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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/07/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Angelini Marcella Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 778/2024 RGA avverso la sentenza n. 1582/2024 R.S. del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, emessa e pubblicata il 21.11.2024 e non notificata;
avente ad oggetto: liquidazione spese di lite;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 10/07/2025; promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Luca Faggioli, domiciliato telematicamente;
appellante; contro
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro in carica pro tempore, contumace;
appellato; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con la sentenza n. 1582/2024 R.S., il Tribunale del Lavoro di Bologna accoglieva
pag. 1 di 10 integralmente il ricorso n. 2195-2023 R.G. proposto da per il Parte_1 Contr riconoscimento del diritto alla carta docente e condannava il , ritualmente costituito con memoria di costituzione e fascicolo documenti, al conseguente accredito per euro 500,00 per ogni anno scolastico svolto con contratto a termine per un totale di euro 2.500,00 oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria. Questo il dispositivo della predetta sentenza: “Il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo;
1) in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente ha diritto a ottenere il beneficio economico della cd.
“Carta del docente” di cui all'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 e, quindi, del relativo bonus di € 500,00 per ciascun 1 di 7 anno scolastico svolto come documentato in ricorso, alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo;
2) per l'effetto condanna il riconoscere in favore del ricorrente, tramite accredito sulla CP_2
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, la somma di €.2.500,00 oltre rivalutazione monetaria o interessi dal dovuto al saldo;
3) condanna il CP_1 alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del processo che liquida in
€.1.030,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA, CPA come per legge”. Con ricorso depositato in data 25/11/2024, il sig. ha impugnato Parte_1 parzialmente tale sentenza, “dove non ha riconosciuto le spese relative alla fase di istruzione e/o trattazione, e comunque ha liquidato le spese al di sotto dei minimi tariffari”. L'odierno appellante, in particolare, dopo aver argomentato in punto di diritto sulla fondatezza delle proprie doglianze, ha chiesto che questa Corte voglia: “(…) in parziale riforma della sentenza impugnata, liquidare le spese del giudizio di primo grado in euro 1.314,00 oltre spese generali, cap e iva”. Il appellato, benché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito CP_1
e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia. Ricostituitosi il contraddittorio, si è provveduto all'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti in prime cure. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, si osserva preliminarmente che la sentenza gravata risulta essere passata in giudicato con riferimento all'accoglimento nel merito delle pretese dell'allora ricorrente, trattandosi di
pag. 2 di 10 autonomi capi della sentenza gravata non oggetto di impugnazione. Quanto alla residua materia oggetto del contendere, ritiene la Corte che l'appello proposto dal sig. i cui motivi di gravame in ragione della loro Parte_1 reciproca interferenza possono essere trattati congiuntamente, non risulti meritevole di accoglimento per le ragioni appresso indicate. Al riguardo, appare opportuno, innanzitutto, ricostruire con precisione la scansione di incombenti con cui si è articolato il giudizio di prime cure. In proposito, si rileva che dopo la rituale instaurazione del contraddittorio fra le parti in causa, si è svolta la prima udienza del 07/03/2024, nel corso della quale l'avv. Faggioli si è riportato al ricorso introduttivo del giudizio ed ha chiesto fissarsi udienza di discussione con termine per note, dal canto suo, la dott.ssa Pericone, in rappresentanza del allora resistente, si è riportata alla CP_1 memoria di costituzione e si è associata alla richiesta di fissazione dell'udienza discussione Il Giudice a quo, dunque, ha rinviato la causa “per discussione all'udienza del 21.11.2024 ore 10.30 assegnando termine per eventuali note fino a 10 giorni prima dell'udienza”. In data 12/11/2024, la difesa dell'allora ricorrente ha depositato un documento composto di n. 3 pagine, riportante una selezione di massime della Suprema Corte di Cassazione attinenti alla materia oggetto del contendere in prime cure. Nulla è stato depositato dal allora resistente. CP_1
All'udienza di discussione del 21/11/2024, i procuratori delle parti hanno discusso la causa, riportandosi ai rispettivi atti e il Giudice di prime cure, ritiratosi in camera di consiglio, ha definito la vertenza pronunciando la sentenza qui gravata. Tenuto conto del sopra riportato iter processuale, le attività defensionali svolte in prime cure dall'Avv. Luca Faggioli nell'interesse dell'allora ricorrente possono essere così ricostruite:
1) presumibile colloquio con il cliente;
conferimento dell'incarico professionale con acquisizione della relativa procura ad litem, il tutto con conseguente studio della controversia;
2) redazione del ricorso introduttivo del giudizio;
sua iscrizione a ruolo e successiva notifica dello stesso, unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza;
3) esame della costituzione del e della documentazione allegata allo stesso;
CP_3
4) partecipazione alla prima udienza del 07/03/2024, avente il contenuto sopra
pag. 3 di 10 riportato;
5) deposito di giurisprudenza in data 12/11/2024;
6) partecipazione all'udienza di discussione del 21/11/2024, avente il contenuto sopra descritto, con conseguente esame della pronuncia qui impugnata. Ciò posto in punto di fatto, si osserva che il Tribunale di Bologna nel liquidare le spese di lite nella sentenza gravata, ha considerato lo scaglione da 1.100 a 5.200 euro, dichiarando di volere applicare il valore minimo di tariffa, ma escludendo espressamente la fase di istruttoria e/o trattazione, in quanto non si era svolta una vera e propria istruttoria, questa la motivazione del primo Giudice: “Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 147/2022, scaglione di valore fino a 5.200,00 euro, valori minimi - tenuto conto della scarsa complessità e della serialità della lite – per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita.” Ebbene, premesso che parte appellante non ha contestato né lo scaglione preso a riferimento dal Giudice di prime cure, né la sua decisione di attenersi al valore minimo di tariffa, aspetti, dunque, su cui pure risulta essersi formato il c.d. giudicato interno, la Corte rileva di condividere la valutazione svolta dal Tribunale di Bologna circa l'assenza in prime cure di una fase istruttoria e/o di trattazione. Al riguardo, occorre ricordare che l'art. 4 del D.M. 55/2014 e successi modifiche ed integrazioni, all'art. 4 prevede: “(…)
5. Il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio della controversia: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo
pag. 4 di 10 e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;
c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta;
d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso;
il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e); e) per fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo: la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l'esame delle
pag. 5 di 10 relative relate, il pignoramento e l'esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d'intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti;
f) per fase istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo: ogni attività del procedimento stesso non compresa nella lettera e), quali le assistenze all'udienza
o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo”. Orbene, le attività svolte dal difensore dall'odierno appellante, così come sopra dettagliatamente ricostruite, sono sussumibili rispettivamente quanto alle attività di cui al punto 1 alla fase di studio della controversia, quanto alle attività di cui ai punti 2, 3 e 4 alla fase introduttiva del giudizio ed, infine, le attività di cui punti 5 e 6 alla fase decisionale. Risulta, dunque, palese, ad avviso di questa Corte, che nel giudizio di prime cure è mancata non solo una fase istruttoria in senso stretto (sul cui contenuto si rinvia al disposto dell'art. 4 sopra cit.) ma anche una fase istruttoria in senso lato, con conseguente inconferenza delle numerose massime di legittimità citate dall'odierno appellante a sostegno delle proprie ragioni, secondo cui “(…) il D.M. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento" (Cass, Sez. 2 - , Ordinanza n.8561 del 27/03/2023; Cassazione civile sez. II - 09/07/2024, n. 18723 Cassazione civile sez. III - 13/10/2023, n. 28627; Cassazione civile sez. II - 27/03/2023, n. 8561). Il condivisibile principio di diritto enucleabile dalle predette massime, infatti, presuppone che in concreto via sia stata una fase istruttoria, evenienza non ricorrente nella fattispecie in esame. Sul punto va evidenziato, peraltro, che in un recentissimo arresto la Corte di Cassazione ha precisato che: “(…) in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione (…)” (Cass. n. 11343/2025, pubblicata il 30/04/2025) Nello specifico, per quanto di rilevanza nel caso di specie, nella parte motiva di tale sentenza di legittimità, confermativa di una sentenza di questa Corte, si ha
pag. 6 di 10 modo di leggere: “(…) 36. Infondatamente, inoltre, la ricorrente incidentale assume che la liquidazione delle spese sarebbe “errata avendo escluso per la fase di reclamo il compenso per la fase di trattazione/istruttoria”; compenso che invece sostiene essere dovuto. 36.1. Osserva il Collegio che la Corte d'appello ha liquidato i compensi specificati nel dispositivo della sua decisione, avuto riguardo in particolare, oltre che alla controversia giudicata “di bassa complessità”, “all'assenza di attività istruttoria nella presente fase di reclamo”. La ricorrente incidentale non pone in discussione che in sede di reclamo non sia stata espletata alcuna attività istruttoria. E la Corte territoriale, nella sua narrativa del processo, ha riferito che l'ordinanza della fase sommaria era stata resa “All'esito della condotta istruttoria anche orale” (cfr. inizio di pag. 3 della sua sentenza), e che la sentenza allora impugnata era stata emessa “All'esito dell'istruttoria orale integrata rispetto alla fase sommaria” (cfr. fine di pag. 4). Inoltre, la stessa Corte, circa lo svolgimento del giudizio, non dà conto di note difensive depositate per le parti contrapposte nel doppio grado di giudizio, né di udienze tenutesi in secondo grado ulteriori e precedenti l'udienza di discussione del 7.9.2023 (cfr. pag. 1 della sua sentenza). 36.2. Ebbene, per questa Corte, in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia o effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tale fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni senza il compimento di nessuna ulteriore attività (n.d.r. ovvero l'udienza di discussione come nel caso di specie), e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali (così Cass., sez. III, 16.4.2021, n. 10206)”. Ciò posto in punto di fatto e di diritto, rileva la Corte, che essendo incontroverso
pag. 7 di 10 che la presente vertenza si pone nello scaglione da 1.100 a 5.200 euro, il Giudice a quo, liquidando il compenso di euro 1.030,00, non risulta essersi posto al di sotto dei limiti inderogabilmente imposti dal DM n. 55/2014 e dal DM 37/2018, dovendo il compenso essere parametrato alla sole tre fasi in concreto sviluppatesi in prime cure e, nello specifico: € 444,00 pe la fase di studio della controversia;
€ 213,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 373,00 per la relativa fase decisionale. Sul punto, per completezza espositiva, si osserva che l'inderogabilità dei limiti era in ogni caso stata statuita per i parametri relativi al DM 55/2014 anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. 32575/2018). In particolare la Cassazione aveva affermato che il giudice è tenuto ad effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, il quale prevale sul DM 140/2012 non tanto in virtù della successione temporale, quanto per il principio di specialità, poiché mentre il DM 140/2012 regola i rapporti tra il cliente e il professionista, il DM 55 detta i criteri ai quali il giudice si deve attenere nel regolare le spese di causa. Questo è quanto ha affermato testualmente dalla pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n. 32575/2018. E' poi intervenuto il DM 37/2018, che ha espressamente previsto come obbligatorio, quanto la Cassazione aveva statuito in via interpretativa, ovvero i parametri previsti dal DM 55 non sono una linea guida, ma i criteri minimi di liquidazione importi sono obbligatori per il giudice. L'art. 1 comma 1 del DM 37/2018, modificando il DM 55, si è infatti così espresso:
“
1. All'articolo 4 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al terzo periodo le parole «possono essere aumentati, di regola, sino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento»;
2) al quarto periodo le parole «diminuzione di regola fino al 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento» La locuzione “in ogni caso non oltre” che ha sostituito la locuzione “di regola”, esclude ogni discrezionalità del giudice nella liquidazione del compenso minimo,
pag. 8 di 10 in buona sostanza quanto prima era ottenuto in via interpretativa dalla Cassazione, dopo l'entrata in vigore del DM 37/2018, risulta obbligatorio in virtù della normativa attualmente in vigore. In conclusione, il Giudice di prime cure nel caso di specie, considerato lo scaglione di valore della causa da euro da 1.100 a 5.200 euro, risulta aver rispettato i limiti imposti dal DM n. 55, e ora senza dubbio obbligatori in virtù dell'art. 1 del DM 37/2018, considerando la riduzione massima (in senso conforme a queste valutazioni si veda la sentenza di questa Corte n. 559/2021,). Riduzione massima che, oltre a non esser stata contestata in questa sede (come già detto con formazione del c.d. “giudicato interno”), era indubbiamente corretta “tenuto conto della scarsa complessità e della serialità della lite”, come ben rilevato dal Giudice a quo. Nel caso di specie, dunque, risulta esser stato rispettato anche il consolidato orientamento di legittimità secondo cui, in assenza di specifica motivazione, lo scostamento dai valori medi non è consentita, in tali ipotesi, infatti, il giudice, ha l'onere di specificare i criteri di liquidazione del compenso e ha, altresì, l'onere di indicare dettagliatamente le singole voci che riduce, e il motivo della riduzione (cfr.: Cass. Civ., 12 giugno 2018, n. 15227; Cass. Civ., 12 gennaio 2018, n. 657; Cass. Civ., Sez. VI, 6 giugno 2017, n. 14038; Cass. Civ., Sez. VI, 6 giugno 2017, n. 14038; Cass. Civ. Sez. 10 novembre 2015 n. 22883; Cass. Civ. Sez. I, 17 settembre 2015 n. 18238; Cass. Civ. Sez. Lav. 24 febbraio 2009 n. 4404; Cass. Civ., Sez. III, 08 febbraio 2007 n. 2748). Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese del grado stante la contumacia del appellato. CP_1
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello proposto dal sig. con conseguente integrale Parte_1 conferma della sentenza gravata;
- dichiara che non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado;
pag. 9 di 10 - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 10.07.2025 Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Angelini Marcella Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 778/2024 RGA avverso la sentenza n. 1582/2024 R.S. del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, emessa e pubblicata il 21.11.2024 e non notificata;
avente ad oggetto: liquidazione spese di lite;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 10/07/2025; promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Luca Faggioli, domiciliato telematicamente;
appellante; contro
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro in carica pro tempore, contumace;
appellato; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con la sentenza n. 1582/2024 R.S., il Tribunale del Lavoro di Bologna accoglieva
pag. 1 di 10 integralmente il ricorso n. 2195-2023 R.G. proposto da per il Parte_1 Contr riconoscimento del diritto alla carta docente e condannava il , ritualmente costituito con memoria di costituzione e fascicolo documenti, al conseguente accredito per euro 500,00 per ogni anno scolastico svolto con contratto a termine per un totale di euro 2.500,00 oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria. Questo il dispositivo della predetta sentenza: “Il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo;
1) in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente ha diritto a ottenere il beneficio economico della cd.
