Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 26/05/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 731/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Eugenio Bolondi Giudice relatore nel procedimento R.G. 731 / 2025 VG avente a oggetto: regolamentazione congiunta di rapporti con prole nata al di fuori del matrimonio promosso da:
C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. TUDISCO DANIELA, e dell'avv. RICCARDO CARICATI
e
C.F. , con Controparte_1 C.F._2
il patrocinio dell'avv. BONVICINI FEDERICA con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE pronuncia la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 24.02.2025, e Parte_1
davano atto di aver intrattenuto Controparte_1 Controparte_1 una relazione, ora interrotta, nel corso della quale nasceva in data 12.07.2018, a
Modena (MO), la figlia riconosciuta da entrambi. Persona_1
pagina 1 di 9
“1) I genitori vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, impegnandosi alla reciproca lealtà e trasparenza nell'interesse della minore . Persona_1
2) La figlia , di quasi sette anni, viene affidata in modo condiviso Persona_1 ad entrambi i genitori e collocata prevalentemente presso l'abitazione della madre in
Pavullo nel Frignano (MO), via Olina, 25, ove ha già trasferito la residenza anagrafica in forza dell'accordo dei genitori.
3) Ai sensi dell'art. 337-sexies, comma 2, cod. civ., ciascuno dei genitori sarà tenuto a comunicare all'altro entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o domicilio con la precisazione che ogni cambiamento di residenza della minore dovrà essere previamente concordato.
4) Il diritto di continuare ad abitare nella casa ex familiare, sita in
Serramazzoni (MO), via Pompeano PP, 1200, di proprietà esclusiva della madre di
, è assegnato a quest'ultimo unitamente alla proprietà esclusiva di Parte_1
tutti i beni che la arredano e corredano, avendo la signora già Controparte_1
prelevato ogni bene, personale e non, di sua esclusiva proprietà, ivi compresa la serra esterna.
5) Ai sensi dell'art. 337-ter, 3° comma, cod. civ. la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà la figlia con sé.
Ciascun genitore si impegna a collaborare con l'altro nella gestione della figlia nonché ad educare la minore nel rispetto e nell'affetto per l'altro, ciascuno promuovendo in buoni e significativi rapporti con l'altro e con gli Persona_1
ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale.
Ciascun genitore dovrà tenere informato l'altro di ogni aspetto relativo alla vita della figlia, ivi compresi il suo andamento scolastico, gli incontri con gli insegnanti, le pagina 2 di 9 iniziative della scuola, la sua salute e la sua vita sociale, fermo restando l'impegno di ciascun genitore di interessarsi personalmente (anche attraverso l'iscrizione in chat della scuola, del catechismo o di eventuali gruppi sportivi) della vita della minore.
6) I genitori concordano che il padre possa sentire la figlia minore tutti i giorni, vederla e tenerla con sé con le seguenti modalità:
• quanto al calendario ordinario:
- nella prima settimana la minore starà con il padre il martedì dall'uscita da scuola o centro estivo, compresa la cena, riaccompagnandola dalla madre entro le ore
21,00, salvo diverso desiderio della bambina di dormire presso di lui, nonché il week- end dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina, avendo egli, o una persona da lui delegata, cura di prelevarla da scuola o da altro luogo concordato in caso di chiusura della stessa e di ivi riaccompagnarla;
- nella seconda settimana la minore starà con il padre due giorni infrasettimanali con relativo pernotto che cadranno in mercoledì e giovedì e cioè dall'uscita da scuola del mercoledì sino al venerdì mattina, avendo il padre, o una persona da lui delegata, cura di riaccompagnare la figlia a scuola o, in caso di chiusura della stessa, presso l'abitazione materna o altro luogo concordato e così di seguito.
Si indica uno schema esemplificativo:
Settimana 1 Mattina Pomeriggio Cena Notte lunedì Mamma a scuola Mamma Mamma Mamma martedì Mamma Papà Papà mamma mercoledì Mamma Mamma Mamma Mamma giovedì Mamma Mamma Mamma Mamma venerdì Mamma Papà Papà Papà sabato Papà Papà Papà Papà domenica Papà Papà Papà Papà
Settimana 2 Mattina Pomeriggio Cena Notte
Lunedì Papà a scuola Mamma Mamma Mamma
Martedì Mamma Mamma Mamma Mamma
Mercoledì Mamma a scuola Papà Papà Papà
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Giovedì Papà a scuola Papà Papà Papà
Venerdì Papà a scuola Mamma Mamma Mamma
Sabato Mamma Mamma Mamma Mamma
Domenica Mamma Mamma Mamma Mamma
• quanto al calendario straordinario si pattuisce quanto di seguito riportato:
a) Vacanze natalizie: la minore starà con il padre sette giorni anche non consecutivi da concordare entro il 30.10 di ogni anno. In difetto di accordo entro quella data, la scelta dei giorni spetterà, negli anni pari al padre e negli anni dispari alla madre, fermo restando il rispetto dell'alternanza per i giorni di Natale e Capodanno.
b) Vacanze pasquali: tre giorni consecutivi durante le vacanze di Pasqua, alternando con la madre di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
c) Vacanze estive: tre settimane anche non consecutive nel periodo estivo, con la precisazione che ciascun genitore non potrà stare con la figlia per periodi superiori a
14 giorni consecutivi, da concordarsi entro la fine del mese di aprile di ogni anno.
In caso di mancato accordo per le vacanze estive, per gli anni pari prevarrà la decisione materna, per quelli dispari quella paterna. Le parti dovranno altresì corredare delle specifiche della località prescelta per il soggiorno non appena essi lo sapranno e comunque una settimana prima della partenza.
I genitori saranno liberi di trascorrere le loro vacanze con la figlia dove riterranno più opportuno;
gli oneri di viaggio e soggiorno, nonché il viaggio di rientro dal periodo di vacanza saranno a cura e carico del genitore che ha la minore in quel momento.
d) Nel corso delle altre festività dell'anno diverse da quelle sopra indicate, ivi compresi eventuali ponti, starà alternativamente presso ciascun genitore, Persona_1
indipendentemente dalla durata degli stessi, per cui se la minore trascorrerà il ponte del
25 aprile con la madre, la bambina starà con il padre il successivo ponte del 1° maggio,
e così via. Per l'anno 2025 la figlia starà con la madre per il ponte del 25 aprile e con il padre per il ponte del 1° maggio e viceversa l'anno successivo e così via pagina 4 di 9 alternativamente di anno in anno.
e) Il sig. si impegna ad avvisare tempestivamente la sig.ra Parte_1 CP_1 nell'ipotesi in cui la bambina, quando presso di lui collocata secondo il
[...]
calendario concordato, manifestasse il desiderio di dormire presso l'abitazione materna curandone l'accompagno.
f) Sono fatti salvi eventuali diversi accordi tra i genitori relativamente al suddetto calendario.
7) I genitori sono concordi nel ritenere che i periodi di vacanza (estiva, natalizia, pasquale) interrompono il regolare svolgimento della frequentazione infrasettimanale e del week end tra il genitore e la figlia. In suddetti periodi ciascun genitore, pertanto, non potrà sollevare censure, né richiedere il rispetto del regime ordinario di visita né il recupero delle giornate perdute in forza delle suddette vacanze e/o festività, salvo diverso accordo tra i genitori e tenuto conto dei desiderata della figlia.
Le parti a tal fine specificano e concordano che il periodo di vacanze estive è da intendersi decorrente dal 15 giugno al 31 agosto di ogni anno, salvo diversi accordi tra le parti.
8) I genitori concordano che frequenti le ore di religione a scuola e Persona_1
concordano sin da ora che la stessa riceva i sacramenti.
I genitori avranno altresì cura e si impegneranno a festeggiare insieme la prima
Comunione e la Cresima della minore, provvedendo altresì a pagare la metà dei costi per l'acquisto del vestiario per la cerimonia della figlia e per i festeggiamenti, previo accordo sull'ammontare massimo dei costi stessi. Qualora i genitori si trovassero nella motivata necessità di festeggiare separatamente tali avvenimenti, ognuno sosterrà le spese relative salvo quelle necessarie per il vestiario per la cerimonia della figlia, da ripartirsi in misura pari al 50% ciascuno.
9) I genitori avranno cura e si impegneranno a festeggiare insieme il compleanno della figlia sino al compimento del suo 12esimo anno di età, concordandosi in relazione al luogo in cui lo stesso si svolgerà, che dovrà tenere conto delle esigenze e dei desiderata della minore e con ripartizione dei relativi costi. I genitori danno atto e concordano che il genetliaco della bambina del 2025 sarà festeggiato in un agriturismo con piscina diverso da quello/abitazione dei nonni paterni.
pagina 5 di 9 10) I genitori convengono che il padre, a far tempo dal mese di febbraio 2025, corrisponda alla madre, a titolo di contributo di mantenimento della figlia minore Per_1
la somma mensile di € 300,00 (trecento/00), da versarsi entro il giorno quindici
[...]
d'ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra sull' IBAN già Controparte_1
noto al signor , posto che, in forza di quanto pattuito dai genitori al Parte_1 successivo punto 11), l'assegno unico universale dal mese di febbraio 2025 è percepito al 100% dalla signora Controparte_1
A decorrere dal mese di febbraio 2026 la suddetta somma di € 300,00 dovrà essere annualmente rivalutata in base alla variazione degli indici nazionali ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, prendendo come indice base quello del mese di febbraio 2025.
I genitori precisano e si danno reciprocamente atto che, a decorrere dalla cessazione della convivenza ad aprile 2025, nulla hanno più a pretendere l'una nei confronti dell'altra a titolo di contributo al mantenimento e/o restituzioni ad esso relative.
11) I genitori convengono che l'assegno unico universale previsto dal D.lgs.
29.12.2021 n. 230, spetterà al 100% alla signora a Controparte_1
decorrere dal mese di febbraio 2025, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa per il pregresso dalla sig.ra sin da ora rinunciata e rimossa e per il futuro Controparte_1
dal sig. sin da ora rinunciata e rimossa. Parte_1
A tal fine le parti hanno adempiuto a tutte le formalità necessarie entro il termine perentorio del 31.01.2025, in esecuzione della condizione n. 11 del ricorso congiunto depositato il 24.02.2025.
I genitori convengono che, anche per le annualità successive al 2025, Parte_1
si obbliga sin da ora, a semplice richiesta, a rilasciare, anche per il futuro, la
[...]
eventuale autorizzazione e/o documentazione che a tale fine dovesse rendersi necessaria e la signora si obbliga a presentare la relativa Controparte_1
domanda e modello ISEE.
12) Le spese straordinarie relative alla figlia saranno a carico dei genitori nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno.
Le parti specificano come segue i generi di spese straordinarie alle quali pagina 6 di 9 dovranno concorrere per le predette quote ed il relativo obbligo del preventivo accordo:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche e relativi apparati;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature nonché eventuali assicurazioni connesse;
b) spese di custodia (baby sitter);
c) viaggi e vacanze;
d) patente di guida, acquisto e manutenzione di moto e/o autoveicoli in uso alla prole: il consenso all'acquisto dell'automezzo comporta l'obbligo di sostenere, da parte di entrambi i genitori, tutte le relative spese accessorie, quali multe per violazione del codice della strada, imposta di bollo, assicurazione dei mezzi e costi di funzionamento degli stessi, carburante.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail,
pagina 7 di 9 fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idoneo giustificativo di pagamento entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
La documentazione giustificativa delle spese mediche e/o farmaceutiche dovrà essere intestata alla figlia onde consentire ad entrambi i genitori di detrarle fiscalmente nella misura del 50% ciascuno.
13) I genitori si prestano reciprocamente fin d'ora l'assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti (carta di identità e passaporto) validi per l'espatrio per la figlia minore . Resta fermo, in ogni caso, che gli eventuali viaggi all'estero della Persona_1
minore dovranno essere previamente concordati/autorizzati e dettagliati relativamente a luogo di destinazione, di soggiorno e numeri di reperibilità.
14) Le parti si impegnano a mantenere tra loro un comportamento improntato al reciproco rispetto e collaborazione reciproca, nell'interesse prioritario e superiore della minore.
15) Le spese legali della presente procedura saranno integralmente compensate tra le parti sicché ognuno provvederà a pagare il proprio avvocato, mentre le spese borsuali saranno da dividersi tra gli stessi nella misura di una metà ciascuno.
16) Le parti danno atto e dichiarano di avere risolto fra loro con le suelencate pattuizioni - anche in via transattiva e novativa - ogni questione di carattere economico- patrimoniale sorta prima e/o in costanza di convivenza uxoriale e/o di separazione di fatto e dichiarano pertanto di nulla più avere a pretendere l'una dall'altra per alcun titolo o ragione, fatto salvo l'esatto adempimento di quanto stabilito nella presente sentenza, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dalle medesime sin da ora rinunciata e rimossa.
17) Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.
18) Le parti si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia pagina 8 di 9 contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia depositato il 24.02.2025, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dalle medesime sin da ora rinunciata e rimossa”.
§
Il Collegio ritiene che gli accordi delle parti formalizzati nelle conclusioni congiunte sopra trascritte non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Tali conclusioni congiunte possono, pertanto, essere recepite dal Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva.
Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 21/05/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Bolondi Dott. Riccardo Di Pasquale
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