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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/11/2025, n. 2274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2274 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 25/11/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 1855/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: accertamento rapporto di lavoro subordinato e differenze retributive;
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Pier Paolo Parte_1
AM e FL IN ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Giugliano in Campania (NA), Via Ripuaria n. 149;
RICORRENTE
C O N T R O in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Margaret Salvato e Angelo
NT ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Napoli, Corso Umberto I n. 191;
RESISTENTE
CONCLUSIONI:
PER PARTE RICORRENTE: Voglia il Tribunale adito, accertato e dichiarato il rapporto di lavoro subordinato tra le parti di cui in ricorso, condannare la resistente su indicata ed identificata in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore a pagare in favore della ricorrente: - la somma di € 27.362,69 … a titolo di ferie, rateo di tredicesima e quattordicesima mensilità, straordinario maturato, festività del 4 novembre 2020 e T.F.R., oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- le spese ed onorari di giudizio, con attribuzione ai procuratori antistatari per averne fattone anticipo.
PER PARTE RESISTENTE: Dichiarare la nullità, inammissibilità del ricorso per le ragioni esposte;
dichiarare la mancanza di interesse ad agire del ricorrente nei confronti della soc. coop. TA
Africana sud a r.l. Dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta. In subordine e
Nel merito rigettare il ricorso perché totalmente infondato. Il tutto con vittoria di spese di lite.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 03.04.2023, il ricorrente in epigrafe esponeva:
- di aver lavorato dal 15.05.2020 al 30.06.2021 alle dipendenze della Controparte_1
con mansioni di autotrasportatore merci riconducibili al livello 3S CCNL logistica, CP_1 trasporto merci e spedizione, con qualifica di operaio;
- che, in particolare, il rapporto di lavoro, benché di fatto protrattosi senza interruzione per la durata anzidetta, era stato regolarizzato soltanto nel periodo dal 09.07.2020 al 31.12.2020 e mel periodo dall'11.03.2021 al 30.06.2021, in virtù di due contratti di lavoro a tempo parziale e determinato;
- di avere osservato un orario di lavoro di dieci ore e mezza e\o undici ore al giorno, per cinque giorni a settimana, per complessive 54,5 ore settimanali;
- che era assoggettato alle direttive ed ai poteri datoriali del sig. Controparte_2
- che, “per il periodo prestato alle dipendenze della resistente, diverso dal contrattualizzato” non aveva mai goduto di un periodo di ferie, non aveva mai percepito il rateo di tredicesima e quattordicesima mensilità, lo straordinario maturato, le festività del 4 novembre 2020 né il TFR;
Lamentando di aver percepito una retribuzione inferiore rispetto alla qualità e alla quantità del lavoro svolto in spregio alle disposizioni del contratto collettivo applicabile nonché degli artt. 2099
c.c. e 36 Cost., sosteneva di essere creditore della cooperativa della somma complessiva di €
27.362,69 per i titoli sopra enucleati e meglio specificati nel prospetto contabile allegato al ricorso, avuto riguardo al livello 3S CCNL “Logistica, trasporto merci e spedizione”.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, la chiedendo l'accoglimento delle suesposte Controparte_1 conclusioni. Ritualmente istaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio parte resistente, eccependo, preliminarmente, la nullità del ricorso per indeterminatezza della domanda, la carenza di interesse ad agire e il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito, contestava la fondatezza degli assunti di controparte, concludendo per il rigetto della domanda.
Fallito il tentativo di conciliazione, acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'udienza del 20.11.2025 – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva riservata e, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nei termini di legge.
2. Parte ricorrente agisce in giudizio per il pagamento degli emolumenti ut supra specificati in forza dell'intercorso rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della cooperativa convenuta.
Così definito il thema decidendum, va disattesa l'eccezione di nullità sollevata dalla resistente.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile
l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa” (cfr., Cass. civ., sez. lav., 08.02.2011, n. 3126).
Invero, la nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro,
l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore
(Cass. n. 3126/2011).
Nella specie, come detto, dalla disamina del ricorso si evince che la domanda è volta ad ottenere l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo indicato, ed il pagamento delle differenze retributive, per i titoli enucleati in ricorso, calcolate secondo criteri, a prescindere dalla loro correttezza, comprensibili e di facile lettura, con adeguata esposizione delle ragioni a fondamento delle pretese rivendicate nell'atto introduttivo e con riferimento ad un arco temporale ben individuato nel corpo del ricorso.
La resistente, quindi, è stata posta concretamente in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese e, difatti, con la propria memoria difensiva, ha contestato specificatamente tutte le avverse deduzioni.
Ogni altra mancanza in punto di allegazione si riflette sul merito e, dunque, sulla fondatezza della domanda.
2.1. Altresì infondate sono le eccezioni di carenza di interesse per avere il ricorrente indicato una data di cessazione del rapporto diversa da quella risultante per tabulas e indicato quale soggetto che impartiva le direttive un soggetto asseritamente estraneo alla cooperativa;
detti rilievi afferiscono al merito della domanda e non, di certo, alla sussistenza delle condizioni dell'azione.
3. Venendo al merito, si rammenti che in tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., è principio consolidato quello secondo cui nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, e dunque il titolo, gravando invece sul debitore, in forza dei principi di riferibilità o di vicinanza della prova e di persistenza delle situazioni giuridiche, l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.) (Cass., S.U., 30/10/2001, n. 13533).
Nei casi in cui, come in quello di specie, l'oggetto della controversia riguardi l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, nonché del diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta;
grava, invece, sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione.
3.1. Con particolare riferimento alla prova della subordinazione, è ormai principio consolidato in giurisprudenza – alla luce della definizione normativa contenuta nell'art. 2094 c.c. – che i caratteri distintivi del rapporto di lavoro subordinato sono costituiti dall'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e dal suo assoggettamento ai poteri direttivi, organizzativi e disciplinari del datore di lavoro.
Tale potere deve manifestarsi sia pure con differente graduazione in dipendenza della peculiarità concreta della tipologia mansionistica nell'emanazione di ordini specifici (potendo le direttive generali connotare anche la collaborazione autonoma nell'impresa altrui), oltre che nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative, anche al fine dell'eventuale esercizio del potere disciplinare (cfr. ex multis Cass.
10/09/2019 n. 22634, ma anche Cass., sez. lav., n. 2728/2010, Cass., sez. lav., n. 4171/2006).
Con riguardo al tema degli indici di identificazione della fattispecie di lavoro subordinato, la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, individua le caratteristiche della subordinazione nel concetto di etero-direzione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive - anche di carattere programmatico - inerenti alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà (o autonomia) del lavoratore.
La subordinazione si sostanzia, pertanto, in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione.
Tuttavia, l'elemento dell'etero-direzione non è sempre agevolmente apprezzabile, come nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, oppure, all'opposto, nel caso di prestazioni lavorative dotate di notevole elevatezza e di contenuto intellettuale e creativo.
In tale ultimo caso, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria
(cfr. ex multis, Cass. lav. 27/02/2007, n.4500) quali: eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
assenza di rischio imprenditoriale;
obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
esclusività della prestazione;
infungibilità soggettiva della prestazione;
esercizio di mansioni meramente esecutive (da ultimo
Cass. civ., sez. lav., 21/07/2022, n. 22846 che richiama, tra le tante, Cass. n. 24561/2013, Cass. n.
22289/2014, Cass. n. 23846/2017; nonché Cass. civ., sez. lav., 22/04/2022, n.12919 che richiama
Cass. n. 18414/2013, Cass. n. 7517/2012, Cass. n. 3594/2011).
Ciò che deve negarsi è l'autonoma idoneità di ciascuno di questi, considerato singolarmente, a fondare l'accertamento della natura del rapporto, ma non anche la possibilità che in una valutazione globale essi vengano assunti come indizi gravi, precisi e concordanti, quindi rivelatori della sussistenza della subordinazione (Cass., Sez. un., 30/6/1999, n. 379).
3.2. Dalle suesposte coordinate ermeneutiche si desumono precisi oneri di allegazione e di prova incombenti sul lavoratore che rivendica l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il quale, in omaggio alla regola probatoria di cui all'art. 2697 c.c., deve dedurre e dimostrare a) l'etero-organizzazione, ossia che la prestazione sia retta dalle regole dell'organizzazione del "committente" nel cui contesto produttivo il prestatore sia pienamente inserito, ovvero che il prestatore non abbia apprezzabili margini di autonomia organizzativa;
b)
l'etero-direzione, bensì, ma nel mero senso di stabile disponibilità nel tempo alle mutevoli esigenze dell'impresa, che implica di per sé una condizione di assoggettamento al potere direttivo riferibile alla previsione dell'art. 2094 c.c., che non muta natura per il fatto che tale potere sia nei fatti esercitato con direttive generali o ordini specifici, di frequente o occasionalmente, cose che dipendono dalla natura delle mansioni, dal margine di autonomia dei quali anche i lavoratori subordinati solitamente dispongono, almeno nell'esecuzione della prestazione, sia che svolgano compiti creativi (Cass. n. 22785/2013, n. 14573/2012) sia che svolgano lavori ripetitivi (Cass. n.
22289/2014); e dalla natura dei processi produttivi, che tanto più rigorosamente sono predefiniti dal committente, tanto più rendono solo occasionale la necessità del suo intervento conformativo.
3.3. La prova dell'esistenza del rapporto di lavoro e della sua natura subordinata, tuttavia, non esaurisce l'onere probatorio gravante sul lavoratore, essendo altresì necessario che nel processo emerga la prova della durata del rapporto, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, del CCNL applicato e del relativo inquadramento professionale, nonché del diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta. In particolare, va rilevato che le singole voci della retribuzione sono soggette ad un onere probatorio diversificato e segnatamente: sono assoggettate al suddetto vantaggioso criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla tredicesima e quattordicesima mensilità, al TFR e a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni.
Pertanto, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento.
Diversamente, sono invece assoggettate al criterio generale “affirmanti incumbit probatio” le seguenti voci: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti.
In applicazione delle suindicate regole probatorie, deve affermarsi che costituendo la tredicesima e la quattordicesima mensilità e il TFR elementi della retribuzione il cui pagamento viene soltanto differito, il lavoratore ha l'onere di provare solo l'esistenza e la durata del rapporto di lavorativo;
invece, gli importi domandati a titolo di differenze retributive riferibili al lavoro supplementare/straordinario, al lavoro festivo, alle ferie e permessi non goduti, che costituiscono voci distinte del salario, sono condizionate al ricorso di presupposti specifici e diversi dalla prestazione del lavoro ordinario.
3.4. Invero, ai fini del riconoscimento del lavoro straordinario (o supplementare), la giurisprudenza della Suprema Corte ha costantemente affermato che gli sconfinamenti in eccesso dall'orario di lavoro previsto dal contratto, costituiscono l'oggetto precipuo dell'onere probatorio a carico del lavoratore il quale deduca di aver svolto la propria attività lavorativa oltre il normale orario di lavoro, ai fini del pagamento del lavoro straordinario;
pertanto il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice (cfr. Cass., sez. lav., 29/01/2003, n. 1389; Cass., sez. lav., 16/02/2009, n.
3714; Cass., sez. lav., 20/02/2018, n. 4076).
Analogamente, il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (cfr. Cass., sez. lav., 26/05/2020, n. 9791).
Ancora “È onere del lavoratore che pretenda un compenso per lavoro ulteriore rispetto a quello ordinario, come può essere il lavoro festivo, provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi, indicando specificamente almeno il numero complessivo di giornate festive o domenicali lavorate, senza che l'assenza di tale prova possa essere supplita dalla valutazione equitativa del giudice” (cfr. Cass. civ., sez. lav., 14 maggio 2015 n. 9906).
4. Fatta tale generale premessa in ordine agli oneri di allegazione e di prova, si osserva che dalla documentazione versata in atti – estratto contributivo, contratti di assunzione,
UniLav e buste paga – emerge che tra le parti sono intercorsi due rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato part-time: dal 09.07.2020 al 31.12.2020 e dall'11.03.2021 al 31.12.2021, contraddicendo quanto dedotto dal ricorrente in ordine alla data di cessazione del rapporto individuata in ricorso il 30.06.2021 (cfr. estratto conto allegato al ricorso e busta paga CP_3 dicembre 2021 allegata alla memoria).
Dal predetto compendio documentale si evince che il ricorrente è stato assunto con mansioni di autotrasportatore (la circostanza è comunque pacifica) con inquadramento nel livello 3S
CCNL Trasporto e spedizione merci, con un orario di lavoro di 20 ore settimanali (3,33 ore dal lunedì al sabato).
Orbene a fronte di tali emergenze documentali, il ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della dal 15.05.2020 al 30.06.2021 per 54,5 ore settimanali (circa 10,5- CP_1
11 ore giornaliere).
L'allegazione è, tuttavia, generica.
Per quanto concerne, i periodi non coperti da contratto, specie quello iniziale dal 15.05.2020 al 08.07.2020, parte attrice ha totalmente omesso l'allegazione degli indici della subordinazione come enucleati dalla Suprema Corte.
Difetta, invero, in ricorso qualunque riferimento al soggetto che ha assunto il ricorrente, al contenuto delle direttive asseritamente impartite, al controllo dell'attività lavorativa svolta, all'imposizione dei giorni e dell'orario di lavoro da osservare, all'obbligo di richiedere previa autorizzazione o giustificare eventuali assenze, ritardi o permessi, all'uso di locali, mezzi o strumenti del datore di lavoro e via dicendo.
Ebbene è evidente, alla luce delle suesposte coordinate ermeneutiche, come la mera asserzione dello svolgimento di attività lavorativa e l'indicazione degli orari di esecuzione della stessa assume connotazione neutra rispetto alla natura subordinata della prestazione asseritamente posta in essere, rivelandosi tali deduzioni, in definitiva, del tutto insufficienti ad asseverare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Va del resto rilevato, circa il generico riferimento alle direttive impartite da un certo sig.
[...]
che tale soggetto non risulta dalla visura camerale né quale legale rappresentante né CP_2 quale consigliere;
né la parte ricorrente ha precisato se tale soggetto fosse un preposto della datrice di lavoro, e ciò neppure successivamente alle avverse contestazioni circa l'estraneità di tale soggetto alla cooperativa.
4.1. Palesemente generica si rivela pure la deduzione in ordine all'orario di lavoro asseritamente osservato dal ricorrente.
Con specifico riguardo all'orario di lavoro degli autotrasportatori, si rammenti che nella fattispecie di lavoro discontinuo, quale deve ritenersi quello di autista – mansioni cui pacificamente era adibito il ricorrente –, che è caratterizzato da attese non lavorate durante le quali il dipendente può reintegrare con pause di riposo le energie psico – fisiche, è configurabile il lavoro straordinario solo quando, malgrado tale discontinuità, sia convenzionalmente prefissato un preciso orario di lavoro ed il relativo limite risulti in concreto superato, occorrendo a tal proposito che sia dedotto e fornita la prova da parte del lavoratore delle modalità e tempi del servizio prestato nell'arco di tempo compreso tra l'orario di lavoro iniziale e quello finale dell'attività lavorativa in modo da consentire di tenere conto delle pause di inattività oppure dell'attività lavorativa prestata dal dipendente oltre il limite dell'orario massimo legale.
Nel caso di specie, tuttavia, nessuna allegazione al riguardo è stata proposta dal ricorrente circa i tempi effettivi di prestazione dell'attività lavorativa e delle sue modalità.
Sul punto, parte ricorrente si è limitato ad affermare che “L'orario di lavoro osservato per tutta la durata dell'intercorso rapporto di lavoro durato dal 15 maggio 2020 e sino al 30 giugno
2021 è stato di 10 ore e mezza e/o 11 ore giornaliere, espanse e ripartite per cinque giorni alla settimana, per un totale di circa 54,5 ore settimanali lavorate.”.
Orbene, emerge chiaramente la genericità di tali asserzioni in fatto, non indicandosi in ricorso né specificamente l'articolazione dell'ordinario orario di lavoro giornaliero, né l'eventuale
“lavoro in più” espletato, essendo del tutto indeterminata (e dunque non suscettibile di prova testimoniale) la circostanza di aver espletato un orario superiore a quello contrattuale, soprattutto in considerazione dell'omessa indicazione dell'orario di inizio e fine del lavoro giornaliero, ma solo indicate genericamente le ore complessive giornaliere e settimanali.
Tali lacune in punto di allegazione hanno conseguentemente precluso anche l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti da parte ricorrente, per la genericità dei fatti storici su cui la prova testimoniale avrebbe dovuto vertere.
5. Quanto, invece, alle altre voci retributive richieste (tredicesima e quattordicesima mensilità e TFR), deve rilevarsi che, alla stregua di quanto indicato in ricorso - laddove si afferma che “Le spettanze percepite sono quelle emergenti e riconosciute già da ora come incassate, presenti all'interno dei cedolini paga” e che “Il lavoratore, per il periodo prestato alle dipendenze della resistente, diverso dal contrattualizzato non ha mai goduto di un periodo di ferie, non ha mai percepito il rateo di tredicesima e quattordicesima mensilità, lo straordinario maturato, le festività del 4 novembre 2020 né parimenti il T.F.R. a cui avrebbe avuto diritto con un regolare contratto di lavoro che rispecchiasse il suo effettivo impegno ed impiego (cfr. punti 3 e 7) – si ritiene che la domanda di pagamento di detti emolumenti faccia riferimento ai periodi asseritamente lavorati senza contratto, risultando incontestato, oltre che dalle buste paga e dagli assegni quietanzati versati in atti, la corresponsione delle mensilità aggiuntive e del TFR nei periodi di lavoro contrattualizzati.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, la domanda si rivela, pertanto, infondata e come tale va rigettata.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo – previa compensazione della metà stante l'infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dalla parte vittoriosa –, avuto riguardo ai parametri minimi in ragione della bassa complessità della lite e dell'assenza di attività istruttoria orale.
P.Q.M.
La dr.ssa Valentina Olisterno, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, compensate della metà, che si liquidano in complessivi € 2.315,00, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario come per legge.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 25/11/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 25/11/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 1855/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: accertamento rapporto di lavoro subordinato e differenze retributive;
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Pier Paolo Parte_1
AM e FL IN ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Giugliano in Campania (NA), Via Ripuaria n. 149;
RICORRENTE
C O N T R O in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Margaret Salvato e Angelo
NT ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Napoli, Corso Umberto I n. 191;
RESISTENTE
CONCLUSIONI:
PER PARTE RICORRENTE: Voglia il Tribunale adito, accertato e dichiarato il rapporto di lavoro subordinato tra le parti di cui in ricorso, condannare la resistente su indicata ed identificata in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore a pagare in favore della ricorrente: - la somma di € 27.362,69 … a titolo di ferie, rateo di tredicesima e quattordicesima mensilità, straordinario maturato, festività del 4 novembre 2020 e T.F.R., oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- le spese ed onorari di giudizio, con attribuzione ai procuratori antistatari per averne fattone anticipo.
PER PARTE RESISTENTE: Dichiarare la nullità, inammissibilità del ricorso per le ragioni esposte;
dichiarare la mancanza di interesse ad agire del ricorrente nei confronti della soc. coop. TA
Africana sud a r.l. Dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta. In subordine e
Nel merito rigettare il ricorso perché totalmente infondato. Il tutto con vittoria di spese di lite.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 03.04.2023, il ricorrente in epigrafe esponeva:
- di aver lavorato dal 15.05.2020 al 30.06.2021 alle dipendenze della Controparte_1
con mansioni di autotrasportatore merci riconducibili al livello 3S CCNL logistica, CP_1 trasporto merci e spedizione, con qualifica di operaio;
- che, in particolare, il rapporto di lavoro, benché di fatto protrattosi senza interruzione per la durata anzidetta, era stato regolarizzato soltanto nel periodo dal 09.07.2020 al 31.12.2020 e mel periodo dall'11.03.2021 al 30.06.2021, in virtù di due contratti di lavoro a tempo parziale e determinato;
- di avere osservato un orario di lavoro di dieci ore e mezza e\o undici ore al giorno, per cinque giorni a settimana, per complessive 54,5 ore settimanali;
- che era assoggettato alle direttive ed ai poteri datoriali del sig. Controparte_2
- che, “per il periodo prestato alle dipendenze della resistente, diverso dal contrattualizzato” non aveva mai goduto di un periodo di ferie, non aveva mai percepito il rateo di tredicesima e quattordicesima mensilità, lo straordinario maturato, le festività del 4 novembre 2020 né il TFR;
Lamentando di aver percepito una retribuzione inferiore rispetto alla qualità e alla quantità del lavoro svolto in spregio alle disposizioni del contratto collettivo applicabile nonché degli artt. 2099
c.c. e 36 Cost., sosteneva di essere creditore della cooperativa della somma complessiva di €
27.362,69 per i titoli sopra enucleati e meglio specificati nel prospetto contabile allegato al ricorso, avuto riguardo al livello 3S CCNL “Logistica, trasporto merci e spedizione”.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, la chiedendo l'accoglimento delle suesposte Controparte_1 conclusioni. Ritualmente istaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio parte resistente, eccependo, preliminarmente, la nullità del ricorso per indeterminatezza della domanda, la carenza di interesse ad agire e il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito, contestava la fondatezza degli assunti di controparte, concludendo per il rigetto della domanda.
Fallito il tentativo di conciliazione, acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'udienza del 20.11.2025 – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva riservata e, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nei termini di legge.
2. Parte ricorrente agisce in giudizio per il pagamento degli emolumenti ut supra specificati in forza dell'intercorso rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della cooperativa convenuta.
Così definito il thema decidendum, va disattesa l'eccezione di nullità sollevata dalla resistente.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile
l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa” (cfr., Cass. civ., sez. lav., 08.02.2011, n. 3126).
Invero, la nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro,
l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore
(Cass. n. 3126/2011).
Nella specie, come detto, dalla disamina del ricorso si evince che la domanda è volta ad ottenere l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo indicato, ed il pagamento delle differenze retributive, per i titoli enucleati in ricorso, calcolate secondo criteri, a prescindere dalla loro correttezza, comprensibili e di facile lettura, con adeguata esposizione delle ragioni a fondamento delle pretese rivendicate nell'atto introduttivo e con riferimento ad un arco temporale ben individuato nel corpo del ricorso.
La resistente, quindi, è stata posta concretamente in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese e, difatti, con la propria memoria difensiva, ha contestato specificatamente tutte le avverse deduzioni.
Ogni altra mancanza in punto di allegazione si riflette sul merito e, dunque, sulla fondatezza della domanda.
2.1. Altresì infondate sono le eccezioni di carenza di interesse per avere il ricorrente indicato una data di cessazione del rapporto diversa da quella risultante per tabulas e indicato quale soggetto che impartiva le direttive un soggetto asseritamente estraneo alla cooperativa;
detti rilievi afferiscono al merito della domanda e non, di certo, alla sussistenza delle condizioni dell'azione.
3. Venendo al merito, si rammenti che in tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., è principio consolidato quello secondo cui nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, e dunque il titolo, gravando invece sul debitore, in forza dei principi di riferibilità o di vicinanza della prova e di persistenza delle situazioni giuridiche, l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.) (Cass., S.U., 30/10/2001, n. 13533).
Nei casi in cui, come in quello di specie, l'oggetto della controversia riguardi l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, nonché del diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta;
grava, invece, sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione.
3.1. Con particolare riferimento alla prova della subordinazione, è ormai principio consolidato in giurisprudenza – alla luce della definizione normativa contenuta nell'art. 2094 c.c. – che i caratteri distintivi del rapporto di lavoro subordinato sono costituiti dall'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e dal suo assoggettamento ai poteri direttivi, organizzativi e disciplinari del datore di lavoro.
Tale potere deve manifestarsi sia pure con differente graduazione in dipendenza della peculiarità concreta della tipologia mansionistica nell'emanazione di ordini specifici (potendo le direttive generali connotare anche la collaborazione autonoma nell'impresa altrui), oltre che nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative, anche al fine dell'eventuale esercizio del potere disciplinare (cfr. ex multis Cass.
10/09/2019 n. 22634, ma anche Cass., sez. lav., n. 2728/2010, Cass., sez. lav., n. 4171/2006).
Con riguardo al tema degli indici di identificazione della fattispecie di lavoro subordinato, la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, individua le caratteristiche della subordinazione nel concetto di etero-direzione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive - anche di carattere programmatico - inerenti alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà (o autonomia) del lavoratore.
La subordinazione si sostanzia, pertanto, in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione.
Tuttavia, l'elemento dell'etero-direzione non è sempre agevolmente apprezzabile, come nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, oppure, all'opposto, nel caso di prestazioni lavorative dotate di notevole elevatezza e di contenuto intellettuale e creativo.
In tale ultimo caso, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria
(cfr. ex multis, Cass. lav. 27/02/2007, n.4500) quali: eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
assenza di rischio imprenditoriale;
obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
esclusività della prestazione;
infungibilità soggettiva della prestazione;
esercizio di mansioni meramente esecutive (da ultimo
Cass. civ., sez. lav., 21/07/2022, n. 22846 che richiama, tra le tante, Cass. n. 24561/2013, Cass. n.
22289/2014, Cass. n. 23846/2017; nonché Cass. civ., sez. lav., 22/04/2022, n.12919 che richiama
Cass. n. 18414/2013, Cass. n. 7517/2012, Cass. n. 3594/2011).
Ciò che deve negarsi è l'autonoma idoneità di ciascuno di questi, considerato singolarmente, a fondare l'accertamento della natura del rapporto, ma non anche la possibilità che in una valutazione globale essi vengano assunti come indizi gravi, precisi e concordanti, quindi rivelatori della sussistenza della subordinazione (Cass., Sez. un., 30/6/1999, n. 379).
3.2. Dalle suesposte coordinate ermeneutiche si desumono precisi oneri di allegazione e di prova incombenti sul lavoratore che rivendica l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il quale, in omaggio alla regola probatoria di cui all'art. 2697 c.c., deve dedurre e dimostrare a) l'etero-organizzazione, ossia che la prestazione sia retta dalle regole dell'organizzazione del "committente" nel cui contesto produttivo il prestatore sia pienamente inserito, ovvero che il prestatore non abbia apprezzabili margini di autonomia organizzativa;
b)
l'etero-direzione, bensì, ma nel mero senso di stabile disponibilità nel tempo alle mutevoli esigenze dell'impresa, che implica di per sé una condizione di assoggettamento al potere direttivo riferibile alla previsione dell'art. 2094 c.c., che non muta natura per il fatto che tale potere sia nei fatti esercitato con direttive generali o ordini specifici, di frequente o occasionalmente, cose che dipendono dalla natura delle mansioni, dal margine di autonomia dei quali anche i lavoratori subordinati solitamente dispongono, almeno nell'esecuzione della prestazione, sia che svolgano compiti creativi (Cass. n. 22785/2013, n. 14573/2012) sia che svolgano lavori ripetitivi (Cass. n.
22289/2014); e dalla natura dei processi produttivi, che tanto più rigorosamente sono predefiniti dal committente, tanto più rendono solo occasionale la necessità del suo intervento conformativo.
3.3. La prova dell'esistenza del rapporto di lavoro e della sua natura subordinata, tuttavia, non esaurisce l'onere probatorio gravante sul lavoratore, essendo altresì necessario che nel processo emerga la prova della durata del rapporto, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, del CCNL applicato e del relativo inquadramento professionale, nonché del diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta. In particolare, va rilevato che le singole voci della retribuzione sono soggette ad un onere probatorio diversificato e segnatamente: sono assoggettate al suddetto vantaggioso criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla tredicesima e quattordicesima mensilità, al TFR e a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni.
Pertanto, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento.
Diversamente, sono invece assoggettate al criterio generale “affirmanti incumbit probatio” le seguenti voci: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti.
In applicazione delle suindicate regole probatorie, deve affermarsi che costituendo la tredicesima e la quattordicesima mensilità e il TFR elementi della retribuzione il cui pagamento viene soltanto differito, il lavoratore ha l'onere di provare solo l'esistenza e la durata del rapporto di lavorativo;
invece, gli importi domandati a titolo di differenze retributive riferibili al lavoro supplementare/straordinario, al lavoro festivo, alle ferie e permessi non goduti, che costituiscono voci distinte del salario, sono condizionate al ricorso di presupposti specifici e diversi dalla prestazione del lavoro ordinario.
3.4. Invero, ai fini del riconoscimento del lavoro straordinario (o supplementare), la giurisprudenza della Suprema Corte ha costantemente affermato che gli sconfinamenti in eccesso dall'orario di lavoro previsto dal contratto, costituiscono l'oggetto precipuo dell'onere probatorio a carico del lavoratore il quale deduca di aver svolto la propria attività lavorativa oltre il normale orario di lavoro, ai fini del pagamento del lavoro straordinario;
pertanto il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice (cfr. Cass., sez. lav., 29/01/2003, n. 1389; Cass., sez. lav., 16/02/2009, n.
3714; Cass., sez. lav., 20/02/2018, n. 4076).
Analogamente, il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (cfr. Cass., sez. lav., 26/05/2020, n. 9791).
Ancora “È onere del lavoratore che pretenda un compenso per lavoro ulteriore rispetto a quello ordinario, come può essere il lavoro festivo, provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi, indicando specificamente almeno il numero complessivo di giornate festive o domenicali lavorate, senza che l'assenza di tale prova possa essere supplita dalla valutazione equitativa del giudice” (cfr. Cass. civ., sez. lav., 14 maggio 2015 n. 9906).
4. Fatta tale generale premessa in ordine agli oneri di allegazione e di prova, si osserva che dalla documentazione versata in atti – estratto contributivo, contratti di assunzione,
UniLav e buste paga – emerge che tra le parti sono intercorsi due rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato part-time: dal 09.07.2020 al 31.12.2020 e dall'11.03.2021 al 31.12.2021, contraddicendo quanto dedotto dal ricorrente in ordine alla data di cessazione del rapporto individuata in ricorso il 30.06.2021 (cfr. estratto conto allegato al ricorso e busta paga CP_3 dicembre 2021 allegata alla memoria).
Dal predetto compendio documentale si evince che il ricorrente è stato assunto con mansioni di autotrasportatore (la circostanza è comunque pacifica) con inquadramento nel livello 3S
CCNL Trasporto e spedizione merci, con un orario di lavoro di 20 ore settimanali (3,33 ore dal lunedì al sabato).
Orbene a fronte di tali emergenze documentali, il ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della dal 15.05.2020 al 30.06.2021 per 54,5 ore settimanali (circa 10,5- CP_1
11 ore giornaliere).
L'allegazione è, tuttavia, generica.
Per quanto concerne, i periodi non coperti da contratto, specie quello iniziale dal 15.05.2020 al 08.07.2020, parte attrice ha totalmente omesso l'allegazione degli indici della subordinazione come enucleati dalla Suprema Corte.
Difetta, invero, in ricorso qualunque riferimento al soggetto che ha assunto il ricorrente, al contenuto delle direttive asseritamente impartite, al controllo dell'attività lavorativa svolta, all'imposizione dei giorni e dell'orario di lavoro da osservare, all'obbligo di richiedere previa autorizzazione o giustificare eventuali assenze, ritardi o permessi, all'uso di locali, mezzi o strumenti del datore di lavoro e via dicendo.
