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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 25/07/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 340 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CR
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Annalisa Petrosino Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 29/02/2024,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. PICCO MARIA ELISABETTA , elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
02/08/1984 rappresentato e difeso dall'avv. ABBAMONTE STELLA elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento di
Avv. in proprio, in qualità di Curatore Speciale dei minori (nata il Controparte_2 R_
ER 19/12/2011) ed (nata il [...]), nominato con provvedimento del 04/03/2024;
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di NA ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 03/03/2025
OGGETTO: divorzio giudiziale
*
CONCLUSIONI
Per ome precisate con nota depositata il 29/05/2025; Parte_1 per ome precisate con nota depositata il 30/04/2025; Controparte_1
per il curatore speciale come precisate con nota depositata il 30/05/2025.
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 29/02/2024, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con rito civile con n NA in data 15/09/2007 (trascritto presso gli Controparte_1
atti dello Stato civile del Comune medesimo atto 89, parte I), unione dalla quale sono nati i figli ER
(nato il [...]), (nato il [...]), (nata il [...]) ed Per_3 Per_4 R_
(nata il [...]), e di essersi separato dalla moglie con verbale di separazione consensuale del
9/04/2014, omologato con decreto del 18/06/2014, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni meglio precisate in ricorso.
Con comparsa depositata il 03/07/2024 si costituiva in giudizio aderendo Controparte_1
alla richiesta di divorzio del marito alle condizioni meglio precisate in atti.
Con atto depositato il 30/07/2024, si costituiva altresì l'avv. nella sua qualità di Controparte_2
curatore speciale dei minori, nominato con decreto del 4/03/2024.
All'udienza di cui all'art. 473 bis.21 c.p.c., il Giudice Delegato, sentite personalmente le parti e il curatore speciale, adottava i provvedimenti temporanei e urgenti ritenuti opportuni, disponeva l'acquisizione di una relazione di aggiornamento da parte dei servizi sociali affidatari dei minori e, su richiesta delle parti, ordinata la discussione orale, rimetteva la causa al Collegio per la pronuncia non definitiva sullo status.
In data 27/09/2024 veniva emessa sentenza parziale n. 560/2024 di scioglimento del matrimonio
(pubblicata il 7/10/2024); con contestuale ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo del GD per la prosecuzione del procedimento per la definizione delle altre domande.
Esaurita l'istruzione e assegnati i termini ex art. 473 bis.28 c.p.c., all'udienza del 01/07/2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 21/07/2025.
*
La domanda di divorzio
Nulla deve essere disposto in ordine alla domanda di divorzio, essendo stata già pronunciata da questo
Tribunale in data 27/09/2024 sentenza parziale n. 560/2024 di scioglimento del matrimonio
(pubblicata il 7/10/2024).
*
La responsabilità genitoriale Deve premettersi che (nato il [...]) e (nato il [...]) sono Per_4 Per_3
ER maggiorenni, sicché la questione riguarda unicamente (nata il [...]) ed (nata il R_
19/03/2013).
Nondimeno, il 26/11/2024 il Tribunale per i Minorenni di Brescia ha dichiarato i genitori decaduti dalla responsabilità genitoriale, affidando (allora minorenne) e alle famiglie Per_4 R_
ER collocatarie e confermando, per l'affido ai servizi sociali, con collocamento della stessa in comunità.
Ne consegue che vi è alcuna regolamentazione da effettuare né altra decisione da assumere che coinvolga le figlie tuttora minori e che richieda il loro ascolto. Il Collegio si limita a prendere atto delle determinazioni già assunte dall'autorità giudiziaria competente.
*
Contributo al mantenimento dei figli
Quanto ai profili economici, osserva preliminarmente il Collegio che il genitore, anche se decaduto,
è comunque tenuto a contribuire al mantenimento dei figli, sussistendo tale obbligo per il solo fatto di aver generato la prole anche a prescindere dalle statuizioni giudiziali. I genitori, dunque, conservano il dovere di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. In questo contesto, la corresponsione dell'assegno è la modalità attraverso la quale, in assenza di convivenza familiare, un genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando un importo fisso con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze.
Cionondimeno, deve rilevarsi che l'obbligo di cui agli artt. 316 bis e 337 ter c.c. - che grava sul genitore separato o divorziato- , si configura alla stregua di un rimborso della quota dovuta da uno dei genitori a favore dell'altro genitore, il quale ha provveduto per intero al mantenimento del figlio.
Ne consegue che, nel caso (e per il periodo) in cui il figlio sia in affidamento etero-familiare, non rientra tra i poteri del giudice del divorzio o della separazione pronunciare, d'ufficio, la condanna dei genitori a corrispondere somme a titolo di mantenimento a favore di terzi, a copertura delle spese anticipate per l'accoglienza, l'accudimento e l'educazione in ambiente comunitario o familiare non avendo il collocatario proposto una domanda in tal senso. Resta fermo che l'ente pubblico o il terzo affidatario potrà far valere, nell'ambito di un apposito procedimento, la pretesa del rimborso nei confronti dei genitori, nella misura corrispondente ai costi effettivamente sostenuti per l'affidamento del figlio. Ciò, tuttavia, non autorizza la condanna dei genitori ad adempiere all'obbligo di mantenimento in favore direttamente dell'ente pubblico o del terzo che non abbia partecipato al giudizio avente ad oggetto la definizione dei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi successivamente al divorzio o alla separazione (in termini, Cass. civ. sez I ord. N. 22536 del 9 agosto
202; Cass. n. 23583 del 28 luglio 2022).
Alla luce di questi principi, deve il Collegio rilevare che (nato il [...]), Per_4 R_
ER (nata il [...]) ed (nata il [...]) da tempo non convivono con nessuno dei genitori.
In particolare, risulta agli atti che in data 16/04/2019, il Tribunale per i Minorenni di Brescia ha affidato la prole ai servizi sociali;
in tale contesto, è stato avviato in favore di (nato il Per_4
ER 29/03/2007) e (nata il [...]) un progetto di affidamento familiare, mentre (nata R_
il 19/03/2013) ha iniziato un percorso comunitario. Da allora i ragazzi non sono mai rientrati presso l'abitazione di alcuno dei genitori.
Dunque, in mancanza di domanda degli aventi diritto, nel presente procedimento il Tribunale si limiterà a revocare la previsione di cui alla sentenza di separazione, non vantando attualmente la madre il titolo per ricevere l'erogazione da parte del padre, pur ribadendo ai genitori che persiste il loro dovere di contribuire al sostegno economico dei figli. La statuizione avrà decorrenza dalla data di deposito del ricorso.
Resta da precisare che l'assegno unico spetta al genitore nella misura in cui egli eserciti la responsabilità genitoriale;
evidentemente, nel caso di specie, considerato che i minori sono affidati a terzi, trova applicazione l'art. 6 co. 4, ult. periodo, della legge 230/2021. Secondo il dettato di legge, dunque, l'emolumento dovrà essere integralmente percepito dai soggetti collocatari della prole.
Pertanto, coerentemente con la finalità dell'erogazione, destinata alla tutela esclusiva dei minori e al soddisfacimento delle esigenze dei figli, la domanda della resistente non potrà che essere rigettata, non vantando ella alcun titolo per percepire l'assegno unico.
Quanto, infine, al figlio maggiorenne (nato il [...]), convivente con la madre, le parti Per_3
hanno segnalato che il ragazzo non è ancora completamente autosufficiente;
in questa prospettiva, all'udienza del 19/09/2024, il padre si è impegnato al versamento diretto di € 100 mensili in favore del figlio entro il 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, e le parti si sono accordate in questi termini.
In sede di precisazione delle conclusioni, il padre ha confermato il proprio impegno, mentre la madre ha chiesto di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire mediante il versamento, direttamente al figlio, di € 200 mensili.
Osserva il Collegio che, pur chiedendo un aumento, la madre non ha provato né finanche allegato qualsivoglia elemento che persuada di una maggiore necessità economica del figlio. Di contro, tenuto conto anche dell'età del ragazzo (ormai quasi ventunenne), già avviato al lavoro, l'importo indicato dal padre appare adeguato e sufficiente alla situazione del figlio e alle condizioni economiche delle parti, come peraltro valutato dalla madre stessa all'udienza del 19/09/2024.
Deve infatti rammentarsi che l'obbligo di mantenimento in favore della prole non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, dal momento che il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni (Cass. 19135/2019).
Ebbene, in base a quanto rappresentato in atti, è stato messo nelle condizioni di reperire una Per_3
attività lavorativa, sebbene allo stato abbia necessità di essere sostenuto e aiutato al fine di trovare una occupazione regolare e sufficientemente remunerativa, con adeguata garanzia di stabilità.
Del resto, la misura deve essere certamente proporzionata anche alla capacità reddituale di entrambi i genitori, come meglio ricostruita anche all'esito del giudizio, e agli oneri di spesa a loro carico nonché parametrata alle esigenze di vita di un ragazzo più che maggiorenne, che vive nella casa materna. Tenuto conto di questi elementi, l'importo di € 100 mensili, individuato d'accordo tra le parti, risulta del tutto rispondente ai criteri di cui all'art. 337ter comma 4 c.c. che presiedono alla determinazione giudiziale delle modalità e della misura con cui i genitori devono contribuire al mantenimento dei figli, tenendo conto comunque delle risorse a disposizione del ragazzo e dei doveri che gravano sui figli adulti.
Il Tribunale, pertanto, disporrà in senso conforme ai provvedimenti temporanei, dando atto che le parti hanno concordato che la somma venisse versata direttamente nelle mani di . La Per_3
statuizione avrà decorrenza dalla mensilità di settembre 2024, data dell'accordo inter partes.
Tanto rilevato in merito alle esigenze dei figli, resta da precisare che le parti hanno spontaneamente giudicato i rispettivi redditi adeguati, non formulando, in sede di precisazione delle conclusioni, alcuna domanda di assegno divorzile.
* le spese di lite
In applicazione dei principi di soccombenza e causalità, considerata anche la natura necessaria del giudizio quanto allo status, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
Con separato provvedimento, su istanza di parte, si provvederà alla liquidazione delle spese del curatore speciale, ammesso al gratuito patrocinio come da delibera in atti, tenuto conto dell'impegno profuso e dell'attività professionale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di NA, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda e/o eccezione disattesa, dato atto che in data 27/09/2024 sentenza parziale n. 560/2024 di scioglimento del matrimonio (pubblicata il 7/10/2024), così statuisce:
1) CONFERMA, per quanto di ragione, le statuizioni di cui al decreto del 26/11/2024 del Tribunale per i minorenni di Brescia;
2) REVOCA le statuizioni economiche di cui al decreto del Tribunale di NA del 18/06/2014, con decorrenza dalla mensilità di febbraio 2024;
3) DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento di (nato il [...]) mediante Per_3 versamento, direttamente al figlio, di € 100 mensili, con decorrenza dalla mensilità di settembre 2024, entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di NA;
4) RIGETTA le ulteriori domande;
5) DICHIARA compensate le spese di lite.
Così è deciso in NA nella camera di consiglio del 21/07/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CR
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Annalisa Petrosino Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 29/02/2024,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. PICCO MARIA ELISABETTA , elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
02/08/1984 rappresentato e difeso dall'avv. ABBAMONTE STELLA elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento di
Avv. in proprio, in qualità di Curatore Speciale dei minori (nata il Controparte_2 R_
ER 19/12/2011) ed (nata il [...]), nominato con provvedimento del 04/03/2024;
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di NA ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 03/03/2025
OGGETTO: divorzio giudiziale
*
CONCLUSIONI
Per ome precisate con nota depositata il 29/05/2025; Parte_1 per ome precisate con nota depositata il 30/04/2025; Controparte_1
per il curatore speciale come precisate con nota depositata il 30/05/2025.
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 29/02/2024, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con rito civile con n NA in data 15/09/2007 (trascritto presso gli Controparte_1
atti dello Stato civile del Comune medesimo atto 89, parte I), unione dalla quale sono nati i figli ER
(nato il [...]), (nato il [...]), (nata il [...]) ed Per_3 Per_4 R_
(nata il [...]), e di essersi separato dalla moglie con verbale di separazione consensuale del
9/04/2014, omologato con decreto del 18/06/2014, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni meglio precisate in ricorso.
Con comparsa depositata il 03/07/2024 si costituiva in giudizio aderendo Controparte_1
alla richiesta di divorzio del marito alle condizioni meglio precisate in atti.
Con atto depositato il 30/07/2024, si costituiva altresì l'avv. nella sua qualità di Controparte_2
curatore speciale dei minori, nominato con decreto del 4/03/2024.
All'udienza di cui all'art. 473 bis.21 c.p.c., il Giudice Delegato, sentite personalmente le parti e il curatore speciale, adottava i provvedimenti temporanei e urgenti ritenuti opportuni, disponeva l'acquisizione di una relazione di aggiornamento da parte dei servizi sociali affidatari dei minori e, su richiesta delle parti, ordinata la discussione orale, rimetteva la causa al Collegio per la pronuncia non definitiva sullo status.
In data 27/09/2024 veniva emessa sentenza parziale n. 560/2024 di scioglimento del matrimonio
(pubblicata il 7/10/2024); con contestuale ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo del GD per la prosecuzione del procedimento per la definizione delle altre domande.
Esaurita l'istruzione e assegnati i termini ex art. 473 bis.28 c.p.c., all'udienza del 01/07/2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 21/07/2025.
*
La domanda di divorzio
Nulla deve essere disposto in ordine alla domanda di divorzio, essendo stata già pronunciata da questo
Tribunale in data 27/09/2024 sentenza parziale n. 560/2024 di scioglimento del matrimonio
(pubblicata il 7/10/2024).
*
La responsabilità genitoriale Deve premettersi che (nato il [...]) e (nato il [...]) sono Per_4 Per_3
ER maggiorenni, sicché la questione riguarda unicamente (nata il [...]) ed (nata il R_
19/03/2013).
Nondimeno, il 26/11/2024 il Tribunale per i Minorenni di Brescia ha dichiarato i genitori decaduti dalla responsabilità genitoriale, affidando (allora minorenne) e alle famiglie Per_4 R_
ER collocatarie e confermando, per l'affido ai servizi sociali, con collocamento della stessa in comunità.
Ne consegue che vi è alcuna regolamentazione da effettuare né altra decisione da assumere che coinvolga le figlie tuttora minori e che richieda il loro ascolto. Il Collegio si limita a prendere atto delle determinazioni già assunte dall'autorità giudiziaria competente.
*
Contributo al mantenimento dei figli
Quanto ai profili economici, osserva preliminarmente il Collegio che il genitore, anche se decaduto,
è comunque tenuto a contribuire al mantenimento dei figli, sussistendo tale obbligo per il solo fatto di aver generato la prole anche a prescindere dalle statuizioni giudiziali. I genitori, dunque, conservano il dovere di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. In questo contesto, la corresponsione dell'assegno è la modalità attraverso la quale, in assenza di convivenza familiare, un genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando un importo fisso con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze.
Cionondimeno, deve rilevarsi che l'obbligo di cui agli artt. 316 bis e 337 ter c.c. - che grava sul genitore separato o divorziato- , si configura alla stregua di un rimborso della quota dovuta da uno dei genitori a favore dell'altro genitore, il quale ha provveduto per intero al mantenimento del figlio.
Ne consegue che, nel caso (e per il periodo) in cui il figlio sia in affidamento etero-familiare, non rientra tra i poteri del giudice del divorzio o della separazione pronunciare, d'ufficio, la condanna dei genitori a corrispondere somme a titolo di mantenimento a favore di terzi, a copertura delle spese anticipate per l'accoglienza, l'accudimento e l'educazione in ambiente comunitario o familiare non avendo il collocatario proposto una domanda in tal senso. Resta fermo che l'ente pubblico o il terzo affidatario potrà far valere, nell'ambito di un apposito procedimento, la pretesa del rimborso nei confronti dei genitori, nella misura corrispondente ai costi effettivamente sostenuti per l'affidamento del figlio. Ciò, tuttavia, non autorizza la condanna dei genitori ad adempiere all'obbligo di mantenimento in favore direttamente dell'ente pubblico o del terzo che non abbia partecipato al giudizio avente ad oggetto la definizione dei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi successivamente al divorzio o alla separazione (in termini, Cass. civ. sez I ord. N. 22536 del 9 agosto
202; Cass. n. 23583 del 28 luglio 2022).
Alla luce di questi principi, deve il Collegio rilevare che (nato il [...]), Per_4 R_
ER (nata il [...]) ed (nata il [...]) da tempo non convivono con nessuno dei genitori.
In particolare, risulta agli atti che in data 16/04/2019, il Tribunale per i Minorenni di Brescia ha affidato la prole ai servizi sociali;
in tale contesto, è stato avviato in favore di (nato il Per_4
ER 29/03/2007) e (nata il [...]) un progetto di affidamento familiare, mentre (nata R_
il 19/03/2013) ha iniziato un percorso comunitario. Da allora i ragazzi non sono mai rientrati presso l'abitazione di alcuno dei genitori.
Dunque, in mancanza di domanda degli aventi diritto, nel presente procedimento il Tribunale si limiterà a revocare la previsione di cui alla sentenza di separazione, non vantando attualmente la madre il titolo per ricevere l'erogazione da parte del padre, pur ribadendo ai genitori che persiste il loro dovere di contribuire al sostegno economico dei figli. La statuizione avrà decorrenza dalla data di deposito del ricorso.
Resta da precisare che l'assegno unico spetta al genitore nella misura in cui egli eserciti la responsabilità genitoriale;
evidentemente, nel caso di specie, considerato che i minori sono affidati a terzi, trova applicazione l'art. 6 co. 4, ult. periodo, della legge 230/2021. Secondo il dettato di legge, dunque, l'emolumento dovrà essere integralmente percepito dai soggetti collocatari della prole.
Pertanto, coerentemente con la finalità dell'erogazione, destinata alla tutela esclusiva dei minori e al soddisfacimento delle esigenze dei figli, la domanda della resistente non potrà che essere rigettata, non vantando ella alcun titolo per percepire l'assegno unico.
Quanto, infine, al figlio maggiorenne (nato il [...]), convivente con la madre, le parti Per_3
hanno segnalato che il ragazzo non è ancora completamente autosufficiente;
in questa prospettiva, all'udienza del 19/09/2024, il padre si è impegnato al versamento diretto di € 100 mensili in favore del figlio entro il 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, e le parti si sono accordate in questi termini.
In sede di precisazione delle conclusioni, il padre ha confermato il proprio impegno, mentre la madre ha chiesto di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire mediante il versamento, direttamente al figlio, di € 200 mensili.
Osserva il Collegio che, pur chiedendo un aumento, la madre non ha provato né finanche allegato qualsivoglia elemento che persuada di una maggiore necessità economica del figlio. Di contro, tenuto conto anche dell'età del ragazzo (ormai quasi ventunenne), già avviato al lavoro, l'importo indicato dal padre appare adeguato e sufficiente alla situazione del figlio e alle condizioni economiche delle parti, come peraltro valutato dalla madre stessa all'udienza del 19/09/2024.
Deve infatti rammentarsi che l'obbligo di mantenimento in favore della prole non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, dal momento che il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni (Cass. 19135/2019).
Ebbene, in base a quanto rappresentato in atti, è stato messo nelle condizioni di reperire una Per_3
attività lavorativa, sebbene allo stato abbia necessità di essere sostenuto e aiutato al fine di trovare una occupazione regolare e sufficientemente remunerativa, con adeguata garanzia di stabilità.
Del resto, la misura deve essere certamente proporzionata anche alla capacità reddituale di entrambi i genitori, come meglio ricostruita anche all'esito del giudizio, e agli oneri di spesa a loro carico nonché parametrata alle esigenze di vita di un ragazzo più che maggiorenne, che vive nella casa materna. Tenuto conto di questi elementi, l'importo di € 100 mensili, individuato d'accordo tra le parti, risulta del tutto rispondente ai criteri di cui all'art. 337ter comma 4 c.c. che presiedono alla determinazione giudiziale delle modalità e della misura con cui i genitori devono contribuire al mantenimento dei figli, tenendo conto comunque delle risorse a disposizione del ragazzo e dei doveri che gravano sui figli adulti.
Il Tribunale, pertanto, disporrà in senso conforme ai provvedimenti temporanei, dando atto che le parti hanno concordato che la somma venisse versata direttamente nelle mani di . La Per_3
statuizione avrà decorrenza dalla mensilità di settembre 2024, data dell'accordo inter partes.
Tanto rilevato in merito alle esigenze dei figli, resta da precisare che le parti hanno spontaneamente giudicato i rispettivi redditi adeguati, non formulando, in sede di precisazione delle conclusioni, alcuna domanda di assegno divorzile.
* le spese di lite
In applicazione dei principi di soccombenza e causalità, considerata anche la natura necessaria del giudizio quanto allo status, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
Con separato provvedimento, su istanza di parte, si provvederà alla liquidazione delle spese del curatore speciale, ammesso al gratuito patrocinio come da delibera in atti, tenuto conto dell'impegno profuso e dell'attività professionale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di NA, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda e/o eccezione disattesa, dato atto che in data 27/09/2024 sentenza parziale n. 560/2024 di scioglimento del matrimonio (pubblicata il 7/10/2024), così statuisce:
1) CONFERMA, per quanto di ragione, le statuizioni di cui al decreto del 26/11/2024 del Tribunale per i minorenni di Brescia;
2) REVOCA le statuizioni economiche di cui al decreto del Tribunale di NA del 18/06/2014, con decorrenza dalla mensilità di febbraio 2024;
3) DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento di (nato il [...]) mediante Per_3 versamento, direttamente al figlio, di € 100 mensili, con decorrenza dalla mensilità di settembre 2024, entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di NA;
4) RIGETTA le ulteriori domande;
5) DICHIARA compensate le spese di lite.
Così è deciso in NA nella camera di consiglio del 21/07/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato