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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 18/03/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA AN
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Mario Miele, all'udienza del 18/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 1190/2017 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss.
L689/1981, lavoro/prev.” e vertente fra
, ( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Sandro Tortorella e Flora Santoro, come da procura versata in atti;
ricorrente contro
) rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv.to Claudio Carrato, come da procura versata in atti;
resistente
E
), in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_2
tempore, in proprio quale mandatario della
[...]
), Controparte_3 P.IVA_3
rappresentato e difeso dall'Avv.to Daniela Guarino, in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Rep. Persona_1
80974; resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato in data 06/11/2024 Parte_1 proponeva ricorso avverso “cartella di pagamento” (intimazione di pagamento)
n°1002017900859405800.
Il ricorrente deduceva/lamentava che si trattava di cartella notificata via pec senza apposizione di firma digitale. Deduceva, inoltre, in merito alla prescrizione dei crediti portati nella cartella n° 10020000067074805000.
Adiva pertanto il Tribunale di Vallo della CA (in funzione di giudice del lavoro) al fine di sentire: 1) “accertare e dichiarare, per le ragioni espresse in premessa ed ai sensi dell'art. 3 comma 9 L 335/95, la nullità delle cartelle di pagamento suindicate”; 2) “dichiarare, pertanto, che nulla deve l' per a CP_2
cartella n° 1002000006707480500 notificata in data 21/05/2001 e oggetto della richiesta nella cartella di pagamento notificata a mezzo PEC in data 14/07/2017
e portante la somma di Euro 19.097,84”.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano e contrastavano la domanda l e l' (in uno alla . Controparte_4 CP_2 CP_5
Quanto al resto, si rinvia agli atti di causa ed a quelli di parte, non senza evidenziare che in data odierna la causa è stata ritenuta per la decisione.
2.1 Si premette che la domanda di parte ricorrente non è chiara e deve essere interpretata insieme all'atto: ed infatti il ricorrente chiede, di fatto, la dichiarazione di nullità delle “cartelle di pagamento” ai sensi dell'art. 3 co. 9 L
335/95 come da premessa, ma nel corpo dell'atto faceva riferimento alla sola cartella di pagamento n° 1002000006707480500, senza nulla eccepire rispetto alle altre cartelle;
inoltre, il giudizio è stato introdotto nei confronti della sola
, e non anche degli altri enti impositori (titolari dei crediti delle altre cartelle CP_2 esattoriali): uno di tali enti era, fra l'altro, la stessa ETR per tributo relativo alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie. Si ritiene pertanto intendere la domanda limitata, per quello che riguarda la richiesta prescrizionale, alla sola cartella in esame.
Pag. 2 di 4 2.1 Quanto invece alla nullità della notifica della “cartella esattoriale”
(intimazione di pagamento) la stessa non viene riportata nelle conclusioni. Parte ricorrente, è il caso di rilevare, non eccepisce l'inesistenza della notifica via PEC ma la nullità della stessa per mancata apposizione della firma digitale.
Ebbene, in merito con sentenza n. 17251 del 2013 la Cassazione ha stabilito la non necessità della sottoscrizione della cartella/avviso di pagamento, allorquando la stessa risulti inequivocabilmente provenire dall'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo.
La mancata produzione dell'originale EML/MSG della notifica non permette di valutare la provenienza (indirizzo mittente) della PEC, ma sul punto è chiaro il rilievo di diritto di parte ricorrente che contesta, specificamente, la mancata sottoscrizione digitale. Ebbene, attesa la mancata contestazione sul punto in uno alla produzione del modello di intimazione di pagamento notificata, si ritiene infondato sul punto il ricorso.
2.2 Quanto invece all'eccezione di prescrizione, in relazione alla cartella n°
1002000006707480500, la stessa risulta fondata. Ed infatti, pur ammettendo l'originaria notifica nel 2001 (circostanza che parte ricorrente non contesta),
l'unico atto interruttivo della stessa cartella esattoriale è la notifica dell'intimazione di pagamento, intervenuta ben anche oltre il termine decennale, comunque non applicabile nel caso di specie.
2.3 Resta assorbita ogni ulteriore questione.
3.0 Le spese sono poste in capo a parte soccombente CP_6
P.Q.M.
il Tribunale di Vallo della CA, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti dell' e dell'
[...] Controparte_4 [...]
(costituitosi anche in nome e per conto della Controparte_7
), così provvede: Controparte_8
Pag. 3 di 4 1) dichiara prescritto, e quindi nullo e non esigibile, il credito portato dalla cartella esattoriale contraddistinta dal n° 1002000006707480500.
2) condanna l' alla refusione in favore di parte ricorrente CP_6 Parte_2
delle spese di lite liquidate in euro 2.043,00, di cui euro 2.000 per
[...]
compensi (oltre iva, cassa, accessori e 15% forfettario) ed euro 43,00 per anticipazioni, con distrazione in favore degli avv.ti Sandro Tortorella e Flora
Santoro per dichiarato anticipo.
