Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 18/02/2026, n. 2559
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

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    Omessa notificazione atto presupposto

    La ricorrente ha successivamente pagato il contributo unificato dopo aver ricevuto prova della notifica dell'atto presupposto, chiedendo la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 18/02/2026, n. 2559
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2559
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

    Testo completo