Articolo 9 della Legge 22 dicembre 1980, n. 889
Articolo 8Articolo 10
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31 dicembre 1980
Art. 9.
I numeri 6), 12), 22), 23) e 24) della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, sono soppressi.
Per le cessioni e importazioni di quadri, pitture e disegni di autori non viventi eseguiti interamente a mano; incisioni, stampe e litografie originali, opere originali dell'arte statuaria e dell'arte scultorea di qualsiasi materia di autori non viventi; collezioni di monete e monete per collezioni non aventi corso legale; collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia; oggetti da collezione aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico;
oggetti di antichita' aventi piu' di 100 anni; arazzi tessuti a mano o fatti all'ago; apparecchi fotografici, apparecchi o dispositivi per la produzione di lampi in fotografie (v.d. 90.07); apparecchi cinematografici (da presa dell'immagine e da presa del suono, anche combinati, apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono) (v.d. 90.08); apparecchi da proiezioni fisse, apparecchi fotografici di ingrandimento o di riduzione (v.d. 90.09) l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del 18 per cento.
Al secondo comma, lettera a), dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modifiche ed integrazioni, sono soppressi i numeri 22), 23) e 24).
Entrata in vigore il 31 dicembre 1980
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