Così deciso in Vallo della CA, 18/03/2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA AN
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Mario Miele, all'udienza del 18/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 1190/2017 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss.
L689/1981, lavoro/prev.” e vertente fra
, ( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Sandro Tortorella e Flora Santoro, come da procura versata in atti;
ricorrente contro
) rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv.to Claudio Carrato, come da procura versata in atti;
resistente
E
), in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_2
tempore, in proprio quale mandatario della
[...]
), Controparte_3 P.IVA_3
rappresentato e difeso dall'Avv.to Daniela Guarino, in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Rep. Persona_1
80974; resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato in data 06/11/2024 Parte_1 proponeva ricorso avverso “cartella di pagamento” (intimazione di pagamento)
n°1002017900859405800.
Il ricorrente deduceva/lamentava che si trattava di cartella notificata via pec senza apposizione di firma digitale. Deduceva, inoltre, in merito alla prescrizione dei crediti portati nella cartella n° 10020000067074805000.
Adiva pertanto il Tribunale di Vallo della CA (in funzione di giudice del lavoro) al fine di sentire: 1) “accertare e dichiarare, per le ragioni espresse in premessa ed ai sensi dell'art. 3 comma 9 L 335/95, la nullità delle cartelle di pagamento suindicate”; 2) “dichiarare, pertanto, che nulla deve l' per a CP_2
cartella n° 1002000006707480500 notificata in data 21/05/2001 e oggetto della richiesta nella cartella di pagamento notificata a mezzo PEC in data 14/07/2017
e portante la somma di Euro 19.097,84”.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano e contrastavano la domanda l e l' (in uno alla . Controparte_4 CP_2 CP_5
Quanto al resto, si rinvia agli atti di causa ed a quelli di parte, non senza evidenziare che in data odierna la causa è stata ritenuta per la decisione.
2.1 Si premette che la domanda di parte ricorrente non è chiara e deve essere interpretata insieme all'atto: ed infatti il ricorrente chiede, di fatto, la dichiarazione di nullità delle “cartelle di pagamento” ai sensi dell'art. 3 co. 9 L
335/95 come da premessa, ma nel corpo dell'atto faceva riferimento alla sola cartella di pagamento n° 1002000006707480500, senza nulla eccepire rispetto alle altre cartelle;
inoltre, il giudizio è stato introdotto nei confronti della sola
, e non anche degli altri enti impositori (titolari dei crediti delle altre cartelle CP_2 esattoriali): uno di tali enti era, fra l'altro, la stessa ETR per tributo relativo alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie. Si ritiene pertanto intendere la domanda limitata, per quello che riguarda la richiesta prescrizionale, alla sola cartella in esame.
Pag. 2 di 4 2.1 Quanto invece alla nullità della notifica della “cartella esattoriale”
(intimazione di pagamento) la stessa non viene riportata nelle conclusioni. Parte ricorrente, è il caso di rilevare, non eccepisce l'inesistenza della notifica via PEC ma la nullità della stessa per mancata apposizione della firma digitale.
Ebbene, in merito con sentenza n. 17251 del 2013 la Cassazione ha stabilito la non necessità della sottoscrizione della cartella/avviso di pagamento, allorquando la stessa risulti inequivocabilmente provenire dall'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo.
La mancata produzione dell'originale EML/MSG della notifica non permette di valutare la provenienza (indirizzo mittente) della PEC, ma sul punto è chiaro il rilievo di diritto di parte ricorrente che contesta, specificamente, la mancata sottoscrizione digitale. Ebbene, attesa la mancata contestazione sul punto in uno alla produzione del modello di intimazione di pagamento notificata, si ritiene infondato sul punto il ricorso.
2.2 Quanto invece all'eccezione di prescrizione, in relazione alla cartella n°
1002000006707480500, la stessa risulta fondata. Ed infatti, pur ammettendo l'originaria notifica nel 2001 (circostanza che parte ricorrente non contesta),
l'unico atto interruttivo della stessa cartella esattoriale è la notifica dell'intimazione di pagamento, intervenuta ben anche oltre il termine decennale, comunque non applicabile nel caso di specie.
2.3 Resta assorbita ogni ulteriore questione.
3.0 Le spese sono poste in capo a parte soccombente CP_6
P.Q.M.
il Tribunale di Vallo della CA, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti dell' e dell'
[...] Controparte_4 [...]
(costituitosi anche in nome e per conto della Controparte_7
), così provvede: Controparte_8
Pag. 3 di 4 1) dichiara prescritto, e quindi nullo e non esigibile, il credito portato dalla cartella esattoriale contraddistinta dal n° 1002000006707480500.
2) condanna l' alla refusione in favore di parte ricorrente CP_6 Parte_2
delle spese di lite liquidate in euro 2.043,00, di cui euro 2.000 per
[...]
compensi (oltre iva, cassa, accessori e 15% forfettario) ed euro 43,00 per anticipazioni, con distrazione in favore degli avv.ti Sandro Tortorella e Flora
Santoro per dichiarato anticipo.
Così deciso in Vallo della CA, 18/03/2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
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