Sentenza breve 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 07/02/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00415/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00021/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 21 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Trevisi, Vania Padalino, con domicilio eletto presso lo studio Vania Padalino in Milano, via Galvani n. 21;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento della Prefettura della Provincia di Milano Prot. N. P-MI/L/N/2020/128558 di rigetto dell’istanza di sanatoria MI4707095512 MAI notificato al ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che il ricorrente, cittadino e lavoratore extracomunitario, impugna il provvedimento di archiviazione della domanda di sanatoria fondata sull’art. 103 del d.l. n. 34 del 2020;
che all’esito della fase cautelare sussistono i presupposti per definire la causa con sentenza in forma semplificata;
che l’archiviazione è stata disposta, perché le parti, benché convocate, non si sono presentate per la stipula del contratto di soggiorno;
che il ricorrente ammette di non essersi avveduto della convocazione, e deduce, con unico motivo di ricorso, che il conseguente provvedimento di archiviazione sia nullo e/o illegittimo, in quanto mai notificatogli;
che il ricorso è manifestamente infondato, poiché l’omessa notifica di un atto ricettizio incide sulla sua efficacia, e non già sulla sua legittimità;
che, nel caso di specie, con il presente ricorso il diritto di difesa è stato esercitato;
che le spese possono essere compensate, alla luce delle condizioni sociali e materiali del ricorrente
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente, Estensore
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Mauro Gatti, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Marco Bignami |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.