Articolo 2 della Legge 20 marzo 2003, n. 77
Articolo 1Articolo 3
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19 aprile 2003
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 21, paragrafo 3, della Convenzione stessa.
Entrata in vigore il 19 aprile 2003