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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 14/10/2025, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro
Il giudice onorario del Tribunale di SI in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Marescalco, esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisione , ha emesso la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 2971/22 R.G., promossa da
, nato ad [...] il [...] Cod. Fisc: residente in Noto ( SR) , Parte_1 contrada Bufalefi elettivamente domiciliato in Catania, via Androne n. 39 presso lo studio dell'avv. Pietro Ferlito che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
Contro
Controparte_1
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t. con sede in SI via
[...] P.IVA_1
G. Perasso n. 2
Resistente Contumace
( c.f. ) con sede in Roma via G. Grezar n. 14 in persona del legale CP_2 P.IVA_2 rappresentante p.t. con sede in SI, viale Santa Panagia n. 141
Resistente Contumace
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione ex artt 22 e ss. L.n. 689/1981
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.11.2022, parte ricorrente conveniva in giudizio innanzi all'intestato
Tribunale l' di SI, l' di SI e l' di SI, CP_3 Controparte_4 CP_2
1 previa richiesta di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato per ivi sentire dichiarare “la nullità e/o annullabilità della Cartella di pagamento n. 29820200011842084000 notificata a mezzo pec in data 17.10.2022 con la quale si intimava al sig. il pagamento della Parte_1 complessiva somma di 3.106,22 euro con la causale “Sanzioni Ispett. Territ. Lavoro anno 2017” sulla scorta, della Ordinanza Ingiunzione n. 17/093 del 02/03/2017” notificata il 11/04/2017.
A fondamento della sua domanda, in via preliminare, deduceva l'inesistenza della notifica della detta ordinanza ingiunzione, quale atto conseguente il verbale di accertamento n. 11/1083 del
27.02.2012, trasmessogli dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro di SI con nota del
07.03.2012, ricevuta il 13.03.2012 . La notifica, sebbene effettuata ai sensi dell'art 140 c.p.c., non si era mai perfezionata in quanto il relativo atto non era mai stato depositato presso la Casa
Comunale di Floridia. Sempre in via preliminare, eccepiva, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione del credito, stante l'inerzia dell'Ente impositore il quale aveva notificato l'intimazione di pagamento il 17.10.2022, e quindi ben oltre il termine quinquennale previsto dalla legge dall'accertamento della violazione . Nel merito, senza rinuncia alle dispiegate eccezioni preliminari, deduceva che nel giudizio di accertamento negativo dell'obbligo contributivo (in esso verbale portato) promosso dall'odierno deducente nei confronti dell' di SI era stato CP_3 annullato dal Tribunale di SI Sezione Lavoro con sentenza n. 368/2017 del 4.5.2017
(Allegato n. 7), poi confermata dalla Corte d'Appello di Catania, Sezione Lavoro con sentenza n.
329/2020 del 15.6.2020, non impugnata e passata in giudicato.
Con provvedimento del 17.01.2023 veniva sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e, in assenza di istruttoria, la causa veniva rinviata, previo deposito di note scritte, all'udienza di discussione e decisione.
Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia di Controparte_5
e di , in quanto,
[...] Controparte_6 nonostante la rituale notifica del ricorso effettuata a mezzo pec nei confronti degli enti convenuti, nessuno si costituiva in giudizio.
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento, stante l'inesistenza della notifica dell'ordinanza ingiunzione, quale atto presupposto impositivo della cartella impugnata. Dall'esame della documentazione allegata agli atti del presente giudizio, infatti, si evince che, come attestato dal
Comune di Floridia, su richiesta dell'opponente che si recava presso la Casa Comunale per ritirare il detto provvedimento, esso non veniva rinvenuto perché mai depositato presso la Casa
Comunale. Ne discende, quindi, la nullità dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
2 Deve rilevarsi altresì che, come correttamente prospettato dal ricorrente, in ogni caso la sanzione amministrativa irrogata è prescritta. Il termine quinquennale è infatti trascorso sia tra la data di notifica del verbale di accertamento (13/03/2012) e quella dell'asserita (ma mai avvenuta) notifica dell'ordinanza ingiunzione (11/05/2017), ma anche tra quest'ultima e la notifica della cartella di pagamento oggi opposta che è avvenuta in data 17/10/2022.
In ogni caso il verbale unico di accertamento del 07.03.2012, atto dal quale trae origine,
l'ordinanza ingiunzione mai notificata è stato annullato dal Tribunale di SI con sentenza n.
368/2017 del 04.05.2017, poi confermata dalla Corte d'Appello di Catania con sentenza n.
329/2020 del 15. 06.2020, non impugnata e passata in giudicato.
Per tutti questi motivi ne discende la nullità della cartella di pagamento impugnata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, uditi i procuratori delle parti costituite, rigettata ogni contraria istanza , eccezione e difesa, definitivamente decidendo
1) Dichiara la contumacia di Controparte_7
Con
( già ) di SI e di
[...] Controparte_6
, agente della riscossione di SI;
[...]
2) Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la opposta cartella di pagamento n.
29820200011842084000;
3) Condanna le parti resistenti contumaci al pagamento in solido delle spese processuali che liquida in complessivi euro 1300,00 oltre Iva, Spese Generali e CPA, come per legge
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
SI 14.10.2025 Il Giudice
Dott. Paolo Marescalco
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