Ebbene è evidente, alla luce delle suesposte coordinate ermeneutiche, come la mera asserzione dello svolgimento di attività lavorativa e l'indicazione degli orari di esecuzione della stessa assume connotazione neutra rispetto alla natura subordinata della prestazione asseritamente posta in essere, rivelandosi tali deduzioni, in definitiva, del tutto insufficienti ad asseverare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Va del resto rilevato, circa il generico riferimento alle direttive impartite da un certo sig.
[...]
che tale soggetto non risulta dalla visura camerale né quale legale rappresentante né CP_2 quale consigliere;
né la parte ricorrente ha precisato se tale soggetto fosse un preposto della datrice di lavoro, e ciò neppure successivamente alle avverse contestazioni circa l'estraneità di tale soggetto alla cooperativa.
4.1. Palesemente generica si rivela pure la deduzione in ordine all'orario di lavoro asseritamente osservato dal ricorrente.
Con specifico riguardo all'orario di lavoro degli autotrasportatori, si rammenti che nella fattispecie di lavoro discontinuo, quale deve ritenersi quello di autista – mansioni cui pacificamente era adibito il ricorrente –, che è caratterizzato da attese non lavorate durante le quali il dipendente può reintegrare con pause di riposo le energie psico – fisiche, è configurabile il lavoro straordinario solo quando, malgrado tale discontinuità, sia convenzionalmente prefissato un preciso orario di lavoro ed il relativo limite risulti in concreto superato, occorrendo a tal proposito che sia dedotto e fornita la prova da parte del lavoratore delle modalità e tempi del servizio prestato nell'arco di tempo compreso tra l'orario di lavoro iniziale e quello finale dell'attività lavorativa in modo da consentire di tenere conto delle pause di inattività oppure dell'attività lavorativa prestata dal dipendente oltre il limite dell'orario massimo legale.
Nel caso di specie, tuttavia, nessuna allegazione al riguardo è stata proposta dal ricorrente circa i tempi effettivi di prestazione dell'attività lavorativa e delle sue modalità.
Sul punto, parte ricorrente si è limitato ad affermare che “L'orario di lavoro osservato per tutta la durata dell'intercorso rapporto di lavoro durato dal 15 maggio 2020 e sino al 30 giugno
2021 è stato di 10 ore e mezza e/o 11 ore giornaliere, espanse e ripartite per cinque giorni alla settimana, per un totale di circa 54,5 ore settimanali lavorate.”.
Orbene, emerge chiaramente la genericità di tali asserzioni in fatto, non indicandosi in ricorso né specificamente l'articolazione dell'ordinario orario di lavoro giornaliero, né l'eventuale
“lavoro in più” espletato, essendo del tutto indeterminata (e dunque non suscettibile di prova testimoniale) la circostanza di aver espletato un orario superiore a quello contrattuale, soprattutto in considerazione dell'omessa indicazione dell'orario di inizio e fine del lavoro giornaliero, ma solo indicate genericamente le ore complessive giornaliere e settimanali.
Tali lacune in punto di allegazione hanno conseguentemente precluso anche l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti da parte ricorrente, per la genericità dei fatti storici su cui la prova testimoniale avrebbe dovuto vertere.
5. Quanto, invece, alle altre voci retributive richieste (tredicesima e quattordicesima mensilità e TFR), deve rilevarsi che, alla stregua di quanto indicato in ricorso - laddove si afferma che “Le spettanze percepite sono quelle emergenti e riconosciute già da ora come incassate, presenti all'interno dei cedolini paga” e che “Il lavoratore, per il periodo prestato alle dipendenze della resistente, diverso dal contrattualizzato non ha mai goduto di un periodo di ferie, non ha mai percepito il rateo di tredicesima e quattordicesima mensilità, lo straordinario maturato, le festività del 4 novembre 2020 né parimenti il T.F.R. a cui avrebbe avuto diritto con un regolare contratto di lavoro che rispecchiasse il suo effettivo impegno ed impiego (cfr. punti 3 e 7) – si ritiene che la domanda di pagamento di detti emolumenti faccia riferimento ai periodi asseritamente lavorati senza contratto, risultando incontestato, oltre che dalle buste paga e dagli assegni quietanzati versati in atti, la corresponsione delle mensilità aggiuntive e del TFR nei periodi di lavoro contrattualizzati.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, la domanda si rivela, pertanto, infondata e come tale va rigettata.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo – previa compensazione della metà stante l'infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dalla parte vittoriosa –, avuto riguardo ai parametri minimi in ragione della bassa complessità della lite e dell'assenza di attività istruttoria orale.
P.Q.M.
La dr.ssa Valentina Olisterno, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, compensate della metà, che si liquidano in complessivi € 2.315,00, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario come per legge.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 25/11/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno