Ordinanza cautelare 12 ottobre 2022
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 02/05/2025, n. 8567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8567 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08567/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10030/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10030 del 2022, proposto da NO LL, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Granata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dell'Interno, la Commissione Interministeriale Ripam e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari,
1) dell'esito della prova scritta del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 300 unità di personale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1 nel ruolo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze (rettificato in “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 296 unità di personale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1 nel ruolo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze”) - Profilo collaboratore amministrativo-contabile (Codice CONT) (bando pubblicato in GU n.104 del 31-12-2021), nella parte in cui si assegna un punteggio ingiusto al ricorrente in riferimento ai quiz nn. 12 e 23;
2) di tutti gli atti ed i verbali approvati in relazione alla formazione ed individuazione dei quiz sopra indicati;
3) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui:
a. se pubblicati nelle more del giudizio, gli atti di valutazione dei titoli;
b. se pubblicata nelle more del giudizio, la Graduatoria di merito finale;
c. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio;
d. il Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 31.12.2021, per come modificato successivamente, laddove interpretato in senso lesivo per parte ricorrente e nella parte di interesse;
e. ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto;
nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente all'assegnazione del punteggio positivo (+ 0,75 pt.) sui quiz nn. 12 e 23 della prova concorsuale, previa eliminazione della relativa penalità assegnata (- 0,25), del diritto del medesimo ad essere dichiarato idoneo e, dunque, ammesso al successivo step procedurale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;
Vista la dichiarazione resa alla camera di consiglio del 15 aprile 2025, raccolta nel relativo verbale, con la quale il difensore della parte ricorrente ha manifestato di non aver più interesse alla decisione del ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 il dott. Valerio Bello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- il ricorrente ha contestato gli esiti della prova scritta relativa al concorso in oggetto, lamentando l’illegittimità di due tra i quiz somministrati;
- le amministrazioni resistenti, costituendosi in giudizio, hanno concluso per la reiezione del ricorso;
- l’istanza cautelare del ricorrente è stata rigettata con ordinanza n. 6300/22;
- il ricorso, ritenuto suscettibile di immediata definizione a norma dell’art. 72 bis c.p.a., è stato discusso e trattenuto in decisione alla camera di consiglio del 15 aprile 2025;
Rilevato che:
- alla suddetta camera di consiglio, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso nel merito;
Ritenuto che:
- deve essere, conseguentemente, dichiarata l’improcedibilità del ricorso, con compensazione delle spese di lite tra le parti in considerazione della natura e dell’esito della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Valerio Bello, Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Bello | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO