Ordinanza cautelare 12 ottobre 2023
Sentenza 24 settembre 2024
Ordinanza cautelare 27 febbraio 2025
Rigetto
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 27/02/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00747/2025 REG.PROV.CAU.
N. 09202/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 9202 del 2024, proposto da
AR DO, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Togna, Pasquale Freddino, con domicilio eletto presso lo studio Massimo Togna in Roma, via Federico Cesi, n. 21.
contro
Arpa Umbria - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale dell'Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Amici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
GA NI, TI UF, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabio Buchicchio, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via XX Settembre, n. 76.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) n. 00654 del 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Arpa Umbria - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale dell'Umbria e di GA NI e di TI UF;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento/reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 il Cons. Maurizio Santise e uditi per le parti gli avvocati viste le conclusioni delle parti come da verbale.
Ritenuto, ad un sommario esame proprio della presente fase cautelare, non sussistente il fumus boni iuris in ordine alla domanda cautelare proposta, in considerazione della circostanza che la Commissione, come indicato dal T.a.r., nell’ordinanza cautelare n. 133 del 12 ottobre 2023, ha “integrato le valutazioni degli elaborati della seconda prova (teorico-pratica)”, della ricorrente e degli altri candidati poi risultati vincitori o comunque inseriti nella graduatoria finale, specificando, con riguardo alla specifica posizione dell’appellante, che è “ Del tutto insufficiente e carente la descrizione delle attività di gestione delle emergenze e del coordinamento con gli altri enti coinvolti, come anche delle ripercussioni sulla catena alimentare locale ”;
Ritenuto che le censure articolate dall’appellante non sembrano prima facie fondate, in quanto l’integrazione delle valutazioni ad opera della Commissione, effettuate a seguito di una nuova attività istruttoria in attuazione dell’ordinanza cautelare del T.a.r., sono poi confluite in un nuovo provvedimento (delibera n. 41 del 2024 del Direttore Generale Arpa Umbria), peraltro autonomamente impugnato dall’appellante con ricorso per motivi aggiunti proposti in primo grado;
Ritenuto doversi compensare le spese di lite in considerazione delle ragioni che hanno condotto alla presente decisione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) respinge l'istanza cautelare;
Compensa le spese di lite tra le parti.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Carbone, Presidente
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
Maurizio Santise, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maurizio Santise | Luigi Carbone |
IL SEGRETARIO