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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 07/08/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente est. dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2285 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nata a [...] Parte_1 C.F._1
MAGGIORE (VI) il 25/08/1976 rappresentata e difesa dall'avvocato MELE NICOLA
e
, C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(VI) il 05/03/1972, rappresentato e difeso dall'avvocato ZAMAGNA ROBERTO
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Vicenza;
1 In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
2 3 Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso
4 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 19/06/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile da essi contratto in CORNEDO
NO (VI) in data 08/09/2012.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al verbale del 17/09/2024, sostituita dal deposito di note scritte, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 542/2024 pubblicata in data 30/10/2024 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 17/06/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
***
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore - sostituita dal deposito di note scritte - nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 542/2024 del
30/10/2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore
- sostituita dal deposito di note scritte - ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente
5 sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso delle figlie minori, alla prevalente collocazione delle stesse presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze delle minori;
-le spese straordinarie relative alle figlie minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di al 60%; Controparte_1
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Valdagno (VI), Contrada Zanchi n. 6, in favore di quale genitore Parte_1 convivente con le figlie minori;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in CORNEDO Parte_1 Controparte_1
NO (VI) il 08/09/2012 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli
6 atti di matrimonio del Comune di CORNEDO NO (VI) al n. 15, parte II, serie A, anno 2012;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15.07.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente est. dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2285 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nata a [...] Parte_1 C.F._1
MAGGIORE (VI) il 25/08/1976 rappresentata e difesa dall'avvocato MELE NICOLA
e
, C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(VI) il 05/03/1972, rappresentato e difeso dall'avvocato ZAMAGNA ROBERTO
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Vicenza;
1 In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
2 3 Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso
4 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 19/06/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile da essi contratto in CORNEDO
NO (VI) in data 08/09/2012.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al verbale del 17/09/2024, sostituita dal deposito di note scritte, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 542/2024 pubblicata in data 30/10/2024 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 17/06/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
***
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore - sostituita dal deposito di note scritte - nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 542/2024 del
30/10/2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore
- sostituita dal deposito di note scritte - ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente
5 sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso delle figlie minori, alla prevalente collocazione delle stesse presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze delle minori;
-le spese straordinarie relative alle figlie minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di al 60%; Controparte_1
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Valdagno (VI), Contrada Zanchi n. 6, in favore di quale genitore Parte_1 convivente con le figlie minori;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in CORNEDO Parte_1 Controparte_1
NO (VI) il 08/09/2012 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli
6 atti di matrimonio del Comune di CORNEDO NO (VI) al n. 15, parte II, serie A, anno 2012;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15.07.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
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