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Sentenza 14 maggio 2024
Sentenza 14 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 14/05/2024, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice dott.ssa Rosa Maria Verrastro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero di R.G. 1334/2011 avente ad oggetto “ titoli di credito” , vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Valerio Santagata, elettivamente domiciliato presso Parte_1
lo studio del medesimo, come dal mandato e comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 15.7.2020 e rinuncia del precedente difensore;
PARTE OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso Controparte_1
dagli avvocati Caterina Saponara e Maria Grazia Oliviero, con studio in Potenza ed ivi elettivamente domiciliata giusta mandato a margine del ricorso per decreto ingiuntivo;
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 4.7.2011, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, Parte_1
provvisoriamente esecutivo, n. 186/2011 con il quale era al medesimo ingiunto, in qualità di legale rappresentante dell' , ed in solido con l'ente, il pagamento Controparte_2 della somma di € 31.800,04, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, nonché di precetto, per un totale di € 34.549,94.
A fondamento della spiegata opposizione, la parte opponente eccepiva che, essendo una CP_2
associazione riconosciuta, il legale rappresentante della stessa non poteva essere considerato coobligato;
la medesima parte domandava, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo, nella parte in cui
1 aveva posto l'obbligazione, in solido a suo carico, previa sua sospensione, con vittoria delle spese di lite e condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..
Si costituiva in giudizio la società, la quale a sua volta allegava: che l'irregolare composizione, in termini di numero dei componenti del CdA dell'Ente, rispetto alla previsione statutaria, aveva determinato una irregolarità, con conseguente carenza di potere in capo al soggetto che aveva stipulato il contratto in nome e per conto di , il quale doveva considerarsi obbligato per le obbligazioni CP_2
assunte; il contratto di locazione era stato stipulato nel 2006 mentre, dalla certificazione camerale emergeva che l'opponente era stato nominato solo nel 2007 quale legale rappresentante;
che, conclusivamente, egli doveva considerarsi responsabile ex art. 1398 c.c.
La causa era istruita solo mediante acquisizioni documentali e, all'udienza del 31.1.2024 e dopo alcuni rinvii, era riservata a sentenza.
L'opposizione è meritevole di accoglimento ed il decreto ingiunti va revocato, non essendo ravvisabile alcuna responsabilità solidale in capo all'opponente per l'obbligazione di cui alla igiunzione.
In fatto, dalla documentazione risulta che il decreto ingiuntivo si riferisce al credito derivante dall'omesso pagamento di canoni convenuti in un contratto di sublocazione intervenuto tra e CP_2 società opposta;
l'opponente è il legale rappresentante dell'Ente, che ha la veste giuridica di associazione riconosciuta.
Ed infatti, la parte opponente ha depositato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 943 del
30.10.1998 con il quale era riconosciuta ad la personalità giuridica ed approvato lo statuto. CP_2
Dalla lettura del decreto si evince che l'Ente operava con proprio statuto e propri organi sociali da data ampiamente anteriore rispetto al riconoscimento, che ha attribuito all'associazione la personalità giuridica.
La competenza delle Regioni, ivi compresa quella regolamentare, era stata prevista dal dall'art. 5 del
DPR 361/2000.
Dal riconoscimento discende l'inapplicabilità della norma di cui all'art. 38 , quanto alla responsabilità solidale, per le obbligazioni della associazione, di coloro che abbiano agito in nome e per conto dell'Ente.
Prima della entrata in vigore del dpr 361/2000 le associazioni acquistavano la personalità giuridica mediante atto amministrativo, nel caso di specie m un decreto del Presidente della . Organizzazione_1
La parte opposta ha depositato una certificazione della , dalla quale si evince Organizzazione_2
che il era stato nominato nella carica nel 2007, e che la composizione del consiglio di Pt_1
amministrazione era diversa da quella di cui allo statuto allegato al decreto di riconoscimento.
Da tali circostanze la parte fa discendere la responsabilità del ex art. 1398 c.c. CP_3 Pt_1
2 La norma, tuttavia prevede che : “ colui che ha contrattato come rappresentante senza averne il potere… è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto”.
La previsione va letta in maniera coordinata , ovvero alla luce dei rimedi esperibili nella ipotesi di contratto concluso dal rappresentante senza poteri.
Il contratto in tale ipotesi è infatti inefficace nei confronti del rappresentato, e l'azione può essere proposta solo da quest'ultimo.
Pertanto, dalla eventuale carenza di potere del rappresentante, non discende la responsabilità solidale di questo per l'obbligazione assunta in nome e per conto del falso rappresentato, il quale potrà solo, in qualità di unico legittimato, far valere l'inefficacia del contratto posto in essere dal rappresentante senza poteri, o anche ratificarne l'operato giusta art. 1399 c.c.
Conclusivamente, l'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo revocato, quale effetto di legge derivante dalla opposizione proposta dal soggetto asseritamente obbligato in via solidale. ( sul tema anche Cass. n. 22696/2015).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto liquidate in € 5810,00 oltre spese forfettarie
IVA e CPA come per legge, in base: al valore della controversia, alle attività processuali svolte ( non sono state depositate memorie 183 c.p.c.) ed in base al livello, intermedio di complessità delle questioni giuridiche affrontate, giusta al DM 147/2022; ne va disposto il pagamento in favore del procuratore costituito, per fattone anticipo.
Va, invece, rigettata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. in difetto di allegazione e prova dei suoi presupposti, non essendo, in particolare all'uopo sufficiente, quanto alla integrazione dell'elemento soggettivo, l'avere la parte opposta proposto ricorso per decreto ingiuntivo in base ad un credito rivelatosi insussistente. ( cfr. Cass. 30448/2018 ma anche 2805/2018 quanto all'onere di specifica allegazione e prova del danno sofferto)
Si rileva peraltro come la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare gli elementi di fatto necessari per ottenere la liquidazione del danno, con conseguente effetto preclusivo all'accoglimento della domanda risarcitoria ( sul tema Cass. n. 21798/2015 ed anche la recente Cass. n. 15175/2023)
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 186/2011 proposta da , ogni altra domanda, eccezione e deduzione Parte_1
disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3 2) Condanna la parte opposta al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 5810,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per lelle ed oltre spese vive, disponendone il pagamento in favore del procuratore costituito, per fattone anticipo;
3) Rigetta la domanda risarcitoria proposta dall'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Potenza, 11.5.2024
Il giudice
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro
4 5
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice dott.ssa Rosa Maria Verrastro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero di R.G. 1334/2011 avente ad oggetto “ titoli di credito” , vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Valerio Santagata, elettivamente domiciliato presso Parte_1
lo studio del medesimo, come dal mandato e comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 15.7.2020 e rinuncia del precedente difensore;
PARTE OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso Controparte_1
dagli avvocati Caterina Saponara e Maria Grazia Oliviero, con studio in Potenza ed ivi elettivamente domiciliata giusta mandato a margine del ricorso per decreto ingiuntivo;
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 4.7.2011, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, Parte_1
provvisoriamente esecutivo, n. 186/2011 con il quale era al medesimo ingiunto, in qualità di legale rappresentante dell' , ed in solido con l'ente, il pagamento Controparte_2 della somma di € 31.800,04, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, nonché di precetto, per un totale di € 34.549,94.
A fondamento della spiegata opposizione, la parte opponente eccepiva che, essendo una CP_2
associazione riconosciuta, il legale rappresentante della stessa non poteva essere considerato coobligato;
la medesima parte domandava, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo, nella parte in cui
1 aveva posto l'obbligazione, in solido a suo carico, previa sua sospensione, con vittoria delle spese di lite e condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..
Si costituiva in giudizio la società, la quale a sua volta allegava: che l'irregolare composizione, in termini di numero dei componenti del CdA dell'Ente, rispetto alla previsione statutaria, aveva determinato una irregolarità, con conseguente carenza di potere in capo al soggetto che aveva stipulato il contratto in nome e per conto di , il quale doveva considerarsi obbligato per le obbligazioni CP_2
assunte; il contratto di locazione era stato stipulato nel 2006 mentre, dalla certificazione camerale emergeva che l'opponente era stato nominato solo nel 2007 quale legale rappresentante;
che, conclusivamente, egli doveva considerarsi responsabile ex art. 1398 c.c.
La causa era istruita solo mediante acquisizioni documentali e, all'udienza del 31.1.2024 e dopo alcuni rinvii, era riservata a sentenza.
