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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 13/11/2025, n. 1549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1549 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Padova, in persona della Giudice RI ON LI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1595/2025 promossa da:
(C.F. e P.IVA , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Rondini;
ATTRICE OPPONENTE
Contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_1 CP_2 P.IVA_2 dall'Avv. Sara Baldon
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per l'attrice opponente : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa: IN VIA PREGIUDIZIALE E
PRINCIPALE:
1. Dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore della competenza esclusiva del Tribunale di
Roma, ai sensi dell'art. 13 del contratto d'appalto.
2. Per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 206/2025 opposto.
3. Fissare termine per la riassunzione della causa, per la sola domanda riconvenzionale, dinanzi al
Tribunale di Roma. CP_
4. Condannare alla rifusione delle spese della presente fase di opposizione, da liquidarsi CP_2 secondo il principio della soccombenza virtuale, in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
IN VIA SUBORDINATA (nel merito, in caso di rigetto dell'eccezione di incompetenza): CP_
5. Prendere atto della rinuncia all'azione di e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. CP_2
206/2025.
6. Accogliere integralmente la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, accertare l'illegittimità della CP_ risoluzione contrattuale e condannare al risarcimento di tutti i danni, quantificati in CP_2 complessivi € 715.000,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, come dettagliato nella bozza di note già predisposta. CP_
7. Condannare alla rifusione integrale delle spese e dei compensi professionali del presente CP_2 giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA (in via istruttoria):
8. Rimettere la causa sul ruolo istruttorio, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 171-ter c.p.c. per l'articolazione dei mezzi di prova relativi alla domanda riconvenzionale.
Con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Per la convenuta opposta CP_1 CP_2
“In via preliminare:
- in relazione alla domanda riconvenzionale formulata da dichiarare l'incompetenza Parte_1 territoriale del Tribunale di Padova essendo competente il Tribunale di Roma e disporre la cancellazione della causa dal ruolo.
- Rigettare la domanda avversaria ex art. 96 c.p.c. per insussistenza dei presupposti.
- Compensarsi le spese di lite.
Nel merito, in subordine, nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito si dichiari competente a decidere sulla domanda riconvenzionale formulata dall'opponente:
- rimettere la causa in istruttoria concedendo alle parti i termini ex art. 171ter cpc.
- Dichiararsi nulla e/o inammissibile la domanda riconvenzionale di parte opponente perché generica.
- Rigettare, comunque, la domanda riconvenzionale di parte opponente perché infondata e non provata sia nell'an che nel quantum per i motivi indicati in atti.
- Rigettare la domanda avversaria ex art. 96 c.p.c. per insussistenza dei presupposti, con vittoria di CP_ compensi e spese di lite in favore di ” CP_2
FATTI OGGETTO DI CAUSA E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con atto di citazione notificato in data 17/03/2025 l'attrice i opponeva al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 206/2025, R.G. 27/2025, Rep. 370/2025 con cui il Tribunale di Padova la condannava a pagare immediatamente in favore di . la somma di € 364.595,48, oltre agli interessi CP_1 CP_2 come da domanda ed alle spese del procedimento liquidate in € 634,00 per esborsi ed € 4.394,00 per compensi oltre IVA e CPA.
L'opponente eccepiva preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Padova a favore di quello di Roma, sulla base dell'art. 13 del contratto per servizi stipulato tra le parti in data 14 Luglio 2022
(doc. 01 fascicolo ), con cui “Le parti convengono espressamente che la competenza a Parte_1 decidere ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra di loro in relazione o in Conseguenza del contratto e quindi in merito alla sua efficacia, validità, esecuzione, interpretazione, risoluzione o
2 cessazione, nonché di ogni rapporto al medesimo inerente o connesso e di ogni relativa ragione di dare e avere, spetta esclusivamente al foro di Roma.”
Sempre in via preliminare, l'opponente contestava anche la carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, che sarebbe stato richiesto dall'opposta per crediti ancora non esigibili, data l'inoperatività nel caso concreto della decadenza dal beneficio del termine previsto all'art. 1186 c.c.
Nel merito, l'opponente contestava l'illegittimità della risoluzione contrattuale e dell'interruzione dei servizi operata da CP_3
Eccepiva, poi, l'inadempimento contrattuale di controparte e di aver subito dalle sue condotte illegittime ingenti danni, per i quali chiedeva risarcimento in via riconvenzionale, da discutersi avanti al Tribunale di
Roma.
Infine, chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto.
Correttamente instaurato il contraddittorio, si costituiva . contestando le argomentazioni CP_1 CP_2 ex adverso addotte, si opponeva alla richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e ne chiedeva la conferma.
All'udienza del 3 Luglio 2025 comparivano le parti e aderiva espressamente CP_1 CP_2 all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da Controparte_4
All'udienza del 18.09.2025 l'attrice opponente non aderiva alla dichiarazione di rinuncia agli atti della convenuta opposta, insistendo per l'accoglimento delle proprie conclusioni.
Trasformato il rito in semplificato, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE.
In via preliminare, il Tribunale di Padova dichiara la propria incompetenza a favore del Tribunale di
Roma.
L'attrice opponente , nel proprio atto di opposizione a decreto ingiuntivo notificato Controparte_4 in data 18/03/2025, ha sollevato eccezione di incompetenza territoriale, richiamando l'art. 13 del contratto di servizi stipulato tra le parti in data 14 Luglio 2022, per cui : “Le parti convengono espressamente che la competenza a decidere ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra di loro in relazione o in conseguenza del Contratto e quindi in merito alla sua efficacia, validità, esecuzione, interpretazione, risoluzione o cessazione, nonché di ogni rapporto al medesimo inerente o connesso e di ogni relativa ragione di dare e avere, spetta esclusivamente al Foro di Roma.” (doc. 01 attrice opponente).
Ritualmente sollevata l'eccezione, poiché la convenuta opposta ha aderito all'eccezione CP_1 CP_2 di incompetenza territoriale, la competenza del giudice di Roma, indicato dalle parti come competente, risulta vincolante.
L'incompetenza del giudice adito impone la declaratoria di nullità del provvedimento monitorio opposto.
3 Alla luce dell'insegnamento di Cass. 21300/2024 (”Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art.
38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, ivi incluso quello di pronunciare sulle spese processuali. La dichiarazione di invalidità del decreto ingiuntivo opposto, anche se espressamente dichiarata, non ha infatti alcuna valenza decisoria con la conseguenza che competente
a provvedere sulle spese processuali è il giudice dinanzi al quale è rimessa la causa”) va quindi disposta la traslatio judicii senza decisione sulle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Padova, nella causa n. 1525/2025 r.g., definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o domanda reietta: dichiara l'incompetenza del Tribunale di Padova a decidere sulla controversia in epigrafe per essere competente il Tribunale di Roma;
dichiara nullo e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 206/2025; assegna termine di tre mesi per la riassunzione del procedimento;
nulla sulle spese.
Padova, 12/11/2025
La Giudice
RI ON LI
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