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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/02/2025, n. 1396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1396 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SECONDA SEZIONE LAVORO
in persona del Giudice Maria Teresa Consiglio nella causa in materia di lavoro, iscritta al R.G. n.22141/2023 vertente tra
elettivamente domiciliato in Roma, Via Carlo Parte_1
Mirabello n. 36, presso lo studio dell'Avv. Andrea OCCHIONE, che lo rappresenta e difende giusta delega allegata in busta telematica al presente ricorso
RICORRENTE
E
persona del Controparte_1
suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Maria Pia Teti, in forza di mandato generale alle liti, n.
37875/7313 del 22.03.2024, rogito dr. Notaio in Roma Persona_1
ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale Metropolitano, via
Cesare Beccaria n 29, Roma
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 29 aprile 2024 Parte_1
conveniva in giudizio l chiedendo “dichiari che il Sig. i trova CP_1 Pt_1
nelle condizioni sanitarie previste per l'handicap grave ex art 3 comma 3
L.104/92 sin dalla data della domanda del 30.3.2023 come accertato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo;
- accertata l'invalidità di cui all'art 1 L.18/80 dichiari il diritto del Sig. all'indennità di Pt_1
accompagnamento, in misura di legge, a decorrere dalla data della domanda del 30.3.2023 ovvero da quella diversa data che verrà accertata in corso di causa;
- conseguentemente all'avvenuto accertamento condanni l al pagamento in favore del ricorrente dei ratei maturati CP_1
e maturandi del diritto così come riconosciuto, oltre interessi, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i giudizi, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario. In via subordinata - dichiari che il Sig. i trova nelle condizioni sanitarie previste per l'handicap Pt_1
grave ex art 3 comma 3 L.104/92 sin dalla data della domanda del
30.3.2023 come accertato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo”.
Assumeva che il 30 marzo 2022 aveva presentato domanda alla
Commissione Medica competente al fine di ottenere il riconoscimento della condizione di handicap grave ai sensi della L. 104/92, art. 3, comma 3, nonché del diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1, L. 18/80; che, tuttavia, la predetta Commissione non aveva riconosciuto alcun beneficio di quelli richiesti e, pertanto, il ricorrente aveva proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c.; che il CTU nominato aveva ritenuto insussistenti le condizioni per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, mentre aveva ritenuto sussistenti le condizioni per il riconoscimento dello status di handicap grave a
2 decorrere dalla data della domanda amministrativa;
che, pertanto, erano state contestate le conclusioni dell'elaborato peritale limitatamente al mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, chiedendo contestualmente l'omologa parziale quanto al requisito ex art. 3, comma 3 della Legge n. 104/92.
Si costituiva tempestivamente in giudizio l chiedendo il CP_1
rigetto del ricorso, eccependone l'inammissibilità e l'improponibilità.
All'udienza del 5 luglio 2024 veniva nominato il CTU Dr.ssa Per_2
al fine di accertare la sussistenza delle condizioni medico – legali
[...]
per il riconoscimento dei benefici richiesti dal ricorrente.
All'udienza del 3 febbraio 2024 la causa è stata decisa con sentenza contestuale, di cui è stata data lettura, assenti le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
Risulta dagli atti che l'odierno ricorrente ha proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. e che il consulente tecnico nominato dal giudice ha ritenuto insussistente il requisito sanitario necessario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Il presente ricorso è stato proposto tempestivamente ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c. In particolare, l'artt. 445 bis c.p.c. prevede espressamente (commi 4 e 6) che: "Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del
3 consulente tecnico dell'ufficio. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando,
a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Nel caso di specie, nonostante la contestazione sollevata dall dalla documentazione in atti risulta sia la dichiarazione di CP_1
dissenso nel termine fissato dal quanto comma, sia il rispetto del successivo termine perentorio di 30 giorni di cui al sesto comma, decorrente appunto dalla formulazione della dichiarazione di dissenso.
Tuttavia, proprio il sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. comma richiede anche la specificazione dei motivi della contestazione a pena di inammissibilità. Da tale disposizione si ricava che il ricorso non è ammissibile soltanto per far valere gli aggravamenti successivi al deposito della CTU. Ulteriore elemento deducibile da tale norma è che il giudice non può dare accesso alla contestazione c.d. "generica", ovvero a quella che si risolve nella riproposizione delle tesi già esposte in primo grado o nella semplice prospettazione di una sottovalutazione del quadro patologico. Nella fattispecie in esame il ricorso risulta sostenuto da specifiche allegazioni medico - legali. In definitiva, la ricorrente non si è limitata a formulare generiche contestazioni, ma ha indicato specificamente quali fossero i punti della relazione di CTU meritevoli di censura indicando come diversamente avrebbero dovuto essere valutate le patologie da cui è affetta.
