CA
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 04/12/2025, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. PE AO Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. AR TI Consigliere aus. rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n.° 468/2024 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 26/11/2025
d a
, rappresentato e difeso dall'avv. PICCINELLI FABIO, Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA DELLA CONCILIAZIONE 19 OV presso OGGETTO: il suo studio Somministrazione
APPELLANTE
c o n t r o rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
RE PA, elettivamente domiciliata in VIA G. CHIASSI, 2/B
OV presso il suo studio
APPELLATA
In punto: appello a sentenza n.° 368/2024 del Tribunale di Mantova sezione civile in data 27/03/2024
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
“nel merito: accertare che non è obbligato in solido al pagamento Parte_1 delle rette di degenza di , per i motivi di cui in premessa e per Parte_2
l'effetto dichiarare nullo, annullare, caducare il decreto ingiuntivo n. 1293/2021 del
pagina 1 di 8 12/11/2021 R.G.29 49/2021 del Tribunale di Mantova e respingere, pertanto, anche la domanda subordinata formulata dalla nella propria Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta e accolta dal Tribunale di Mantova con la sentenza qui gravata.
Con vittoria di spese e di onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Dell'appellata:
“IN VIA PRELIMINARE: - dichiararsi inammissibile il 2° motivo d'appello, per violazione dell'art. 342 c.p.c. (omessa censura del capo della decisione impugnata) e per quanto disposto dall'art. 345 c.p.c. (domande ed eccezioni nuove); - dichiararsi inammissibile il 5° motivo d'appello, per il disposto di cui all'art. 345 c.p.c.
(domande ed eccezioni nuove).
IN VIA PRINCIPALE, rigettarsi l'appello proposto da , per l'effetto Parte_1 confermarsi la Sentenza n. 368/2024 pubbl. il 29/03/2024 del Tribunale di Mantova.
IN OGNI CASO, condannarsi l'appellante al pagamento delle spese e compensi anche del presente grado d'appello.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 10.01.2022, proponeva Parte_1 opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. 1293/2021 del 12/11/2021, con il quale gli era stato ingiunto di pagare in favore di la somma Controparte_2 capitale di € 9.333, a saldo delle rette di degenza del cugino per il Parte_2 periodo da aprile ad agosto 2021, in qualità di coobbligato del medesimo.
Deduceva l'opponente la nullità, annullabilità e inefficacia del decreto, per avere comunicato (RR del 19/08/2020) il recesso, accettato dall'ente, dall'impegno di pagamento della retta della RSA, a cui aveva fatto seguito un nuovo contratto (in data 08/09/2020) sottoscritto dal nominato Amministratore di Sostegno (avv. Villa) con conseguente sua liberazione da ogni vincolo negoziale.
Si costituiva l'opposta che insisteva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Deduceva che: pagina 2 di 8 non aveva mai accettato il recesso e/o la revoca comunicata da;
Parte_1
il contratto sottoscritto dall'avv. Villa, ove erano state espressamente barrate/eliminate le clausole che impegnavano la predetta amministratrice al pagamento in solido della retta di ricovero, non era stato stipulato in sostituzione di quello in precedenza firmato dall'opponente, ciò che non lo liberava dal vincolo negoziale;
non vi era mai stata quindi alcuna volontà della RSA di liberare Parte_1 dall'impegno di pagamento.
La causa era istruita documentalmente.
Con la sentenza gravata il Tribunale ritenuta infondata l'opposizione e dato atto altresì dell'avvenuto pagamento da parte dell'amministratrice di sostegno di delle fatture azionate, revocava il decreto ingiuntivo con Parte_2 condanna, tuttavia, dell'opponente a corrispondere alla Controparte_1 le spese del giudizio monitorio come già liquidate, nonché il rimborso delle spese di lite del giudizio.
