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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/04/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3071/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
Dott.ssa Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 3071/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 21.03.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 18.12.2024 da , e , Parte_1 Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.to Tartaglione Pietro, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CI (NA) in data 24.06.1991, dalla cui unione sono nati i figli il 21.12.1991, e , entrambi nati il 27.12.1998; Per_1 CP_1 Per_2 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con sentenza N. 3788/2023 pubblicata in data 12/10/2023, nell'ambito del procedimento RG 4359/2023, con attestazione del passaggio in giudicato datata 04.10.2024; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle medesime condizioni della separazione come precisato nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“
1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. la sig.ra vivrà, unitamente ai figli, nella casa coniugale di Caserta Via San Carlo 171, già di sua esclusiva Parte_2 proprietà; 3. gli automezzi sopra indicati al punto E rimarranno nella disponibilità dei legittimi proprietari;
4. la sig.ra dichiara di non essere economicamente indipendente, per cui il marito le corrisponderà, a decorrere Parte_2 dalla effettività della separazione, la somma mensile di €. 400,00 (quattrocento) a titolo di assegno per il mantenimento, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT;
5. il Sig. corrisponderà a titolo di assegno per il mantenimento ai due figli, e , non ancora Parte_1 Per_1 CP_1 economicamente indipendenti ed in cerca di occupazione, la somma mensile di €. 150,00 (centocinquanta) cadauno per un totale di €. 300,00 (trecento) mensili, sempre con adeguamento annuale ISTAT, oltre alle spese mediche e scolastiche documentate;
6. le predette somme saranno corrisposte dall'obbligato mediante pagamento in contante o con assegni bancari entro il giorno
5 (cinque) di ogni mese;
7. il Sig. si allontanerà dalla casa coniugale entro la fine del mese di settembre 2023, ma comunque Parte_1 non oltre la data dell'omologazione delle presenti condizioni di separazione.” rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative e che gli accordi sono conformi agli interessi dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CI (NA) il 24.06.1991 tra
, nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 Parte_2
Campobasso il 11.09.1962, alle condizioni sopra richiamate;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CI (NA) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000,
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 106, parte II, serie A, anno 1991);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 21.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
Dott.ssa Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 3071/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 21.03.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 18.12.2024 da , e , Parte_1 Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.to Tartaglione Pietro, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CI (NA) in data 24.06.1991, dalla cui unione sono nati i figli il 21.12.1991, e , entrambi nati il 27.12.1998; Per_1 CP_1 Per_2 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con sentenza N. 3788/2023 pubblicata in data 12/10/2023, nell'ambito del procedimento RG 4359/2023, con attestazione del passaggio in giudicato datata 04.10.2024; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle medesime condizioni della separazione come precisato nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“
1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. la sig.ra vivrà, unitamente ai figli, nella casa coniugale di Caserta Via San Carlo 171, già di sua esclusiva Parte_2 proprietà; 3. gli automezzi sopra indicati al punto E rimarranno nella disponibilità dei legittimi proprietari;
4. la sig.ra dichiara di non essere economicamente indipendente, per cui il marito le corrisponderà, a decorrere Parte_2 dalla effettività della separazione, la somma mensile di €. 400,00 (quattrocento) a titolo di assegno per il mantenimento, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT;
5. il Sig. corrisponderà a titolo di assegno per il mantenimento ai due figli, e , non ancora Parte_1 Per_1 CP_1 economicamente indipendenti ed in cerca di occupazione, la somma mensile di €. 150,00 (centocinquanta) cadauno per un totale di €. 300,00 (trecento) mensili, sempre con adeguamento annuale ISTAT, oltre alle spese mediche e scolastiche documentate;
6. le predette somme saranno corrisposte dall'obbligato mediante pagamento in contante o con assegni bancari entro il giorno
5 (cinque) di ogni mese;
7. il Sig. si allontanerà dalla casa coniugale entro la fine del mese di settembre 2023, ma comunque Parte_1 non oltre la data dell'omologazione delle presenti condizioni di separazione.” rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative e che gli accordi sono conformi agli interessi dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CI (NA) il 24.06.1991 tra
, nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 Parte_2
Campobasso il 11.09.1962, alle condizioni sopra richiamate;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CI (NA) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000,
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 106, parte II, serie A, anno 1991);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 21.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott Giovanni D'Onofrio