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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/12/2025, n. 5238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5238 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Giudice onorario dott.ssa SA LL, nella causa civile iscritta al N.
3745/2025 R.G.L. promossa da
nata in [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale di Persona_1
(nato a [...] il [...]), entrambi residenti in [...]nella
[...]
via Enrico Toti 85, elettivamente domiciliati in Palermo (90138) nella via Houel 4 presso lo studio dell'Avv. Pietro Marchese che la rappresenta e difende per mandato in atti
- ricorrente -
CONTRO
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 P.IVA_1
con sede in Roma
-resistente -
Avente ad oggetto: pagamento indennità di accompagnamento.
All'esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 31.10.2025, definitivamente pronunciando – ha reso la seguente
SENTENZA
Mediante deposito del dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Dichiara la contumacia dell' ; CP_1
Accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente al ripristino dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di luglio 2023; Condanna l' a corrispondere, in favore della ricorrente, l'indennità di CP_1
accompagnamento dal 1^ luglio 2023 nella misura di legge, oltre accessori come per legge;
Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente che CP_1
liquida in € 1.280,00, oltre il rimborso spese forfetario, ed oltre accessori come per legge e che distrae in favore dell'Avv. Pietro Marchese, antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.3.2025, la proponente chiedeva che, dichiarato illegittimo il comportamento di sospensione dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento ed accertato il diritto al beneficio in capo al minore, venisse condannato l' a corrispondere i ratei dell'indennità di accompagnamento dal CP_1
mese di luglio 2023 senza soluzione di continuità e che quantificava, alla data del deposito, in € 11.170,14.
Rappresentava che era stata sospesa l'erogazione nelle more della rinnovazione del permesso di soggiorno.
L' , regolarmente convenuto in giudizio non si costituiva. Se ne dichiara la CP_1
contumacia.
La causa, istruita con i documenti prodotti, viene posta in decisione sulle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate dalla ricorrente.
*
Il ricorso è fondato.
Invero dalla documentazione in atti emerge che, con il verbale del 12.07.2022, la
Commissione Medica per l'invalidità civile ha riconosciuto Persona_1
figlio minore della ricorrente, “Minore invalido con necessità di assistenza
[...]
continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita
(L.18/80)”, pertanto meritevole dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 3.12.2020.
Risulta altresì che il beneficio è stato sospeso nel mese di luglio 2023 per la scadenza del permesso di soggiorno pur avendo la ricorrente provveduto ad avviare la richiesta di rinnovo, (come emerge dal provvedimento del Tribunale dei
Minori allegato agli atti).
La sospensione operata dall' appare pertanto illegittima Controparte_2
atteso che la richiesta di rinnovo è stata presentata e sino alla sua definizione, la ricorrente può soggiornare regolarmente in Italia, con tutti i relativi diritti.
In merito vanno richiamate le condivisibili considerazioni già espresse in casi analoghi dalla giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale, laddove è stato osservato che “a fronte di una tempestiva e completa domanda di rinnovo del permesso di soggiorno (nella specie documentato), il richiedente non può essere pregiudicato dal dilatarsi dei tempi per il completamento della procedura di rinnovo, risultando al contrario logico e ragionevole ritenere che in tale ipotesi il cittadino extracomunitario, comunque legittimamente soggiornante nel territorio nazionale, ha diritto a continuare a godere delle prestazioni in precedenza riconosciutegli sino al momento della definizione della procedura”.
In tal senso si è più volte espresso anche l' con numerosi messaggi, CP_1
evidenziando che gli effetti dei diritti esercitati nelle more del procedimento di rinnovo cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione ( messaggio n 27641 del 16.10.2006 in materia di diritti del lavoratore extracomunitario) e da ultimo con messaggio n. 1589 del 22/04/2024
(in materia di Prestazioni a sostegno del reddito a cittadino di Paese terzo, non comunitario, in caso di rinnovo del permesso di soggiorno. Chiarimenti su diritto alla continuità delle prestazioni) secondo cui “i cittadini e le cittadine stranieri/e in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno hanno diritto a ricevere le prestazioni economiche a sostegno del reddito, di varia natura”.
Tale principio è desumibile dall'art. 5, comma 9 bis, del T.U. Immigrazione, secondo cui “in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato” il che comporta che possa godere di tutti i diritti derivanti da tale condizione. Il ricorso va pertanto accolto e va disposto ripristino dell'indennità di accompagnamento di cui beneficia il figlio minore della ricorrente, a decorrere dal mese di luglio 2023 con conseguente condanna dell' al Controparte_2
pagamento dei relativi ratei arretrati nella misura di legge, oltre accessori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo a seguito dell'udienza a trattazione scritta del 31.10.2025.
Il Giudice Onorario
SA LL
Il presente documento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dalla Dott.ssa SA LL in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29.12.2009 n. 193, conv. con modifiche dalla
L. 22.2.2010 n. 24, e del D.Lgs 7.3.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011 n. 44. nella persona del Giudice, Dott.ssa SA LL, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al nr.3745 2025 del Ruolo Generale, vertente tra
(C.F. – P.I. C.F./ PI.: ), rappresentat e Parte_2 C.F._2
difes dall'MA TR presso il cui studio in Indirizzo Telematico
contro
( ), rappresentato e difeso Controparte_3 P.IVA_1
dall'Avv.$$avvocato_controparte
OGGETTO:
All'esito della trattazione scritta – ex art. 127 ter cpc - del
munita del seguente DISPOSITIVO