Riteneva il primo giudice che:
in virtù della qualifica del contratto sottoscritto come contratto di durata, avente ad oggetto un servizio “a tempo indeterminato”, era consentito astrattamente, ai sensi dell'art. 1373 comma 2 c.c., il recesso dell'obbligato per le prestazioni non ancora eseguite o non in corso di esecuzione;
tuttavia l'esercizio della facoltà di recesso doveva intendersi condizionato alla contestuale dimissione dell'ospite;
nel caso di specie, al contrario, il recesso, esercitato senza alcun previo accordo con la e l'amministratore di sostegno (che nel contratto del 08/09/2020 non si CP_1 obbligava in solido a garantire il pagamento della retta), era privo di efficacia dovendo la struttura continuare ad erogare le sue prestazioni nei confronti dell'ospite;
stante la prosecuzione del rapporto con la l'opponente continuava quindi CP_1 ad essere obbligato, in via solidale, al pagamento delle rette;
pagina 3 di 8 in conseguenza però, dell'avvenuto saldo, in corso di causa, da parte dell'amministratore di sostegno delle fatture azionate con il decreto ingiuntivo, questo andava revocato, con condanna di al pagamento a favore Parte_1 dell'opposta, delle sole spese del procedimento monitorio, oltre interessi di legge dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo al saldo effettivo.
Avverso la sentenza proponeva appello reiterando le domande già Parte_1 svolte in primo grado.
Si costituiva l'appellata che insisteva per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata.
All'udienza collegiale ex art. 352 c.p.c. del 26/11/2025 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta la contraddittorietà della motivazione dove il primo giudice da una parte, afferma il diritto del garante di recedere dal contratto e dall'altra, ritiene sussistere necessariamente la sua obbligazione solidale per tutta la durata del rapporto dell'ospite con la CP_1
Rileva che il recesso disciplinato dall'art. 1373 comma 2 cc non può ritenersi subordinato all'assenso dell'altro contraente, il quale tra l'altro invitava
[...]
e l'ADS, a sottoscrivere un nuovo contratto con ciò rappresentando sia la Parte_2 presa d'atto del recesso che la volontà di proseguire il rapporto assistenziale senza la necessità di un nuovo coobligato (garante) (docc. 4 e 5).
Con il secondo motivo censura la sentenza anche per violazione Parte_1 dell'art. 1938 cc per l'assoluta indeterminatezza, nel contratto del 2018, dell'obbligazione principale per la quale non era precisata, nè la durata del vincolo, né l'importo massimo dell'impegno economico richiesto al garante.
Con il terzo motivo critica l'erronea ricostruzione dei fatti in relazione alla successione dei contratti
Evidenzia che la scelta della di procedere alla sottoscrizione di un nuovo CP_1 contratto, nonostante la nomina dell'ADS, quale referente della struttura per tutte le pagina 4 di 8 necessità del beneficiario, non lo rendesse necessario, dimostrerebbe la volontà di disciplinare il rapporto con l'ospite con un nuovo regolamento negoziale differente dal precedente (per l'assenza di un garante coobligato per le rette).
Illuminante sarebbe anche la condotta della che non contestava il CP_1 recesso, invitava l'ADS a sottoscrivere il nuovo contratto (in sostituzione del precedente) e non formalizzava, fino alla proposizione del ricorso per ingiunzione, alcuna richiesta di pagamento ad delle quote di degenza. Parte_1
Con il quarto motivo lamenta un'erronea ricostruzione dei fatti, laddove, il
Tribunale non considerava che l'obbligato principale ( ) era sempre Parte_2 stato in grado di adempiere all'obbligazione del pagamento delle rette (scadute e future) con risorse proprie, in quanto titolare di pensione e di un patrimonio immobiliare.
Contr Il saldo delle fatture azionate ad opera dell' dimostrava tra l'altro che il giudice errava nel ritenere il recesso operato da abusivo, poiché passibile di Parte_1 arrecare alla un pregiudizio sproporzionato. CP_1
A ciò si aggiunga che ancora una volta contraddittoriamente il giudice riconosceva la possibilità per il coobligato di esercitare il recesso limitandone, tuttavia, l'effettivo esercizio subordinandolo al solo previo accordo con l'ADS.
