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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 563/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LUCANTONIO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17435/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250150777549000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 83/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
vedasi in svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 avendo ricevuto - in data 07.10.2025 – la notifica della preindicata, cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate SC, avente ad oggetto la tassa di circolazione del 2020 (che vede quale Ente creditore la Regione Campania) la oppone (cartella esattoriale n. 07120250150777549/000 - tassa auto 2020 importo € 412,36).
Eccepisce: la prescrizione per il decorso del termine triennale, violazione dell'art. 3 del d.l. n. 2 del 06.01.1986, la illegittimità per mancata prova dell'esecutività del ruolo esattoriale, la illegittimità per mancata notifica degli atti presupposti ed infine la inesistenza dell'attività del nuovo Concessionario, in quanto, il recupero delle somme spetta alla Municipia spa, vincitrice del bando indetto.
Conclude per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese ed attribuzione al difensore anticipatario avv. Difensore_1.
L'Agenzia delle Entrate, costiuitasi nei termini contesta le asserzioni del ricorrente e rileva l' inammissibilità del ricorso;
rappresenta la sua carenza di legittimazione quanto alla prova della notifica degli atti prodromici e conclude per il rigetto dello stesso.
Il ricorrente ha depositato l'8 gennaio 2026 “memoria di constestazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il G.M. che prima delle doglianze occorre verificare l'ammissibilità del ricorso, e constata che il ricorso è inammissibile.
L'inammissibilità deve essere dichiarata in quanto, oltre alla evidente carenza degli elementi essenziali del ricorso (indicazione dei convenuti, data etc.) si rileva inoltre che - dalla prova dell'avvenuta notifica nei confronti del legittimato passivo - risulta una notifica effettuata in maniera irregolare e la lite non risulta singolarmente visibile in Sigit. Invero, l'atto impugnato è stato – sembra artatamente - notificato all'urp della
Regione Campania e non a quella dedicata al contenzioso e reperibile sull'archivio informatico accessibile attraverso il sito www.indicepa.gov.it, fonte ufficiale e riferimento per gli adempimenti previsti per le amministrazioni (Email_3).
Secondo giurisprudenza costante, infatti, in caso di notifica effettuata ad un soggetto errato o ad una pec errata quest'ultima è inesistente (e non si configura la semplice nullità); da ciò deriva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso stesso. (cfr. Cass. Cass. n. 13639 del 2010). Il mancato inserimento in Sigit, altra violazione delle norme processuali, costituisce altro elemento di inammissibilità. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Tanto, unitamente alla manifesta capziosità della inesistente notifica, determinano la condanna alle spese in favore della resistente, costituita Agenzia.
P.Q.M.
Il G.M. della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sezione 2^, dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 500,00, in favore della costituita Agenzia, oltre oneri accessori se dovuti.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LUCANTONIO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17435/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250150777549000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 83/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
vedasi in svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 avendo ricevuto - in data 07.10.2025 – la notifica della preindicata, cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate SC, avente ad oggetto la tassa di circolazione del 2020 (che vede quale Ente creditore la Regione Campania) la oppone (cartella esattoriale n. 07120250150777549/000 - tassa auto 2020 importo € 412,36).
Eccepisce: la prescrizione per il decorso del termine triennale, violazione dell'art. 3 del d.l. n. 2 del 06.01.1986, la illegittimità per mancata prova dell'esecutività del ruolo esattoriale, la illegittimità per mancata notifica degli atti presupposti ed infine la inesistenza dell'attività del nuovo Concessionario, in quanto, il recupero delle somme spetta alla Municipia spa, vincitrice del bando indetto.
Conclude per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese ed attribuzione al difensore anticipatario avv. Difensore_1.
L'Agenzia delle Entrate, costiuitasi nei termini contesta le asserzioni del ricorrente e rileva l' inammissibilità del ricorso;
rappresenta la sua carenza di legittimazione quanto alla prova della notifica degli atti prodromici e conclude per il rigetto dello stesso.
Il ricorrente ha depositato l'8 gennaio 2026 “memoria di constestazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il G.M. che prima delle doglianze occorre verificare l'ammissibilità del ricorso, e constata che il ricorso è inammissibile.
L'inammissibilità deve essere dichiarata in quanto, oltre alla evidente carenza degli elementi essenziali del ricorso (indicazione dei convenuti, data etc.) si rileva inoltre che - dalla prova dell'avvenuta notifica nei confronti del legittimato passivo - risulta una notifica effettuata in maniera irregolare e la lite non risulta singolarmente visibile in Sigit. Invero, l'atto impugnato è stato – sembra artatamente - notificato all'urp della
Regione Campania e non a quella dedicata al contenzioso e reperibile sull'archivio informatico accessibile attraverso il sito www.indicepa.gov.it, fonte ufficiale e riferimento per gli adempimenti previsti per le amministrazioni (Email_3).
Secondo giurisprudenza costante, infatti, in caso di notifica effettuata ad un soggetto errato o ad una pec errata quest'ultima è inesistente (e non si configura la semplice nullità); da ciò deriva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso stesso. (cfr. Cass. Cass. n. 13639 del 2010). Il mancato inserimento in Sigit, altra violazione delle norme processuali, costituisce altro elemento di inammissibilità. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Tanto, unitamente alla manifesta capziosità della inesistente notifica, determinano la condanna alle spese in favore della resistente, costituita Agenzia.
P.Q.M.
Il G.M. della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sezione 2^, dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 500,00, in favore della costituita Agenzia, oltre oneri accessori se dovuti.