4 Nel merito, la domanda di riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della Legge n. 18/80 non è fondata. Il CTU medico-legale nominato in questa fase, Dr.ssa a seguito di visita e di esauriente disamina degli atti, con Persona_2
argomentazioni analitiche e prive di contraddizioni, ha rilevato che il ricorrente, pur essendo affetto dalle patologie indicate e descritte nella relazione medesima, non è risultato presentare le condizioni medico legali per la concessione dell'indennità di accompagnamento. In particolare, il CTU ha evidenziato che “In riferimento al quesito sulla indennità di accompagnamento di cui all'art. n. 1 della Legge n. 18/80
s.m.i., all'atto della visita peritale si è potuto accertare che il Signor Pt_1
76-enne, conserva la sua autosufficienza nella deambulazione e nell'espletamento degli atti di vita quotidiana. Il paziente è in grado di camminare senza necessità di appoggio e senza incertezze, anche nel dietro front;
i cambi posturali ed il mantenimento della stazione eretta sono autonomi;
l'articolarità dei principali distretti consente di espletare in autonomia le operazioni di vestizione, igiene personale ed uso del W.C.; le facoltà cognitive sono apparse conservate avendo il paziente riferito i dati anagrafici e le notizie anamnestiche e mostrando capacità di affrontare e risolvere eventuali problemi quotidiani. Sul versante sensoriale udito e vista sono apparsi utili e sul versante psichico si è apprezzato un moderato abbassamento del tono dell'umore con pensiero focalizzato sullo stato di malattia. In ambito cardiologico non sono documentati episodi di scompenso con l'osservanza della terapia prescritta. Nel complesso le condizioni cliniche in cui versa il Signor Pt_1
non risultano minare l'autonomia deambulatoria, anche in ambiente extra-domiciliare, né nell'espletamento degli atti di vita quotidiana
5 essendo il paziente in grado autonomamente di provvedere alla cura della propria persona e di soddisfare i propri bisogni (ADL 6/6 e IADL
5/5). Non condivisibile il referto geriatrico agli atti e quello esibito alla visita peritale. Non possono ravvisarsi, quindi, i requisiti per il riconoscimento della indennità di accompagnamento di cui all'art. n. 1 della Legge n. 18/80 s.m.i.”.
Le risultanze della predetta CTU medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo l'indagine espletata correttamente eseguita ed immune da vizi logici e da profili di censurabilità, peraltro non specificamente evidenziati dalle parti. Pertanto, ritiene questo
Giudice di aderire pienamente alle valutazioni e conclusioni del consulente tecnico di ufficio nominato, specialista in medicina legale. La relazione depositata dal C.T.U. appare, infatti, esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita nel corso del giudizio e redatta secondo corrette valutazioni tecniche. In particolare, emerge dagli atti che il C.T.U. ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico del paziente, corredato dalle indagini specialistiche necessarie, ed ha tenuto conto dei criteri di valutazione dettati dalla Legge n. 18/80. In tal modo è stato accertato che “Il Signor non presenta i requisiti sanitari di cui all'art. n. 1 della Parte_1
Legge n. 18/80”.
Per quanto attiene alla domanda volta ad ottenere il riconoscimento dello status di handicap in condizioni di gravità, il CTU ha ritenuto sussistenti i requisiti ex art. 3, comma 3 della Legge n. 104 del 1992 a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 30 marzo 2022 fino a marzo 2024.
6 Si precisa, al riguardo, che la Corte di Cassazione ha stabilito che
“In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., le contestazioni anche parziali alla CTU precludono l'emissione del decreto di omologa, con la conseguenza che al giudice adito a seguito di ricorso proposto ai sensi del comma 6 della citata disposizione è rimesso l'accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e non solo sui motivi di opposizione” (Cass. sez. lav. ordin. n. 3377 del 5.2.2019, conforme Cass. sez. lav. ordin. n.
2168/2021 del 1.2.2021, ordin. n.5720 del 3.3.2021).
Pertanto, deve dichiararsi sussistente il diritto del ricorrente al riconoscimento dello status di handicap grave ex art. 3, comma 3, L.
104/92 dalla domanda amministrativa a marzo 2024.
Le spese di lite vanno compensate in ragione della reciproca soccombenza.
Le spese della CTU debbono essere poste a carico dell e CP_1
vengono liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede: dichiara la sussistenza in capo a delle condizioni Parte_1
previste dall'art. 3, comma 3, della Legge n. 104 del 1992 per il riconoscimento dello status di handicap in condizioni di gravità, a decorrere dalla domanda amministrativa e fino al mese di marzo 2024; rigetta per il resto il ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza CP_1
tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
7 Così deciso in Roma, 3 febbraio 2025
Il Giudice
Maria Teresa Consiglio
PROVVEDIMENTO REDATTO CON L'AUSILIO DELL'UFFICIO PER IL PROCESSO – DR.SSA PRISCA
BOGGETTI
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