Con il quinto motivo censura la sentenza per omessa valutazione dell'illegittimità della clausola sospensiva inserita nel contratto d'ingresso del 29/08/2018 che subordinava l'accoglienza dell'ospite presso la struttura all'assunzione di un obbligo di garanzia del pagamento delle rette di degenza da parte di un terzo;
tale clausola sarebbe nulla perché contraria all'ordine pubblico in quanto, nel caso di assenza di coobbligati, si tradurrebbe nel diniego di cure da parte dell'Ente pubblico (o convenzionato) preposto all'assistenza.
Infine, con il sesto motivo rileva la contraddittorietà del capo della sentenza in punto alla condanna alle spese di lite ed al pagamento delle spese relative al procedimento monitorio e ciò nonostante l'intervenuta revoca del decreto ingiuntivo che comporta, inevitabilmente, anche il venire meno della accessoria statuizione sulle medesime.
pagina 5 di 8 ***
Il primo motivo, con il quale l'appellante lamenta contraddittorietà nella motivazione, laddove, il giudice pur riconoscendo astrattamente il diritto per il garante di recedere, ex art. 1373 comma 2 c.c., dal contratto di durata a tempo indeterminato considerava l'esercizio di tale facoltà condizionata alla contestuale dimissione dell'ospite, va accolto per le ragioni di seguito spiegate.
Va detto che non è contestato, stante l'oggetto della prestazione offerta, che il contratto d'ingresso sottoscritto il 29/08/2018 dall'obbligato principale ( Parte_2
) e dal garante ( ) sia un contratto di durata, in virtù del fatto
[...] Parte_1 che il trattamento in RSA è ivi espressamente indicato come a tempo indeterminato.
Ugualmente non è in discussione, che l'appellante abbia formalizzato, ex art. 1373
c.c, il recesso dal citato contratto e dall'assunzione della sua obbligazione inviando idonea RR in data 19/08/2020 (ricevuta il 01/09/2020).
La Corte di Cassazione (n.° 26863/2008), in analogo procedimento, ha avuto modo di chiarire che l'impegno assunto (e più sovente imposto) dal famigliare di adempiere, in via solidale, all'obbligazione altrui non ancora sorta (pagamento della retta della struttura ospitante), costituisce non una espromissione, ma una garanzia personale per debiti futuri dell'obbligato, garanzia in relazione alla quale la facoltà di recedere è pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza (vd anche Cass.
n.°2284/99).
La pronuncia, infatti, evidenzia che “la facoltà di recesso unilaterale, prevista dall'art.1373 c.c. per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, che rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, rispondendo all'esigenza di evitare la perpetuità del vincolo obbligatorio, in sintonia con il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto
(Cass. 6427/98,14970/04), spetta al terzo che assume l'obbligazione altrui”.
La Suprema Corte (nella citata sentenza n.° 14970/04) ha anche precisato che:
“..Tuttavia, non trattandosi (il recesso unilaterale) di principio inderogabile che coinvolga interessi pubblici o generali, le parti possono derogare alla recedibilità
"ad nutum", purché la rinuncia investa direttamente la stessa recedibilità. Pertanto pagina 6 di 8 qualora, come nella specie, il contratto rechi la disciplina pattizia soltanto di alcune ipotesi di inadempimento, tale previsione, in difetto di specifiche determinazioni ulteriori, non può incidere sulla recedibilità "ad nutum" che rappresenta la causa estintiva ordinaria del rapporto”.
Nel contrato sottoscritto dall'appellante tale facoltà non risulta abdicata e va pertanto confermato che con il recesso la promessa unilaterale di , quale Parte_1 obbligato solidale per il pagamento della retta ha perso efficacia per le prestazioni fornite al cugino nel periodo successivo a tale manifestazione di volontà, permanendo, invece, inalterato l'obbligo da parte del fruitore del servizio.
L'opposizione al decreto ingiuntivo, emesso sulla base di fatture inerenti prestazioni fornite dalla struttura nel corso del 2021 successivamente al recesso, va accolta e, quindi, confermata la revoca del decreto ingiuntivo per diversa motivazione;
ciò che comporta anche la conseguente non addebitabilità a , delle spese Parte_1 liquidate nel revocato decreto ingiuntivo.
L'accoglimento del primo motivo fa ritenere assorbite le censure espresse negli altri motivi d'appello.
All'accoglimento dell'appello segue la condanna dell'appellata a rimborsare alla parte appellante le spese di entrambi i gradi, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con
DM n.à 147/22 (scaglione di valore da euro 5.2001 ad euro 26.00)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in riforma della sentenza n. 368/2024 del Tribunale di Mantova in data 27/03/2024 così dispone:
- accoglie il primo motivo e dichiara che, dopo il recesso del 19/08/2020, Parte_1
non è obbligato in solido al pagamento delle rette di degenza di
[...] Parte_2
;
[...]
-conferma la revoca del decreto ingiuntivo;
-rigetta la domanda subordinata della di condanna al Controparte_1 pagamento delle spese del giudizio monitorio;
pagina 7 di 8 -condanna la parte appellata a rimborsare a parte appellante le spese di entrambi i gradi che liquida quanto al primo grado in complessivi euro 5.077, (di cui euro 919 per la “fase di studio”, euro 777 per la “fase introduttiva”, euro 1.680 per la fase di trattazione ed euro 1.701 per la “fase decisionale”), oltre rimborso forfettario ed accessori di legge e quanto al presente grado in complessivi euro 3.966 (di cui euro
1.134 per la “fase di studio”, euro 921 per la “fase introduttiva” ed euro 1.911 per la
“fase decisionale”), oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 04 dicembre 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST
AR TI IL PRESIDENTE
PE AO
pagina 8 di 8
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. PE AO Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. AR TI Consigliere aus. rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n.° 468/2024 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 26/11/2025
d a
, rappresentato e difeso dall'avv. PICCINELLI FABIO, Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA DELLA CONCILIAZIONE 19 OV presso OGGETTO: il suo studio Somministrazione
APPELLANTE
c o n t r o rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
RE PA, elettivamente domiciliata in VIA G. CHIASSI, 2/B
OV presso il suo studio
APPELLATA
In punto: appello a sentenza n.° 368/2024 del Tribunale di Mantova sezione civile in data 27/03/2024
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
“nel merito: accertare che non è obbligato in solido al pagamento Parte_1 delle rette di degenza di , per i motivi di cui in premessa e per Parte_2
l'effetto dichiarare nullo, annullare, caducare il decreto ingiuntivo n. 1293/2021 del
pagina 1 di 8 12/11/2021 R.G.29 49/2021 del Tribunale di Mantova e respingere, pertanto, anche la domanda subordinata formulata dalla nella propria Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta e accolta dal Tribunale di Mantova con la sentenza qui gravata.
Con vittoria di spese e di onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Dell'appellata:
“IN VIA PRELIMINARE: - dichiararsi inammissibile il 2° motivo d'appello, per violazione dell'art. 342 c.p.c. (omessa censura del capo della decisione impugnata) e per quanto disposto dall'art. 345 c.p.c. (domande ed eccezioni nuove); - dichiararsi inammissibile il 5° motivo d'appello, per il disposto di cui all'art. 345 c.p.c.
(domande ed eccezioni nuove).
IN VIA PRINCIPALE, rigettarsi l'appello proposto da , per l'effetto Parte_1 confermarsi la Sentenza n. 368/2024 pubbl. il 29/03/2024 del Tribunale di Mantova.
