Sentenza 20 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 20/04/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, riunito in camera di consiglio, in persona dei Magistrati sig.ri: dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente dott.ssa Valentina Prudente Giudice dott. Ilario Ottobrino Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3007\2024 V.G. avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 337 bis e ss. c.c. promosso congiuntamente da: , C.F , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Marina di Carrara, via Giovanni Caboto n. 7, presso e nello studio dell'Avv. Anna Maria Giannecchini dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti, e C.F nata in [...]_1 C.F._2
il 30.11.1990, elettivamente domiciliata in Massa, via Marina Vecchia 4 presso e nello studio dell'Avv. Gessjca Brizzi, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO oggetto: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
conclusioni: come da verbale d'udienza del 15.4.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 7
1. Il presente giudizio, promosso congiuntamente dai sig.ri e Parte_1
ha ad oggetto la modifica della vigente regolamentazione Controparte_1
dell'esercizio della responsabilità genitoriale con riguardo alla figlia, Persona_1
nata in data [...], nel corso della convivenza more uxorio della coppia.
2. In particolare, le parti risultano aver a suo tempo proposto ricorso congiunto dinanzi al Tribunale di Massa, iscritto al n. 1976/22 R.G., avente ad oggetto la determinazione delle modalità di affidamento e mantenimento della figlia minore, concordando un contributo di mantenimento della minore a carico del padre per la somma di € 750,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in essere presso il
Tribunale di Massa. Mentre, in ordine alle modalità di visita padre/figlia era stato statuito che il padre, all'epoca residente in [...], potesse vedere la figlia nei periodi di soggiorno in Italia, con preavviso di almeno 3 giorni, e che per le festività natalizie i genitori avrebbero seguito il criterio dell'alternanza, ed inoltre che il padre avrebbe potuto tenere con sé la figlia per una settimana continuativa al compimento dei 4 anni della minore. In merito agli assegni famigliari, infine, era stato concordato che, se percepiti dal padre, sarebbero stati corrisposti alla sig.ra in aggiunta al Pt_2
contributo di mantenimento. Sennonché, è tornato a vivere in Italia, Parte_1
ed allo stato non ha ancora reperito alcuna attività lavorativa. Da qui, l'esigenza di modificare la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di cui all'ordinanza del Tribunale di Massa cron. n. 657\2022.
3. Nel corso dell'udienza del 16.4.2025, le parti sono comparse delle dinanzi al Giudice relatore, ed i procuratori hanno domandato l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) affidamento figlia minore Confermare l'affidamento condiviso della minore ad Per_1 Per_1
entrambi i genitori, così come è in essere, che di comune accordo, assumeranno le decisioni di maggior interesse relative alla loro istruzione, educazione e salute, il tutto tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore, specificando che in esse rientrano: le scelte pagina 2 di 7 religiose, l'indirizzo scolastico, la scelta del medico a cui rivolgersi, la partecipazione ad attività educative e formative extrascolastiche incluso i viaggi di istruzione, la partecipazione e la scelta di attività sportive e ricreative, facendosi carico, in egual misura, delle relative spese. In merito alle scelte inerenti lo stato di Salute della minore nel caso vi fossero discordanze tra le scelte da parte dei genitori oltre al parere della pediatra si sentiranno uno specialista e le parti si atterranno alle indicazioni date da questi ultimi, in caso di discordanza di pareri la parte che lo riterrà opportuno potrà richiedere l'intervento de Giudice Tutelare. 2) contributo mantenimento a favore della figlia. il Sig. Pt_1
si impegna ed obbliga a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento della figlia
[...]
la somma mensile di €. 150,00 fino a quando sarà disoccupato. Dal mese successivo Persona_1
in cui avrà di nuovo un lavoro procederà a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento la somma di €. 300,00 mensili;
3) le spese straordinarie inerenti i figli minori. Le spese straordinarie inerenti la figlia minore saranno suddivise tra i genitori degli stessi al 50% ciascuno, secondo il Per_1
protocollo del CNF, recepito dal Tribunale di Massa. Pertanto i Sigg.ri e Parte_1
sono edotti delle spese straordinarie indicate nel Protocollo del CNF e della Controparte_1
suddivisione delle stesse, tra quelle che richiedono il preventivo accordo e quelle che non ne necessitano, e delle modalità con cui il genitore collocatario dovrà predisporre rendiconto all'altro genitore alla fine di ogni mese e dovrà inviarlo all'altro genitore e di come quest'ultimo dovrà corrisponderle, così come indicato nel detto protocollo. 4) modalità visita padre/figlia. Il Sig. potrà vedere e tenere con sé Pt_1
la figlia il martedì ed il giovedì pomeriggio dall'uscita dell'asilo alle 15,30 sino alle ore 20,00 Per_1
dopo aver fatto la doccia e aver cenato, quando procederà a riportarla a casa presso la madre, nonché due w.e. al mese alternati, ossia dal sabato mattina alle ore 9,00 sino alla domenica sera alle ore
20,00 dopo che ha fatto la doccia e cenato quando procederà a riportarla a casa presso la madre;
Atteso che la minore ha già compiuto 4 anni potrà dormire col padre oltre al fine settimana che starà con lui, quindi almeno due sabati al mese, un giorno infrasettimanale da scegliersi nel martedì al fine di una miglior organizzazione, con onere del Sig. di riportare la figlia alla scuola dell'infanzia Pt_1
(asilo) la mattina successiva, od alla scuola primaria quando vi andrà. 5) Festività natalizie ed altre.
pagina 3 di 7 Festività natalizie. La minore a partire dall'anno 2024 in corso trascorrerà le vacanze di Per_1
Natale e Capodanno in parte con la madre ed in parte con il padre con le seguenti modalità: Il Natale con la madre e col padre, il 31 dicembre ed il 1° gennaio col padre, l'Epifania con la madre, CP_2
e così via l'anno successivo in maniera alternata, alternanza che proseguirà di anno in anno. A partire dall'anno 2025 i genitori potranno trascorrere con i figli minori le dette festività in maniera alternata, ed in tal modo i genitori si potranno accordare entro il 30 di novembre di ciascun anno, se quali festività la figlia trascorrerà col padre e quali con la madre. Dal compimento dei 6 anni di le Per_1
festività natalizie potranno essere divise in due periodi, dal 25/31 dicembre ore 11,30 e dal 31/12 al
06/01 sino alle 18,00, ed i genitori concorderanno con quale genitore la minore trascorrerà il primo periodo e con quale genitore trascorrerà il secondo periodo. Dall'anno successivo i genitori rispetteranno il criterio dell'alternanza. Festività Pasquali. Per quanto riguarda le festività di Pasqua e Pasquetta queste verranno trascorse dai minori la Pasqua con un genitore e la Pasquetta con l'altro, secondo il criterio dell'alternanza di anno in anno. Alternati tra i genitori, negli anni, saranno anche il 25 aprile, il primo maggio, il 2 Giugno, il 15 Agosto, l'8 dicembre, e le altre festività, e di volta in volta saranno costoro a concordare con chi il minore trascorrerà l'una e l'altra festività. 6) Periodi di vacanza.
Entrambi i genitori potranno trascorrere con la figlia minore un periodo di vacanza estivo di 15 giorni consecutivi o due periodi di 7 gg. ciascuno. Entro il 30 Maggio di ogni anno i genitori dovranno comunicarsi i periodi di ferie prescelti. Laddove la pianificazione delle ferie non sia possibile per esigenze lavorative dei genitori, gli stessi si impegnano a darsi reciproca comunicazione non appena ciò sia possibile. Qualora i genitori dovessero portare i figli in vacanza fuori provincia, costoro hanno l'obbligo di indicare l'albergo (indirizzo e numero di telefono) o l'abitazione (indirizzo) in cui i minori soggiorneranno, in modo da consentire all'altro genitore di essere edotto in quale luogo sia la figlia, ed il detto genitore si accollerà i costi della vacanza della minore. Durante i detti 7/15 giorni la minore potrà sentire telefonicamente l'altro genitore, e questi potrà parlare con lei tutte le sere nell'orario indicativo che va dalle 20,00 alle 20,30, od altro orario che potrà essere preventivamente accordato tra i genitori, chiamando l'utenza cellulare in uso al genitore con cui in quel momento la minore si trova.
pagina 4 di 7 Analogamente ciascun genitore potrà decidere di trascorrere con la figlia un periodo massimo di 7 gg. nel periodo invernale per trascorrerlo in una località di vacanza, dando debito preavviso all'altro genitore, e sempre che le condizioni di salute dei figli lo consentano, così come non vi siano motivi ostativi dovuti alla frequenza scolastica. Per tutte le necessità della figlia ciascun genitore, quando ella è con loro, si impegnano a far riferimento all'altro. E' fatto salvo ogni diverso e pacifico accordo che possa essere raggiunto fra i genitori nell'esclusivo interesse della figlia minore. 7) Impegni a tutela dei minori. I ricorrenti si impegnano ad operare e collaborare fattivamente perché siano preservati la serenità e l'equilibrio dei figli ed a comunicarsi ogni accadimento straordinario relativo ai predetti nel periodo in cui questi ultimi si tratterranno con l'uno o l'altra. Ciascuno dei genitori si preoccuperà, per il proprio ramo di appartenenza, di assicurare che i minori mantengano rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale;
l'altro genitore non ostacolerà in alcun modo tale adempimento.
Ciascun genitore si preoccuperà di nei periodi in cui la minore si tratterrà presso di loro a comunicare eventuali problemi di salute della stessa e si farà carico di accudirla secondo le prescrizioni mediche impartite. 8) Assegno Unico Universale e/o Assegni Famigliari. Il sig. acconsente Parte_1
che sia direttamente la Sig.ra a presentare domanda volta all'ottenimento del Controparte_1
AUU inerente la figlia minore così come è già in essere, ed analogamente il predetto acconsente Per_1
a che sia la Sig.ra a trattenere l'intero importo che sarà corrisposto mensilmente. Ciò andrà CP_1
a compensare le eventuali spese straordinarie inerenti la figlia minore che non sono state Per_1
puntualmente corrisposte dal Sig. 9) Rinnovo carta identità il sig. Parte_1 Parte_1
acconsente sin da ora al rinnovo del documento di identità della Figlia minore venga rinnovato Per_1
con la dicitura “Valido per Espatrio”. 10) Spese straordinarie arretrate. Le spese straordinarie arretrate ed anticipate dalla Sig.ra fino alla data del 14.10.2024 ammontano ad € CP_1
3.774,64. Poiché sino ad oggi il Sig. non ha versato con regolarità gli importi delle Parte_1
spese straordinarie e del contributo al mantenimento in favore della minore atteso che non ha reperito un lavoro stabile dal rientro in Italia, ed in merito le parti concordano che il Sig. Parte_1
corrisponda a stralcio la somma omnicomprensiva di € 1000,00 (euro Mille) omnia in una unica pagina 5 di 7 soluzione direttamente all'udienza di comparizione delle parti di causa dinanzi al Tribunale di Massa,
a mezzo assegno circolare NT intestato alla Sig.ra Con la consegna alla Sig.ra CP_1
dell'importo di €. 1.000,00 da parte del Sig. con la modalità Controparte_1 Parte_1
sopra indicata nel capoverso che precede di cui ne verrà dato atto dinanzi al Tribunale di Massa, la predetta rilascerà ampia e liberatoria quietanza dichiarando nulla avere più a Controparte_1
pretendere a titolo di arretrati di mantenimenti non corrisposti per intero dal Sig. e di Parte_1
spese straordinarie non corrisposte inerenti la figlia e dichiarando di nulla avere più a Per_1
pretendere a tali titoli dal predetto, ed il Sig. accetta. Il Sig. si Parte_1 Parte_1
obbliga a corrispondere puntualmente gli importi inerenti le spese straordinarie che mese per mese si renderanno necessarie dal deposito del presente ricorso in poi, pertanto a partire dal mese di dicembre
2024 compreso, spese straordinarie così come dettagliate e suddivise nel Protocollo del CNF a cui rimanda direttamente il Protocollo in essere presso il Tribunale di Massa e con le modalità in esso indicate per le comunicazioni inerenti le spese straordinarie da sostenersi. Il Sig. Parte_1
provvederà a corrispondere la somma di €. 1.000,00 (mille) per differenze del contributo”. All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
4. Esaminata la documentazione versata in giudizio dalle parti, vista la comunicazione degli atti al P.M., richiamata la disciplina di cui agli artt. 337bis e ss. c.c. e 473 bis e ss.
c.p.c., il Collegio ritiene che debba disporsi in conformità a quanto richiesto congiuntamente dalle parti. Le condizioni di che trattasi, oltre che conformi alla legge ed all'ordine pubblico, appaiono, infatti, consone all'interesse della minore, tenuto conto della capacità reddituale delle parti, dell'età e delle esigenze della stessa.
5. A fronte della proposizione di ricorso su domanda congiunta le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, nella composizione di cui in epigrafe, ogni diversa domanda disattesa:
pagina 6 di 7 1) regola l'esercizio della responsabilità genitoriale dei sig.ri e Parte_1
nei riguardi della figlia, in conformità alle Controparte_1 Persona_1
condizioni concordate dalle parti a modifica del previgente regime, nei termini meglio descritti in parte motiva;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 18.4.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Ilario Ottobrino dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
pagina 7 di 7