Articolo 2 della Legge 24 luglio 1962, n. 1261
Articolo 1
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9 settembre 1962
Art. 2.
Per gli scopi di cui al precedente articolo, il controvalore di lire libiche 20.000, da versarsi ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata, sara' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1962-63.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 9 settembre 1962