Art. 1.
La concessione dell'assegno straordinario di cui allo articolo 1 della legge 21 febbraio 1963, n. 358 , e' estesa, nella identica misura e alle stesse condizioni, a favore delle vedove di medaglia d'oro al valor militare alla memoria in possesso dell'assegno previsto - per il medesimo titolo - dalla legge 10 agosto 1950, n. 648 , e successive modificazioni.
La concessione dell'assegno straordinario di cui allo articolo 1 della legge 21 febbraio 1963, n. 358 , e' estesa, nella identica misura e alle stesse condizioni, a favore delle vedove di medaglia d'oro al valor militare alla memoria in possesso dell'assegno previsto - per il medesimo titolo - dalla legge 10 agosto 1950, n. 648 , e successive modificazioni.