Ordinanza cautelare 23 novembre 2023
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 24/02/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00702/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02062/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2062 del 2023, proposto da
GPE Licodia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Cristina Martorana, Valeria Viti e Lucio Di Cicco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Mauceri in IA, via Conte Ruggero, n. 9;
contro
Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità IA della EG IA – Dipartimento dei beni culturali e dell’identità SI, NT per i beni culturali e ambientali di IA, Presidenza della EG IA, Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Gabriella Gulì, Laura Lamacchia e Francesco Schillaci con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e Ministero della Cultura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di IA, domiciliata in IA, via Vecchia Ognina, n. 149;
nei confronti
per l'annullamento
del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale n. 419 del 11 settembre 2023 emesso ai sensi dell''art. 25 comma, 2-quater del D.lgs. 152/2006 (il “Provvedimento di VIA”) relativo alla realizzazione dell'' impianto agro-fotovoltaico denominato “FV_LICODIA 177”, della potenza di 177,77 MW nella parte in cui tale Provvedimento di VIA non include, ai sensi dell'art. 25, comma 2-quinquies, D.lgs. 152/2006 l'autorizzazione paesaggistica di cui all''art. 146, D.lgs. 42/2004 e nella parte in cui richiama la nota prot. n. 12780 del 23 agosto 2023 (prot. di ricevimento MASE n. 135460 del 24 agosto 2023) della NT per i Beni Culturali e Ambientali di IA;
- del parere n. 17424-P del 11 agosto 2023 del Ministero della Cultura – NT Speciale PNRR (prot. di ricevimento MASE n. 133400 del 14 agosto 2023) (il “Parere della NT Speciale”) nella parte in cui dispone che lo stesso non ricomprenda al suo interno l'autorizzazione paesaggistica di cui all''art. 146, Codice dei Beni Culturali e che la stessa debba essere successivamente richiesta alla NT per i beni Culturali e Ambientali di IA;
- della nota prot. n. 12780 del 23 agosto 2023 (prot. di ricevimento MASE n. 135460 del 24 agosto 2023) della EG IA - Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'Identità IA - NT per i Beni Culturali e Ambientali di IA (il “Parere della NT IA”) nella parte in cui esprime parere negativo sulla porzione di progetto agro-voltaico situata nel Comune di Licodia Eubea, località Marineo, (CT);
- di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità IA della EG IA – Dipartimento dei beni culturali e dell’identità SI, NT per i beni culturali e ambientali di IA, della Presidenza della EG IA, dell’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2024 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 30 ottobre 2023 e depositato il successivo 2 novembre la società GPE Licodia s.r.l. rappresenta:
- di aver presentato, in data 2 dicembre 2021, istanza di VIA in relazione ad un progetto per la costruzione di un impianto agro-fotovoltaico denominato “FV_LICODIA 177”, della potenza di 177,77 MW ubicato nella EG Sicilia, nei Comuni di Caltagirone, località Ramione (“Sezione Ramione”), e Licodia Eubea, località Marineo (“Sezione Marineo”), (CT), nonché delle relative opere di connessione alla rete nei Comuni di Licodia Eubea, Caltagirone, Grammichele e Vizzini;
- a seguito di tre diverse richieste di integrazione (rispettivamente dell’11 luglio 2022, del 19 luglio del 2022 e del 26 luglio 2022) alle quali la ricorrente rappresenta di aver ottemperato in data 3 ottobre 2022 (previa richiesta della sospensione dei termini del procedimento ai sensi dell’art. 24 comma 4 del codice dell’ambiente), l’avviso al pubblico di cui all’art. 24 è stato pubblicato in data 17 ottobre 2022;
- con nota del 18 ottobre 2022 il Ministero della Cultura (MIC) ha sollecitato la NT per i beni culturali e ambientali di IA ad esaminare la documentazione prodotta dalla Società al fine di far pervenire le proprie valutazioni complessive sul progetto, anche alla luce delle integrazioni presentate;
- con nota prot. 17713 dell’11 novembre 2022 la NT di IA, “esaminata la documentazione integrativa, e in particolare il documento denominato ‘Relazione archeologica redatta su base bibliografica’; atteso che il documento de quo non contempla l’effettuazione di indagini di superficie (survey) volte all’individuazione di tracce superficiali indice della presenza di stratigrafie archeologiche sepolte, siccome previsto nel D.P.C.M. 14 febbraio 2022, allegato 1, punto 4.1.; atteso altresì che la documentazione prodotta non effettua alcuna valutazione del livello di rischio archeologico nell’area di progetto” , ha ritenuto “ la documentazione prodotta quale integrazione documentale tamquam non esset, ed essendo inutilmente trascorsi i termini di sospensione del procedimento di cui alla L. n. 241/1990, art. 2, c. 7” , ha chiesto “l’archiviazione della pratica” ;
- con nota del 15 novembre 2022 il Ministero della Cultura ha trasmesso al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC la nota della NT;
- in data 1° dicembre 2022 la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ha adottato lo schema di provvedimento VIA n. 96/2022 esprimendo parere favorevole circa la compatibilità ambientale del progetto e l’assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000, nonché nulla osta in merito alle verifiche del piano preliminare di utilizzo delle terre e delle rocce da scavo alle disposizioni del DPR n. 120/2017;
- con nota del 19 gennaio 2023 GPE ha sollecitato il MASE a concludere il procedimento e con nota del 14 febbraio 2023 il MASE ha riscontrato suddetta diffida rappresentando che, in assenza del parere del MIC, non avrebbe potuto procedere all’adozione del provvedimento di VIA;
- con nota del 6 febbraio, indirizzata anche al ricorrente, il MIC ha rappresentato: a) di aver richiesto al MASE, con nota del 15 novembre 2022, di determinarsi in merito alla richiesta di archiviazione della procedura avanzata dalla NT di IA; b) in occasione dell’assemblea plenaria del 1° dicembre 2022 della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC il rappresentante del MIC ha illustrato quanto riscontrato e richiesto dalla NT di IA evidenziando di essere in attesa di una determinazione del MASE sul punto; c) il MASE, senza riscontrare tali richieste, in data 19 dicembre 2022 ha trasmesso lo schema di provvedimento n. 96 del 1° dicembre 2022 adottato dalla Commissione Tecnica; d) con nota del 22 dicembre il MIC ha comunicato alla NT di IA suddetto schema di provvedimento chiedendo di far pervenire comunque le proprie valutazioni sul progetto sulla base della documentazione disponibile; e) con nota del 16 gennaio 2023 la NT di IA ha ribadito la richiesta di archiviazione della procedura per carenza documentale. Rilevando la imprescindibilità del parere della NT di IA, il MIC ha, infine, evidenziato che, in assenza di un esplicito riscontro del MASE sulle richieste formulate dalla NT di IA, il “ necessario parere tecnico istruttorio di questo Ministero richiesto al fine di rimuovere la causa ostativa alla conseguente adozione/concertazione del provvedimento di VIA non potrà che essere negativo” ;
- con nota del 5 aprile 2023, il MASE, riscontrando una ulteriore diffida della GPE, ha evidenziato: a) che il provvedimento conclusivo della procedura di VIA è da intendersi quale Decreto interministeriale che richiede il necessario concerto del competente Direttore Generale del MASE e del competente Direttore Generale del MIC; b) di ritenere non sussistenti le condizioni per l’archiviazione della procedura così come richiesto dalla NT di IA avendo la società proponente, nel pieno rispetto dei termini, integrato la documentazione richiesta; c) di non ritenere sussistenti i presupposti per l’attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell’art. 25 comma 2 quater del D.lgs. 152/2006 atteso che il ritardo è di altra Amministrazione (il MIC) e non dello stesso MASE;
- in data 11 agosto 2023 la NT Speciale PNRR ha emesso il proprio parere favorevole ai fini dell’emissione del provvedimento di VIA precisando che, “considerato il rispetto dell’autonomia speciale di cui gode la EG IA in materia di patrimonio culturale, non si può ritenere che l’autorizzazione paesaggistica possa essere ricompresa nel concerto di questo Ministero al provvedimento di VIA ai sensi del D.L. 31 mazzio 2021 n. 77 coordinato con la L. 108/2021 art. 20, c, 2 quinques”. Ha quindi prescritto, con la Condizione B.1. “ L’autorizzazione paesaggistica dovrà essere richiesta alla NT per i Beni Culturali e Ambientali di IA attraverso le procedure ordinarie previste per le opere soggette al rilascio ai sensi dell’art. 146 del D.lgs. 42/04 e del DPR 31/2017” ;
- in data 24 agosto 2023 la NT di IA ha espresso una valutazione paesaggistica non favorevole in relazione al settore settentrionale dell’impianto di contrada Marineo ed una valutazione paesaggistica favorevole in relazione all’impianto di contrada Ramione, al cavidotto e alla Stazione Utente;
- infine, in data 11 settembre 2023, il MASE ha emesso il provvedimento di VIA nel quale ha indicato come acquisito il parere della NT PNNR di esito positivo con condizioni ambientali e ha preso atto che “solo successivamente la NT per i Beni Culturali e Ambientali di IA, a seguito dell’espressione del parere del Ministero della cultura, con nota prot. 12780 del 23/08/2022 [ rectius 23/08/2023] , ha autorizzato solo parzialmente le opere ricadenti nel proprio territorio ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004” .
2. Tanto premesso in punto di fatto, la società ricorrente lamenta la illegittimità dei provvedimenti impugnati sotto i seguenti profili:
I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 23, 24 e 25 d.lgs. 152/2006, degli artt. 8, 134, 142 e 146 d.lgs. 42/2004, del d.p.r. 31/2017, nonché degli artt. 1, 2, 3, 14 e ss, 17-bis. L. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 29, d.l. 77/2021, dell’art. 36, co. 2-ter, d.l. 36/2022, del dpr 169/2919, dell’art. 14, comma 1, lett. N), del r.d.l. 455/1946 e della legge costituzionale 2/1948 nonché dell’art. 1, dpr 637/1975. Violazione e falsa applicazione del pniec e del pnrr. Incompetenza. Eccesso di potere per carenza di motivazione, irragionevolezza, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca, illogicità manifesta, ingiustizia 8 manifesta e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 costituzione. Violazione dei principi di buon andamento, semplificazione, efficienza ed economicità del procedimento amministrativo, nonché dei principi di buona fede e leale collaborazione
I.2. Il parere della NT Speciale PNRR è illegittimo in quanto, da un lato, nega il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e, dall’altro, impone di ottenere tale autorizzazione a valle del procedimento di VIA.
1) L’autorizzazione paesaggistica, alla luce di quanto emerge dal parere della NT PNRR, non era necessaria atteso che la Sezione Marineo del Progetto non interferisce con alcun vincolo paesaggistico.
Il Parere della NT PNRR segnala, infatti, la prossimità dell’impianto rispetto alle aree e ai beni oggetto di tutela senza mai dare atto di alcuna interferenza diretta.
2) Ai sensi dell’art. 25 comma 2 quinquies del D.lgs. n. 152/2006, la VIA deve contenere l’autorizzazione paesaggistica in presenza di elaborati progettuali di dettaglio che consentano di effettuare un’analisi paesaggistica.
Gli elaborati progettuali presentati dalla Società contenevano un livello di dettaglio che consentiva la compiuta redazione della relazione paesaggistica, come dimostrato dal fatto che sono state redatte ben due relazione paesaggistiche (una della NT PNRR e una della NT di IA).
Il rilascio del concerto da parte della NT PNRR senza autorizzazione paesaggistica si porrebbe, pertanto, in contrasto con la norma appena indicata.
3) Sarebbe errato l’assunto secondo cui competente a rilasciare l’autorizzazione paesaggistica sarebbe la NT di IA e non la NT Speciale PNRR.
Il combinato disposto degli artt. 29 del D.L. 77/2021 e 36 comma 2 ter del D.L. 36/2022 stabilisce che nei procedimenti di VIA il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica rientra nella competenza della NT Speciale PNRR che esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici “adottando il relativo provvedimento finale in sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, avvalendosi di queste ultime per l'attività istruttoria”.
Tale competenza non sarebbe smentita dall’autonomia speciale della EG IA che, come chiarito dalla Corte Costituzionale, deve essere esercitata nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato e nel rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica.
L’art. 29, D.L. 77/2021 e l’art. 36, co. 2-ter, D.L. 36/2022 – avendo chiaro e preciso intento acceleratorio delle procedure di VIA statale e mirando a creare un quadro uniforme sul territorio della Repubblica – devono essere qualificati come norme di riforma economico-sociale.
4) Sarebbe del tutto illegittimo effettuare un’istruttoria completa sotto i profili della compatibilità con il paesaggio e con il Piano Paesaggistico di IA per poi negare che il parere emesso costituisca un’autorizzazione paesaggistica.
Il parere della NT Speciale aveva tutti i contenuti dell’autorizzazione paesaggistica (istruttoria completa, imposizione di una serie di prescrizioni).
5) Sul parere della NT di IA .
La NT ha tenuto un comportamento ostruzionistico, reiterando richieste di documentazione integrativa e insistendo per l’archiviazione della procedura alla luce di una pretesa inadeguatezza della documentazione prodotta dalla società e insistendo, peraltro, per l’integrazione di documenti relativi alla valutazione degli interessi archeologici senza tenere conto del fatto che la normativa sopravvenuta nel corso del procedimento (comma 2 sexies dall’art. 25 del Codice dell’Ambiente come introdotta dal DL 19/2023) prevedeva che la Valutazione di impatto Archeologico non fosse più necessaria ai fini del rilascio del provvedimento di VIA.
6) Punto I.8 del ricorso.
Il parere della NT di IA sarebbe intervenuto quando si era ormai formato il silenzio assenso ai sensi dell’art. 17 bis della legge n. 241/90 e, pertanto, ai sensi dell’art. 2 comma 8 bis della Legge 241/90, il parere sopravvenuto è da considerarsi inefficace.
Anche l’art. 25 comma 3 bis del d.lgs. 152/2006 prevede che la Commissione Tecnica PNRR debba esprimersi entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e, comunque, entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni.
Dal combinato disposto delle due norme sopra richiamate emerge che, una volta decorsi venti giorni dall’invio dello schema di Provvedimento di VIA da parte del MASE al MIC senza che quest’ultimo si sia espresso, il concerto positivo si intende acquisito per silenzio senza condizioni.
Tale concerto per silenzio, ove gli elaborati progettuali siano tali da consentire la redazione della relazione paesaggistica ai sensi dell’art. 25, comma 2- quinquies, del Codice dell’Ambiente, contiene anche l’autorizzazione paesaggistica.
Nel caso di specie:
- lo schema di provvedimento della Commissione Tecnica è stato adottato in data 1° dicembre 2022 ed è stato trasmesso alla NT PNRR il 19 dicembre 2022. Il successivo 21 dicembre 2022 la NT Speciale ha trasmesso lo schema di provvedimento alla NT di IA, che, dunque, entro i successivi 20 giorni (ovvero entro il 10 gennaio 2023) avrebbe dovuto esprimersi;
- in mancanza di parere espresso sullo schema di provvedimento favorevole si è formato il silenzio assenso, dovendosi, pertanto, ritenere definitivamente acquisito il Concerto del MIC completo di autorizzazione paesaggistica, atteso che lo schema di provvedimento VIA n. 96/2022 si era espresso favorevolmente sulla compatibilità ambientale del progetto e l’assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000;
- anche la nota del 16 gennaio 2023 con cui la NT di IA ha ribadito la richiesta di archiviazione della procedura è successiva alla formazione del silenzio assenso ed è, dunque, irrilevante.
Il Parere della NT Speciale e il Parere della NT di IA sarebbero, pertanto, illegittimi, oltre che inefficaci, in quanto contrastano con il concerto favorevole già formatosi, contenente (ove ritenuta necessaria) l’autorizzazione paesaggistica.
7) Sul provvedimento di VIA (punto I.9 del ricorso)
Le censure già sollevate si riferiscono anche al provvedimento di VIA, in quanto il MASE rifacendosi acriticamente a quanto indicato dalla NT Speciale e dalla NT di IA, avrebbe riprodotto i vizi dei pareri emessi dalle suddette amministrazioni (illegittimità derivata).
Il provvedimento sarebbe illegittimo anche in via autonoma, in quanto, richiamando i due pareri, tra di loro incompatibili, oltre che incompatibili con il silenzio assenso già formatosi, creerebbe incertezza su quale parte del progetto sarebbe stata rilasciata la VIA favorevole.
II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e ss. D.lgs. 152/2006, degli artt. 8, 134, 142 e 146 d.lgs. 42/2004, del d.p.r. 31/2017, nonché degli artt. 1, 2, 3, 14 e ss, 17-bis. L. 241/1990. Violazione e falsa applicazione del pniec e del pnrr. Eccesso di potere per carenza di motivazione, irragionevolezza, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca, illogicità manifesta, ingiustizia manifesta e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 costituzione. Violazione dei principi di buon andamento, semplificazione, efficienza ed economicità del procedimento amministrativo, nonché dei principi di buona fede e leale collaborazione .
II.1. Il parere della NT di IA sarebbe illegittimo in quanto impone lo stralcio della Sezione Marineo nonostante la stessa non interferisca con aree o beni oggetto di tutela paesaggistica.
La NT, pertanto, in assenza di interferenze con i beni culturali e paesaggistici non aveva alcuna competenza a pronunciarsi su quella parte del progetto.
La stessa NT, peraltro, non ha nemmeno indicato le condizioni per il superamento delle rilevate criticità. Anche in materia paesaggistica vige infatti il principio del dissenso costruttivo.
II. 2. Vi sarebbe, poi, contraddittorietà tra il parere della NT Speciale, il parere della NT di IA e il parere n. 96 del 1° dicembre 2022 della Commissione Tecnica PNRR.
II. 3. La NT di IA ha più volte sottolineato che il Progetto fosse incompatibile con la vocazione agricola della zona , “configurandosi come un elemento estraneo rispetto al contesto agricolo in cui si colloca” , senza considerare che si tratta di progetto agro-fotovoltaico e che, pertanto, alla luce di un consolidato orientamento giurisprudenziale, le norme di pianificazione paesaggistica devono essere applicate a seguito di una approfondita istruttoria che tenga conto dell’apporto dato dal Progetto alla produzione agricola della zona.
III. Violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e ss. D.lgs. 152/2006 e degli artt. 134 e ss. D.lgs. 42/2004. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12, d.lgs. 387/2003; del d.m. 10 settembre 2010, del d.lgs. 28/2011; della direttiva (ue) 2018/2001, del regolamento (ue) 2018/1999 e del regolamento (ue) 2022/2577. Violazione e falsa applicazione dell’art. 47, comma 2, d.l. 13/2023. Violazione e falsa applicazione del pniec e del pnrr. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Violazione dei principi di proporzionalità, buona fede, e correttezza. Eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà, illogicità manifesta, motivazione illogica, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto
III. 1. In assenza di interferenze dirette con beni oggetto di tutela paesaggistica la NT non ha alcun potere di esprimersi.
E ciò a maggior ragione dopo l’entrata in vigore dell’art. 47 del D.L. n. 13/2023, come convertito in L. 41/2023, con cui il legislatore ha eliminato la possibilità per le Soprintendenze di pronunciarsi su progetti che ricadono in su aree contermini, escludendo quindi ogni ipotesi di pronuncia di tale Ente al di fuori dei casi di interferenza diretta con aree o beni vincolati.
III. 2. In sede di espressione del parere paesaggistico la NT è chiamata a un rigoroso bilanciamento d’interessi tra l’esigenza di tutelare il bene paesaggio e l’interesse a promuovere lo sviluppo e la massima diffusione delle fonti rinnovabili che, nel caso di specie, non sarebbe stato operato.
IV. Violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e ss. D.lgs. 152/2006 e degli artt. 134 e ss. D.lgs. 42/2004. Violazione e falsa applicazione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 l. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 cost.. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e della carenza di motivazione. Ulteriore eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà, illogicità manifesta, motivazione illogica, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto violazione dei principi di buon andamento, proporzionalità, buona fede, e correttezza.
IV. 1. Il parere della NT di IA è anche viziato sotto il profilo della carenza di istruttoria e del difetto di motivazione.
La NT non ha spiegato perché la fascia di mitigazione prescritta sia dalla Commissione Tecnica PNRR che dalla NT Speciale non fossero sufficienti a mitigare l’impatto visivo dell’impianto Marineo, tenuto conto del fatto che, come puntualmente rilevato dalla ricorrente, il Progetto non è visibile dalle strade in quanto la carreggiata stradale è posizionata più in basso rispetto all’area di impianto.
3. Le amministrazioni statali si sono costituite in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato che, con nota del 17 novembre 2023, ha declinato la difesa delle Amministrazioni regionali evidenziando la sussistenza di posizioni anche solo potenzialmente conflittuali tra la EG IA e le Amministrazioni statali.
4. Le amministrazioni regionali si sono costituite in giudizio con il patrocinio dell’Ufficio legislativo e legale della EG IA eccependo il difetto di legittimazione passiva della Presidenza della EG e dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e insistendo per il rigetto del ricorso.
5. Con ordinanza n. 565 del 23 novembre 2023 la Sezione ha accolto la domanda cautelare ai limitati fini della sollecita fissazione dell’udienza pubblica.
6. All’udienza pubblica del 18 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Preliminarmente occorre precisare quanto segue:
- l’art. 14 del Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 ( Approvazione dello statuto della EG SI ) demanda all’Assemblea, nell'ambito della EG e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, la legislazione esclusiva nelle materie (lett. “n”) “ turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche ”;
- ai sensi dell’art. 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637 ( Norme di attuazione dello statuto della regione SI in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti ) “ L'amministrazione regionale esercita nel territorio della regione tutte le attribuzioni delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di antichità, opere artistiche e musei, nonché di tutela del paesaggio ”;
- ai sensi dell’art. 3 della legge reg. Sic. 1 agosto 1977, n. 80 ( Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della EG IA ) “ In attesa della riforma dell'Amministrazione regionale di cui alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 86, tutte le attribuzioni di competenza della EG nella materia dei beni culturali ed ambientali sono svolte dall'Assessorato regionale della pubblica istruzione, che assume la denominazione di Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.
Esso esercita, oltre alle funzioni previste dalla legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, le funzioni previste dalla presente legge, nonché quelle di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, numeri 635 e 637”;
- per il successivo art. 11, commi secondo e terzo, “Le Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali sono organi periferici dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione. Esse sostituiscono, a tutti gli effetti, le Soprintendenze trasferite alla EG ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, numeri 635 e 637”.
Come chiarito dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la EG IA (sentenza n. 678 del 20 agosto 2024 che richiama in motivazione la sentenza n. 648/2022) “Il tenore delle richiamate disposizioni normative non può […], revocare in dubbio la competenza esclusiva dell’Amministrazione regionale sulle questioni attinenti alla tutela del paesaggio e dei beni di interesse archeologico in Sicilia. Invero, l’oggetto del contendere non è costituito soltanto dalla tutela ambientale, […], ma anche da ulteriori profili, quali, appunto, quelli della tutela dei beni di interesse archeologico e del paesaggio che, pur potendo essere connessi all’ambiente, rientrano nell’ambito delle competenze di una differente Autorità Amministrativa.
Non a caso, infatti, la decisione sulla V.I.A. Statale è adottata dal Ministero dell’Ambiente (in quanto autorità competente ai sensi dell’art. 7 bis co. 4 D.Lgs. n. 152/2006) “previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura” (art. 25 co. 2 D.Lgs. n. 152/2006), anche in relazione ai progetti di cui all’art. 8 co. 2 bis D.Lgs. n. 152/2006 (art. 25 co. 3 D.Lgs. n. 152/2006) ossia in relazione alle procedure di V.I.A. di competenza statale rientranti nel P.N.R.R.
Diversamente opinando, il concerto con l’Autorità Amministrativa preposta alla tutela dei beni paesaggistici e di interesse archeologico non sarebbe stato necessario, essendo all’uopo sufficiente l’adozione di un mero parere ex art. 24 D.Lgs. n. 152/2006 da rimettere alle valutazioni del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
La previsione, dunque, nell’art. 25 co. 4 D.Lgs. n. 152/2006 di una decisione concertata tra il Ministero dell’Ambiente e l’Autorità Amministrativa deputata a tutelare i beni paesaggistici e di interesse archeologico dimostra l’intento del legislatore nazionale di voler riconoscere anche a siffatti interessi pubblici pari dignità rispetto all’ambiente, al punto da integrare la valutazione di impatto ambientale dell’opera proposta in modo da consentire una giusta e completa ponderazione di tutti i profili pubblicistici coinvolti.
[…] Né a differente conclusione può pervenirsi in ragione della peculiare disciplina introdotta per i progetti rientranti nel P.N.R.R.” Tale disciplina non contempla, infatti, norme fondamentali di riforma economico-sociale e non può dunque ritenersi che “possieda l’attitudine a derogare alle competenze costituzionali delle Regioni a Statuto Speciale”.
Il C.G.A.R.S. ha concluso, pertanto che, alla luce di una “ interpretazione costituzionalmente orientata della normativa disciplinate la V.I.A. statale di cui al D.lgs. n. 152/2006 in ordine alle opere rientranti nel P.N.R.R. da realizzare nel territorio siciliano […] le relative funzioni del Ministero della Cultura devono ritenersi di competenza dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità IA che le esercita per mezzo delle Soprintendenze istituite con L.r. n. 80/1977”.
8. Ciò premesso ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato sotto l’assorbente profilo sollevato con il primo motivo di ricorso (punto I.8) dovendo ritenersi che con il decorso del termine di 20 giorni dalla trasmissione dello schema di provvedimento di VIA da parte della Commissione Tecnica PNRR deve intendersi acquisito per silenzio il concerto della competente NT per i Beni Culturali e Ambientali che, in relazione alle opere rientranti nel PNRR da realizzarsi nel territorio siciliano, esercita le funzioni attribuite dall’art. 25 del D.lgs. 152/2006 al Ministero della Cultura.
8.1. L’orientamento giurisprudenziale prevalente, che il Collegio condivide, ha qualificato, invero, l’inerzia del Ministero della Cultura (in Sicilia la NT per i Beni Culturali e Ambientali) come idonea “ alla formazione di una fattispecie di silenzio-assenso orizzontale, ai sensi dell’art. 17-bis della Legge n. 241/1990 ” (T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, n. 921 del 9 dicembre 2024, Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 8610/2023).
Anche il Consiglio di Giustizia Amministrativa, con la sentenza n. 678/2024 sopra richiamata, dopo aver puntualizzato che “l’Autorità Amministrativa competente … è, pur sempre, il Ministero dell’Ambiente” , ha chiarito che “ eventuali condotte omissive od ostative dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’identità IA possono essere superate applicando gli istituti previsti nel nostro ordinamento in relazione ai due momenti in cui l’attività dell’Amministrazione Regionale viene nell’occasione in rilievo, ossia con riguardo all’espressione sia del parere di cui all’art. 24 del D.lgs. n. 152/2006 sia del concerto previsto dall’art. 25, co 2 e co. 2 bis D.lgs. n. 152/2006. Se, infatti, in relazione al primo è sufficiente precisare che si tratta di un parere facoltativo e, dunque, non vincolante, con la conseguenza che tanto se omesso, quanto se reso, non pregiudica di per sé le valutazioni del Ministero dell’Ambiente, con riguardo al concerto può operare l’istituto contemplato dall’art. 17 bis L. n. 241/1990 (recepito in Sicilia dall’art. 30 L.R. 21 maggio 2019 n. 7) secondo cui la condotta omissiva dell’Amministrazione interpellata preposta anche alla tutela di interessi sensibili, (ossia, nell’occasione l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità IA), serbata oltre il termine previsto vale quale silenzio-assenso (co. 2) e l’eventuale mancato accordo può legittimare non la rimessione della questione al Presidente del Consiglio dei Ministri per la risoluzione del conflitto (in quanto rimedio riservato dalla citata disposizione di legge soltanto ai rapporti tra Amministrazioni Statali) ma l’indizione di una Conferenza di servizi da parte del Ministero dell’Ambiente direttamente in modalità sincrona ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 14 bis co. 7 e 14 ter L. n. 241/1990 nella prospettiva, dunque, per la predetta Amministrazione statale procedente di potersi avvalere sia del silenzio-assenso, sia della facoltà di decidere secondo la regola delle “posizioni prevalenti” (art. 14 ter co. 7 L. n. 241/1990), ferma restando la possibilità per l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità IA che abbia formalizzato il proprio dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza di proporre la propria opposizione ai sensi dell’art. 14 quinquies L. n. 241/1990, onde stimolare l’intervento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ivi previsto”.
8.2. Nel caso di specie, come risulta evidente dalla ricostruzione dell’ iter procedimentale sfociato nei provvedimenti impugnati, la Commissione Tecnica PNRR ha trasmesso lo schema di provvedimento di VIA in data 19 dicembre 2022 e, anche a voler considerarsi la data in cui tale schema è pervenuto alla NT di IA (21 dicembre 2022), il termine di venti giorni per il concerto di cui all’art. 25, comma 2 bis del D.lgs. n. 152/2006 è irrimediabilmente spirato il 10 gennaio 2023.
Anche la richiesta di archiviazione del 16 gennaio 2023 formulata dalla NT è, pertanto, tardiva e non può essere considerata idonea a determinare alcun effetto interruttivo di un termine ormai decorso.
Il “parere” della NT di IA del 23 agosto 2023, così come il “parere” del 14 agosto 2023 della NT PNRR (come chiarito, priva di competenza in relazione ad opere da realizzarsi, come nel caos di specie, nel territorio siciliano), intervenuti quando si era ormai formato il silenzio assenso sullo schema di provvedimento della Commissione Tecnica PNRR sono, pertanto, inefficaci ai sensi dell’art. 2 comma 8 bis della legge n. 241/90.
Come chiarito dalla giurisprudenza, <<tale disposizione, introdotta dall’art. 12, comma 1, lett. a) n. 2 del decreto legge n. 76/2020, ha, invero sancito il definitivo superamento dell’indirizzo interpretativo contrario all’applicazione del silenzio assenso orizzontale al parere paesaggistico, stabilendo che “ Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1 …,ovvero successivamente all’ultima riunione di cui all’art. 14 ter, comma 7… sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall’articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni ”.
La lettera di tale disposizione, riferendosi espressamente alle fattispecie del silenzio maturato nel corso di una conferenza di servizi ex art. 14-bis e nell’ambito dell’istituto di cui all’art. 17-bis, è inequivocabile nell’affermare il principio (che non ammette eccezioni) secondo cui le determinazioni tardive sono irrilevanti in quanto prive di effetti nei confronti dell’autorità competente, e non soltanto privi di carattere vincolante.
Da ciò discende che non c’è più spazio, alla luce del novum normativo in disamina, per tentare la strada della sopravvivenza del c.d. silenzio-devolutivo, stante la formulazione volutamente onnicomprensiva della nuova norma.
Come già ricordato, il testo della legge, specie quando formulata, come nel caso in esame, mediante la c.d. tecnica per fattispecie analitica, fornisce la misura della discrezionalità giudiziaria e costituisce un limite insuperabile rispetto a opzioni interpretative che ne disattendano ogni possibile risultato riconducibile al suo potenziale campo semantico (così come delimitato dalla disposizione), per giungere ad esiti con esso radicalmente incompatibili.
[…] Sul piano dell’ intentio legis , la previsione è, peraltro, espressione della volontà politico-legislativa di superare le discussioni, registratesi nel previgente quadro normativo, in ordine al vizio che affliggeva il provvedimento tardivo.
[…] Sotto il profilo teleologico, infine, la locuzione utilizzata dal legislatore mira a chiarire definitivamente che l'organo che si pronuncia tardivamente ha perso il potere di decidere: dunque il suo atto, adottato in carenza di potere relativamente ad uno specifico progetto, è privo di effetti nell'ordinamento amministrativo>> (Consiglio di Stato, sez. IV sentenza n. 8610 del 2 ottobre 2023).
9. In conclusione, in ragione di quanto dedotto, il ricorso è fondato e deve essere accolto e, conseguentemente:
- è dichiarata l’inefficacia del parere del Ministero della cultura – NT Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prot. 0017424 dell’11 agosto 2023 e del parere della NT per i Beni Culturali ed Ambientali di IA prot. 12780 del 23 agosto 2023, ai sensi dell’art. 2 comma 8 bis della legge n. 241/90;
- deve essere annullato il provvedimento del MASE nella parte in cui rinvia al parere del Ministero della cultura – NT Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prot. 0017424 dell’11 agosto 2023 considerandolo parte integrante del provvedimento, e alle condizioni ambientali ivi stabilite (art. 3).
10. La peculiarità delle questioni trattate e la parziale novità delle stesse giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di IA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Pancrazio Maria Savasta, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agata Gabriella Caudullo | Pancrazio Maria Savasta |
IL SEGRETARIO