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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/04/2025, n. 1450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1450 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 13087/2021, tra
(CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. ENRICO RUSSO (CF:
), con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC indicato C.F._2 nell'atto introduttivo
APPELLANTE
e
, quale impresa designata dal FGVS, in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. MARIO SANTORO (CF:
), con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC indicato C.F._3 nella comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
AVENTE AD OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 1823/2021 emessa dal Giudice di pace di Afragola in data 12.7.2021 e pubblicata in data 14.7.2021.
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, il sig.
[...]
(d'ora in poi, anche: l'appellante) ha proposto appello avverso la Pt_1 sentenza n. 1823/2021 emessa dal Giudice di pace di Afragola in data 12.7.2021 e pubblicata in data 14.7.2021.
2. L'appellante riferisce: a) di aver adito la giustizia di prossimità per ottenere il risarcimento del danno subito a seguito di un sinistro occorso in data 31.5.2019 dalla odierna appellata, nella qualità di impresa designata dal Fondo vittime della strada;
b) che il Giudice rigettò la richiesta di CT formulata dall'attore per procedere alla esatta quantificazione del danno ritenendo di potervi procedere autonomamente in quanto peritus peritorum; c) che quindi il G.d.P. condannò l'odierna appellata al pagamento della complessiva somma di euro 1.509,60, oltre ad accessori e spese.
3. A dire dell'appellante il Giudice di primo grado errò nella quantificazione del danno, ritenendo di poter prescindere dalla nomina di un CT disattendendo la richiesta in tal senso formulata da parte attrice, per quanto emerso.
4. Nel costituirsi, la quale impresa designata dal Fondo Controparte_1 vittime della strada, ha rilevato la correttezza del Giudice di prime cure, diretta a non
“appesantire” il processo, trattandosi “di parva materia” (così testualmente); ha chiesto il rigetto dell'appello.
5. Il Tribunale ha proceduto alla nomina di un CT, che ha quantificato il danno secondo una percentuale superiore a quella riconosciuta motu proprio dal Giudice nella sentenza appellata;
dipoi, è stata formulata una proposta ex art. 185-bis c.p.c., proposta successivamente modificata quanto alle spese;
tale proposta è stata disattesa dall'appellato (che ha chiesto, con note del 9.11.2023, il rinvio per la p.c.).
6. All'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti si sono riportate ai rispettivi scritti, concludendo in conformità.
7. La parte appellante ha deposito scritti conclusionali ribadendo le conclusioni già rassegnate.
8. L'appello va accolto per i motivi che si vanno a dire.
9. È principio consolidato quello per cui il Giudice che non ammetta la consulenza richiesta dalla parte è tenuto a fornire adeguata dimostrazione di potere risolvere, sulla base di corretti criteri, tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potere, per converso, disattendere l'istanza stessa ritenendo non provati i fatti che questa avrebbe verosimilmente accertato (Cass. n. 39257/2023).
10. Ora, la motivazione utilizzata dal G.d.P. è, sul punto, apparente e inconsistente e quindi la valutazione operata su tale premessa fallace.
11. Al contrario, tenuto conto di quanto emerso dalla CT (le cui conclusioni sono condivisibili in quanto razionali e congruenti con le premesse) nonché della richiesta formulata da parte appellante nella memoria conclusionale (2.000,00 euro quale differenza tra l'importo di euro 3.500,00 e quello di 1.500,00 riconosciuto nella sentenza di primo grado – rectius: 1.509,60), in ossequio al principio della domanda e dell'effetto devolutivo dell'appello, il danno patito dal sig. va Parte_1 liquidato nella misura anzidetta.
12. Quanto ad interessi e rivalutazione deve ritenersi che, per il risarcimento relativo al danno non patrimoniale, trattandosi di valore all'attualità, la somma deve essere devalutata alla data del fatto (31.5.2019), con successivo calcolo della rivalutazione secondo gli indici annuali ISTAT e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via via rivalutata, sino al deposito della sentenza.
Infine, va precisato che dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione della somma di cui sopra, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: in tal senso, Cass. 3.12.1999, n. 13470; Cass. 21.4.1998, n. 4030).
13. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dell'appellato.
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm., nonché le allegate tabelle, tenuto conto dello scaglione di riferimento e dell'attività effettivamente compiuta, applicata la riduzione del 40%, alla luce del carattere non complesso degli accertamenti compiuti, le stesse sono liquidate in complessivi euro 1.531,20 per compensi professionali, oltre ad euro 882,50 per esborsi (di cui euro 500,00 per il compenso del CT già sborsato).
P.Q.M.
14. Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 13087/2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1823/2021 emessa dal Giudice di pace di Afragola in data 12.7.2021 e pubblicata in data 14.7.2021, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e per l'effetto in riforma, per quanto di ragione, del provvedimento gravato, CONDANNA al pagamento in Controparte_1 favore del sig. della complessiva somma di euro Parte_1
3.500,00 (comprensivo dell'importo di euro 1.509,60 riconosciuto nella sentenza di primo grado), quale risarcimento del danno, oltre agli importi dovuti a titolo di interessi e rivalutazione, determinati secondo le modalità dettagliatamente indicate in motivazione;
2. CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore Controparte_1 dell'appellante, nella misura di euro 1.531,20 per compensi professionali, oltre ad euro 882,50 per esborsi (di cui euro 500,00 per il compenso del CT già sborsato), con attribuzione in favore dell'avv. ENRICO RUSSO per anticipo fattone.
Così deciso in Aversa, l'11.4.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 13087/2021, tra
(CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. ENRICO RUSSO (CF:
), con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC indicato C.F._2 nell'atto introduttivo
APPELLANTE
e
, quale impresa designata dal FGVS, in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. MARIO SANTORO (CF:
), con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC indicato C.F._3 nella comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
AVENTE AD OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 1823/2021 emessa dal Giudice di pace di Afragola in data 12.7.2021 e pubblicata in data 14.7.2021.
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, il sig.
[...]
(d'ora in poi, anche: l'appellante) ha proposto appello avverso la Pt_1 sentenza n. 1823/2021 emessa dal Giudice di pace di Afragola in data 12.7.2021 e pubblicata in data 14.7.2021.
2. L'appellante riferisce: a) di aver adito la giustizia di prossimità per ottenere il risarcimento del danno subito a seguito di un sinistro occorso in data 31.5.2019 dalla odierna appellata, nella qualità di impresa designata dal Fondo vittime della strada;
b) che il Giudice rigettò la richiesta di CT formulata dall'attore per procedere alla esatta quantificazione del danno ritenendo di potervi procedere autonomamente in quanto peritus peritorum; c) che quindi il G.d.P. condannò l'odierna appellata al pagamento della complessiva somma di euro 1.509,60, oltre ad accessori e spese.
3. A dire dell'appellante il Giudice di primo grado errò nella quantificazione del danno, ritenendo di poter prescindere dalla nomina di un CT disattendendo la richiesta in tal senso formulata da parte attrice, per quanto emerso.
4. Nel costituirsi, la quale impresa designata dal Fondo Controparte_1 vittime della strada, ha rilevato la correttezza del Giudice di prime cure, diretta a non
“appesantire” il processo, trattandosi “di parva materia” (così testualmente); ha chiesto il rigetto dell'appello.
5. Il Tribunale ha proceduto alla nomina di un CT, che ha quantificato il danno secondo una percentuale superiore a quella riconosciuta motu proprio dal Giudice nella sentenza appellata;
dipoi, è stata formulata una proposta ex art. 185-bis c.p.c., proposta successivamente modificata quanto alle spese;
tale proposta è stata disattesa dall'appellato (che ha chiesto, con note del 9.11.2023, il rinvio per la p.c.).
6. All'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti si sono riportate ai rispettivi scritti, concludendo in conformità.
7. La parte appellante ha deposito scritti conclusionali ribadendo le conclusioni già rassegnate.
8. L'appello va accolto per i motivi che si vanno a dire.
9. È principio consolidato quello per cui il Giudice che non ammetta la consulenza richiesta dalla parte è tenuto a fornire adeguata dimostrazione di potere risolvere, sulla base di corretti criteri, tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potere, per converso, disattendere l'istanza stessa ritenendo non provati i fatti che questa avrebbe verosimilmente accertato (Cass. n. 39257/2023).
10. Ora, la motivazione utilizzata dal G.d.P. è, sul punto, apparente e inconsistente e quindi la valutazione operata su tale premessa fallace.
11. Al contrario, tenuto conto di quanto emerso dalla CT (le cui conclusioni sono condivisibili in quanto razionali e congruenti con le premesse) nonché della richiesta formulata da parte appellante nella memoria conclusionale (2.000,00 euro quale differenza tra l'importo di euro 3.500,00 e quello di 1.500,00 riconosciuto nella sentenza di primo grado – rectius: 1.509,60), in ossequio al principio della domanda e dell'effetto devolutivo dell'appello, il danno patito dal sig. va Parte_1 liquidato nella misura anzidetta.
12. Quanto ad interessi e rivalutazione deve ritenersi che, per il risarcimento relativo al danno non patrimoniale, trattandosi di valore all'attualità, la somma deve essere devalutata alla data del fatto (31.5.2019), con successivo calcolo della rivalutazione secondo gli indici annuali ISTAT e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via via rivalutata, sino al deposito della sentenza.
Infine, va precisato che dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione della somma di cui sopra, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: in tal senso, Cass. 3.12.1999, n. 13470; Cass. 21.4.1998, n. 4030).
13. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dell'appellato.
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm., nonché le allegate tabelle, tenuto conto dello scaglione di riferimento e dell'attività effettivamente compiuta, applicata la riduzione del 40%, alla luce del carattere non complesso degli accertamenti compiuti, le stesse sono liquidate in complessivi euro 1.531,20 per compensi professionali, oltre ad euro 882,50 per esborsi (di cui euro 500,00 per il compenso del CT già sborsato).
P.Q.M.
14. Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 13087/2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1823/2021 emessa dal Giudice di pace di Afragola in data 12.7.2021 e pubblicata in data 14.7.2021, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e per l'effetto in riforma, per quanto di ragione, del provvedimento gravato, CONDANNA al pagamento in Controparte_1 favore del sig. della complessiva somma di euro Parte_1
3.500,00 (comprensivo dell'importo di euro 1.509,60 riconosciuto nella sentenza di primo grado), quale risarcimento del danno, oltre agli importi dovuti a titolo di interessi e rivalutazione, determinati secondo le modalità dettagliatamente indicate in motivazione;
2. CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore Controparte_1 dell'appellante, nella misura di euro 1.531,20 per compensi professionali, oltre ad euro 882,50 per esborsi (di cui euro 500,00 per il compenso del CT già sborsato), con attribuzione in favore dell'avv. ENRICO RUSSO per anticipo fattone.
Così deciso in Aversa, l'11.4.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta