Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 18/04/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
RG 1002 / 2025
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO Tribunale Ordinario di Siena Divorzio Volontaria Giurisdizione congiunto -
Scioglimento
matrimonio
Il Tribunale Ordinario di Siena in composizione collegiale nella persona dei Magistrati:
Paolo Bernardini Presidente relatore
Marianna Serrao Giudice
Marta Dell'Unto Giudice nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per divorzio non contenzioso ex art. 4, co.16 legge 898/1970 iscritto al n. 1002 /2025 R.G. promosso da
, , elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1
Studio dell'Avv.ALDINI GIULIA , Indirizzo Telematico , che lo rappresenta e difende;
Ricorrente
CON
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Michela Donatiello, Ricorrente
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI delle PARTI
Pubblico Ministero: atti trasmessi il 18 marzo 2025.
Ricorrenti: “ Voglia il Tribunale adito
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori Controparte_1
e in data 09/07/2003 celebrato con rito civile e
[...] Parte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Poggibonsi dell'anno
2003 al n. 9, parte I, ufficio 1.
2) prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti alle seguenti
CONDIZIONI:
Pagina 1
-La figlia minorenne verrà affidata in affidamento condiviso ad entrambi i Persona_1 genitori, con l'impegno da parte di entrambi di educarla ed istruirla: Persona_1 continuerà a coabitare con la madre, in Siena, Via Strozzi 32 con la piena libertà di frequentazione da parte del padre, tenuto conto anche della distanza chilometrica che li divide, nell'interesse di tutti e nel rispetto delle esigenze della figlia minore, in modo da garantire il corretto esercizio del diritto alla bigenitorialità,
- diventata maggiorenne - è residente in [...] presso Per_2
l'abitazione della madre e frequenta il primo anno di Università.
Entrambi i genitori si impegnano a sostenere le esigenze economiche e didattiche di Per_
secondo modalità concordate.
- Le figlie saranno libere di trascorrere i periodi relativi alle vacanze estive e Natalizie e
Pasquali nel rispetto delle attività lavorative dei genitori e previa condivisione delle decisioni con gli stessi, anche in considerazione della distanza chilometrica che li divide;
-I genitori dovranno comunicarsi reciprocamente ogni notizia che sia ritenuta utile per l'educazione, la formazione, l'istruzione e la salute delle figlie, ritenendo entrambi che l'educazione e la cura di esse abbiano necessità di una guida genitoriale il più possibile compatta e che sia indispensabile informarsi e consultarsi al fine di trovare un accordo sui comportamenti da adottare nell'interesse delle figlie.
- Le parti prestano reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'estero e per gli eventuali rinnovi successivi per la figlia minore.
RELATIVAMENTE AL CONTRIBUTO ECONOMICO AL MANTENIMENTO DELLE
FIGLIE
-Il Sig. concorrerà al mantenimento delle figlie con il pagamento della Parte_1 somma mensile complessiva di € 250,00 (duecentocinquanta/00) (€ 125,00 (centoventicinque) per ciascuna figlia) sino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle stesse entro il giorno cinque di ogni mese, nel conto corrente bancario intestato alla Sig.ra e sarà rivalutata annualmente secondo gli CP_1 indici ISTAT come per legge, oltre alla metà delle spese mediche non coperte dal
S.S.N. e/o da assicurazioni private, delle spese scolastiche e/o universitarie (tasse, libri di testo, materiale scolastico, affitti per residenza universitaria, ecc. ) e delle spese straordinarie (vacanze, sport, ecc.), queste ultime se previamente concordate o, in caso di mancato accordo, se ritenute tali dal Giudice e comunque se regolate dal protocollo adottato dal Tribunale di Siena, al quale le parti fanno riferimento anche per la regolamentazione.
Entrambi i coniugi si impegnano ad inviarsi mensilmente i giustificativi di spese straordinarie sostenute sull'indirizzo mail concordato, con rimborso da effettuarsi entro il giorno 15 del mese successivo al genitore anticipatario delle spese.
-I coniugi concordano le detrazioni fiscali, assegni familiari ecc. in misura completa, quindi al 100% in favore della sig.ra così come l'assegno unico (o altro CP_1 eventuale sostegno economico) per entrambe le figlie sarà percepito al 100% dalla
Sig.ra con rinuncia da parte dello a qualsiasi pretesa. CP_1 Parte_1
- In merito alla pregressa morosità del Sig. nei confronti della Sig.ra Parte_1
pari ad € 7.319,00 di cui € 5.150,00 relativa al mantenimento mensile CP_1
Pagina 2 Per_ delle figlie e (per tre mensilità dell'anno 2018, nove mensilità del Persona_1
2019, otto mensilità del 2024 oltre a € 150 per gennaio 2024) ed € 2.169,00 a titolo di rimborso delle spese straordinarie anticipate dalla nel periodo CP_1
2018/agosto 2024 (come da giustificativi di spesa allegati all'atto di precetto notificato il 19.08.2024) le parti concordano di definire bonariamente detta morosità con il pagamento da parte del Sig. della minor somma di € 6.500,00 da Parte_1 versarsi in 20 rate mensili di pari importo a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto. Il Sig. si impegna a versare la rata mensile di € 325,00 Parte_1 entro il giorno 15 di ogni mese.
- Le parti concordano altresì che il mancato rispetto del piano di pagamento concordato determinerà la decadenza del beneficio del termine e la sig.ra potrà agire CP_1 per il recupero dell'intero credito originario (€ 7.319,00) al netto degli acconti versati.
RELATIVAMENTE ALLE QUESTIONI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI
- I coniugi, in quanto titolari ciascuno di reddito da lavoro, reciprocamente rinunciano a qualsiasi forma di assegno e/o contributo al proprio mantenimento …”.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento ritenuta la propria competenza in ragione della residenza di parte ricorrente, attestata dai certificati depositati dalle parti, emessi in data prossima al deposito del ricorso rilevato che entrambi i coniugi hanno insistito nelle loro conclusioni e non hanno rinunciato al ricorso rilevato anche a seguito dell'inutilità del tentativo di conciliazione che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita rilevato che i coniugi si unirono in matrimonio con rito civile regolarmente trascritto nel comune di Poggibonsi
rilevato che è stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi rilevato che sono decorsi sei mesi dalla pronuncia di separazione personale rilevato che non è stata eccepita l'interruzione della separazione,
rilevato che dal matrimonio sono nate due figlie (una ormai maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) rispetto a cui le condizioni concordate risultano rispettose della normativa in materia rilevato che non vi è domanda di conservazione del cognome ai sensi dell'art. 5, co.3 legge 898/1970 considerato che, trattandosi di ricorso congiunto, non occorre provvedere sulle spese processuali;
PQM
Il tribunale definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, secondo le condizioni sopra specificate visti gli artt. 4 e 5 legge 898/1970 pronuncia lo scioglimento del matrimonio dei ricorrenti celebrato in data 9/7/2003 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Poggibonsi al n. 9 parte I dell'anno 2003. visti gli artt. 49, co.1 lettera G e 63, co.2 lettera G, 68 co.3 lettera B, 69 lettera D DPR
396/2000 ordina ai competenti Ufficiali dello stato civile di annotare la sentenza nell'atto di nascita
Pagina 3 e nell'atto di matrimonio e di trascriverla nell'archivio informatico ex art. 10 DPR
396/2000 visto l'art. 10 legge 898/1970 manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 3 novembre 2000, n. 396. Così deciso oggi in Siena, 16/04/2025
Il Presidente estensore Paolo Bernardini
Pagina 4