IN OGNI CASO, condannarsi l'appellante al pagamento delle spese e compensi anche del presente grado d'appello.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 10.01.2022, proponeva Parte_1 opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. 1293/2021 del 12/11/2021, con il quale gli era stato ingiunto di pagare in favore di la somma Controparte_2 capitale di € 9.333, a saldo delle rette di degenza del cugino per il Parte_2 periodo da aprile ad agosto 2021, in qualità di coobbligato del medesimo.
Deduceva l'opponente la nullità, annullabilità e inefficacia del decreto, per avere comunicato (RR del 19/08/2020) il recesso, accettato dall'ente, dall'impegno di pagamento della retta della RSA, a cui aveva fatto seguito un nuovo contratto (in data 08/09/2020) sottoscritto dal nominato Amministratore di Sostegno (avv. Villa) con conseguente sua liberazione da ogni vincolo negoziale.
Si costituiva l'opposta che insisteva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Deduceva che: pagina 2 di 8 non aveva mai accettato il recesso e/o la revoca comunicata da;
Parte_1
il contratto sottoscritto dall'avv. Villa, ove erano state espressamente barrate/eliminate le clausole che impegnavano la predetta amministratrice al pagamento in solido della retta di ricovero, non era stato stipulato in sostituzione di quello in precedenza firmato dall'opponente, ciò che non lo liberava dal vincolo negoziale;
non vi era mai stata quindi alcuna volontà della RSA di liberare Parte_1 dall'impegno di pagamento.
La causa era istruita documentalmente.
Con la sentenza gravata il Tribunale ritenuta infondata l'opposizione e dato atto altresì dell'avvenuto pagamento da parte dell'amministratrice di sostegno di delle fatture azionate, revocava il decreto ingiuntivo con Parte_2 condanna, tuttavia, dell'opponente a corrispondere alla Controparte_1 le spese del giudizio monitorio come già liquidate, nonché il rimborso delle spese di lite del giudizio.
Riteneva il primo giudice che:
in virtù della qualifica del contratto sottoscritto come contratto di durata, avente ad oggetto un servizio “a tempo indeterminato”, era consentito astrattamente, ai sensi dell'art. 1373 comma 2 c.c., il recesso dell'obbligato per le prestazioni non ancora eseguite o non in corso di esecuzione;
tuttavia l'esercizio della facoltà di recesso doveva intendersi condizionato alla contestuale dimissione dell'ospite;
nel caso di specie, al contrario, il recesso, esercitato senza alcun previo accordo con la e l'amministratore di sostegno (che nel contratto del 08/09/2020 non si CP_1 obbligava in solido a garantire il pagamento della retta), era privo di efficacia dovendo la struttura continuare ad erogare le sue prestazioni nei confronti dell'ospite;
stante la prosecuzione del rapporto con la l'opponente continuava quindi CP_1 ad essere obbligato, in via solidale, al pagamento delle rette;
pagina 3 di 8 in conseguenza però, dell'avvenuto saldo, in corso di causa, da parte dell'amministratore di sostegno delle fatture azionate con il decreto ingiuntivo, questo andava revocato, con condanna di al pagamento a favore Parte_1 dell'opposta, delle sole spese del procedimento monitorio, oltre interessi di legge dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo al saldo effettivo.
Avverso la sentenza proponeva appello reiterando le domande già Parte_1 svolte in primo grado.
Si costituiva l'appellata che insisteva per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata.
All'udienza collegiale ex art. 352 c.p.c. del 26/11/2025 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta la contraddittorietà della motivazione dove il primo giudice da una parte, afferma il diritto del garante di recedere dal contratto e dall'altra, ritiene sussistere necessariamente la sua obbligazione solidale per tutta la durata del rapporto dell'ospite con la CP_1
Rileva che il recesso disciplinato dall'art. 1373 comma 2 cc non può ritenersi subordinato all'assenso dell'altro contraente, il quale tra l'altro invitava
[...]
e l'ADS, a sottoscrivere un nuovo contratto con ciò rappresentando sia la Parte_2 presa d'atto del recesso che la volontà di proseguire il rapporto assistenziale senza la necessità di un nuovo coobligato (garante) (docc. 4 e 5).
Con il secondo motivo censura la sentenza anche per violazione Parte_1 dell'art. 1938 cc per l'assoluta indeterminatezza, nel contratto del 2018, dell'obbligazione principale per la quale non era precisata, nè la durata del vincolo, né l'importo massimo dell'impegno economico richiesto al garante.
Con il terzo motivo critica l'erronea ricostruzione dei fatti in relazione alla successione dei contratti
Evidenzia che la scelta della di procedere alla sottoscrizione di un nuovo CP_1 contratto, nonostante la nomina dell'ADS, quale referente della struttura per tutte le pagina 4 di 8 necessità del beneficiario, non lo rendesse necessario, dimostrerebbe la volontà di disciplinare il rapporto con l'ospite con un nuovo regolamento negoziale differente dal precedente (per l'assenza di un garante coobligato per le rette).
Illuminante sarebbe anche la condotta della che non contestava il CP_1 recesso, invitava l'ADS a sottoscrivere il nuovo contratto (in sostituzione del precedente) e non formalizzava, fino alla proposizione del ricorso per ingiunzione, alcuna richiesta di pagamento ad delle quote di degenza. Parte_1
Con il quarto motivo lamenta un'erronea ricostruzione dei fatti, laddove, il
Tribunale non considerava che l'obbligato principale ( ) era sempre Parte_2 stato in grado di adempiere all'obbligazione del pagamento delle rette (scadute e future) con risorse proprie, in quanto titolare di pensione e di un patrimonio immobiliare.
Contr Il saldo delle fatture azionate ad opera dell' dimostrava tra l'altro che il giudice errava nel ritenere il recesso operato da abusivo, poiché passibile di Parte_1 arrecare alla un pregiudizio sproporzionato. CP_1
A ciò si aggiunga che ancora una volta contraddittoriamente il giudice riconosceva la possibilità per il coobligato di esercitare il recesso limitandone, tuttavia, l'effettivo esercizio subordinandolo al solo previo accordo con l'ADS.
Con il quinto motivo censura la sentenza per omessa valutazione dell'illegittimità della clausola sospensiva inserita nel contratto d'ingresso del 29/08/2018 che subordinava l'accoglienza dell'ospite presso la struttura all'assunzione di un obbligo di garanzia del pagamento delle rette di degenza da parte di un terzo;
tale clausola sarebbe nulla perché contraria all'ordine pubblico in quanto, nel caso di assenza di coobbligati, si tradurrebbe nel diniego di cure da parte dell'Ente pubblico (o convenzionato) preposto all'assistenza.
Infine, con il sesto motivo rileva la contraddittorietà del capo della sentenza in punto alla condanna alle spese di lite ed al pagamento delle spese relative al procedimento monitorio e ciò nonostante l'intervenuta revoca del decreto ingiuntivo che comporta, inevitabilmente, anche il venire meno della accessoria statuizione sulle medesime.
pagina 5 di 8 ***
Il primo motivo, con il quale l'appellante lamenta contraddittorietà nella motivazione, laddove, il giudice pur riconoscendo astrattamente il diritto per il garante di recedere, ex art. 1373 comma 2 c.c., dal contratto di durata a tempo indeterminato considerava l'esercizio di tale facoltà condizionata alla contestuale dimissione dell'ospite, va accolto per le ragioni di seguito spiegate.
Va detto che non è contestato, stante l'oggetto della prestazione offerta, che il contratto d'ingresso sottoscritto il 29/08/2018 dall'obbligato principale ( Parte_2
) e dal garante ( ) sia un contratto di durata, in virtù del fatto
[...] Parte_1 che il trattamento in RSA è ivi espressamente indicato come a tempo indeterminato.
Ugualmente non è in discussione, che l'appellante abbia formalizzato, ex art. 1373
c.c, il recesso dal citato contratto e dall'assunzione della sua obbligazione inviando idonea RR in data 19/08/2020 (ricevuta il 01/09/2020).
La Corte di Cassazione (n.° 26863/2008), in analogo procedimento, ha avuto modo di chiarire che l'impegno assunto (e più sovente imposto) dal famigliare di adempiere, in via solidale, all'obbligazione altrui non ancora sorta (pagamento della retta della struttura ospitante), costituisce non una espromissione, ma una garanzia personale per debiti futuri dell'obbligato, garanzia in relazione alla quale la facoltà di recedere è pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza (vd anche Cass.
n.°2284/99).
La pronuncia, infatti, evidenzia che “la facoltà di recesso unilaterale, prevista dall'art.1373 c.c. per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, che rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, rispondendo all'esigenza di evitare la perpetuità del vincolo obbligatorio, in sintonia con il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto
(Cass. 6427/98,14970/04), spetta al terzo che assume l'obbligazione altrui”.
La Suprema Corte (nella citata sentenza n.° 14970/04) ha anche precisato che:
“..Tuttavia, non trattandosi (il recesso unilaterale) di principio inderogabile che coinvolga interessi pubblici o generali, le parti possono derogare alla recedibilità
"ad nutum", purché la rinuncia investa direttamente la stessa recedibilità. Pertanto pagina 6 di 8 qualora, come nella specie, il contratto rechi la disciplina pattizia soltanto di alcune ipotesi di inadempimento, tale previsione, in difetto di specifiche determinazioni ulteriori, non può incidere sulla recedibilità "ad nutum" che rappresenta la causa estintiva ordinaria del rapporto”.
Nel contrato sottoscritto dall'appellante tale facoltà non risulta abdicata e va pertanto confermato che con il recesso la promessa unilaterale di , quale Parte_1 obbligato solidale per il pagamento della retta ha perso efficacia per le prestazioni fornite al cugino nel periodo successivo a tale manifestazione di volontà, permanendo, invece, inalterato l'obbligo da parte del fruitore del servizio.
L'opposizione al decreto ingiuntivo, emesso sulla base di fatture inerenti prestazioni fornite dalla struttura nel corso del 2021 successivamente al recesso, va accolta e, quindi, confermata la revoca del decreto ingiuntivo per diversa motivazione;
ciò che comporta anche la conseguente non addebitabilità a , delle spese Parte_1 liquidate nel revocato decreto ingiuntivo.
L'accoglimento del primo motivo fa ritenere assorbite le censure espresse negli altri motivi d'appello.
All'accoglimento dell'appello segue la condanna dell'appellata a rimborsare alla parte appellante le spese di entrambi i gradi, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con
DM n.à 147/22 (scaglione di valore da euro 5.2001 ad euro 26.00)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in riforma della sentenza n. 368/2024 del Tribunale di Mantova in data 27/03/2024 così dispone:
- accoglie il primo motivo e dichiara che, dopo il recesso del 19/08/2020, Parte_1
non è obbligato in solido al pagamento delle rette di degenza di
[...] Parte_2
;
[...]
-conferma la revoca del decreto ingiuntivo;
-rigetta la domanda subordinata della di condanna al Controparte_1 pagamento delle spese del giudizio monitorio;
pagina 7 di 8 -condanna la parte appellata a rimborsare a parte appellante le spese di entrambi i gradi che liquida quanto al primo grado in complessivi euro 5.077, (di cui euro 919 per la “fase di studio”, euro 777 per la “fase introduttiva”, euro 1.680 per la fase di trattazione ed euro 1.701 per la “fase decisionale”), oltre rimborso forfettario ed accessori di legge e quanto al presente grado in complessivi euro 3.966 (di cui euro
1.134 per la “fase di studio”, euro 921 per la “fase introduttiva” ed euro 1.911 per la
“fase decisionale”), oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 04 dicembre 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST
AR TI IL PRESIDENTE
PE AO
pagina 8 di 8