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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/03/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2618/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Bruno Malagoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2618/2021 promossa da:
( ), nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
Sant'Elena (CA), via Lago Corongiu n. 11, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in atti, dall'avv. Michele IBBA, elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento, presso lo
STUDIO LEGALE IBBA-CASTELLO, associazione professionale, in Cagliari, via Messina n. 22
ATTORE contro
(C.F. ), residente in [...] e CP_1 C.F._2
(C.F. , residente in [...] CP_2 C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice:
Per i motivi esposti si conclude affinché il Tribunale Ill.mo Voglia, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
1) Accertare e dichiarare che l'attore ad oggi ha corrisposto alla Agenzia delle Entrate per il pagamento dei debiti societari della DUEGI nautica s.n.c., di VI e AN AL, la somma complessiva di € 18.238,72 ovvero di quella diversa somma come provata in corso di causa;
2) Accertare e dichiarare il diritto dell'attore ad agire in regresso, in solido e/o alternativamente nei confronti dei soci della DUEGI Nautica s.n.c. di VI e AN AL, e , e/o CP_1 CP_2
in via esclusiva nei confronti di chi di loro venisse ritenuto responsabile esclusivo, per le quote di loro spettanza e, per l'effetto CONDANNARE in solido e/o alternativamente tra loro, in ragione della quota di partecipazione sociale detenuta, (C.F. ), residente in [...]C.F._2
S.Elena (CA), via Rattazzi n. 48 e (C.F. , residente in [...]C.F._3
S.Elena (CA), via Rattazzi n. 48, al pagamento della quota del 50% della somma versata dall'attore la estinzione dei debiti societari di cui alla espositiva che precede, ed in concreto al pagamento dell'importo di € 9.119,36, o di quella diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa, con spese, interessi, rivalutazione monetaria oltre al danno da ritardato adempimento.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione CP_ 1.1 Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio e Parte_1 CP_2
, per esercitare azione di regresso in relazione al pagamento di un debito maturato dalla società
[...]
“Duegi Nautica s.n.c. di VI e AN LL nei confronti della Agenzia delle Entrate e rispetto al quale i predetti avevano concluso un accordo che prevedeva una ripartizione in parti uguali del suddetto debito.
Più in particolare l'attore ha esposto in fatto che:
- in data 06.06.2006, i fratelli e avevano costituito la società Parte_1 CP_1 [...]
(P.I. , con sede in Quartu Sant'Elena (CA), via Lago Controparte_3 P.IVA_1
Corongiu n. 11, società avente ad oggetto la rivendita all'ingrosso e al dettaglio di imbarcazioni e accessori nautici;
- in data 27.01.2009 era uscito dalla compagine, esercitando diritto di recesso e cessando Parte_1
dalla carica e qualifica di socio amministratore;
CP_
- aveva quindi assunto la qualifica di socio amministratore , figlio di;
CP_2
- la società, pur cambiando denominazione sociale in “Duegi Nautica s.n.c. di VI e AN LL, aveva mantenuto inalterata la precedente ragione sociale e partita iva;
- in data 11.09.2012 l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Cagliari, aveva notificato a Pt_1
e a , “in qualità di soci della Duegi Nautica s.n.c. di VI e AN LL, l'avviso di
[...] CP_1 accertamento n. TW3020902944/2012 per l'anno 2007;
- con tale avviso venivano contestate delle irregolarità attinenti l'imposta regionale sulle attività produttive e l'imposta sul valore aggiunto;
- e avevano quindi concordato con l'Agenzia delle Entrate un piano di Parte_1 CP_1 ammortamento che prevedeva l'estinzione del debito maturato, pari ad € 16.681,01, mediante il pagamento dell'intera somma dovuta in otto rate;
- alla presenza dei rispettivi commercialisti dottori e e Parte_2 Parte_3 Pt_1 CP_1
avevano concluso un accordo verbale a mente del quale il primo si era impegnato al pagamento
[...]
delle prime quattro rate e il secondo al pagamento delle rimanenti quattro rate;
- mentre , in ottemperanza del predetto accordo verbale, aveva provveduto a pagare le Parte_1
prime 4 rate, , in violazione degli accordi intrapresi, aveva omesso di versare le successive 4 CP_1
rate;
CP_
- dalla omissione di era scaturita la decadenza dal beneficio della rateazione, con conseguente applicazione della sanzione del 60% sull'importo restante dovuto come tributo;
pagina 2 di 5 - in data 02.01.2015 AL aveva notificato all'attore un avviso di presa in carico per complessivi €
17.332,62;
- , pertanto, per limitare le conseguenze dannose, per sé e, seppur non più socio, per la Parte_1
società e per gli altri i soci, aveva dichiarato di aderire alla definizione agevolata, c.d. “rottamazione ter”;
- in conseguenza di detta rottamazione, il debito residuo ammontava ad € 9.756,58;
- ad oggi, ha versato all'Agenzia delle Entrate la somma complessiva di € 12.739,9 a titolo Parte_1 di debiti della Duegi Nautica s.n.c. di VI e AN AL, di cui € 8.241,04 relativi alle prime 4 rate di cui al punto 6 che precede, ed € 4.498,86 relativi a n. 7 rate della rottamazione.
1.2 Nonostante la regolarità della notifica, i convenuti non si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci con ordinanza del 10.3.2022.
1.3 L'attore non ha chiesto la concessione dei termini ex art. 183 co 6, chiedendo che venisse fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
La causa viene decisa con la presente sentenza all'esito dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. 2. La domanda è infondata, per le ragioni di seguito esposte. 2.1 Occorre subito porre in risalto che l'attore non è socio della società e non ha inteso formulare la domanda qui scrutinata, in virtù del rapporto sociale intercorso con la stessa, non essendovi alcuna allegazione al riguardo.
La domanda è stata infatti integralmente formulata sul presupposto della conclusione di un accordo tra le parti che avrebbe imposto all'attore il pagamento di alcune rate ed ai convenuti il pagamento delle rimanenti.
Tale accordo, conclusosi in forma verbale, è rimasto tuttavia indimostrato. L'attore, che ben ne avrebbe avuto la possibilità, non si è neppure offerto di provare detto accordo, né con l'interrogatorio formale dei convenuti, né con prova testimoniale.
Al fine di ritenere la fondatezza di un accordo nei termini indicati dall'attore, non si rinviene in atti alcun elemento oggettivo e neppure risulta operativo il principio della non contestazione, stante la contumacia dei convenuti.
L'accordo invocato in citazione quale titolo della azione di regresso è rimasto dunque completamente sfornito di prova.
2.2 Ciò posto, occorre chiedersi se – aldilà della prospettazione attorea – non sia possibile rinvenire, sulla base del quadro probatorio in atti, la fondatezza dell'azione di regresso a prescindere da uno specifico accordo delle parti in relazione al pagamento del debito indicato in citazione.
pagina 3 di 5 La risposta risulta tuttavia negativa, non per ragioni giuridiche (aldilà dell'accordo la legittimazione al regresso potrebbe infatti fondarsi sulla unicità della obbligazione solidale e sulla circostanza che, stante il disposto dell'art. 1298 c.c., sarebbe spettato ai convenuti dimostrare che l'obbligazione non era stata assunta nell'interesse comune), quanto per l'incertezza che caratterizza la lettura dei documenti prodotti, che si riverbera in una assenza di prova del fatto costitutivo della domanda.
Orbene – in disparte la considerazione che gli elementi che di seguito si evidenziano, sono stati prospettati in citazione sulla base di scannerizzazioni non facilmente leggibili di mere copie – volendo riconoscere piena affidabilità ai documenti prodotti, dagli stessi si evince che:
- con l'avviso di accertamento n. TW3020902944/2012 l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Cagliari ha contestato alla società diverse violazioni ed omissioni attinenti l'imposta regionale sulle attività produttive e l'imposta sul valore aggiunto, in relazione all'anno 2007; ha quantificato la sanzione irrogata (nella citazione essa non viene neppure espressamente individuata) ed ha individuato in e i soggetti coobbligati (cfr. doc. 1 allegato alla citazione); Parte_1 CP_1
- successivamente, l'Agenzia delle Entrate ha notificato all'attore la seguente intimazione, comunicandogli la decadenza dal beneficio della rateazione in precedenza concesso:
I suddetti documenti posso essere letti in modo conseguenziale (essendo ben individuato l'avviso di accertamento indicato nella intimazione), anche se, invero, l'attore ha affermato di aver Parte_1
pagato 4 rate in relazione al dovuto, mentre dalla intimazione di pagamento, dallo stesso prodotta, ne risultano pagate solo tre.
Risulta tuttavia impossibile collegare gli atti cronologicamente successivi alla citata intimazione
(ovvero quelli relativi alla definizione agevolata ed ai conseguenti pagamenti eseguiti dall'attore, taluni dei quali di scarsissima leggibilità) come riferibili al medesimo avviso di accertamento notificato alla società.
pagina 4 di 5 Il prospetto relativo alla definizione agevolata è il seguente:
Non vi è alcun riferimento al numero identificativo dell'avviso di accertamento indicato in citazione
(né ciò può essere desunto dalla quantificazione indicata, posto che l'attore non ha prodotto la parte del documento inerente l'intimazione, in cui tale quantificazione veniva operata), con la conseguenza che non è possibile stabilire se l'importo indicato nel suddetto prospetto corrisponda a quello dell'avviso di accertamento che rileva nella presente sede;
e si noti in proposito che la data di notifica dell'avviso di accertamento indicata nel prospetto (6.8.2014) non corrisponde a quella della notifica dell'avviso d'accertamento indicato nella citazione (11.09.2012), né sul punto sono state fornite delucidazioni dal
. Parte_1
Stante quanto sopra, il quadro documentale risulta del tutto incerto, risultando indimostrato il diritto dell'attore ad agire in regresso contro i convenuti.
***
Quanto sopra ritenuto è assorbente per rigettare la domanda. Nulla deve essere disposto sulle spese, stante la contumacia dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande;
nulla dispone sulle spese.
Cagliari, 06/03/2025
Il Giudice
dott. Bruno Malagoli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Bruno Malagoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2618/2021 promossa da:
( ), nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
Sant'Elena (CA), via Lago Corongiu n. 11, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in atti, dall'avv. Michele IBBA, elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento, presso lo
STUDIO LEGALE IBBA-CASTELLO, associazione professionale, in Cagliari, via Messina n. 22
ATTORE contro
(C.F. ), residente in [...] e CP_1 C.F._2
(C.F. , residente in [...] CP_2 C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice:
Per i motivi esposti si conclude affinché il Tribunale Ill.mo Voglia, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
1) Accertare e dichiarare che l'attore ad oggi ha corrisposto alla Agenzia delle Entrate per il pagamento dei debiti societari della DUEGI nautica s.n.c., di VI e AN AL, la somma complessiva di € 18.238,72 ovvero di quella diversa somma come provata in corso di causa;
2) Accertare e dichiarare il diritto dell'attore ad agire in regresso, in solido e/o alternativamente nei confronti dei soci della DUEGI Nautica s.n.c. di VI e AN AL, e , e/o CP_1 CP_2
in via esclusiva nei confronti di chi di loro venisse ritenuto responsabile esclusivo, per le quote di loro spettanza e, per l'effetto CONDANNARE in solido e/o alternativamente tra loro, in ragione della quota di partecipazione sociale detenuta, (C.F. ), residente in [...]C.F._2
S.Elena (CA), via Rattazzi n. 48 e (C.F. , residente in [...]C.F._3
S.Elena (CA), via Rattazzi n. 48, al pagamento della quota del 50% della somma versata dall'attore la estinzione dei debiti societari di cui alla espositiva che precede, ed in concreto al pagamento dell'importo di € 9.119,36, o di quella diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa, con spese, interessi, rivalutazione monetaria oltre al danno da ritardato adempimento.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione CP_ 1.1 Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio e Parte_1 CP_2
, per esercitare azione di regresso in relazione al pagamento di un debito maturato dalla società
[...]
“Duegi Nautica s.n.c. di VI e AN LL nei confronti della Agenzia delle Entrate e rispetto al quale i predetti avevano concluso un accordo che prevedeva una ripartizione in parti uguali del suddetto debito.
Più in particolare l'attore ha esposto in fatto che:
- in data 06.06.2006, i fratelli e avevano costituito la società Parte_1 CP_1 [...]
(P.I. , con sede in Quartu Sant'Elena (CA), via Lago Controparte_3 P.IVA_1
Corongiu n. 11, società avente ad oggetto la rivendita all'ingrosso e al dettaglio di imbarcazioni e accessori nautici;
- in data 27.01.2009 era uscito dalla compagine, esercitando diritto di recesso e cessando Parte_1
dalla carica e qualifica di socio amministratore;
CP_
- aveva quindi assunto la qualifica di socio amministratore , figlio di;
CP_2
- la società, pur cambiando denominazione sociale in “Duegi Nautica s.n.c. di VI e AN LL, aveva mantenuto inalterata la precedente ragione sociale e partita iva;
- in data 11.09.2012 l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Cagliari, aveva notificato a Pt_1
e a , “in qualità di soci della Duegi Nautica s.n.c. di VI e AN LL, l'avviso di
[...] CP_1 accertamento n. TW3020902944/2012 per l'anno 2007;
- con tale avviso venivano contestate delle irregolarità attinenti l'imposta regionale sulle attività produttive e l'imposta sul valore aggiunto;
- e avevano quindi concordato con l'Agenzia delle Entrate un piano di Parte_1 CP_1 ammortamento che prevedeva l'estinzione del debito maturato, pari ad € 16.681,01, mediante il pagamento dell'intera somma dovuta in otto rate;
- alla presenza dei rispettivi commercialisti dottori e e Parte_2 Parte_3 Pt_1 CP_1
avevano concluso un accordo verbale a mente del quale il primo si era impegnato al pagamento
[...]
delle prime quattro rate e il secondo al pagamento delle rimanenti quattro rate;
- mentre , in ottemperanza del predetto accordo verbale, aveva provveduto a pagare le Parte_1
prime 4 rate, , in violazione degli accordi intrapresi, aveva omesso di versare le successive 4 CP_1
rate;
CP_
- dalla omissione di era scaturita la decadenza dal beneficio della rateazione, con conseguente applicazione della sanzione del 60% sull'importo restante dovuto come tributo;
pagina 2 di 5 - in data 02.01.2015 AL aveva notificato all'attore un avviso di presa in carico per complessivi €
17.332,62;
- , pertanto, per limitare le conseguenze dannose, per sé e, seppur non più socio, per la Parte_1
società e per gli altri i soci, aveva dichiarato di aderire alla definizione agevolata, c.d. “rottamazione ter”;
- in conseguenza di detta rottamazione, il debito residuo ammontava ad € 9.756,58;
- ad oggi, ha versato all'Agenzia delle Entrate la somma complessiva di € 12.739,9 a titolo Parte_1 di debiti della Duegi Nautica s.n.c. di VI e AN AL, di cui € 8.241,04 relativi alle prime 4 rate di cui al punto 6 che precede, ed € 4.498,86 relativi a n. 7 rate della rottamazione.
1.2 Nonostante la regolarità della notifica, i convenuti non si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci con ordinanza del 10.3.2022.
1.3 L'attore non ha chiesto la concessione dei termini ex art. 183 co 6, chiedendo che venisse fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
La causa viene decisa con la presente sentenza all'esito dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. 2. La domanda è infondata, per le ragioni di seguito esposte. 2.1 Occorre subito porre in risalto che l'attore non è socio della società e non ha inteso formulare la domanda qui scrutinata, in virtù del rapporto sociale intercorso con la stessa, non essendovi alcuna allegazione al riguardo.
La domanda è stata infatti integralmente formulata sul presupposto della conclusione di un accordo tra le parti che avrebbe imposto all'attore il pagamento di alcune rate ed ai convenuti il pagamento delle rimanenti.
Tale accordo, conclusosi in forma verbale, è rimasto tuttavia indimostrato. L'attore, che ben ne avrebbe avuto la possibilità, non si è neppure offerto di provare detto accordo, né con l'interrogatorio formale dei convenuti, né con prova testimoniale.
Al fine di ritenere la fondatezza di un accordo nei termini indicati dall'attore, non si rinviene in atti alcun elemento oggettivo e neppure risulta operativo il principio della non contestazione, stante la contumacia dei convenuti.
L'accordo invocato in citazione quale titolo della azione di regresso è rimasto dunque completamente sfornito di prova.
2.2 Ciò posto, occorre chiedersi se – aldilà della prospettazione attorea – non sia possibile rinvenire, sulla base del quadro probatorio in atti, la fondatezza dell'azione di regresso a prescindere da uno specifico accordo delle parti in relazione al pagamento del debito indicato in citazione.
pagina 3 di 5 La risposta risulta tuttavia negativa, non per ragioni giuridiche (aldilà dell'accordo la legittimazione al regresso potrebbe infatti fondarsi sulla unicità della obbligazione solidale e sulla circostanza che, stante il disposto dell'art. 1298 c.c., sarebbe spettato ai convenuti dimostrare che l'obbligazione non era stata assunta nell'interesse comune), quanto per l'incertezza che caratterizza la lettura dei documenti prodotti, che si riverbera in una assenza di prova del fatto costitutivo della domanda.
Orbene – in disparte la considerazione che gli elementi che di seguito si evidenziano, sono stati prospettati in citazione sulla base di scannerizzazioni non facilmente leggibili di mere copie – volendo riconoscere piena affidabilità ai documenti prodotti, dagli stessi si evince che:
- con l'avviso di accertamento n. TW3020902944/2012 l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Cagliari ha contestato alla società diverse violazioni ed omissioni attinenti l'imposta regionale sulle attività produttive e l'imposta sul valore aggiunto, in relazione all'anno 2007; ha quantificato la sanzione irrogata (nella citazione essa non viene neppure espressamente individuata) ed ha individuato in e i soggetti coobbligati (cfr. doc. 1 allegato alla citazione); Parte_1 CP_1
- successivamente, l'Agenzia delle Entrate ha notificato all'attore la seguente intimazione, comunicandogli la decadenza dal beneficio della rateazione in precedenza concesso:
I suddetti documenti posso essere letti in modo conseguenziale (essendo ben individuato l'avviso di accertamento indicato nella intimazione), anche se, invero, l'attore ha affermato di aver Parte_1
pagato 4 rate in relazione al dovuto, mentre dalla intimazione di pagamento, dallo stesso prodotta, ne risultano pagate solo tre.
Risulta tuttavia impossibile collegare gli atti cronologicamente successivi alla citata intimazione
(ovvero quelli relativi alla definizione agevolata ed ai conseguenti pagamenti eseguiti dall'attore, taluni dei quali di scarsissima leggibilità) come riferibili al medesimo avviso di accertamento notificato alla società.
pagina 4 di 5 Il prospetto relativo alla definizione agevolata è il seguente:
Non vi è alcun riferimento al numero identificativo dell'avviso di accertamento indicato in citazione
(né ciò può essere desunto dalla quantificazione indicata, posto che l'attore non ha prodotto la parte del documento inerente l'intimazione, in cui tale quantificazione veniva operata), con la conseguenza che non è possibile stabilire se l'importo indicato nel suddetto prospetto corrisponda a quello dell'avviso di accertamento che rileva nella presente sede;
e si noti in proposito che la data di notifica dell'avviso di accertamento indicata nel prospetto (6.8.2014) non corrisponde a quella della notifica dell'avviso d'accertamento indicato nella citazione (11.09.2012), né sul punto sono state fornite delucidazioni dal
. Parte_1
Stante quanto sopra, il quadro documentale risulta del tutto incerto, risultando indimostrato il diritto dell'attore ad agire in regresso contro i convenuti.
***
Quanto sopra ritenuto è assorbente per rigettare la domanda. Nulla deve essere disposto sulle spese, stante la contumacia dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande;
nulla dispone sulle spese.
Cagliari, 06/03/2025
Il Giudice
dott. Bruno Malagoli
pagina 5 di 5