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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 20/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati dott.ssa Francesca Miconi Presidente dott. ssa Elisa Dai Checchi Giudice Relatore dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1247 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2020, promossa da c.f. , Parte_1 C.F._1 con l'avv. RINALDI ROBERTO;
ATTORE contro c.f. Controparte_1 C.F._2 con l'avv. PASINI GIANCARLO:
CONVENUTO
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 5.7.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio la sorella , per ottenere la riduzione di una donazione, Parte_1 CP_1
dissimulata attraverso la stipula di un contratto atipico di mantenimento, eseguita in favore della convenuta dal comune padre, , nonché lo scioglimento della comunione ereditaria tra le parti, CP_2
costituita quanto, al donatum, dall'immobile ceduto con il contratto qui impugnato e, quanto al relictum, dalle somme giacenti sul libretto postale al momento del decesso;
nonché infine per far valere i diritti successori vantati dal de cuius stesso, pretermesso dal testamento che suo fratello aveva redatto sempre in favore della odierna convenuta, domanda quest'ultima che deve presumersi abbandonata, in quanto non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni. A fondamento della domanda, deduceva che il contratto atipico di mantenimento – consacrante, in corrispettivo della cessione della nuda proprietà della casa paterna, del valore di quasi 200.000,00 euro, la costituzione di un diritto di mantenimento e assistenza in favore dell'anziano genitore e della moglie (rispettivamente di 89 e 84 anni, al tempo della stipula) - in realtà, non presentava l'elemento essenziale dell'alea, sì che era da ritenersi assistito da causa liberale, avuto riguardo, per un verso, alla macroscopica sproporzione tra le prestazioni e, per l'altro, alle circostanze in cui veniva concluso: il contratto era stipulato nelle forme sacramentali previste per la donazione, da un disponente che – godendo di adeguato trattamento pensionistico – non pareva mosso da effettivo bisogno assistenziale, quanto piuttosto da spirito liberale. Deduceva poi che, qualificato il contratto come donazione, la stessa andava certamente ridotta, potendosi inferire la lesione della legittima spettante a esso attore, semplicemente avuto riguardo al minimo valore del relictum, pari ad euro 4.890,23, somma quasi integralmente prelevata dalla convenuta dopo il decesso del padre.
Ritualmente costituitasi, la convenuta negava la simulazione del contratto atipico di mantenimento, rilevando l'insussistenza di una netta sproporzione tra le prestazioni reciproche così confermandosi la piena aleatorietà del contratto e, d'altra parte, deduceva di aver sempre (anche prima della stipulazione del contratto impugnato) prestato assistenza al de cuius, il quale ne aveva indubbiamente bisogno, percependo, come la moglie, un trattamento pensionistico di appena 500,00 euro mensili.
Eccepiva, inoltre, che dal relictum andava comunque detratto il debito ereditario relativo alle spese funerarie, anticipate da essa convenuta, sicché il relativo importo era sostanzialmente azzerato.
La causa – istruita mediante ctu sul valore dell'immobile ceduto - veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di riduzione è infondata e deve essere rigettata.
Come noto, il contratto con cui il vitaliziante si obbliga, in corrispettivo dell'alienazione di un bene,
a prestare al vitaliziato, non solo una rendita, ma tutto quanto necessario per il suo mantenimento e la sua assistenza, c.d. contratto atipico di mantenimento, o vitalizio assistenziale, costituisce una sottospecie del vitalizio oneroso, al pari del quale è caratterizzato dall'elemento aleatorio, che riguarda, però, non solo la vita residua del beneficiario, ma anche la variabile entità delle prestazioni a carico del vitaliziante, sulla base delle mutevoli esigenze del vitaliziato e del suo bisogno di cure, prestazioni che non sono periodiche, come nella rendita, ma si atteggiano come prestazioni continuative di dare e di fare.
Elemento essenziale del citato contratto, che vale a distinguerlo dalla donazione, è per l'appunto l'aleatorietà, da apprezzare con riferimento al tempo della stipula;
l'alea deriva dall'obiettiva incertezza in ordine ai reciproci vantaggi e svantaggi che il contratto produrrà in capo alle parti e, in sostanza, dall'incertezza in ordine al rapporto tra valore del bene ceduto e valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante, legate alle esigenze assistenziali del vitaliziato, comunque suscettibili di valutazione economica.
La comparazione tra le reciproche prestazioni va eseguita secondo dati omogenei, prendendo come riferimento la capitalizzazione della rendita reale del bene trasferito e la capitalizzazione delle utilità dovute nel complesso dal vitaliziante, all'evidenza in relazione alla presumibile durata della vita e all'entità del bisogno del vitaliziato (cfr. Cass 32439/2023)
In proposito, la giurisprudenza ha affermato che laddove, all'esito di tale comparazione, sussista una originaria sproporzione tra le reciproche prestazioni, deve escludersi l'alea e presumersi lo spirito di liberalità, tipico della dissimulata donazione (cfr. Cass. 15904/2016).
Così sinteticamente richiamate le acquisizioni della giurisprudenza in materia di simulazione del contratto atipico di mantenimento e venendo al caso di specie, non può ritenersi sussistente quella macroscopica sproporzione genetica tra le reciproche prestazioni che svela l'intento liberale.
Quanto al valore dell'immobile al tempo della stipula, esso è stato stimato dal ctu in euro 176.250,00; ma – come correttamente affermato dalla convenuta – da tale importo occorre detrarre il valore dell'usufrutto riservato al disponente, che in relazione all'età di quest'ultimo corrisponde a una decurtazione del 15%, di modo che il valore del diritto di nuda proprietà ceduto alla convenuta può ragionevolmente essere stimato in euro 150.000,00 circa.
Ebbene, non pare potersi ravvisare una macroscopica, genetica sproporzione tra le prestazioni, comparando tale valore con l'entità delle prestazioni cui si era impegnata la la quale era Pt_1
tenuta a mantenere entrambi i genitori, corrispondendo tutto quanto necessario per garantire loro un tenore di vita analogo a quello goduto dai coniugi fino al tempo della stipula, per un ammontare complessivo che, avuto riguardo al costo medio della vita al tempo della stipula, supera verosimilmente i 1.000,00 euro mensili. Per una stima della presumibile entità delle prestazioni della vitaliziante, occorre poi tenere conto dell'eventualità – tutt'altro che remota – che gli anziani necessitassero di assistenza da parte di badante e cure mediche, eventualità che – in relazione allo stipendio medio di personale anche privo di qualifica infermieristica e agli oneri contributivi – avrebbe comportato una spesa di circa 2.500,00 euro mensili, compreso il costo del personale assunto per le sostituzione nei giorni di riposo settimanale.
Gli importi così stimati vanno poi moltiplicati per tutti gli anni residui di vita del vitaliziato e della moglie, in favore della quale pure il contratto era stipulato;
pur volendo contenere tale numero al di sotto dei cinque anni, in relazione all'aspettativa di vita di entrambi, la cifra che la vitaliziante assumeva il rischio di dover sostenere era addirittura maggiore del valore della nuda proprietà ceduta.
Così stimate le prestazioni pattuite a carico della vitaliziante, dunque, esse non paiono potersi qualificare come meri oneri modali apposti alla donazione (dissimulata), essendo di entità tale da imprimere al negozio il carattere dell'onerosità, nella forma dell'alea propria del contratto atipico di vitalizio assistenziale.
S'impone, pertanto, il rigetto della domanda di riduzione, pronuncia cui segue anche il rigetto della domanda di scioglimento della comunione, per l'assorbente rilievo che manca la massa attiva da dividere, atteso che la somma indicata dall'attore come relictum, giacente sul libretto postale del de cuius al momento della morte è pari, addirittura di poco inferiore, all'ammontare (risultante dai docc. da 18 a 21 della convenuta) delle spese funerarie, anticipate dalla convenuta, ma da considerare nell'ambito della riunione fittizia, quale debito ereditario.
La particolare natura della causa - per la cui soluzione è stato necessario un approfondimento tecnico sul valore dell'immobile ceduto, all'esito del quale è stato possibile superare i dubbi che le circostanze della stipula potevano fondare – giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
- Rigetta la domanda proposta con atto di citazione da in confronto di Parte_1
Controparte_1
- Compensa tra le parti le spese di lite;
- Pone le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, a carico di entrambe le parti in solido tra loro e in pari misura nei rapporti interni.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 19.12.2024
Il Giudice Relatore
Dott. Elisa Dai Checchi
Il Presidente
Dott. Francesca Miconi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati dott.ssa Francesca Miconi Presidente dott. ssa Elisa Dai Checchi Giudice Relatore dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1247 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2020, promossa da c.f. , Parte_1 C.F._1 con l'avv. RINALDI ROBERTO;
ATTORE contro c.f. Controparte_1 C.F._2 con l'avv. PASINI GIANCARLO:
CONVENUTO
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 5.7.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio la sorella , per ottenere la riduzione di una donazione, Parte_1 CP_1
dissimulata attraverso la stipula di un contratto atipico di mantenimento, eseguita in favore della convenuta dal comune padre, , nonché lo scioglimento della comunione ereditaria tra le parti, CP_2
costituita quanto, al donatum, dall'immobile ceduto con il contratto qui impugnato e, quanto al relictum, dalle somme giacenti sul libretto postale al momento del decesso;
nonché infine per far valere i diritti successori vantati dal de cuius stesso, pretermesso dal testamento che suo fratello aveva redatto sempre in favore della odierna convenuta, domanda quest'ultima che deve presumersi abbandonata, in quanto non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni. A fondamento della domanda, deduceva che il contratto atipico di mantenimento – consacrante, in corrispettivo della cessione della nuda proprietà della casa paterna, del valore di quasi 200.000,00 euro, la costituzione di un diritto di mantenimento e assistenza in favore dell'anziano genitore e della moglie (rispettivamente di 89 e 84 anni, al tempo della stipula) - in realtà, non presentava l'elemento essenziale dell'alea, sì che era da ritenersi assistito da causa liberale, avuto riguardo, per un verso, alla macroscopica sproporzione tra le prestazioni e, per l'altro, alle circostanze in cui veniva concluso: il contratto era stipulato nelle forme sacramentali previste per la donazione, da un disponente che – godendo di adeguato trattamento pensionistico – non pareva mosso da effettivo bisogno assistenziale, quanto piuttosto da spirito liberale. Deduceva poi che, qualificato il contratto come donazione, la stessa andava certamente ridotta, potendosi inferire la lesione della legittima spettante a esso attore, semplicemente avuto riguardo al minimo valore del relictum, pari ad euro 4.890,23, somma quasi integralmente prelevata dalla convenuta dopo il decesso del padre.
Ritualmente costituitasi, la convenuta negava la simulazione del contratto atipico di mantenimento, rilevando l'insussistenza di una netta sproporzione tra le prestazioni reciproche così confermandosi la piena aleatorietà del contratto e, d'altra parte, deduceva di aver sempre (anche prima della stipulazione del contratto impugnato) prestato assistenza al de cuius, il quale ne aveva indubbiamente bisogno, percependo, come la moglie, un trattamento pensionistico di appena 500,00 euro mensili.
Eccepiva, inoltre, che dal relictum andava comunque detratto il debito ereditario relativo alle spese funerarie, anticipate da essa convenuta, sicché il relativo importo era sostanzialmente azzerato.
La causa – istruita mediante ctu sul valore dell'immobile ceduto - veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di riduzione è infondata e deve essere rigettata.
Come noto, il contratto con cui il vitaliziante si obbliga, in corrispettivo dell'alienazione di un bene,
a prestare al vitaliziato, non solo una rendita, ma tutto quanto necessario per il suo mantenimento e la sua assistenza, c.d. contratto atipico di mantenimento, o vitalizio assistenziale, costituisce una sottospecie del vitalizio oneroso, al pari del quale è caratterizzato dall'elemento aleatorio, che riguarda, però, non solo la vita residua del beneficiario, ma anche la variabile entità delle prestazioni a carico del vitaliziante, sulla base delle mutevoli esigenze del vitaliziato e del suo bisogno di cure, prestazioni che non sono periodiche, come nella rendita, ma si atteggiano come prestazioni continuative di dare e di fare.
Elemento essenziale del citato contratto, che vale a distinguerlo dalla donazione, è per l'appunto l'aleatorietà, da apprezzare con riferimento al tempo della stipula;
l'alea deriva dall'obiettiva incertezza in ordine ai reciproci vantaggi e svantaggi che il contratto produrrà in capo alle parti e, in sostanza, dall'incertezza in ordine al rapporto tra valore del bene ceduto e valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante, legate alle esigenze assistenziali del vitaliziato, comunque suscettibili di valutazione economica.
