Improcedibile
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 07/04/2025, n. 2956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2956 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02956/2025REG.PROV.COLL.
N. 03676/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3676 del 2023, proposto da
Gruppo Trekking Sestaione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Edward W.W. Cheyne, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Edward William Watson Cheyne in Roma, piazza Barberini 12;
contro
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e Le Prov. di Pistoia e Prato, Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per la Toscana, Regione Toscana, Provincia di Pistoia, Comune di Abetone Cutigliano, Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 01205/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2025 il Cons. Roberta Ravasio e uditi per le parti gli avvocati Laura Marras in sostituzione dell'avv. Edward W. W. Cheyne;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
sul ricorso numero di registro generale 3676 del 2023, proposto da
Gruppo Trekking Sestaione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Edward W.W. Cheyne, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Edward William Watson Cheyne, in Roma, piazza Barberini 12;
nei confronti di
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato, Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per la Toscana, Regione Toscana, Provincia di Pistoia, Comune di Abetone Cutigliano, Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 01205/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2025 il Cons. Roberta Ravasio e udito per le parti l’avvocato Laura Marras in sostituzione dell'avvocato Edward W. W. Cheyne;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il “Gruppo Trekking Val Sestaione” è un’associazione senza scopo di lucro avente finalità di sviluppo della pratica dell’escursionismo e di tutela, valorizzazione, promozione e sviluppo della natura e dell’ambiente.
2. Con determinazione n. 560/2001 la Comunità Montana Appenino Pistoiese, ha dato incarico all’Associazione appellante per la realizzazione di un intervento di ristrutturazione dell’immobile di proprietà della Regione Toscana, assegnato in gestione alla Provincia di Pistoia, denominato Rifugio “Capanna dei Pastori” o “Casetta dei Pastori”, sito in località Lago Nero nella Valle del Sestaione del Comune di Abetone. Tale immobile, in particolare, ricade in zona soggetta al vincolo ambientale di cui al d.m. 19 settembre 1951 (zone del Monte Gomito e crinale montano adiacente e foresta demaniale di Abetone site nell’abitato del Comune di Abetone).
3. In data 9 settembre 2000 il Comune di Abetone ha rilasciato una concessione edilizia (n. 21) in base alla quale i costi di realizzazione dell’opera di ristrutturazione erano posti interamente a carico dell’Associazione, alla quale l’immobile veniva concesso in uso al termine dei lavori.
4. Durante l’esecuzione dei lavori, in relazione ad alcune difformità rispetto a quanto autorizzato, l’Associazione ha presentato istanza di accertamento di conformità in sanatoria e istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 del d.lgs. n. 42/2004.
5. Con nota prot. n. 1560 del 18 marzo 2016, la Commissione comunale per il paesaggio ha espresso parere favorevole sull’istanza; mentre la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Firenze, Pistoia e Prato, con nota prot. n. 9673 del 24 maggio 2016 ha comunicato al Comune di Abetone il rigetto dell’istanza, in quanto le difformità realizzate hanno determinato un aumento di superficie utile e di volume del manufatto, non sanabili ai sensi dell’art. 167, comma 4 del d.lgs. n. 42/2004.
6. A seguito di tale determinazione il Comune di Abertone ha presentato alla Commissione di Garanzia presso la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio Firenze Pistoia e Prato istanza motivata di riesame del provvedimento di rigetto.
7. Con nota del 10 giugno 2016 del Ministero dei Beni, delle Attività culturali e del Turismo – Segretariato regionale per la Toscana ha respinto l’istanza di riesame, ritenendo l’ampliamento non qualificabile come vano tecnico, irrilevante in termini di incremento di volume.
8. Il Comune di Abetone, con nota prot. n. 3200 del 16 giugno 2016 ha comunicato al “Gruppo Trekking Val Sestaione” il rigetto dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica.
Avverso tale provvedimento il Gruppo Trekking Val Sestaione ha presentato ricorsoal Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, chiedendone l’annullamento.
9. Con sentenza n. 1205 del 25 ottobre 2022 il TAR ha respinto il ricorso.
9.1. In particolare, il Giudice di primo grado ha ritenuto il rigetto della domanda di compatibilità paesaggistica fondato legittimamente sull’aumento di volume e di superficie determinato dagli interventi eseguiti in difformità dal titolo edilizio, posto che il d.lgs. n. 42/2004 esclude la possibilità di sanare sotto il profilo paesaggistico interventi che abbiano comportato incrementi di superfici utili e volumi, indipendentemente dalle loro specifiche caratteristiche, dalla loro immediata visibilità e dalla eventuale destinazione degli spazi a locali tecnici.
9.2. Inoltre, il TAR ha ritenuto che il caso di specie non rientra nelle ipotesi tassativamente previste dall’art. 167, comma 4 del d.lgs. n. 42/2004 in cui è possibile la sanatoria paesistica postuma, in ragione dell’impatto minimo esplicato sul bene vincolato.
10. Avverso la predetta sentenza il Gruppo Trekking Val Sestaione ha interposto il presente appello.
11. Si è costituito in giudizio il Ministero della Cultura, insistendo per la reiezione del gravame.
12. Con memoria depositata l’11/12/2024 l’appellante ha rappresentato di aver presentato al Comune di Abetone Cutigliano, in data 10/12/2024, richiesta di permesso di costruire in sanatoria e di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 36 bis del D.L. 69/2024, come convertito con Legge 105/2025, che consente la sanatoria delle difformità realizzate nel corso dell’intervento di ristrutturazione anche in presenza di un aumento di superficie e volume. Ha conseguentemente chiesto di dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
13. Il Ministero nulla ha replicato sul punto, essendosi limitato a depositare in giudizio, tardivamente, documentazione che prescinde dalla nuova istanza di sanatoria.
14. La causa è stata chiamata per la discussione in occasione dell’udienza pubblica del 14/01/2025, a seguito della quale è stata trattenuta in decisione.
15. Il Collegio, a questo punto, tenuto conto della formale richiesta di parte appellante, espressa nella memoria depositata l’11 dicembre 2024, dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
16. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate, in ragone della limitata attività defensionale svolta dal Ministero.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa le spese relative al presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Oreste Mario Caputo, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Ravasio | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO