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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 26/09/2025, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott. Emilio Sirianni Presidente
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1005 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
, con l'Avv. Luigi Fusaro ---- appellante Parte_1
E appellata/ non costituita Controparte_1
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza Tribunale di Cosenza, Giudice del Lavoro.
Annullamento graduatoria e risarcimento danni.
Conclusioni dell'appellante: gravame
3) l'illegittimità della graduatoria finale rettificata dall'esito degli accertamenti pubblicata in data 28.04.2006 e di ogni altro atto comunque presupposto, ivi compresi gli atti che hanno portato alla modifica dei parametri di valutazione del punteggio attribuito ai candidati ed in base ai quali la graduatoria è stata emanata e per l'effetto annullare l'atto con ogni conseguenza di legge.
4) Condannare la , in proprio e in qualità di socio unico della SI Servizi S.p.a., Controparte_1
società estinta, al risarcimento del danno pari ad euro 5.760,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria per tutti i motivi sopra indicati. Col favore delle spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore>>.
Svolgimento del processo
1. L'appello è stato proposto dal Sig. avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Cosenza, giudice del lavoro, che ha rigettato il suo ricorso con cui, in riassunzione dal TAR
(che aveva negato la propria giurisdizione), chiedeva al Giudice l'annullamento della graduatoria resa nella procedura selettiva indetta, con avviso pubblico del 31/3/2005 della SI
Servizi S.p.a. (società a partecipazione maggioritaria della “per Controparte_1
l'individuazione e la selezione di n. 350 soggetti da inserire in attività finalizzate all'inserimento lavorativo ed allo sviluppo occupazionale, per i residenti nelle aree comprese nei Parchi
Nazionali della Sila e dell'Aspromonte”, chiedendo anche un risarcimento danni pari ad €
5.760,00.
2. Il motivo del rigetto è stato il seguente (ritenuto “ragione più liquida”): sul presupposto che la SI S.p.A. (e la società che aveva curato le procedure della CP_2
selezione) erano ormai estinte, “sicché non può procedersi nei loro confronti”, ha, comunque, ritenuto che la posizione dell'interessato, all'interno della graduatoria, dapprima incluso nella stessa come vincitore, dipoi escluso, non poteva essere tutelata, posto che l'inclusione tra i vincitori era derivata dall'applicazione di criteri di valutazione non previsti dal bando e che l'esclusione era dipesa dalla disapplicazione di tali criteri, operata sulla scorta di ricorsi gerarchici che ne avevano denunciato l'illegittima previsione.
3. L'appellante ha criticato la pronuncia di primo grado, osservando: a) che il
Tribunale, non dichiarando l'illegittimità della graduatoria finale, siccome rettificata, aveva violato i “principi di trasparenza e disparità di trattamento di cui all'art. 12 della legge 241/1990”;
b) che il tribunale aveva omesso di motivare in ordine alle critiche riguardanti gli ulteriori profili di illegittimità esposti nel libello introduttivo, afferenti ai criteri di valutazione utilizzati dalla commissione esaminatrice;
c) che il tribunale aveva omesso di pronunciarsi in ordine alle doglianze afferenti le denunciate violazioni degli obblighi di correttezza e di buona fede;
d) che il tribunale, ritenendo infondata la domanda principale, aveva ingiustamente rigettato la domanda collegata di risarcimento del danno per perdita di chance.
4. L'amministrazione appellata, già dichiarata contumace in primo grado, tale è rimasta anche in sede di gravame. 5. All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.p.c., giusta decreto del
Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 2 settembre 2025, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa nei termini che seguono.
Motivi della decisione
6. L'appello è infondato.
7. Il ricorrente/appellante, nel corso del giudizio di primo grado, ha dichiarato di avere riassunto e, quindi, proseguito il giudizio nei confronti della sola , dalla quale Controparte_1
la SI Servizi S.p.A. era partecipata, per il semplice fatto che la stessa SI, nelle more del contenzioso (avviato innanzi al TAR sin dal 2006), “a seguito della procedura di liquidazione veniva cancellata dal registro dell'imprese in data 23.03.2016”.
8. Di tale difesa si ha contezza solo per consultazione del fascicolo telematico di primo grado, al quale, peraltro, non risulta allegato alcun documento comprovante la circostanza di cui sopra.
9. Sennonché, l'evento descritto dal ricorrente in primo grado, quand'anche fosse confermato documentalmente – pur non essendolo – non inciderebbe, sul giudizio medesimo, in modo tale da far individuare un diverso legittimato passivo, rispetto alla SI, almeno secondo le disposizioni di cui all'art. 2495 c.c., vigente ratione temporis (ossia prima delle modifiche apportate alla norma nel 2020).
10. Quest'ultima società, infatti, ha curato la procedura selettiva per l'acquisizione di
350 unità lavorative. Sicché era detta società l'unico interlocutore processuale valido nell'ottica di una declaratoria di un'illegittimità maturata nel corso della procedura di selezione.
11. Orbene, le meramente enunciate liquidazione di tale società e successiva cancellazione dal registro delle imprese non avrebbero dovuto incidere sul normale sviluppo processuale della vicenda, posto che è pacifico il principio, ante 2020, secondo cui cancellazione dal registro delle imprese ha funzione di pubblicità e non produce estinzione della società, la quale rimane in vita fino a quando non siano liquidati i rapporti derivanti dall'attività sociale o a questa connessi. In tale ipotesi la rappresentanza processuale della società spetta a norma dell'art. 2310 cod. civ. ai liquidatori, nei confronti dei quali deve essere riassunto il giudizio di rinvio dopo la cassazione della sentenza pronunciata nei confronti della società, di guisa che è inammissibile la riassunzione nei confronti dei soci o degli amministratori della società>>
(Sez. 3, Sentenza n. 6597 del 07/07/1998; cfr. anche Sez. 5, Sentenza n. 6078 del 26/04/2001).
Come parimenti pacifico è il principio secondo cui una società - nella specie, in nome collettivo -, alla cancellazione di questa dal registro delle imprese, e comunque al suo scioglimento, non consegue anche la sua estinzione, che è determinata, invece, soltanto dalla effettiva liquidazione dei rapporti giuridici pendenti che alla stessa facevano capo, e dalla definizione di tutte le controversie giudiziarie in corso con i terzi per ragioni di dare ed avere. Ne consegue che una società costituita in giudizio non perde la legittimazione processuale in conseguenza della sua sopravvenuta cancellazione dal registro delle imprese, e che la rappresentanza sostanziale e processuale della stessa permane, per i rapporti rimasti in sospeso e non definiti, in capo ai medesimi organi che la rappresentavano prima della formale cancellazione>> (Sez. 3, Sentenza n. 12114 del 23/05/2006).
12. Pertanto, il giudizio non perpetuato nei confronti della SI e proseguito solo nei confronti della , chiamata in giudizio solo perché partecipante della società Controparte_1
privata SI, ma non avente titolo diretto nel giudizio medesimo è infondato per ragioni poste in un ordine logico antecedente a quello esaminato dal Tribunale.
13. Ragione, quella spiegata, che induce al rigetto dell'appello, per motivi che si discostano da quelli, invero condivisibili, rappresentati dal Tribunale di Cosenza.
14. Le spese non seguono la soccombenza, in considerazione della mancata costituzione in giudizio della . Controparte_1
15. Stante il rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso Parte_1
depositato in data 14 ottobre 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 231/2022, resa in data 14 aprile 2022, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Nulla sulle spese;
3. Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, il
26 settembre 2025.
Il Consigliere estensore dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott. Emilio Sirianni
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott. Emilio Sirianni Presidente
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1005 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
, con l'Avv. Luigi Fusaro ---- appellante Parte_1
E appellata/ non costituita Controparte_1
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza Tribunale di Cosenza, Giudice del Lavoro.
Annullamento graduatoria e risarcimento danni.
Conclusioni dell'appellante: gravame
3) l'illegittimità della graduatoria finale rettificata dall'esito degli accertamenti pubblicata in data 28.04.2006 e di ogni altro atto comunque presupposto, ivi compresi gli atti che hanno portato alla modifica dei parametri di valutazione del punteggio attribuito ai candidati ed in base ai quali la graduatoria è stata emanata e per l'effetto annullare l'atto con ogni conseguenza di legge.
4) Condannare la , in proprio e in qualità di socio unico della SI Servizi S.p.a., Controparte_1
società estinta, al risarcimento del danno pari ad euro 5.760,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria per tutti i motivi sopra indicati. Col favore delle spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore>>.
Svolgimento del processo
1. L'appello è stato proposto dal Sig. avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Cosenza, giudice del lavoro, che ha rigettato il suo ricorso con cui, in riassunzione dal TAR
(che aveva negato la propria giurisdizione), chiedeva al Giudice l'annullamento della graduatoria resa nella procedura selettiva indetta, con avviso pubblico del 31/3/2005 della SI
Servizi S.p.a. (società a partecipazione maggioritaria della “per Controparte_1
l'individuazione e la selezione di n. 350 soggetti da inserire in attività finalizzate all'inserimento lavorativo ed allo sviluppo occupazionale, per i residenti nelle aree comprese nei Parchi
Nazionali della Sila e dell'Aspromonte”, chiedendo anche un risarcimento danni pari ad €
5.760,00.
2. Il motivo del rigetto è stato il seguente (ritenuto “ragione più liquida”): sul presupposto che la SI S.p.A. (e la società che aveva curato le procedure della CP_2
selezione) erano ormai estinte, “sicché non può procedersi nei loro confronti”, ha, comunque, ritenuto che la posizione dell'interessato, all'interno della graduatoria, dapprima incluso nella stessa come vincitore, dipoi escluso, non poteva essere tutelata, posto che l'inclusione tra i vincitori era derivata dall'applicazione di criteri di valutazione non previsti dal bando e che l'esclusione era dipesa dalla disapplicazione di tali criteri, operata sulla scorta di ricorsi gerarchici che ne avevano denunciato l'illegittima previsione.
3. L'appellante ha criticato la pronuncia di primo grado, osservando: a) che il
Tribunale, non dichiarando l'illegittimità della graduatoria finale, siccome rettificata, aveva violato i “principi di trasparenza e disparità di trattamento di cui all'art. 12 della legge 241/1990”;
b) che il tribunale aveva omesso di motivare in ordine alle critiche riguardanti gli ulteriori profili di illegittimità esposti nel libello introduttivo, afferenti ai criteri di valutazione utilizzati dalla commissione esaminatrice;
c) che il tribunale aveva omesso di pronunciarsi in ordine alle doglianze afferenti le denunciate violazioni degli obblighi di correttezza e di buona fede;
d) che il tribunale, ritenendo infondata la domanda principale, aveva ingiustamente rigettato la domanda collegata di risarcimento del danno per perdita di chance.
4. L'amministrazione appellata, già dichiarata contumace in primo grado, tale è rimasta anche in sede di gravame. 5. All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.p.c., giusta decreto del
Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 2 settembre 2025, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa nei termini che seguono.
Motivi della decisione
6. L'appello è infondato.
7. Il ricorrente/appellante, nel corso del giudizio di primo grado, ha dichiarato di avere riassunto e, quindi, proseguito il giudizio nei confronti della sola , dalla quale Controparte_1
la SI Servizi S.p.A. era partecipata, per il semplice fatto che la stessa SI, nelle more del contenzioso (avviato innanzi al TAR sin dal 2006), “a seguito della procedura di liquidazione veniva cancellata dal registro dell'imprese in data 23.03.2016”.
8. Di tale difesa si ha contezza solo per consultazione del fascicolo telematico di primo grado, al quale, peraltro, non risulta allegato alcun documento comprovante la circostanza di cui sopra.
9. Sennonché, l'evento descritto dal ricorrente in primo grado, quand'anche fosse confermato documentalmente – pur non essendolo – non inciderebbe, sul giudizio medesimo, in modo tale da far individuare un diverso legittimato passivo, rispetto alla SI, almeno secondo le disposizioni di cui all'art. 2495 c.c., vigente ratione temporis (ossia prima delle modifiche apportate alla norma nel 2020).
10. Quest'ultima società, infatti, ha curato la procedura selettiva per l'acquisizione di
350 unità lavorative. Sicché era detta società l'unico interlocutore processuale valido nell'ottica di una declaratoria di un'illegittimità maturata nel corso della procedura di selezione.
11. Orbene, le meramente enunciate liquidazione di tale società e successiva cancellazione dal registro delle imprese non avrebbero dovuto incidere sul normale sviluppo processuale della vicenda, posto che è pacifico il principio, ante 2020, secondo cui cancellazione dal registro delle imprese ha funzione di pubblicità e non produce estinzione della società, la quale rimane in vita fino a quando non siano liquidati i rapporti derivanti dall'attività sociale o a questa connessi. In tale ipotesi la rappresentanza processuale della società spetta a norma dell'art. 2310 cod. civ. ai liquidatori, nei confronti dei quali deve essere riassunto il giudizio di rinvio dopo la cassazione della sentenza pronunciata nei confronti della società, di guisa che è inammissibile la riassunzione nei confronti dei soci o degli amministratori della società>>
(Sez. 3, Sentenza n. 6597 del 07/07/1998; cfr. anche Sez. 5, Sentenza n. 6078 del 26/04/2001).
Come parimenti pacifico è il principio secondo cui una società - nella specie, in nome collettivo -, alla cancellazione di questa dal registro delle imprese, e comunque al suo scioglimento, non consegue anche la sua estinzione, che è determinata, invece, soltanto dalla effettiva liquidazione dei rapporti giuridici pendenti che alla stessa facevano capo, e dalla definizione di tutte le controversie giudiziarie in corso con i terzi per ragioni di dare ed avere. Ne consegue che una società costituita in giudizio non perde la legittimazione processuale in conseguenza della sua sopravvenuta cancellazione dal registro delle imprese, e che la rappresentanza sostanziale e processuale della stessa permane, per i rapporti rimasti in sospeso e non definiti, in capo ai medesimi organi che la rappresentavano prima della formale cancellazione>> (Sez. 3, Sentenza n. 12114 del 23/05/2006).
12. Pertanto, il giudizio non perpetuato nei confronti della SI e proseguito solo nei confronti della , chiamata in giudizio solo perché partecipante della società Controparte_1
privata SI, ma non avente titolo diretto nel giudizio medesimo è infondato per ragioni poste in un ordine logico antecedente a quello esaminato dal Tribunale.
13. Ragione, quella spiegata, che induce al rigetto dell'appello, per motivi che si discostano da quelli, invero condivisibili, rappresentati dal Tribunale di Cosenza.
14. Le spese non seguono la soccombenza, in considerazione della mancata costituzione in giudizio della . Controparte_1
15. Stante il rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso Parte_1
depositato in data 14 ottobre 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 231/2022, resa in data 14 aprile 2022, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Nulla sulle spese;
3. Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, il
26 settembre 2025.
Il Consigliere estensore dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott. Emilio Sirianni