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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 18/02/2026, n. 2559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2559 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2559/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
FILIPPI PAOLA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13095/2025 depositato il 05/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della Giustizia Corte D'Appello Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250080012850000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 403/2026 depositato il 19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, Prov. di Roma e contro il Ministero della Giustizia – Corte d'Appello di Roma, avverso la cartella di pagamento n. 097 2025
00800128 50 000, notificata il 27 maggio 2025.
A motivo dell'opposizione ha addottol'omessa notificazione dell'atto presupposto.
Si sono costituite entrambi le parti avversate per resistere al ricorso
Il Ministero della Giustizia – Corte di Appello Di Roma - Ufficio Recupero Crediti Civili ha depositato la prova della notifica dell'atto presupposto.
Con memoria successivamente depositata la ricorrente vista la prova dell'avvenuta notifica del suddetto invito al pagamento con P.E.C. del 30.07.2024 presso il domicilio digitale eletto dalla ricorrente - ai sensi dell'art. 248, co. 2°, del D.P.R. 115/2002 - ha affermato di aver avuto contezza dell'errore e di aver dunque, nelle more del giudizio di aver effettuato il pagamento. Ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere e che le spese siano compensate adducendo che se vi fosse stata una corretta e completa allegazione documentale attestante l'effettiva notifica alla contribuente del presupposto “invito al pagamento del Contributo Unificato”, quest'ultima avrebbe provveduto subito al pagamento, così come ha fatto non appena ne ha avuto prova certa, evitando così la superflua instaurazione del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Può essere accolta la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere che nel caso di specie integra, nella sostanza, una rinuncia al riscorso spiegata in ragione dell'avvenuto pagamento del quale la ricorrente ha fornito la prova.
Dal fatto del pagamento della cartella dopo l'allegazione da parte del Ministero della giustizia- Corte di appello di Roma della prova della notifica dell'atto presupposto può trarsi la buona fede della ricorrente, argomento che consente di disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Nulla sulle spese.
Roma , 15 gennaio 2026
La Giudice Paola Filippi
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
FILIPPI PAOLA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13095/2025 depositato il 05/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della Giustizia Corte D'Appello Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250080012850000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 403/2026 depositato il 19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, Prov. di Roma e contro il Ministero della Giustizia – Corte d'Appello di Roma, avverso la cartella di pagamento n. 097 2025
00800128 50 000, notificata il 27 maggio 2025.
A motivo dell'opposizione ha addottol'omessa notificazione dell'atto presupposto.
Si sono costituite entrambi le parti avversate per resistere al ricorso
Il Ministero della Giustizia – Corte di Appello Di Roma - Ufficio Recupero Crediti Civili ha depositato la prova della notifica dell'atto presupposto.
Con memoria successivamente depositata la ricorrente vista la prova dell'avvenuta notifica del suddetto invito al pagamento con P.E.C. del 30.07.2024 presso il domicilio digitale eletto dalla ricorrente - ai sensi dell'art. 248, co. 2°, del D.P.R. 115/2002 - ha affermato di aver avuto contezza dell'errore e di aver dunque, nelle more del giudizio di aver effettuato il pagamento. Ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere e che le spese siano compensate adducendo che se vi fosse stata una corretta e completa allegazione documentale attestante l'effettiva notifica alla contribuente del presupposto “invito al pagamento del Contributo Unificato”, quest'ultima avrebbe provveduto subito al pagamento, così come ha fatto non appena ne ha avuto prova certa, evitando così la superflua instaurazione del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Può essere accolta la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere che nel caso di specie integra, nella sostanza, una rinuncia al riscorso spiegata in ragione dell'avvenuto pagamento del quale la ricorrente ha fornito la prova.
Dal fatto del pagamento della cartella dopo l'allegazione da parte del Ministero della giustizia- Corte di appello di Roma della prova della notifica dell'atto presupposto può trarsi la buona fede della ricorrente, argomento che consente di disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Nulla sulle spese.
Roma , 15 gennaio 2026
La Giudice Paola Filippi