CASS
Sentenza 7 marzo 2023
Sentenza 7 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/03/2023, n. 6860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6860 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 18672/2017 R.G. proposto da: Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Maria Laura Consolazio dell’Avvocatura Regionale, el.dom.to in Roma, Via Poli 29, presso l’Ufficio di Rappresentanza Regione Campania;
- parte ricorrente - contro EL CA ON SR, con sede legale in Pozzuoli (NA), in persona del legale rapp.nte p.t.; - parte intimata - Ricorso avverso sentenza Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 373/17 del 18/1/2017; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 febbraio 2023 dal Consigliere Giacomo Maria Stalla;
Civile Sent. Sez. 5 Num. 6860 Anno 2023 Presidente: SORRENTINO FEDERICO Relatore: STALLA GIACOMO MARIA Data pubblicazione: 07/03/2023 2 di 8 udito il Procuratore Generale che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Fatti di causa. § 1. La Regione Campania propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Commissione Tributaria Regionale, in riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento notificato alla EL CA ON SR (titolare di impianto di distribuzione Total in Napoli) per il pagamento (anno 2005) di maggiore imposta regionale sulla benzina per autotrazione (BA) ex art.17 d.lgs. 398/90 ed art.3 Legge Regionale Campania n.28/03 (successivamente modificata con LLRR nn. 8/04 e 15/05). La Commissione Tributaria Regionale, in particolare, ha osservato che: - la Regione Campania era decaduta dalla potestà di imposizione, dal momento che l'avviso di accertamento in questione era stato notificato (15 gennaio 2014) ben oltre il termine quinquennale di decadenza per i tributi locali (<<31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati>> ex articolo 1 comma 161 l.296/06); - in particolare, la Regione non poteva far decorrere il termine quinquennale dalla data (6 dicembre 2012) nella quale era venuta a conoscenza della debenza della maggiore imposta (come da informativa pervenutale dall'Ufficio delle Dogane che aveva operato una verifica ai fini delle accise), posto che a quella data il credito tributario per l'anno 2005 era già estinto per decorso del termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 15 d.lgs 504/95 (TU Accise), né erano ascrivibili alla società contribuente comportamenti omissivi colpevoli atti ad ostacolare l'attività di accertamento. Nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dalla parte intimata. 3 di 8 § 2.1 Con il primo motivo di ricorso la Regione lamenta <<violazione dell'articolo 360 n.5) cod.proc.civ. con riferimento all'articolo 3 lr campania n.28 03 e s.m.>>. Per non avere la Commissione Tributaria Regionale considerato (né, conseguentemente, adeguatamente motivato sul punto) il fatto (mai contestato ex adverso) che la debenza della maggiore imposta regionale sulla benzina 2005 derivava dal divario tra i litri di carburante dichiarati alla Agenzia delle Dogane ai fini delle accise (513.000) e quelli per lo stesso periodo dichiarati alla Regione ai fini BA (440.920), e che di tale divario la Regione era venuta a conoscenza soltanto il 6 novembre 2012, dopo che l'agenzia delle Dogane, ripetutamente sollecitata, le aveva inoltrato le dichiarazioni presentate dalla contribuente. Ne conseguiva l’integrazione del comportamento omissivo idoneo alla differita decorrenza del termine quinquennale di accertamento, ex art.15 d.lgs. 504/95 nella formulazione vigente ratione temporis. § 2.2 Con il secondo motivo di ricorso si formula, in via consequenziale alla ritenuta fondatezza del motivo che precede, istanza di cassazione della sentenza di appello anche nel capo di condanna della Regione alla rifusione delle spese di lite. Ragioni della decisione. § 3.1 Il ricorso della Regione non può trovare accoglimento, e ciò per una ragione radicale ed assorbente, relativa alla sopravvenuta abolizione del tributo in questione in considerazione della sua già affermata incompatibilità con il diritto UE. La Direttiva 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, nell’ art. 1, paragrafo 2, dispone: <<gli stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base 4 8 imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da disposizioni relative esenzioni.>> Ai sensi della disposizione in esame, ripresa dall'articolo 3, paragrafo 2, della Direttiva n.92/12, gli Stati membri possono dunque applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette, ma a condizione che dette imposte rispondano a finalità specifiche e che siano conformi alle norme fiscali dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'imposta sul valore aggiunto;
e ciò per la determinazione della base imponibile, per il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta stessa. Le due condizioni (finalità specifiche e rispondenza alla disciplina accise ed Iva) hanno carattere cumulativo e mirano ad evitare che le imposizioni indirette supplementari ostacolino indebitamente gli scambi. In particolare, per quanto attiene alla prima di dette condizioni, dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia emerge che una ‘finalità specifica’ ai sensi della disposizione di cui trattasi è una finalità che non sia puramente di bilancio e di entrata (v., tra le altre, CGUE, 7 febbraio 2022, causa C- 460/21, Vapo Atlantic SA: v. punti 19 e ss.; CGUE, 9 novembre 2021, causa C-255/20, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: v. punti 27 e ss.; CGUE, 25 luglio 2018, causa C 103/17, La Messer France SAS, già Praxair: v. punti 34 e ss.). Orbene, in questo contesto normativo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea è specificamente intervenuta – in ordine al tributo qui dedotto, l’IRBA - con ordinanza del 9 novembre 2021, a seguito di rinvio pregiudiziale nella causa C-255/20 citata. La domanda di pronuncia pregiudiziale verteva appunto sull’interpretazione dell’art. 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 alla luce dell’art. 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2008/118. La CGUE ha stabilito che: - <<anche se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008 118 prevede che gli stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa 5 di 8 altre imposte indirette, è necessario tali abbiano «finalità specifiche» e siano conformi alle norme fiscali dell’unione applicabili per le accise o l’imposta sul valore aggiunto in materia determinazione base imponibile, calcolo, esigibilità controllo dell’imposta>>; - <<siccome qualsiasi imposta persegue necessariamente uno scopo di bilancio, la sola circostanza che un’imposta miri ad un obiettivo bilancio non può, per sé sola, salvo privare l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008 118 qualsivoglia sostanza, essere sufficiente a escludere l’imposta in parola possa considerata dotata parimenti una «finalità specifica>> ai sensi di tale disposizione (sentenza del 5 marzo 2015, Statoil EL & Retail, C‑553/13, EU:C:2015:149, punto 38 e giurisprudenza ivi citata) (…) - in assenza di un meccanismo di destinazione predeterminata del gettito, un’imposta che grava sui prodotti sottoposti ad accisa può essere considerata perseguire una «finalità specifica» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 soltanto qualora tale imposta sia concepita, quanto alla sua struttura, segnatamente riguardo alla materia imponibile o all’aliquota d’imposta, in modo tale da influenzare il comportamento dei contribuenti nel senso di consentire la realizzazione della finalità specifica invocata, ad esempio mediante una forte tassazione dei prodotti di cui trattasi al fine di scoraggiarne il consumo (sentenza del 5 marzo 2015, Stato il EL & Retail, C‑553/13, EU:C:2015:149, punto 42 e giurisprudenza ivi citata) (…); - <<alla luce dell’insieme delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008 118 deve essere interpretato nel senso esso osta a una normativa nazionale istituisce un’imposta regionale sulle vendite di benzina per autotrazione, dal momento non si può ritenere tale imposta abbia «finalità specifica» ai 6 8 sensi disposizione, il suo gettito essendo inteso solo contribuire genericamente al bilancio degli enti territoriali>>. § 3.2 L’ordinamento nazionale, ancor prima che l’incompatibilità del tributo con il diritto UE venisse così formalmente sancita – ed anche al fine di impedire ulteriori conseguenze di una procedura di infrazione già intrapresa nel luglio 2018, per questo titolo, dalla Commissione Europea contro lo Stato Italiano – era intervenuto per abolire l’imposta. In particolare, l’art. 1, commi 628-630 della l. bilancio 2021 (l. 30 dicembre 2020, n. 178), così dispone: <<l’articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 14 giugno 1990, n. 158, l’articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 398, 3, 13, 28 1995, 549, 154, 23 1996, 662, e commi 670, a), 671, 27 2006, 296, recanti disposizioni in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione, sono abrogati>>. Si aggiunge (co. 628) che: <<sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte>>. Le Regioni a statuto ordinario (co. 629) dovevano adeguare la propria normativa provvedendo a loro volta alla soppressione dell’imposta in esame;
soppressione che, per quanto concerne la Regione Campania, è in effetti avvenuta - a decorrere dal periodo di imposta 2021 - con Legge Regionale 23 dicembre 2020 n. 31, art. 2. § 3.3 Ora, è vero che oggetto del presente giudizio è la realizzazione di una pretesa impositiva insorta prima della soppressione del tributo da parte della legge 178/20 e che, stante la su riportata clausola legale, dovrebbe rimanere ‘salva’ nei suoi effetti obbligatori. E tuttavia l’accertata incompatibilità dell’imposta con il diritto UE, secondo quanto si è già osservato, esclude che questa clausola di salvezza possa sopravvivere alla radicale espunzione del tributo – appunto per le predette considerazioni di incompatibilità – dall’Ordinamento nazionale. 7 di 8 Sicchè, per le stesse ragioni ostative già evidenziate dalla CGUE nella pronuncia menzionata, deve questo giudice nazionale disapplicare la norma interna che vorrebbe mantenere al tributo soppresso una residuale efficacia impositiva per il passato, cioè in rapporto alle obbligazioni insorte prima della soppressione stessa. Conclusione, questa, che impone di ritenere non dovuta l’imposta anche per le annualità precedenti al 2021, con ciò parimenti disapplicando la citata legge regionale Campania che ha, a sua volta, collocato un limite temporale di validità ed efficacia di un’imposta che si pone in già affermato totale contrasto con il diritto UE e, in particolare, con l’articolo 1, par. 2, della direttiva 2008/118/Ce cit.. Va del resto ancora osservato come l'interpretazione di una norma di diritto comunitario data pregiudizialmente dalla CGUE nell'esercizio della competenza ad essa attribuita <<chiarisce e precisa, quando ve ne sia il bisogno, significato la portata della norma, quale deve, o avrebbe dovuto, essere intesa ed applicata dal momento sua entrata in vigore>>; con la conseguenza che, proprio per la sua portata interpretativa-dichiarativa, essa produce effetti normalmente retroattivi sui rapporti ancora aperti e sub judice, in modo tale che <<la norma così interpretata può, e deve, essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti costituiti prima della sentenza interpretativa, se, per il resto, sono soddisfatte le condizioni che consentono di portare alla cognizione dei giudici competenti una controversia relativa all'applicazione detta>> (CGUE sent. 27. 3. 1980 in cause riunite nn. 66, 127 e 128/79; successivamente, v. CG C-231/96; Cass dell’11.09.2015, n. 17994). § 4. Indipendentemente dal problema costituito dal regime di prescrizione o decadenza qui applicabile, il ricorso va quindi rigettato per l’avvenuta abolizione del tributo sul quale la pretesa regionale si basa. 8 di 8 Nulla si provvede sulle spese, stante la mancata partecipazione al giudizio della società contribuente.
PQM
La Corte - rigetta il ricorso;
- v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, tenutasi
- parte ricorrente - contro EL CA ON SR, con sede legale in Pozzuoli (NA), in persona del legale rapp.nte p.t.; - parte intimata - Ricorso avverso sentenza Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 373/17 del 18/1/2017; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 febbraio 2023 dal Consigliere Giacomo Maria Stalla;
Civile Sent. Sez. 5 Num. 6860 Anno 2023 Presidente: SORRENTINO FEDERICO Relatore: STALLA GIACOMO MARIA Data pubblicazione: 07/03/2023 2 di 8 udito il Procuratore Generale che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Fatti di causa. § 1. La Regione Campania propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Commissione Tributaria Regionale, in riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento notificato alla EL CA ON SR (titolare di impianto di distribuzione Total in Napoli) per il pagamento (anno 2005) di maggiore imposta regionale sulla benzina per autotrazione (BA) ex art.17 d.lgs. 398/90 ed art.3 Legge Regionale Campania n.28/03 (successivamente modificata con LLRR nn. 8/04 e 15/05). La Commissione Tributaria Regionale, in particolare, ha osservato che: - la Regione Campania era decaduta dalla potestà di imposizione, dal momento che l'avviso di accertamento in questione era stato notificato (15 gennaio 2014) ben oltre il termine quinquennale di decadenza per i tributi locali (<<31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati>> ex articolo 1 comma 161 l.296/06); - in particolare, la Regione non poteva far decorrere il termine quinquennale dalla data (6 dicembre 2012) nella quale era venuta a conoscenza della debenza della maggiore imposta (come da informativa pervenutale dall'Ufficio delle Dogane che aveva operato una verifica ai fini delle accise), posto che a quella data il credito tributario per l'anno 2005 era già estinto per decorso del termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 15 d.lgs 504/95 (TU Accise), né erano ascrivibili alla società contribuente comportamenti omissivi colpevoli atti ad ostacolare l'attività di accertamento. Nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dalla parte intimata. 3 di 8 § 2.1 Con il primo motivo di ricorso la Regione lamenta <<violazione dell'articolo 360 n.5) cod.proc.civ. con riferimento all'articolo 3 lr campania n.28 03 e s.m.>>. Per non avere la Commissione Tributaria Regionale considerato (né, conseguentemente, adeguatamente motivato sul punto) il fatto (mai contestato ex adverso) che la debenza della maggiore imposta regionale sulla benzina 2005 derivava dal divario tra i litri di carburante dichiarati alla Agenzia delle Dogane ai fini delle accise (513.000) e quelli per lo stesso periodo dichiarati alla Regione ai fini BA (440.920), e che di tale divario la Regione era venuta a conoscenza soltanto il 6 novembre 2012, dopo che l'agenzia delle Dogane, ripetutamente sollecitata, le aveva inoltrato le dichiarazioni presentate dalla contribuente. Ne conseguiva l’integrazione del comportamento omissivo idoneo alla differita decorrenza del termine quinquennale di accertamento, ex art.15 d.lgs. 504/95 nella formulazione vigente ratione temporis. § 2.2 Con il secondo motivo di ricorso si formula, in via consequenziale alla ritenuta fondatezza del motivo che precede, istanza di cassazione della sentenza di appello anche nel capo di condanna della Regione alla rifusione delle spese di lite. Ragioni della decisione. § 3.1 Il ricorso della Regione non può trovare accoglimento, e ciò per una ragione radicale ed assorbente, relativa alla sopravvenuta abolizione del tributo in questione in considerazione della sua già affermata incompatibilità con il diritto UE. La Direttiva 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, nell’ art. 1, paragrafo 2, dispone: <<gli stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base 4 8 imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da disposizioni relative esenzioni.>> Ai sensi della disposizione in esame, ripresa dall'articolo 3, paragrafo 2, della Direttiva n.92/12, gli Stati membri possono dunque applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette, ma a condizione che dette imposte rispondano a finalità specifiche e che siano conformi alle norme fiscali dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'imposta sul valore aggiunto;
e ciò per la determinazione della base imponibile, per il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta stessa. Le due condizioni (finalità specifiche e rispondenza alla disciplina accise ed Iva) hanno carattere cumulativo e mirano ad evitare che le imposizioni indirette supplementari ostacolino indebitamente gli scambi. In particolare, per quanto attiene alla prima di dette condizioni, dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia emerge che una ‘finalità specifica’ ai sensi della disposizione di cui trattasi è una finalità che non sia puramente di bilancio e di entrata (v., tra le altre, CGUE, 7 febbraio 2022, causa C- 460/21, Vapo Atlantic SA: v. punti 19 e ss.; CGUE, 9 novembre 2021, causa C-255/20, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: v. punti 27 e ss.; CGUE, 25 luglio 2018, causa C 103/17, La Messer France SAS, già Praxair: v. punti 34 e ss.). Orbene, in questo contesto normativo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea è specificamente intervenuta – in ordine al tributo qui dedotto, l’IRBA - con ordinanza del 9 novembre 2021, a seguito di rinvio pregiudiziale nella causa C-255/20 citata. La domanda di pronuncia pregiudiziale verteva appunto sull’interpretazione dell’art. 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 alla luce dell’art. 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2008/118. La CGUE ha stabilito che: - <<anche se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008 118 prevede che gli stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa 5 di 8 altre imposte indirette, è necessario tali abbiano «finalità specifiche» e siano conformi alle norme fiscali dell’unione applicabili per le accise o l’imposta sul valore aggiunto in materia determinazione base imponibile, calcolo, esigibilità controllo dell’imposta>>; - <<siccome qualsiasi imposta persegue necessariamente uno scopo di bilancio, la sola circostanza che un’imposta miri ad un obiettivo bilancio non può, per sé sola, salvo privare l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008 118 qualsivoglia sostanza, essere sufficiente a escludere l’imposta in parola possa considerata dotata parimenti una «finalità specifica>> ai sensi di tale disposizione (sentenza del 5 marzo 2015, Statoil EL & Retail, C‑553/13, EU:C:2015:149, punto 38 e giurisprudenza ivi citata) (…) - in assenza di un meccanismo di destinazione predeterminata del gettito, un’imposta che grava sui prodotti sottoposti ad accisa può essere considerata perseguire una «finalità specifica» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 soltanto qualora tale imposta sia concepita, quanto alla sua struttura, segnatamente riguardo alla materia imponibile o all’aliquota d’imposta, in modo tale da influenzare il comportamento dei contribuenti nel senso di consentire la realizzazione della finalità specifica invocata, ad esempio mediante una forte tassazione dei prodotti di cui trattasi al fine di scoraggiarne il consumo (sentenza del 5 marzo 2015, Stato il EL & Retail, C‑553/13, EU:C:2015:149, punto 42 e giurisprudenza ivi citata) (…); - <<alla luce dell’insieme delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008 118 deve essere interpretato nel senso esso osta a una normativa nazionale istituisce un’imposta regionale sulle vendite di benzina per autotrazione, dal momento non si può ritenere tale imposta abbia «finalità specifica» ai 6 8 sensi disposizione, il suo gettito essendo inteso solo contribuire genericamente al bilancio degli enti territoriali>>. § 3.2 L’ordinamento nazionale, ancor prima che l’incompatibilità del tributo con il diritto UE venisse così formalmente sancita – ed anche al fine di impedire ulteriori conseguenze di una procedura di infrazione già intrapresa nel luglio 2018, per questo titolo, dalla Commissione Europea contro lo Stato Italiano – era intervenuto per abolire l’imposta. In particolare, l’art. 1, commi 628-630 della l. bilancio 2021 (l. 30 dicembre 2020, n. 178), così dispone: <<l’articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 14 giugno 1990, n. 158, l’articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 398, 3, 13, 28 1995, 549, 154, 23 1996, 662, e commi 670, a), 671, 27 2006, 296, recanti disposizioni in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione, sono abrogati>>. Si aggiunge (co. 628) che: <<sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte>>. Le Regioni a statuto ordinario (co. 629) dovevano adeguare la propria normativa provvedendo a loro volta alla soppressione dell’imposta in esame;
soppressione che, per quanto concerne la Regione Campania, è in effetti avvenuta - a decorrere dal periodo di imposta 2021 - con Legge Regionale 23 dicembre 2020 n. 31, art. 2. § 3.3 Ora, è vero che oggetto del presente giudizio è la realizzazione di una pretesa impositiva insorta prima della soppressione del tributo da parte della legge 178/20 e che, stante la su riportata clausola legale, dovrebbe rimanere ‘salva’ nei suoi effetti obbligatori. E tuttavia l’accertata incompatibilità dell’imposta con il diritto UE, secondo quanto si è già osservato, esclude che questa clausola di salvezza possa sopravvivere alla radicale espunzione del tributo – appunto per le predette considerazioni di incompatibilità – dall’Ordinamento nazionale. 7 di 8 Sicchè, per le stesse ragioni ostative già evidenziate dalla CGUE nella pronuncia menzionata, deve questo giudice nazionale disapplicare la norma interna che vorrebbe mantenere al tributo soppresso una residuale efficacia impositiva per il passato, cioè in rapporto alle obbligazioni insorte prima della soppressione stessa. Conclusione, questa, che impone di ritenere non dovuta l’imposta anche per le annualità precedenti al 2021, con ciò parimenti disapplicando la citata legge regionale Campania che ha, a sua volta, collocato un limite temporale di validità ed efficacia di un’imposta che si pone in già affermato totale contrasto con il diritto UE e, in particolare, con l’articolo 1, par. 2, della direttiva 2008/118/Ce cit.. Va del resto ancora osservato come l'interpretazione di una norma di diritto comunitario data pregiudizialmente dalla CGUE nell'esercizio della competenza ad essa attribuita <<chiarisce e precisa, quando ve ne sia il bisogno, significato la portata della norma, quale deve, o avrebbe dovuto, essere intesa ed applicata dal momento sua entrata in vigore>>; con la conseguenza che, proprio per la sua portata interpretativa-dichiarativa, essa produce effetti normalmente retroattivi sui rapporti ancora aperti e sub judice, in modo tale che <<la norma così interpretata può, e deve, essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti costituiti prima della sentenza interpretativa, se, per il resto, sono soddisfatte le condizioni che consentono di portare alla cognizione dei giudici competenti una controversia relativa all'applicazione detta>> (CGUE sent. 27. 3. 1980 in cause riunite nn. 66, 127 e 128/79; successivamente, v. CG C-231/96; Cass dell’11.09.2015, n. 17994). § 4. Indipendentemente dal problema costituito dal regime di prescrizione o decadenza qui applicabile, il ricorso va quindi rigettato per l’avvenuta abolizione del tributo sul quale la pretesa regionale si basa. 8 di 8 Nulla si provvede sulle spese, stante la mancata partecipazione al giudizio della società contribuente.
PQM
La Corte - rigetta il ricorso;
- v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, tenutasi