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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 14/02/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere rel ha deliberato con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ( scadenza note
13.2.25) la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 28/2023 R.G.L. e vertente tra
Parte_1
(cod. fisc./p. iva ,
[...] P.IVA_1
sede di Reggio Calabria in persona del Direttore Regionale - Legale rappresentante dell'Istituto – Dott. , rappresentato e Parte_2 difeso dall'Avv. A. Manuela Nucera;
-APPELLANTE-
Contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigia Controparte_1
Ombretta Florio;
- APPELLATO -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in appello, depositato il giorno 14.01.2023, l' ha proposto Pt_1
impugnazione avverso la sentenza n. 1485/2022 emessa dal Tribunale di
Reggio Calabria (RG 1847/2019) depositata in data 14.07.2022 con la quale è stata accolta la domanda di volta ad ottenere, Controparte_1
previo riconoscimento della natura professionale della patologia “ esiti di artrodesi vertebrale (da L2 a S1) trattata chirurgicamente più volte per complicanze infettive”, l'indennità per infortunio sul lavoro, con la Pt_1 condanna dell'Ente alla conseguente liquidazione del danno biologico.
Si è costituito l'appellato per difendersi.
In appello non vi è stato rinnovo della consulenza tecnica espletata in primo grado.
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza cartolare del 13.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Con la sentenza gravata il Tribunale ha accertato il nesso di causalità
e di conseguenza la natura professionale della patologia denunciata, quantificando la menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura complessiva del 25%.
Con l'appello si contesta la prova della causazione dell'evento lesivo e comunque l'esistenza del nesso causale.
Quanto al primo aspetto, il Giudice di prime cure ha correttamente evidenziato che “ il ricorrente ha assolto l'onere probatorio con l'allegata relazione di servizio del Responsabile, dalla quale risulta che l'odierno ricorrente era in servizio per “la notte della Fata Morgana” il 22.8.2015 e intorno alle 24 circa riferiva di aver accusato un dolore alla schiena dopo aver spostato un gruppo elettrogeno, risulta che durante il servizio si era occupato, insieme a dei volontari, proprio di tre gruppi elettrogeni per l'alimentazione dei gazebi posizionati sul lungomare”.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, del 9 aprile 2023 n. 8611 ha precisato su questione simile che “quanto contenuto nella parte descrittiva della denuncia di infortunio predisposta dal Datore di Lavoro può avere ai sensi dell'art. 2735 c.c. valenza probatoria di una confessione stragiudiziale, cioè resa fuori da un procedimento giudiziale, che può essere apprezzata (cioè tenuta in considerazione in caso di avvio di un procedimento in sede civile) dal giudice che deve esprimersi sulla causa e con effetti sullo sviluppo del procedimento stesso”.
Ciò posto nel caso in esame è provato, come accertato in primo grado, che il ricorrente l'infortunio si è verificato in data 22.8.2015 e intorno alle 24 durante il turno di lavoro.
Sul punto, pertanto, il motivo di appello non merita accoglimento.
Quanto al secondo aspetto, il c.t.u. nominato nel primo grado (Dott.
ha accertato la natura professionale della patologia Persona_1
“esiti di artrodesi vertebrale (da L2 a S1)trattata chirurgicamente più volte per complicanze infettive” e quantificato la menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura complessiva del 25%.
Ed invero, si legge nella perizia che: “Il Sig. è affetto Controparte_1
da rachide vertebrale lombare e sacrale: appare disassiato con rotoscoliosi sinistro convessa lombate. A livello lombo sacrale si apprezzano esiti cicatriziali di cm 16 (sedici) lungo il paravertebrale di sinistra e di cm 15 (quindici) lungo il paravertebrale di destra. Limitate di 2/3 (due terzi) le articolarità del tronco. Considerazioni medico- legali e conclusioni. Dall'esame della documentazione sanitaria e dall'esame clinico risulta che il signor , ha riportato a seguito CP_1 del trauma patito occorsogli in data 22/08/2015 le seguenti lesioni:
"Esiti funzionali e dolorosi di trauma contusivo distorsivo del rachide lombare in soggetto con grave stenosi lombare trattato chirurgicamente con artrodesi vertebrale posteriore su L2, L3, L4, L5,
S1.". Tali esiti invalidanti hanno prodotto: Danno biologico assoluto totale gg.100(cento). Danno biologico assoluto parziale al 75% gg. 0
(zero). Danno biologico assoluto parziale al 50% gg. 100 (cento).
Danno biologico assoluto parziale al 25% gg. 150 (centocinquanta).
Danno biologico permanente pari al 65 % (sessantacinque percento).
Il rapporto tra causalità e concausalità delle lesioni riportate è diretto ed univoco sotto il profilo qualitativo, quantitativo, cronologico e modale.
Il perito ha concluso affermando che” il periziando è affetto da esiti di artrodesi vertebrale (da L2 a S1) trattata chirurgicamente più volte per complicanze infettive;
tale patologia deriva dall'infortunio occorso sul lavoro dal ricorrente;
esiste un nesso causale con la lesione e l'evento traumatico
(infortunio sul lavoro); il grado di danno biologico indennizzabile ai sensi del
D. Lgs. 38 del 2000 è del 25% (venticicinquepercento); la decorrenza della percentuale è il 22/08/15, ossia la data dell'infortunio”.
L'elaborato appare dunque ben motivato e non suscettibile di censure e per queste ragioni il collegio non ritiene di dovere effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti, né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del
10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011, Sent. n.
1294/2017).
Conseguentemente, non si riscontrano ragioni per discostarsi dalle conclusioni cui lo stesso è pervenuto a cui si rinvia per relationem.
In effetti, le censure avanzate dall'appellante finiscono per riflettere un mero dissenso diagnostico: in sintesi si tratta di un diverso apprezzamento delle medesime patologie, corrispondente alle proprie aspettative, che appaiono irrilevanti a fini dell'esercizio del potere di rinnovare la perizia.
Come sostenuto costantemente dalla Suprema Corte “la contestazione della decisione basata sul riferimento ad una delle consulenze tecniche acquisite – sorretta da un'analitica disamina - non può essere adeguatamente censurata, in sede di legittimità, se le relative censure non contengono la denuncia di una documentata devianza dai canoni fondamentali della scienza medico – legale o dai protocolli praticati per particolari assicurazioni sociali, atteso che, in mancanza di detti elementi, le censure configurano un mero dissenso diagnostico e, quindi, sono inammissibili in sede di legittimità (ex multis, Cass. n. 15796/2004). “In materia di consulenza tecnica d'ufficio gli errori e le lacune della stessa possono tradursi in vizio di motivazione e dunque sono suscettibili di esame in sede di legittimità solamente quando la consulenza, fatta propria dal giudice, presenti lacune di carattere epistemico” (Cass. Ordinanza n. 1405 del 22 gennaio 2021).
La Suprema Corte ha ribadito dunque il consolidato orientamento secondo cui “la sentenza può considerarsi viziata allorquando il giudice abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio e ciò può dirsi solo quando sia ravvisabile una palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o una omissione degli accertamenti strumentali dai quali non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi. Al fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice” (Cass. n. 23990 del 2014; Cass. n.
1652del2012).
Invero tali contestazioni si rivelerebbero ad una diversa valutazione delle risultanze processuali che rappresenta però una mera richiesta di riesame del merito della controversia, inammissibile in sede di legittimità (Cfr. ex plurimis, Cass. n. 14374 del 2008, Cass. n. 7341 del
2004 e Cass. n. 15796 del 2004).
L'appellante non ha individuato omissioni di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione di una corretta conclusione tecnica, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una difformità tra le valutazioni del consulente e quelle auspicate dalla parte;
al di fuori di tale ambito, infatti, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico, non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in un'inammissibile richiesta di revisione nel merito del convincimento del giudice .
Per tali ragioni l'appello va rigettato e la sentenza confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno quantificate sulla base dei valori minimi attesa la semplicità delle questioni trattate sulla base del III scaglione di cui al d.m 147/22 esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello promosso da con ricorso depositato 14.01.2023 nei confronti di Pt_1 CP_1
, con riferimento alla sentenza n. 1485/2022 emessa dal
[...]
Tribunale di Reggio Calabria, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite quantificate in € Pt_1
1.984,00 per compensi, oltre spese generali al 15% iva e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Luigia Ombretta Florio dichiaratosi antistatario.
3) Dà atto che l'appellante è obbligata al versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, se dovuto
Reggio Calabria, 14/2/2025
il Relatore il Presidente
(Dott.ssa Ginevra Chinè) (Dott.ssa Maria Luisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere rel ha deliberato con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ( scadenza note
13.2.25) la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 28/2023 R.G.L. e vertente tra
Parte_1
(cod. fisc./p. iva ,
[...] P.IVA_1
sede di Reggio Calabria in persona del Direttore Regionale - Legale rappresentante dell'Istituto – Dott. , rappresentato e Parte_2 difeso dall'Avv. A. Manuela Nucera;
-APPELLANTE-
Contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigia Controparte_1
Ombretta Florio;
- APPELLATO -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in appello, depositato il giorno 14.01.2023, l' ha proposto Pt_1
impugnazione avverso la sentenza n. 1485/2022 emessa dal Tribunale di
Reggio Calabria (RG 1847/2019) depositata in data 14.07.2022 con la quale è stata accolta la domanda di volta ad ottenere, Controparte_1
previo riconoscimento della natura professionale della patologia “ esiti di artrodesi vertebrale (da L2 a S1) trattata chirurgicamente più volte per complicanze infettive”, l'indennità per infortunio sul lavoro, con la Pt_1 condanna dell'Ente alla conseguente liquidazione del danno biologico.
Si è costituito l'appellato per difendersi.
In appello non vi è stato rinnovo della consulenza tecnica espletata in primo grado.
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza cartolare del 13.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Con la sentenza gravata il Tribunale ha accertato il nesso di causalità
e di conseguenza la natura professionale della patologia denunciata, quantificando la menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura complessiva del 25%.
Con l'appello si contesta la prova della causazione dell'evento lesivo e comunque l'esistenza del nesso causale.
Quanto al primo aspetto, il Giudice di prime cure ha correttamente evidenziato che “ il ricorrente ha assolto l'onere probatorio con l'allegata relazione di servizio del Responsabile, dalla quale risulta che l'odierno ricorrente era in servizio per “la notte della Fata Morgana” il 22.8.2015 e intorno alle 24 circa riferiva di aver accusato un dolore alla schiena dopo aver spostato un gruppo elettrogeno, risulta che durante il servizio si era occupato, insieme a dei volontari, proprio di tre gruppi elettrogeni per l'alimentazione dei gazebi posizionati sul lungomare”.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, del 9 aprile 2023 n. 8611 ha precisato su questione simile che “quanto contenuto nella parte descrittiva della denuncia di infortunio predisposta dal Datore di Lavoro può avere ai sensi dell'art. 2735 c.c. valenza probatoria di una confessione stragiudiziale, cioè resa fuori da un procedimento giudiziale, che può essere apprezzata (cioè tenuta in considerazione in caso di avvio di un procedimento in sede civile) dal giudice che deve esprimersi sulla causa e con effetti sullo sviluppo del procedimento stesso”.
Ciò posto nel caso in esame è provato, come accertato in primo grado, che il ricorrente l'infortunio si è verificato in data 22.8.2015 e intorno alle 24 durante il turno di lavoro.
Sul punto, pertanto, il motivo di appello non merita accoglimento.
Quanto al secondo aspetto, il c.t.u. nominato nel primo grado (Dott.
ha accertato la natura professionale della patologia Persona_1
“esiti di artrodesi vertebrale (da L2 a S1)trattata chirurgicamente più volte per complicanze infettive” e quantificato la menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura complessiva del 25%.
Ed invero, si legge nella perizia che: “Il Sig. è affetto Controparte_1
da rachide vertebrale lombare e sacrale: appare disassiato con rotoscoliosi sinistro convessa lombate. A livello lombo sacrale si apprezzano esiti cicatriziali di cm 16 (sedici) lungo il paravertebrale di sinistra e di cm 15 (quindici) lungo il paravertebrale di destra. Limitate di 2/3 (due terzi) le articolarità del tronco. Considerazioni medico- legali e conclusioni. Dall'esame della documentazione sanitaria e dall'esame clinico risulta che il signor , ha riportato a seguito CP_1 del trauma patito occorsogli in data 22/08/2015 le seguenti lesioni:
"Esiti funzionali e dolorosi di trauma contusivo distorsivo del rachide lombare in soggetto con grave stenosi lombare trattato chirurgicamente con artrodesi vertebrale posteriore su L2, L3, L4, L5,
S1.". Tali esiti invalidanti hanno prodotto: Danno biologico assoluto totale gg.100(cento). Danno biologico assoluto parziale al 75% gg. 0
(zero). Danno biologico assoluto parziale al 50% gg. 100 (cento).
