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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 20/10/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 513/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuliana Santa Trotta Presidente dott. Maurizio Ferrara Giudice dott. Riccardo Sabato Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 513/2025 promossa tra:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LO NN RI (C.F. , giusta procura C.F._2 in atti
E
pagina1 di 5 (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
EN IC (C.F. ), giusta procura in C.F._4 atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale Ordinario di Lagonegro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti: accogliere le condizioni di divorzio raggiunte tra le parti e qui di seguito si trascrivono:
1. La sig.ra ed il sig. si danno reciprocamente Parte_1 CP_1 atto di aver regolato in precedenza ogni rapporto economico e che, pertanto non hanno nulla a che pretendere l'uno dall'altro ad ogni qualsiasi titolo, anche diverso ed ulteriore;
2. I coniugi continueranno a vivere separati, ciascuno libero di scegliere una nuova residenza fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
3. I coniugi danno atto di essere, economicamente autosufficienti e di poter contare su autonomi mezzi, risorse, sufficienti per far fronte ad ogni esigenza personale ed adeguati anche a mantenere il tenore di vita avuto in costanza di matrimonio ed, apprezzate comparativamente le rispettive condizioni economiche, riconoscono reciprocamente di non pagina2 di 5 aver diritto e, comunque, rinunciano a ricevere alcunché dall'altro coniuge a titolo di alimenti, mantenimenti ed a qualsiasi altro titolo;
4. La casa coniugale sita in Lagonegro alla Via dei tulipani n.08, di proprietà esclusiva della sig.ra già assegnata alla stessa in Parte_1 sede di separazione personale, resterà assegnata alla stessa unitamente al mobilio ed a tutte le suppellettili già presenti rimasti nella ex casa coniugale dopo la separazione, senza più nulla a pretendere “nuin titulo” da parte del sig. , il quale ha già provveduto a prelevare ed a CP_1 trasferire presso la propria nuova abitazione alcuni mobili e i propri effetti personali;
5. I coniugi si danno reciproco consenso per il rilascio di passaporto e carta di identità valida per l'espatrio, anche per motivi di lavoro.
6. Le spese del giudizio, devono intendersi integralmente compensate tra le parti e, dal momento che quest'ultime sono assistite ciascuno da proprio autonomo difensore, i due rapporti professionali devono intendersi del tutto distinti e separati, con la conseguenza che ciascun difensore avrà il diritto di regolare i propri rapporto solo ed esclusivamente con il proprio rispettivo cliente.
Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole reso in data
20/9/25
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili pagina3 di 5 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ritenuto che la sentenza a pronunciarsi possa essere estesa in forma “a frase unica” (stile c.d. dell'”attendu”); visto l'art. 473 bis 51 Codice di procedura civile per cui “Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda;
visto che il PM a cui veniva comunicato la fissazione, concludeva con parere favorevole;
ritenuto di dover prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti;
ritenuto che gli stessi non siano in contrasto con gli interessi dei figli;
ritenuto che trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese, che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione collegiale,
definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Prende atto dell'accordo raggiunto tra (C.F Parte_1
) e (C.F. C.F._1 CP_1
), come in epigrafe riportato;
C.F._3
2. Ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica,
a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di pagina4 di 5 celebrazione del matrimonio per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile (atto anno 2017, n. 11, Parte 2 , Serie A , del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune) tra (C.F Parte_1
) e (C.F. ) C.F._1 CP_1 C.F._3
3. Nulla per le spese.
Così deciso in Lagonegro, all'esito della camera di consiglio del
16/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Riccardo Sabato dott. Giuliana Santa Trotta
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi
1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
pagina5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuliana Santa Trotta Presidente dott. Maurizio Ferrara Giudice dott. Riccardo Sabato Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 513/2025 promossa tra:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LO NN RI (C.F. , giusta procura C.F._2 in atti
E
pagina1 di 5 (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
EN IC (C.F. ), giusta procura in C.F._4 atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale Ordinario di Lagonegro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti: accogliere le condizioni di divorzio raggiunte tra le parti e qui di seguito si trascrivono:
1. La sig.ra ed il sig. si danno reciprocamente Parte_1 CP_1 atto di aver regolato in precedenza ogni rapporto economico e che, pertanto non hanno nulla a che pretendere l'uno dall'altro ad ogni qualsiasi titolo, anche diverso ed ulteriore;
2. I coniugi continueranno a vivere separati, ciascuno libero di scegliere una nuova residenza fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
3. I coniugi danno atto di essere, economicamente autosufficienti e di poter contare su autonomi mezzi, risorse, sufficienti per far fronte ad ogni esigenza personale ed adeguati anche a mantenere il tenore di vita avuto in costanza di matrimonio ed, apprezzate comparativamente le rispettive condizioni economiche, riconoscono reciprocamente di non pagina2 di 5 aver diritto e, comunque, rinunciano a ricevere alcunché dall'altro coniuge a titolo di alimenti, mantenimenti ed a qualsiasi altro titolo;
4. La casa coniugale sita in Lagonegro alla Via dei tulipani n.08, di proprietà esclusiva della sig.ra già assegnata alla stessa in Parte_1 sede di separazione personale, resterà assegnata alla stessa unitamente al mobilio ed a tutte le suppellettili già presenti rimasti nella ex casa coniugale dopo la separazione, senza più nulla a pretendere “nuin titulo” da parte del sig. , il quale ha già provveduto a prelevare ed a CP_1 trasferire presso la propria nuova abitazione alcuni mobili e i propri effetti personali;
5. I coniugi si danno reciproco consenso per il rilascio di passaporto e carta di identità valida per l'espatrio, anche per motivi di lavoro.
6. Le spese del giudizio, devono intendersi integralmente compensate tra le parti e, dal momento che quest'ultime sono assistite ciascuno da proprio autonomo difensore, i due rapporti professionali devono intendersi del tutto distinti e separati, con la conseguenza che ciascun difensore avrà il diritto di regolare i propri rapporto solo ed esclusivamente con il proprio rispettivo cliente.
Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole reso in data
20/9/25
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili pagina3 di 5 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ritenuto che la sentenza a pronunciarsi possa essere estesa in forma “a frase unica” (stile c.d. dell'”attendu”); visto l'art. 473 bis 51 Codice di procedura civile per cui “Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda;
visto che il PM a cui veniva comunicato la fissazione, concludeva con parere favorevole;
ritenuto di dover prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti;
ritenuto che gli stessi non siano in contrasto con gli interessi dei figli;
ritenuto che trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese, che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione collegiale,
definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Prende atto dell'accordo raggiunto tra (C.F Parte_1
) e (C.F. C.F._1 CP_1
), come in epigrafe riportato;
C.F._3
2. Ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica,
a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di pagina4 di 5 celebrazione del matrimonio per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile (atto anno 2017, n. 11, Parte 2 , Serie A , del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune) tra (C.F Parte_1
) e (C.F. ) C.F._1 CP_1 C.F._3
3. Nulla per le spese.
Così deciso in Lagonegro, all'esito della camera di consiglio del
16/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Riccardo Sabato dott. Giuliana Santa Trotta
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi
1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
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