“Carta del docente” di cui all'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 e, quindi, del relativo bonus di € 500,00 per ciascun 1 di 7 anno scolastico svolto come documentato in ricorso, alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo;
2) per l'effetto condanna il riconoscere in favore del ricorrente, tramite accredito sulla CP_2
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, la somma di €.2.500,00 oltre rivalutazione monetaria o interessi dal dovuto al saldo;
3) condanna il CP_1 alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del processo che liquida in
€.1.030,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA, CPA come per legge”. Con ricorso depositato in data 25/11/2024, il sig. ha impugnato Parte_1 parzialmente tale sentenza, “dove non ha riconosciuto le spese relative alla fase di istruzione e/o trattazione, e comunque ha liquidato le spese al di sotto dei minimi tariffari”. L'odierno appellante, in particolare, dopo aver argomentato in punto di diritto sulla fondatezza delle proprie doglianze, ha chiesto che questa Corte voglia: “(…) in parziale riforma della sentenza impugnata, liquidare le spese del giudizio di primo grado in euro 1.314,00 oltre spese generali, cap e iva”. Il appellato, benché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito CP_1
e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia. Ricostituitosi il contraddittorio, si è provveduto all'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti in prime cure. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, si osserva preliminarmente che la sentenza gravata risulta essere passata in giudicato con riferimento all'accoglimento nel merito delle pretese dell'allora ricorrente, trattandosi di
pag. 2 di 10 autonomi capi della sentenza gravata non oggetto di impugnazione. Quanto alla residua materia oggetto del contendere, ritiene la Corte che l'appello proposto dal sig. i cui motivi di gravame in ragione della loro Parte_1 reciproca interferenza possono essere trattati congiuntamente, non risulti meritevole di accoglimento per le ragioni appresso indicate. Al riguardo, appare opportuno, innanzitutto, ricostruire con precisione la scansione di incombenti con cui si è articolato il giudizio di prime cure. In proposito, si rileva che dopo la rituale instaurazione del contraddittorio fra le parti in causa, si è svolta la prima udienza del 07/03/2024, nel corso della quale l'avv. Faggioli si è riportato al ricorso introduttivo del giudizio ed ha chiesto fissarsi udienza di discussione con termine per note, dal canto suo, la dott.ssa Pericone, in rappresentanza del allora resistente, si è riportata alla CP_1 memoria di costituzione e si è associata alla richiesta di fissazione dell'udienza discussione Il Giudice a quo, dunque, ha rinviato la causa “per discussione all'udienza del 21.11.2024 ore 10.30 assegnando termine per eventuali note fino a 10 giorni prima dell'udienza”. In data 12/11/2024, la difesa dell'allora ricorrente ha depositato un documento composto di n. 3 pagine, riportante una selezione di massime della Suprema Corte di Cassazione attinenti alla materia oggetto del contendere in prime cure. Nulla è stato depositato dal allora resistente. CP_1
All'udienza di discussione del 21/11/2024, i procuratori delle parti hanno discusso la causa, riportandosi ai rispettivi atti e il Giudice di prime cure, ritiratosi in camera di consiglio, ha definito la vertenza pronunciando la sentenza qui gravata. Tenuto conto del sopra riportato iter processuale, le attività defensionali svolte in prime cure dall'Avv. Luca Faggioli nell'interesse dell'allora ricorrente possono essere così ricostruite:
1) presumibile colloquio con il cliente;
conferimento dell'incarico professionale con acquisizione della relativa procura ad litem, il tutto con conseguente studio della controversia;
2) redazione del ricorso introduttivo del giudizio;
sua iscrizione a ruolo e successiva notifica dello stesso, unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza;
3) esame della costituzione del e della documentazione allegata allo stesso;
CP_3
4) partecipazione alla prima udienza del 07/03/2024, avente il contenuto sopra
pag. 3 di 10 riportato;
5) deposito di giurisprudenza in data 12/11/2024;
6) partecipazione all'udienza di discussione del 21/11/2024, avente il contenuto sopra descritto, con conseguente esame della pronuncia qui impugnata. Ciò posto in punto di fatto, si osserva che il Tribunale di Bologna nel liquidare le spese di lite nella sentenza gravata, ha considerato lo scaglione da 1.100 a 5.200 euro, dichiarando di volere applicare il valore minimo di tariffa, ma escludendo espressamente la fase di istruttoria e/o trattazione, in quanto non si era svolta una vera e propria istruttoria, questa la motivazione del primo Giudice: “Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 147/2022, scaglione di valore fino a 5.200,00 euro, valori minimi - tenuto conto della scarsa complessità e della serialità della lite – per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita.” Ebbene, premesso che parte appellante non ha contestato né lo scaglione preso a riferimento dal Giudice di prime cure, né la sua decisione di attenersi al valore minimo di tariffa, aspetti, dunque, su cui pure risulta essersi formato il c.d. giudicato interno, la Corte rileva di condividere la valutazione svolta dal Tribunale di Bologna circa l'assenza in prime cure di una fase istruttoria e/o di trattazione. Al riguardo, occorre ricordare che l'art. 4 del D.M. 55/2014 e successi modifiche ed integrazioni, all'art. 4 prevede: “(…)
5. Il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio della controversia: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo
pag. 4 di 10 e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;
c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta;
d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso;
il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e); e) per fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo: la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l'esame delle
pag. 5 di 10 relative relate, il pignoramento e l'esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d'intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti;
f) per fase istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo: ogni attività del procedimento stesso non compresa nella lettera e), quali le assistenze all'udienza
o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo”. Orbene, le attività svolte dal difensore dall'odierno appellante, così come sopra dettagliatamente ricostruite, sono sussumibili rispettivamente quanto alle attività di cui al punto 1 alla fase di studio della controversia, quanto alle attività di cui ai punti 2, 3 e 4 alla fase introduttiva del giudizio ed, infine, le attività di cui punti 5 e 6 alla fase decisionale. Risulta, dunque, palese, ad avviso di questa Corte, che nel giudizio di prime cure è mancata non solo una fase istruttoria in senso stretto (sul cui contenuto si rinvia al disposto dell'art. 4 sopra cit.) ma anche una fase istruttoria in senso lato, con conseguente inconferenza delle numerose massime di legittimità citate dall'odierno appellante a sostegno delle proprie ragioni, secondo cui “(…) il D.M. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento" (Cass, Sez. 2 - , Ordinanza n.8561 del 27/03/2023; Cassazione civile sez. II - 09/07/2024, n. 18723 Cassazione civile sez. III - 13/10/2023, n. 28627; Cassazione civile sez. II - 27/03/2023, n. 8561). Il condivisibile principio di diritto enucleabile dalle predette massime, infatti, presuppone che in concreto via sia stata una fase istruttoria, evenienza non ricorrente nella fattispecie in esame. Sul punto va evidenziato, peraltro, che in un recentissimo arresto la Corte di Cassazione ha precisato che: “(…) in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione (…)” (Cass. n. 11343/2025, pubblicata il 30/04/2025) Nello specifico, per quanto di rilevanza nel caso di specie, nella parte motiva di tale sentenza di legittimità, confermativa di una sentenza di questa Corte, si ha
pag. 6 di 10 modo di leggere: “(…) 36. Infondatamente, inoltre, la ricorrente incidentale assume che la liquidazione delle spese sarebbe “errata avendo escluso per la fase di reclamo il compenso per la fase di trattazione/istruttoria”; compenso che invece sostiene essere dovuto. 36.1. Osserva il Collegio che la Corte d'appello ha liquidato i compensi specificati nel dispositivo della sua decisione, avuto riguardo in particolare, oltre che alla controversia giudicata “di bassa complessità”, “all'assenza di attività istruttoria nella presente fase di reclamo”. La ricorrente incidentale non pone in discussione che in sede di reclamo non sia stata espletata alcuna attività istruttoria. E la Corte territoriale, nella sua narrativa del processo, ha riferito che l'ordinanza della fase sommaria era stata resa “All'esito della condotta istruttoria anche orale” (cfr. inizio di pag. 3 della sua sentenza), e che la sentenza allora impugnata era stata emessa “All'esito dell'istruttoria orale integrata rispetto alla fase sommaria” (cfr. fine di pag. 4). Inoltre, la stessa Corte, circa lo svolgimento del giudizio, non dà conto di note difensive depositate per le parti contrapposte nel doppio grado di giudizio, né di udienze tenutesi in secondo grado ulteriori e precedenti l'udienza di discussione del 7.9.2023 (cfr. pag. 1 della sua sentenza). 36.2. Ebbene, per questa Corte, in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia o effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tale fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni senza il compimento di nessuna ulteriore attività (n.d.r. ovvero l'udienza di discussione come nel caso di specie), e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali (così Cass., sez. III, 16.4.2021, n. 10206)”. Ciò posto in punto di fatto e di diritto, rileva la Corte, che essendo incontroverso
pag. 7 di 10 che la presente vertenza si pone nello scaglione da 1.100 a 5.200 euro, il Giudice a quo, liquidando il compenso di euro 1.030,00, non risulta essersi posto al di sotto dei limiti inderogabilmente imposti dal DM n. 55/2014 e dal DM 37/2018, dovendo il compenso essere parametrato alla sole tre fasi in concreto sviluppatesi in prime cure e, nello specifico: € 444,00 pe la fase di studio della controversia;
€ 213,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 373,00 per la relativa fase decisionale. Sul punto, per completezza espositiva, si osserva che l'inderogabilità dei limiti era in ogni caso stata statuita per i parametri relativi al DM 55/2014 anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. 32575/2018). In particolare la Cassazione aveva affermato che il giudice è tenuto ad effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, il quale prevale sul DM 140/2012 non tanto in virtù della successione temporale, quanto per il principio di specialità, poiché mentre il DM 140/2012 regola i rapporti tra il cliente e il professionista, il DM 55 detta i criteri ai quali il giudice si deve attenere nel regolare le spese di causa. Questo è quanto ha affermato testualmente dalla pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n. 32575/2018. E' poi intervenuto il DM 37/2018, che ha espressamente previsto come obbligatorio, quanto la Cassazione aveva statuito in via interpretativa, ovvero i parametri previsti dal DM 55 non sono una linea guida, ma i criteri minimi di liquidazione importi sono obbligatori per il giudice. L'art. 1 comma 1 del DM 37/2018, modificando il DM 55, si è infatti così espresso:
“
1. All'articolo 4 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al terzo periodo le parole «possono essere aumentati, di regola, sino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento»;
2) al quarto periodo le parole «diminuzione di regola fino al 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento» La locuzione “in ogni caso non oltre” che ha sostituito la locuzione “di regola”, esclude ogni discrezionalità del giudice nella liquidazione del compenso minimo,
pag. 8 di 10 in buona sostanza quanto prima era ottenuto in via interpretativa dalla Cassazione, dopo l'entrata in vigore del DM 37/2018, risulta obbligatorio in virtù della normativa attualmente in vigore. In conclusione, il Giudice di prime cure nel caso di specie, considerato lo scaglione di valore della causa da euro da 1.100 a 5.200 euro, risulta aver rispettato i limiti imposti dal DM n. 55, e ora senza dubbio obbligatori in virtù dell'art. 1 del DM 37/2018, considerando la riduzione massima (in senso conforme a queste valutazioni si veda la sentenza di questa Corte n. 559/2021,). Riduzione massima che, oltre a non esser stata contestata in questa sede (come già detto con formazione del c.d. “giudicato interno”), era indubbiamente corretta “tenuto conto della scarsa complessità e della serialità della lite”, come ben rilevato dal Giudice a quo. Nel caso di specie, dunque, risulta esser stato rispettato anche il consolidato orientamento di legittimità secondo cui, in assenza di specifica motivazione, lo scostamento dai valori medi non è consentita, in tali ipotesi, infatti, il giudice, ha l'onere di specificare i criteri di liquidazione del compenso e ha, altresì, l'onere di indicare dettagliatamente le singole voci che riduce, e il motivo della riduzione (cfr.: Cass. Civ., 12 giugno 2018, n. 15227; Cass. Civ., 12 gennaio 2018, n. 657; Cass. Civ., Sez. VI, 6 giugno 2017, n. 14038; Cass. Civ., Sez. VI, 6 giugno 2017, n. 14038; Cass. Civ. Sez. 10 novembre 2015 n. 22883; Cass. Civ. Sez. I, 17 settembre 2015 n. 18238; Cass. Civ. Sez. Lav. 24 febbraio 2009 n. 4404; Cass. Civ., Sez. III, 08 febbraio 2007 n. 2748). Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese del grado stante la contumacia del appellato. CP_1
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello proposto dal sig. con conseguente integrale Parte_1 conferma della sentenza gravata;
- dichiara che non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado;
pag. 9 di 10 - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 10.07.2025 Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
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