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Sentenza 25 dicembre 2025
Sentenza 25 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/12/2025, n. 5831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5831 |
| Data del deposito : | 25 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2950/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
AN NE Presidente
TA ET CE
AN ES CE relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2950/2024, avente come oggetto “separazione personale e divorzio”,
promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. MAESTRI NICOLA, che lo rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. , contumace Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da ricorso introduttivo dell'8/3/2024: “• dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F.: ) e , nata a [...] il [...]. • Autorizzare C.F._1 Parte_2
i coniugi a vivere separati. • Nulla disporre a favore del coniuge, economicamente indipendente.
• All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio. • Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bergamo
l'annotazione dell'emananda sentenza”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8/3/2024 parte ricorrente, sig. , ha dedotto di avere Parte_1
contratto matrimonio civile a GA (BG) il 6/11/1992 con la resistente, sig.ra CP_1
, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune (atto n. 125, parte I, anno
[...]
1992), con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Il ricorrente ha dedotto che da più di vent'anni la coabitazione tra coniugi è cessata, avendo la moglie lasciato la casa coniugale senza dare più alcuna notizia di sé, anzi rendendosi irreperibile. Ha quindi chiesto la pronuncia della separazione e cumulativamente, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 29/10/2024 nessuno è comparso per parte resistente e il CE, avendo parte ricorrente rappresentato che dalle informazioni acquisite risultava il trasferimento della resistente all'estero, ha disposto la rinnovazione della notifica alla convenuta.
All'udienza del 23/9/2025 la parte resistente non è comparsa e il ricorrente ha chiesto dichiararsi la contumacia della controparte e rimettere la causa al Collegio per la pronuncia della separazione, rinunciando ai termini per gli atti conclusivi.
All'esito dell'udienza non è stato adottato alcun provvedimento provvisorio ed urgente di natura sostanziale alla luce della domanda, circoscritta alla pronuncia inerente allo status coniugale, e il
CE, dichiarata la contumacia della convenuta non comparsa, ha rimesso la causa al Collegio ai fini della decisione.
1) Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame le parti vivono separate di fatto dal oltre vent'anni e la parte resistente non si è nemmeno costituita in giudizio (e risulta irreperibile).
L'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata, dipoi, confermata all' udienza del
23/9/2025, alla quale parte resistente non è comparsa.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione. Parte ricorrente, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., ha chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al CE relatore affinché questi – decorsi dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L.
898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale ut supra costituito, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) pronuncia la separazione personale di (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ; Controparte_1 C.F._2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) spese al definitivo;
4) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del CE relatore.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 18/12/2025.
Il Presidente Il CE estensore
AN NE AN ES
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
AN NE Presidente
TA ET CE
AN ES CE relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2950/2024, avente come oggetto “separazione personale e divorzio”,
promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. MAESTRI NICOLA, che lo rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. , contumace Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da ricorso introduttivo dell'8/3/2024: “• dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F.: ) e , nata a [...] il [...]. • Autorizzare C.F._1 Parte_2
i coniugi a vivere separati. • Nulla disporre a favore del coniuge, economicamente indipendente.
• All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio. • Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bergamo
l'annotazione dell'emananda sentenza”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8/3/2024 parte ricorrente, sig. , ha dedotto di avere Parte_1
contratto matrimonio civile a GA (BG) il 6/11/1992 con la resistente, sig.ra CP_1
, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune (atto n. 125, parte I, anno
[...]
1992), con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Il ricorrente ha dedotto che da più di vent'anni la coabitazione tra coniugi è cessata, avendo la moglie lasciato la casa coniugale senza dare più alcuna notizia di sé, anzi rendendosi irreperibile. Ha quindi chiesto la pronuncia della separazione e cumulativamente, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 29/10/2024 nessuno è comparso per parte resistente e il CE, avendo parte ricorrente rappresentato che dalle informazioni acquisite risultava il trasferimento della resistente all'estero, ha disposto la rinnovazione della notifica alla convenuta.
All'udienza del 23/9/2025 la parte resistente non è comparsa e il ricorrente ha chiesto dichiararsi la contumacia della controparte e rimettere la causa al Collegio per la pronuncia della separazione, rinunciando ai termini per gli atti conclusivi.
All'esito dell'udienza non è stato adottato alcun provvedimento provvisorio ed urgente di natura sostanziale alla luce della domanda, circoscritta alla pronuncia inerente allo status coniugale, e il
CE, dichiarata la contumacia della convenuta non comparsa, ha rimesso la causa al Collegio ai fini della decisione.
1) Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame le parti vivono separate di fatto dal oltre vent'anni e la parte resistente non si è nemmeno costituita in giudizio (e risulta irreperibile).
L'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata, dipoi, confermata all' udienza del
23/9/2025, alla quale parte resistente non è comparsa.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione. Parte ricorrente, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., ha chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al CE relatore affinché questi – decorsi dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L.
898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale ut supra costituito, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) pronuncia la separazione personale di (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ; Controparte_1 C.F._2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) spese al definitivo;
4) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del CE relatore.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 18/12/2025.
Il Presidente Il CE estensore
AN NE AN ES