionario

    Il giudice non entra nel merito di questa eccezione in quanto dichiara il ricorso inammissibile per vizi procedurali.

  • Accolto
    Inammissibilità per irregolarità notifica e mancata visibilità in Sigit

    Il giudice dichiara inammissibile il ricorso in quanto la notifica della cartella è stata effettuata in maniera irregolare all'URP della Regione Campania anziché all'ufficio competente per il contenzioso, configurando una notifica inesistente secondo la giurisprudenza. Inoltre, il mancato inserimento in Sigit costituisce ulteriore motivo di inammissibilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 563
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 563
    Data del deposito : 14 gennaio 2026

    Testo completo