Danno biologico assoluto parziale al 25% gg. 150 (centocinquanta).
Danno biologico permanente pari al 65 % (sessantacinque percento).
Il rapporto tra causalità e concausalità delle lesioni riportate è diretto ed univoco sotto il profilo qualitativo, quantitativo, cronologico e modale.
Il perito ha concluso affermando che” il periziando è affetto da esiti di artrodesi vertebrale (da L2 a S1) trattata chirurgicamente più volte per complicanze infettive;
tale patologia deriva dall'infortunio occorso sul lavoro dal ricorrente;
esiste un nesso causale con la lesione e l'evento traumatico
(infortunio sul lavoro); il grado di danno biologico indennizzabile ai sensi del
D. Lgs. 38 del 2000 è del 25% (venticicinquepercento); la decorrenza della percentuale è il 22/08/15, ossia la data dell'infortunio”.
L'elaborato appare dunque ben motivato e non suscettibile di censure e per queste ragioni il collegio non ritiene di dovere effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti, né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del
10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011, Sent. n.
1294/2017).
Conseguentemente, non si riscontrano ragioni per discostarsi dalle conclusioni cui lo stesso è pervenuto a cui si rinvia per relationem.
In effetti, le censure avanzate dall'appellante finiscono per riflettere un mero dissenso diagnostico: in sintesi si tratta di un diverso apprezzamento delle medesime patologie, corrispondente alle proprie aspettative, che appaiono irrilevanti a fini dell'esercizio del potere di rinnovare la perizia.
Come sostenuto costantemente dalla Suprema Corte “la contestazione della decisione basata sul riferimento ad una delle consulenze tecniche acquisite – sorretta da un'analitica disamina - non può essere adeguatamente censurata, in sede di legittimità, se le relative censure non contengono la denuncia di una documentata devianza dai canoni fondamentali della scienza medico – legale o dai protocolli praticati per particolari assicurazioni sociali, atteso che, in mancanza di detti elementi, le censure configurano un mero dissenso diagnostico e, quindi, sono inammissibili in sede di legittimità (ex multis, Cass. n. 15796/2004). “In materia di consulenza tecnica d'ufficio gli errori e le lacune della stessa possono tradursi in vizio di motivazione e dunque sono suscettibili di esame in sede di legittimità solamente quando la consulenza, fatta propria dal giudice, presenti lacune di carattere epistemico” (Cass. Ordinanza n. 1405 del 22 gennaio 2021).
La Suprema Corte ha ribadito dunque il consolidato orientamento secondo cui “la sentenza può considerarsi viziata allorquando il giudice abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio e ciò può dirsi solo quando sia ravvisabile una palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o una omissione degli accertamenti strumentali dai quali non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi. Al fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice” (Cass. n. 23990 del 2014; Cass. n.
1652del2012).
Invero tali contestazioni si rivelerebbero ad una diversa valutazione delle risultanze processuali che rappresenta però una mera richiesta di riesame del merito della controversia, inammissibile in sede di legittimità (Cfr. ex plurimis, Cass. n. 14374 del 2008, Cass. n. 7341 del
2004 e Cass. n. 15796 del 2004).
L'appellante non ha individuato omissioni di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione di una corretta conclusione tecnica, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una difformità tra le valutazioni del consulente e quelle auspicate dalla parte;
al di fuori di tale ambito, infatti, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico, non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in un'inammissibile richiesta di revisione nel merito del convincimento del giudice .
Per tali ragioni l'appello va rigettato e la sentenza confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno quantificate sulla base dei valori minimi attesa la semplicità delle questioni trattate sulla base del III scaglione di cui al d.m 147/22 esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello promosso da con ricorso depositato 14.01.2023 nei confronti di Pt_1 CP_1
, con riferimento alla sentenza n. 1485/2022 emessa dal
[...]
Tribunale di Reggio Calabria, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite quantificate in € Pt_1
1.984,00 per compensi, oltre spese generali al 15% iva e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Luigia Ombretta Florio dichiaratosi antistatario.
3) Dà atto che l'appellante è obbligata al versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, se dovuto
Reggio Calabria, 14/2/2025
il Relatore il Presidente
(Dott.ssa Ginevra Chinè) (Dott.ssa Maria Luisa Crucitti)