Trib. Brescia, sentenza 25/12/2025, n. 5831
TRIB
Sentenza 25 dicembre 2025

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Intollerabilità della prosecuzione della convivenza

    Le parti vivono separate di fatto da oltre vent'anni e la parte resistente non si è costituita in giudizio risultando irreperibile. L'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata confermata dall'assenza della resistente all'udienza.

  • Altro
    Decadenza dei termini per la procedibilità

    La domanda di scioglimento del matrimonio non è ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. La causa deve essere rimessa al CE relatore affinché, decorsi dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Brescia, sentenza 25/12/2025, n. 5831
    Giurisdizione : Trib. Brescia
    Numero : 5831
    Data del deposito : 25 dicembre 2025

    Testo completo