Art. 2.
Per gli scopi di cui al precedente articolo, il controvalore di lire libiche 20.000, da versarsi ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata, sara' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1962-63.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Per gli scopi di cui al precedente articolo, il controvalore di lire libiche 20.000, da versarsi ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata, sara' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1962-63.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.