L'opposizione è meritevole di accoglimento ed il decreto ingiunti va revocato, non essendo ravvisabile alcuna responsabilità solidale in capo all'opponente per l'obbligazione di cui alla igiunzione.
In fatto, dalla documentazione risulta che il decreto ingiuntivo si riferisce al credito derivante dall'omesso pagamento di canoni convenuti in un contratto di sublocazione intervenuto tra e CP_2 società opposta;
l'opponente è il legale rappresentante dell'Ente, che ha la veste giuridica di associazione riconosciuta.
Ed infatti, la parte opponente ha depositato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 943 del
30.10.1998 con il quale era riconosciuta ad la personalità giuridica ed approvato lo statuto. CP_2
Dalla lettura del decreto si evince che l'Ente operava con proprio statuto e propri organi sociali da data ampiamente anteriore rispetto al riconoscimento, che ha attribuito all'associazione la personalità giuridica.
La competenza delle Regioni, ivi compresa quella regolamentare, era stata prevista dal dall'art. 5 del
DPR 361/2000.
Dal riconoscimento discende l'inapplicabilità della norma di cui all'art. 38 , quanto alla responsabilità solidale, per le obbligazioni della associazione, di coloro che abbiano agito in nome e per conto dell'Ente.
Prima della entrata in vigore del dpr 361/2000 le associazioni acquistavano la personalità giuridica mediante atto amministrativo, nel caso di specie m un decreto del Presidente della . Organizzazione_1
La parte opposta ha depositato una certificazione della , dalla quale si evince Organizzazione_2
che il era stato nominato nella carica nel 2007, e che la composizione del consiglio di Pt_1
amministrazione era diversa da quella di cui allo statuto allegato al decreto di riconoscimento.
Da tali circostanze la parte fa discendere la responsabilità del ex art. 1398 c.c. CP_3 Pt_1
2 La norma, tuttavia prevede che : “ colui che ha contrattato come rappresentante senza averne il potere… è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto”.
La previsione va letta in maniera coordinata , ovvero alla luce dei rimedi esperibili nella ipotesi di contratto concluso dal rappresentante senza poteri.
Il contratto in tale ipotesi è infatti inefficace nei confronti del rappresentato, e l'azione può essere proposta solo da quest'ultimo.
Pertanto, dalla eventuale carenza di potere del rappresentante, non discende la responsabilità solidale di questo per l'obbligazione assunta in nome e per conto del falso rappresentato, il quale potrà solo, in qualità di unico legittimato, far valere l'inefficacia del contratto posto in essere dal rappresentante senza poteri, o anche ratificarne l'operato giusta art. 1399 c.c.
Conclusivamente, l'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo revocato, quale effetto di legge derivante dalla opposizione proposta dal soggetto asseritamente obbligato in via solidale. ( sul tema anche Cass. n. 22696/2015).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto liquidate in € 5810,00 oltre spese forfettarie
IVA e CPA come per legge, in base: al valore della controversia, alle attività processuali svolte ( non sono state depositate memorie 183 c.p.c.) ed in base al livello, intermedio di complessità delle questioni giuridiche affrontate, giusta al DM 147/2022; ne va disposto il pagamento in favore del procuratore costituito, per fattone anticipo.
Va, invece, rigettata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. in difetto di allegazione e prova dei suoi presupposti, non essendo, in particolare all'uopo sufficiente, quanto alla integrazione dell'elemento soggettivo, l'avere la parte opposta proposto ricorso per decreto ingiuntivo in base ad un credito rivelatosi insussistente. ( cfr. Cass. 30448/2018 ma anche 2805/2018 quanto all'onere di specifica allegazione e prova del danno sofferto)
Si rileva peraltro come la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare gli elementi di fatto necessari per ottenere la liquidazione del danno, con conseguente effetto preclusivo all'accoglimento della domanda risarcitoria ( sul tema Cass. n. 21798/2015 ed anche la recente Cass. n. 15175/2023)
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 186/2011 proposta da , ogni altra domanda, eccezione e deduzione Parte_1
disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3 2) Condanna la parte opposta al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 5810,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per lelle ed oltre spese vive, disponendone il pagamento in favore del procuratore costituito, per fattone anticipo;
3) Rigetta la domanda risarcitoria proposta dall'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Potenza, 11.5.2024
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