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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 20/01/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PADOVA
Il Giudice della Prima Sezione Civile dott.ssa Paola Rossi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 6738/2023 R.G. promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Barbara
Baessato (C.F. ) del Foro di Venezia, con domicilio eletto presso C.F._2
l'indirizzo di posta elettronica di quest'ultima Email_1
- attore - contro
(p.i. – c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Piazza della Trivulziana n. 4/A, con domicilio eletto presso gli indirizzi di posta elettronica certificata dei suoi difensori avv.
Raffaele Zurlo ( e avv. Andrea Ornati Email_2 Email_3
- convenuto -
pagina 1 di 7 Avente ad oggetto: opposizione all'atto di precetto notificato al sig. in Parte_1
data 06.11.2023 contenente la richiesta di pagamento di euro 19.392,23.
CONCLUSIONI: per l'attore e per il convenuto come da note di trattazione scritta depositate il giorno 10/12/2024 con le quali le parti si richiamano rispettivamente alle conclusioni di cui all'atto di citazione in opposizione all'esecuzione e alle conclusioni in atto di comparsa di costituzione. Ovvero:
Conclusioni per l'attore
“In via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 2542/2022 del 11.10.2022 Tribunale di Padova per le ragioni esposte in narrativa. Nel merito: accertata l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 2542/2022 del 11.10.2022 Tribunale di
Padova, accertarsi e dichiararsi che in persona del legale rappresentate Controparte_1
pro tempore, non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del sig.
per i motivi esposti in premessa. In ogni caso: spese e competenze di Parte_1
lite integralmente rifuse”.
Conclusioni per il convenuto
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, in via preliminare, respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto e/o del d.i. in oggetto;
in via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per
i motivi tutti indicati in narrativa. Con vittoria di spese e competenze. In via istruttoria: si contestano tutte le avverse istanze istruttorie in quanto irrilevanti e come tali non meritevoli di accoglimento”.
Motivi della decisione
Il sig. ha svolto opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c. in data 27.11.2023, Parte_1
con contestuale istanza di sospensione, avverso l'atto di precetto notificato da CP_1
in data 06.11.2023, con il quale quest'ultimo intimava all'odierno opponente il
[...]
pagamento della complessiva somma di € 19.392,23.
pagina 2 di 7 L'opponente ha eccepito che non ha diritto a procedere ad esecuzione Controparte_1
forzata, non avendo provveduto, nel termine perentorio ex art. 644 c.p.c. di sessanta giorni dall'emissione del titolo, alla relativa notifica, determinando così l'inefficacia del suddetto provvedimento monitorio poiché risulta che il decreto ingiuntivo è stato emesso e depositato in data 11.10.2022 e che la notifica del medesimo (munito di attestazione di conformità in data 11.08.2023) e del relativo atto di precetto è stata richiesta presso l'UNEP del Tribunale di Padova il 24.10.2023 e perfezionata il successivo 06.11.2023.
Si è costituita la convenuta opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione Controparte_1
e dell'istanza di sospensione. Il convenuto ha sottolineato che il decreto ingiuntivo in oggetto è provvisoriamente esecutivo e parte opposta aveva quindi il diritto previsto dalla normativa vigente di notificarlo unitamente all'atto di precetto, ragione per cui l'operato dell'opposta è legittimo e l'opposizione va respinta.
Il giudice con ordinanza del 30.01.2024 ha rigettato l'istanza sospensiva non ritenendo sussistente il fumus di fondatezza della domanda
Non sono state svolte istanze istruttorie dalle parti e la causa è stata istruita solo documentalmente. Non sono state depositate memorie conclusionali, pur autorizzate dal giudice.
Nelle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza fissata per trattenere la causa in decisione parte opponente ha dato atto dell'accoglimento dell'istanza di sospensione della efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 2542/2022 emesso dal Tribunale di
Padova nel procedimento di opposizione a decreto monitorio RG 7334/2023 medio tempore incardinato dallo;
ha inoltre chiesto un differimento dell'udienza Pt_1
essendo in corso procedimento per la nomina di amministratore di sostegno allo
. Si è riportata comunque alle conclusioni già svolte. Pt_1
Nelle proprie note parte opposta si è riportata alle difese già formulate e alle conclusioni in atto di comparsa di costituzione.
Il Giudice viste le note di trattazione cartolare depositate dalle parti ha trattenuto la causa in decisone. pagina 3 di 7 ****
La domanda non può essere accolta per le seguenti ragioni.
Va innanzitutto rilevata l'infondatezza dell'istanza di differimento dell'udienza per la decisione della causa, per l'esistenza di un procedimento per la nomina di amministratore di sostegno dell'opponente sig. , circostanza irrilevante ai fini Pt_1
della decisione.
Passando al merito della controversia si ricorda che parte opponente ha chiesto di accertarsi l'inefficacia del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal
Tribunale di Padova in data 11.10.2022 n. 2542/2022 e di accertarsi che Controparte_1
non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del sig. . Parte_1
Tali istanze si fondano sulla circostanza che il decreto ingiuntivo è stato notificato oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 644 c.p.c., essendo stato inviato all'UNEP per la notifica solo in data 24.10.2023, con notifica perfezionatasi nei confronti di parte attrice in data 6.11.2023. Parte opponente trae come conseguenza della tardività della notifica del decreto ingiuntivo, a mente del disposto di cui all'art 644 c.p.c., l'inefficacia del decreto ingiuntivo, di cui chiede accertamento con l'opposizione ex art. 615, comma 1,
c.p.c.
Tale domanda non può essere accolta dallo scrivente giudice, essendo la cognizione di competenza esclusiva del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
La Cassazione, anche recentemente, ha ricordato che “secondo il risalente e costante indirizzo di questa Corte, qualora il creditore, munito di decreto ingiuntivo, provveda a rituale notificazione del medesimo, ancorché dopo il decorso del termine d'efficacia fissato dall'art. 644 c.p.c. (anche in ipotesi di precedente infruttuoso tentativo di notificazione in detto termine) le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla citata norma, possono essere fatte valere solo con
l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine prefisso, e non anche attraverso gli strumenti previsti dagli artt. 188 disp. att. c.p.c. (ricorso per la declaratoria d'inefficacia del decreto) e 650 c.p.c. (opposizione tardiva), i quali presuppongono, rispettivamente, pagina 4 di 7 la mancanza o giuridica inesistenza della notificazione del decreto, e il difetto di tempestiva conoscenza del decreto stesso per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore (cfr., ad esempio, Cass., 12/10/1978, n. 4565, Cass.,
18/06/1987, n. 5365, Cass., 04/05/1990, n. 3724, Cass., 24/09/2004, n. 19239, Cass.,
02/04/2010, n. 8126)” (Cass. civ. n. 36496/2021).
Peraltro, è principio parimenti pacifico nella giurisprudenza che in caso di vizio della notifica del decreto ingiuntivo l'opposizione ex art 615 c.p.c. è esperibile solo in caso di notifica del decreto mancante o inesistente ma non in caso di presenza di diversi vizi da questi indicati. Come ricordato dalla Suprema Corte, infatti, "In tema di opposizioni esperibili dal debitore esecutato, mentre, di regola, il processo esecutivo non preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto è viziato da una invalidità formale, il cui rimedio è individuabile nell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., se l'esecuzione sia intrapresa in forza di un titolo costituito da decreto ingiuntivo, il debitore deve proporre opposizione alla esecuzione ex art. 615
c.p.c., ove deduca l'inesistenza della notifica del provvedimento monitorio, oppure
l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., qualora denunci un vizio della notificazione non riconducibile all'inesistenza". (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17308 del 31/08/2015).
Precisa ancora la Suprema Corte che “la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo deve essere dedotta con l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. o, nell'ipotesi in cui il vizio della notificazione abbia impedito la conoscenza del provvedimento, con
l'opposizione tardiva ex art. 650 dello stesso codice, con la conseguenza che ove dedotta in sede di opposizione esecutiva, ex art. 615 o 617 c.p.c., questa è inammissibile non potendo neppure essere riqualificata quale opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, stante la diversità dei presupposti, occorrendo, per la seconda (a differenza che per la prima) che all'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio si aggiungano la chiara allegazione e la prova, il cui onere incombe sull'opponente, che a causa di quell'irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia
pagina 5 di 7 avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione” (Cass. civ. ordinanza n. 13365 del 16 maggio 2023).
In forza di tale, pacifico, principio, gli unici vizi deducibili innanzi al giudice dell'esecuzione sono quelli che determinano la radicale inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo, dato che laddove la notifica sia solamente nulla tale vizio va sollevato con opposizione a decreto ingiuntivo innanzi al giudice competente. La giurisprudenza, come visto, è infatti granitica nel delineare la diversità di petitum tra l'opposizione a decreto ingiuntivo e l'opposizione a precetto, a seconda che l'ingiunto lamenti la nullità della notifica del titolo (per la quale dovrà svolgere – come visto - opposizione ex artt.
645 o 650 c.p.c.) o la radicale inesistenza della medesima (per la quale dovrà, invece, essere esperita opposizione ex art. 615 o 617 c.p.c.).
Sulla base di tali principi, solo ove la notifica sia totalmente inesistente la parte può proporre opposizione alla esecuzione, essendo tale rimedio precluso quando questa deduca un vizio comportante nullità e non inesistenza della notifica. Va allora ricordato che, sulla base degli insegnamenti delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Sez. Un., sent. n. 14916/2016 e n. 14916/2017), l'inesistenza della notificazione di un atto si determina non solo nel caso di assoluto difetto materiale dell'atto, ma anche allorquando vi sia “un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando pertanto esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione tentata ma non compiuta ,cioè, in definitiva, omessa”. pagina 6 di 7 Tornando al caso di specie, va allora statuito che l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo per tardività della notifica, di cui lo non contesta l'esistenza, non è Pt_1
sottoposta alla cognizione del giudice dell'esecuzione ma del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, secondo il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c.
Va peraltro osservato che l'opponente ha dato atto di aver svolto opposizione a decreto ingiuntivo e di aver ottenuto nella suddetta sede la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, con rinvio da parte del giudice per la decisione sul merito dopo la mediazione obbligatoria. Circostanza che confermano la competenza sulla materia di giudice diverso da quello dell'opposizione a precetto.
L'opposizione va quindi rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e successive integrazioni, tenendo in considerazione il valore della causa e l'attività defensionale effettivamente svolta, nonché del mancato svolgimento di attività istruttoria e del mancato deposito di memorie conclusionali.
Tutto ciò premesso
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa ogni diversa istanza: rigetta l'opposizione.
Condanna il sig. a rifondere a le spese di lite che si Parte_1 CP_1
quantificano in euro 2.000 oltre 15% spese generali, accessori come per legge.
Padova, 20.01.2025
Il Giudice
Paola Rossi
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