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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 16/09/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 284/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA –
Il Tribunale di Lecco, in funzione del Giudice monocratico e quindi in persona del GOT Dott. Nicola Cianciaruso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa con atto di opposizione a decreto ingiuntivo n.913/2020 emesso dal Tribunale di Lecco, iscritta al n. 284 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi per l'anno 2021 da:
CF. , Parte_1 C.F._1
rappresentato ed assistito dall'avv. Alfredo Ciavarella ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in San Severo (FG) alla via San
Giuseppe n. 18,
-attore opponente-
contro
(C.F.: ), nella sua qualità di Controparte_1 C.F._2
titolare della ditta EDILPAINT di NN MO (P.I.: ), P.IVA_1
corrente in Calco (Lc), Via San Vigilio n. 111, rappresentato ed assistito dall'avv.
Pamela Mauri, presso la quale è anche elettivamente domiciliato in Merate, Via
Pascoli 13 pagina 1 di 8 -convenuto opposto-
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
Piaccia alla Giustizia dell'adito Tribunale di Lecco, contrariis reiectis,
accogliere l'odierna opposizione e per lo effetto revocare e porre nel nulla il
decreto ingiuntivo per il quale vi è opposizione ingiuntivo n. 9132020 R.G. n.
2125/2020.
Contestualmente, accertato l'inadempimento dell'opposto per mancata e/o
erronea e/o inesatta esecuzione delle opere commissionate, condannarlo al
risarcimento del danno subito dal committente nella misura di € 15.000,00 o di
quella somma che sarà ritenuta di Giustizia, somma inclusiva anche del danno
cagionato da ulteriori disagi subiti dallo stesso committente per il ritardo
dell'adempimento, come in parte espositiva indicato.
Condannare controparte alle rifusioni tutte delle spese di Giudizio, come da
parcella analitica che sarà oggetto di deposito nei termini di rito.
Per parte opposta:
Voglia il Tribunale di Lecco Lecco, contrariis rejectis, così giudicare:
- IN VIA PRELIMINARE: Concedere, con ordinanza non impugnabile, la
provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo telematico n. 913/20 – R.G.
2125/20 - emesso dal Tribunale di Lecco il 23.11.2020- pubblicato il 26.11.2020-
, e notificato il 19.12.2020, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta
o di pronta soluzione, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 648 c.p.c.
pagina 2 di 8 - NEL MERITO: Rigettare tutte le domande formulate da parte avversa anche in
via riconvenzionale perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi meglio
esposti in narrativa del presente atto e conseguentemente confermare il decreto
ingiuntivo opposto o condannare parte opponente a pagare la somma di €
18.532,03 o quella diversa somma che parrà di giustizia, oltre gli interessi di
mora al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal 15.11.2020 (data del
deposito del ricorso per decreto ingiuntivo) al saldo effettivo.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi oltre 15% spese generali ed oneri di
legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 27.01.2021 ritualmente notificato Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 913/2020 (RG
[...]
2125/2020) emesso il 23.11.2020, pubblicato il 26.11.2020 e notificato il
19.12.2020, cui l'intestato Tribunale, su ricorso della ditta EDILPAINT di
NN MO, aveva ingiunto il pagamento della somma di € 18.532,03,
inclusiva di oneri fiscali, oltre interessi e spese di procedura, quale saldo per lavori edili presso l'immobile sito in Merate, in Via IV Novembre, di cui la ricorrente dava dimostrazione mediante preventivo accettato del 26.02.2020 e fatture.
L'opponente chiedeva, in via preliminare, di non concedersi la provvisoria esecuzione del decreto, pronunciando, nel merito., la nullità e/o la revoca del decreto opposto per carenza della prova della sussistenza del credito ingiunto.
In particolare parte opponente contestava non solo l'esecuzione a regola d'arte dei lavori ma soprattutto negava di aver prestato il consenso su alcuni interventi pagina 3 di 8 di extra-capitolato, chiedendo, in via riconvenzionale, i danni conseguenti a tali opere edili quantificati in € 15.000,00
Si costituiva in giudizio la società opposta, contestando le avversarie eccezioni,
istando in via preliminare per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto, di cui chiedeva l'integrale conferma, per l'infondatezza delle motivazioni poste a base della opposizione, stante la competenza, precisione e attenzione ai dettagli nell'esecuzione dei lavori e la loro corrispondenza con il capitolato e la volontà delle parti sulle ulteriori opere extra capitolato.
In corso di causa, fallito il tentativo di conciliazione, con provvedimento reso in data 17.05.2021, venivano concessi i termini per i deposito delle memorie n. 1, 2
e 3 ex art. 183 2° c. cpc
Esclusa la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto, il
Tribunale preliminarmente ammetteva la Ctu nominando a tal uopo il Geom.
, sostituito successivamente dal Geom. , il quale CP_2 CP_3
depositava il proprio elaborato in data 19.11.2022.
Chiamato a chiarimenti all'udienza del 19.06.2023, il Ctu si riservava di rispondere all'integrazione dei quesiti entro il termine del 30.09.2023.
In data 29.09.2023 il Ctu depositava l'integrazione di perizia ed il Tribunale,
considerate inammissibili le ulteriori prove richieste dalle parti, ritenuta la causa sufficientemente istruita, con provvedimento del 19.02.2024, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 09.07.2024, nella quale la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Per il deposito di comparsa conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 4 di 8 Preliminarmente, va subito detto che l'eccezione di parte opposta – oltretutto non ribadita in sede di precisazione delle conclusioni -, circa la tardività nella denuncia dei vizi e difetti ex art. 1667 c.c., non può trovare accoglimento e ciò
sulla semplice considerazione che non risulta agli atti una precisa data di consegna del cantiere dall'appaltante al committente.
Secondo la ricostruzione dei fatti di parte opponente le contestazioni hanno avuto inizio verbalmente nell'agosto del 2020, quando ancora erano in corso i lavori nel cantiere e si sono concretizzate in apposita comunicazione scritta in data
09.11.2020 e quindi, non essendoci certezza sulla data di conclusione del cantiere, si presume che la denuncia dei vizi sia avvenuta nei termini di 60 giorni come previsto dalla legge.
Passando al merito della vertenza, osserva il giudicante che l'espletata ctu del
Geom. cui necessariamente si rimanda per tutti gli aspetti tecnici della CP_3
presente vicenda - rispetto alla quale si appalesano prive di pregio le censure mosse da entrambe le difese - ha esaurientemente fornito, con accertamento corretto ed adeguatamente motivato, ogni risposta e chiarimento a tutti i quesiti sottoposti in sede di conferimento dell'incarico.
In particolare nella predetta perizia vengono descritti tutti i lavori eseguiti nell'immobile di proprietà dell'opponente e confrontati con quelli riportati nel capitolato allegato al preventivo del 26.02.2020 e sulla base di tale confronto è
emerso che non sono stati realizzati lavori per complessive € 12.190,00 come risulta non solo dalla perizia depositata in data 12.11.2022 ma anche nella tabella riepilogativa della perizia integrativa deposita in data 29.09.2023
pagina 5 di 8 Sulla qualità delle opere effettivamente compiute dall'appaltante il Ctu ritiene che le stesse siano state eseguite a regola ad eccezione di alcuni vizi sanabili con minimi interventi, il cui costo è stato stimato in € 1.500,00 oltre Iva e che dovrà
essere portato in detrazione dal credito dell'impresa appaltatrice. Infatti il Ctu
nel proprio elaborato afferma testualmente : “ i vizi riscontrati e lamentati dalla
parte attrice, sono sanabili e/o riparabili, con provvedimenti indirizzati alle
singole imperfezioni. I costi relativi alle sistemazioni non sono di facile
quantificazione, in quanto si tratta di provvedimenti minimi e localizzati in zone
ben definite. Per tali motivazioni le stesse lavorazioni dovranno essere eseguite in
economia ovvero quantificando le ore di mano d'opera moltiplicato per un costo
orario + il costo dei materiali. Nel preventivo della parte convenuta non è stato
specificato il costo orario per opere in economia, qualora si presentassero tali
opere. Alla luce di quanto soprascritto si stima che le ore da impiegare per la
risoluzione delle imperfezioni e il loro costo oraio siano stimabili come segue: -
ore complessive eseguite da operaio qualificato 2° livello: 40 - costo orario per
operaio qualificato 2° livello: euro 37,50; - importo dei lavori numero 40 x euro
37.50 = euro 1.500,00 + oneri”.
Sulle opere extra-capitolato il Ctu ha accertato, nel corso del sopralluogo effettuato in contraddittorio delle parti nell'appartamento de quo , siano stati eseguiti interventi extra contratto per complessive € 19.683,38 oltre Iva -
comprensiva di € 6.000,00 di materiale richiesto dall'opponente- , indicandoli analiticamente nella a) demolizione massetto sala cucina, b) realizzazione nuovo massetto sala, cucina, bagno, c) tracce elettriche ed idrauliche, d) imbiancatura balcone, e) verniciatura caloriferi, f) numero 1 traccia per macchina pagina 6 di 8 condizionatore balconi, g) ore lavorative per recupero materiali nei vari negozi
Fai da Te, per conto della parte attrice, h) materiale edile, i) lavori extra elettricista come da suo resoconto non preventivati, l) lavori di sostituzione serramenti e acquisto serramenti. Infatti a tal riguardo il Ctu afferma testualmente “ Dalla documentazione allegata agli atti si desume, senza ombra di
dubbio, che sono state eseguite opere extra contratto, tale circostanza è stata
confermata anche verbalmente dalle parti in sede di inizio operazioni peritali Le
opere extra contratto sono desunte dall'allegato 1 in atti di parte convenuta: 1 –
demolizione massetto sala cucina;
2 – realizzazione nuovo massetto sala, cucina,
bagno; 3 – traccie elettriche ed idrauliche;
4 – imbincatura balcone;
5 –
verniciatura caloriferi;
6 - numero 1 traccia per macchina condizionatore
balconi;
7 - ore lavorative per recupero materiali nei vari negozi Fai da Te, per
conto della parte attrice;
8 – materiale edile;
9 - lavori extra elettricista come da
suo resoconto non preventivati;
10 – lavori di sostituzione serramenti e acquisto
serramnenti; Il totale complessivo esibito dalla parte convenuta è di euro
19.683,38 + oneri fiscali.”
Quindi le opere effettivamente eseguite nell'appartamento dell'opponente, tenuto conto sia di quelle da capitolato che di quelle extra contratto, si possono quantificare in € 38.493,38 oltre Iva (€ 31.000,00 di capitolato - € 12.190,00
opere non eseguite + € 19.683,38 opere extra contratto = € 38.493,38)
Da tale importo andrà sottratta la somma di € 1.500,00 oltre Iva per la rimozione dei vizi riscontrati e pertanto l'importo creditorio dell'opposto ammonta ad €
36.993,38.
pagina 7 di 8 Poiché risulta documentalmente provato che l'opponente ha versato all'opposta la complessiva somma di € 28.945,00 al netto dell'Iva, come risulta dalle contabili dei bonifici effettuati, all'opposta è dovuta ancora la somma di € 8.048,38.
Per le considerazioni suesposte ne deriva, quindi, l'accoglimento dell'opposizione e la conseguenziale revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Rigetta ogni altra domanda.
Tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti, le spese di lite vengono tra le parti compensate e le spese di Ctu rimangono a carico di entrambe le pari in misura del 50% ciascuna.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Lecco, in persona del GOT dott. Nicola Cianciaruso,
definitivamente pronunciando, così provvede:
ACCOGLIE
l'opposizione promossa da Parte_1
REVOCA
il decreto ingiuntivo n. 913/20 ( RG 2125/20) emesso dal Tribunale di lecco il
23.11.2020 e pubblicato il 26.11.2020 e e notificato il 19.12.2020;
COMPENSA
Tra le parti le spese di lite.
PONE
le spese di Ctu a carico di entrambe le pari in misura del 50% ciascuna.
Così deciso in Lecco il 01 settembre 2025.
IL GIUDICE ONORARIO
dr. Nicola Cianciaruso pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA –
Il Tribunale di Lecco, in funzione del Giudice monocratico e quindi in persona del GOT Dott. Nicola Cianciaruso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa con atto di opposizione a decreto ingiuntivo n.913/2020 emesso dal Tribunale di Lecco, iscritta al n. 284 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi per l'anno 2021 da:
CF. , Parte_1 C.F._1
rappresentato ed assistito dall'avv. Alfredo Ciavarella ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in San Severo (FG) alla via San
Giuseppe n. 18,
-attore opponente-
contro
(C.F.: ), nella sua qualità di Controparte_1 C.F._2
titolare della ditta EDILPAINT di NN MO (P.I.: ), P.IVA_1
corrente in Calco (Lc), Via San Vigilio n. 111, rappresentato ed assistito dall'avv.
Pamela Mauri, presso la quale è anche elettivamente domiciliato in Merate, Via
Pascoli 13 pagina 1 di 8 -convenuto opposto-
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
Piaccia alla Giustizia dell'adito Tribunale di Lecco, contrariis reiectis,
accogliere l'odierna opposizione e per lo effetto revocare e porre nel nulla il
decreto ingiuntivo per il quale vi è opposizione ingiuntivo n. 9132020 R.G. n.
2125/2020.
Contestualmente, accertato l'inadempimento dell'opposto per mancata e/o
erronea e/o inesatta esecuzione delle opere commissionate, condannarlo al
risarcimento del danno subito dal committente nella misura di € 15.000,00 o di
quella somma che sarà ritenuta di Giustizia, somma inclusiva anche del danno
cagionato da ulteriori disagi subiti dallo stesso committente per il ritardo
dell'adempimento, come in parte espositiva indicato.
Condannare controparte alle rifusioni tutte delle spese di Giudizio, come da
parcella analitica che sarà oggetto di deposito nei termini di rito.
Per parte opposta:
Voglia il Tribunale di Lecco Lecco, contrariis rejectis, così giudicare:
- IN VIA PRELIMINARE: Concedere, con ordinanza non impugnabile, la
provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo telematico n. 913/20 – R.G.
2125/20 - emesso dal Tribunale di Lecco il 23.11.2020- pubblicato il 26.11.2020-
, e notificato il 19.12.2020, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta
o di pronta soluzione, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 648 c.p.c.
pagina 2 di 8 - NEL MERITO: Rigettare tutte le domande formulate da parte avversa anche in
via riconvenzionale perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi meglio
esposti in narrativa del presente atto e conseguentemente confermare il decreto
ingiuntivo opposto o condannare parte opponente a pagare la somma di €
18.532,03 o quella diversa somma che parrà di giustizia, oltre gli interessi di
mora al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal 15.11.2020 (data del
deposito del ricorso per decreto ingiuntivo) al saldo effettivo.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi oltre 15% spese generali ed oneri di
legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 27.01.2021 ritualmente notificato Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 913/2020 (RG
[...]
2125/2020) emesso il 23.11.2020, pubblicato il 26.11.2020 e notificato il
19.12.2020, cui l'intestato Tribunale, su ricorso della ditta EDILPAINT di
NN MO, aveva ingiunto il pagamento della somma di € 18.532,03,
inclusiva di oneri fiscali, oltre interessi e spese di procedura, quale saldo per lavori edili presso l'immobile sito in Merate, in Via IV Novembre, di cui la ricorrente dava dimostrazione mediante preventivo accettato del 26.02.2020 e fatture.
L'opponente chiedeva, in via preliminare, di non concedersi la provvisoria esecuzione del decreto, pronunciando, nel merito., la nullità e/o la revoca del decreto opposto per carenza della prova della sussistenza del credito ingiunto.
In particolare parte opponente contestava non solo l'esecuzione a regola d'arte dei lavori ma soprattutto negava di aver prestato il consenso su alcuni interventi pagina 3 di 8 di extra-capitolato, chiedendo, in via riconvenzionale, i danni conseguenti a tali opere edili quantificati in € 15.000,00
Si costituiva in giudizio la società opposta, contestando le avversarie eccezioni,
istando in via preliminare per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto, di cui chiedeva l'integrale conferma, per l'infondatezza delle motivazioni poste a base della opposizione, stante la competenza, precisione e attenzione ai dettagli nell'esecuzione dei lavori e la loro corrispondenza con il capitolato e la volontà delle parti sulle ulteriori opere extra capitolato.
In corso di causa, fallito il tentativo di conciliazione, con provvedimento reso in data 17.05.2021, venivano concessi i termini per i deposito delle memorie n. 1, 2
e 3 ex art. 183 2° c. cpc
Esclusa la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto, il
Tribunale preliminarmente ammetteva la Ctu nominando a tal uopo il Geom.
, sostituito successivamente dal Geom. , il quale CP_2 CP_3
depositava il proprio elaborato in data 19.11.2022.
Chiamato a chiarimenti all'udienza del 19.06.2023, il Ctu si riservava di rispondere all'integrazione dei quesiti entro il termine del 30.09.2023.
In data 29.09.2023 il Ctu depositava l'integrazione di perizia ed il Tribunale,
considerate inammissibili le ulteriori prove richieste dalle parti, ritenuta la causa sufficientemente istruita, con provvedimento del 19.02.2024, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 09.07.2024, nella quale la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Per il deposito di comparsa conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 4 di 8 Preliminarmente, va subito detto che l'eccezione di parte opposta – oltretutto non ribadita in sede di precisazione delle conclusioni -, circa la tardività nella denuncia dei vizi e difetti ex art. 1667 c.c., non può trovare accoglimento e ciò
sulla semplice considerazione che non risulta agli atti una precisa data di consegna del cantiere dall'appaltante al committente.
Secondo la ricostruzione dei fatti di parte opponente le contestazioni hanno avuto inizio verbalmente nell'agosto del 2020, quando ancora erano in corso i lavori nel cantiere e si sono concretizzate in apposita comunicazione scritta in data
09.11.2020 e quindi, non essendoci certezza sulla data di conclusione del cantiere, si presume che la denuncia dei vizi sia avvenuta nei termini di 60 giorni come previsto dalla legge.
Passando al merito della vertenza, osserva il giudicante che l'espletata ctu del
Geom. cui necessariamente si rimanda per tutti gli aspetti tecnici della CP_3
presente vicenda - rispetto alla quale si appalesano prive di pregio le censure mosse da entrambe le difese - ha esaurientemente fornito, con accertamento corretto ed adeguatamente motivato, ogni risposta e chiarimento a tutti i quesiti sottoposti in sede di conferimento dell'incarico.
In particolare nella predetta perizia vengono descritti tutti i lavori eseguiti nell'immobile di proprietà dell'opponente e confrontati con quelli riportati nel capitolato allegato al preventivo del 26.02.2020 e sulla base di tale confronto è
emerso che non sono stati realizzati lavori per complessive € 12.190,00 come risulta non solo dalla perizia depositata in data 12.11.2022 ma anche nella tabella riepilogativa della perizia integrativa deposita in data 29.09.2023
pagina 5 di 8 Sulla qualità delle opere effettivamente compiute dall'appaltante il Ctu ritiene che le stesse siano state eseguite a regola ad eccezione di alcuni vizi sanabili con minimi interventi, il cui costo è stato stimato in € 1.500,00 oltre Iva e che dovrà
essere portato in detrazione dal credito dell'impresa appaltatrice. Infatti il Ctu
nel proprio elaborato afferma testualmente : “ i vizi riscontrati e lamentati dalla
parte attrice, sono sanabili e/o riparabili, con provvedimenti indirizzati alle
singole imperfezioni. I costi relativi alle sistemazioni non sono di facile
quantificazione, in quanto si tratta di provvedimenti minimi e localizzati in zone
ben definite. Per tali motivazioni le stesse lavorazioni dovranno essere eseguite in
economia ovvero quantificando le ore di mano d'opera moltiplicato per un costo
orario + il costo dei materiali. Nel preventivo della parte convenuta non è stato
specificato il costo orario per opere in economia, qualora si presentassero tali
opere. Alla luce di quanto soprascritto si stima che le ore da impiegare per la
risoluzione delle imperfezioni e il loro costo oraio siano stimabili come segue: -
ore complessive eseguite da operaio qualificato 2° livello: 40 - costo orario per
operaio qualificato 2° livello: euro 37,50; - importo dei lavori numero 40 x euro
37.50 = euro 1.500,00 + oneri”.
Sulle opere extra-capitolato il Ctu ha accertato, nel corso del sopralluogo effettuato in contraddittorio delle parti nell'appartamento de quo , siano stati eseguiti interventi extra contratto per complessive € 19.683,38 oltre Iva -
comprensiva di € 6.000,00 di materiale richiesto dall'opponente- , indicandoli analiticamente nella a) demolizione massetto sala cucina, b) realizzazione nuovo massetto sala, cucina, bagno, c) tracce elettriche ed idrauliche, d) imbiancatura balcone, e) verniciatura caloriferi, f) numero 1 traccia per macchina pagina 6 di 8 condizionatore balconi, g) ore lavorative per recupero materiali nei vari negozi
Fai da Te, per conto della parte attrice, h) materiale edile, i) lavori extra elettricista come da suo resoconto non preventivati, l) lavori di sostituzione serramenti e acquisto serramenti. Infatti a tal riguardo il Ctu afferma testualmente “ Dalla documentazione allegata agli atti si desume, senza ombra di
dubbio, che sono state eseguite opere extra contratto, tale circostanza è stata
confermata anche verbalmente dalle parti in sede di inizio operazioni peritali Le
opere extra contratto sono desunte dall'allegato 1 in atti di parte convenuta: 1 –
demolizione massetto sala cucina;
2 – realizzazione nuovo massetto sala, cucina,
bagno; 3 – traccie elettriche ed idrauliche;
4 – imbincatura balcone;
5 –
verniciatura caloriferi;
6 - numero 1 traccia per macchina condizionatore
balconi;
7 - ore lavorative per recupero materiali nei vari negozi Fai da Te, per
conto della parte attrice;
8 – materiale edile;
9 - lavori extra elettricista come da
suo resoconto non preventivati;
10 – lavori di sostituzione serramenti e acquisto
serramnenti; Il totale complessivo esibito dalla parte convenuta è di euro
19.683,38 + oneri fiscali.”
Quindi le opere effettivamente eseguite nell'appartamento dell'opponente, tenuto conto sia di quelle da capitolato che di quelle extra contratto, si possono quantificare in € 38.493,38 oltre Iva (€ 31.000,00 di capitolato - € 12.190,00
opere non eseguite + € 19.683,38 opere extra contratto = € 38.493,38)
Da tale importo andrà sottratta la somma di € 1.500,00 oltre Iva per la rimozione dei vizi riscontrati e pertanto l'importo creditorio dell'opposto ammonta ad €
36.993,38.
pagina 7 di 8 Poiché risulta documentalmente provato che l'opponente ha versato all'opposta la complessiva somma di € 28.945,00 al netto dell'Iva, come risulta dalle contabili dei bonifici effettuati, all'opposta è dovuta ancora la somma di € 8.048,38.
Per le considerazioni suesposte ne deriva, quindi, l'accoglimento dell'opposizione e la conseguenziale revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Rigetta ogni altra domanda.
Tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti, le spese di lite vengono tra le parti compensate e le spese di Ctu rimangono a carico di entrambe le pari in misura del 50% ciascuna.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Lecco, in persona del GOT dott. Nicola Cianciaruso,
definitivamente pronunciando, così provvede:
ACCOGLIE
l'opposizione promossa da Parte_1
REVOCA
il decreto ingiuntivo n. 913/20 ( RG 2125/20) emesso dal Tribunale di lecco il
23.11.2020 e pubblicato il 26.11.2020 e e notificato il 19.12.2020;
COMPENSA
Tra le parti le spese di lite.
PONE
le spese di Ctu a carico di entrambe le pari in misura del 50% ciascuna.
Così deciso in Lecco il 01 settembre 2025.
IL GIUDICE ONORARIO
dr. Nicola Cianciaruso pagina 8 di 8