La comparazione tra le reciproche prestazioni va eseguita secondo dati omogenei, prendendo come riferimento la capitalizzazione della rendita reale del bene trasferito e la capitalizzazione delle utilità dovute nel complesso dal vitaliziante, all'evidenza in relazione alla presumibile durata della vita e all'entità del bisogno del vitaliziato (cfr. Cass 32439/2023)
In proposito, la giurisprudenza ha affermato che laddove, all'esito di tale comparazione, sussista una originaria sproporzione tra le reciproche prestazioni, deve escludersi l'alea e presumersi lo spirito di liberalità, tipico della dissimulata donazione (cfr. Cass. 15904/2016).
Così sinteticamente richiamate le acquisizioni della giurisprudenza in materia di simulazione del contratto atipico di mantenimento e venendo al caso di specie, non può ritenersi sussistente quella macroscopica sproporzione genetica tra le reciproche prestazioni che svela l'intento liberale.
Quanto al valore dell'immobile al tempo della stipula, esso è stato stimato dal ctu in euro 176.250,00; ma – come correttamente affermato dalla convenuta – da tale importo occorre detrarre il valore dell'usufrutto riservato al disponente, che in relazione all'età di quest'ultimo corrisponde a una decurtazione del 15%, di modo che il valore del diritto di nuda proprietà ceduto alla convenuta può ragionevolmente essere stimato in euro 150.000,00 circa.
Ebbene, non pare potersi ravvisare una macroscopica, genetica sproporzione tra le prestazioni, comparando tale valore con l'entità delle prestazioni cui si era impegnata la la quale era Pt_1
tenuta a mantenere entrambi i genitori, corrispondendo tutto quanto necessario per garantire loro un tenore di vita analogo a quello goduto dai coniugi fino al tempo della stipula, per un ammontare complessivo che, avuto riguardo al costo medio della vita al tempo della stipula, supera verosimilmente i 1.000,00 euro mensili. Per una stima della presumibile entità delle prestazioni della vitaliziante, occorre poi tenere conto dell'eventualità – tutt'altro che remota – che gli anziani necessitassero di assistenza da parte di badante e cure mediche, eventualità che – in relazione allo stipendio medio di personale anche privo di qualifica infermieristica e agli oneri contributivi – avrebbe comportato una spesa di circa 2.500,00 euro mensili, compreso il costo del personale assunto per le sostituzione nei giorni di riposo settimanale.
Gli importi così stimati vanno poi moltiplicati per tutti gli anni residui di vita del vitaliziato e della moglie, in favore della quale pure il contratto era stipulato;
pur volendo contenere tale numero al di sotto dei cinque anni, in relazione all'aspettativa di vita di entrambi, la cifra che la vitaliziante assumeva il rischio di dover sostenere era addirittura maggiore del valore della nuda proprietà ceduta.
Così stimate le prestazioni pattuite a carico della vitaliziante, dunque, esse non paiono potersi qualificare come meri oneri modali apposti alla donazione (dissimulata), essendo di entità tale da imprimere al negozio il carattere dell'onerosità, nella forma dell'alea propria del contratto atipico di vitalizio assistenziale.
S'impone, pertanto, il rigetto della domanda di riduzione, pronuncia cui segue anche il rigetto della domanda di scioglimento della comunione, per l'assorbente rilievo che manca la massa attiva da dividere, atteso che la somma indicata dall'attore come relictum, giacente sul libretto postale del de cuius al momento della morte è pari, addirittura di poco inferiore, all'ammontare (risultante dai docc. da 18 a 21 della convenuta) delle spese funerarie, anticipate dalla convenuta, ma da considerare nell'ambito della riunione fittizia, quale debito ereditario.
La particolare natura della causa - per la cui soluzione è stato necessario un approfondimento tecnico sul valore dell'immobile ceduto, all'esito del quale è stato possibile superare i dubbi che le circostanze della stipula potevano fondare – giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
- Rigetta la domanda proposta con atto di citazione da in confronto di Parte_1
Controparte_1
- Compensa tra le parti le spese di lite;
- Pone le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, a carico di entrambe le parti in solido tra loro e in pari misura nei rapporti interni.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 19.12.2024
Il Giudice Relatore
Dott. Elisa Dai Checchi
Il Presidente
Dott. Francesca Miconi